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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/01/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3911/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3911 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
rappresentata e difesa dall'avvocato Simonetta RICCIARDIELLO Parte_1
contro
, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianmarco TISO CP_1
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
1 Conclusioni comuni delle parti:
a)Omologare la separazione personale dei coniugi;
b)compensare le spese di lite.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 20.9.2024 premesso di aver contratto matrimonio civile Parte_1
con in Arzignano il 12.8.2002, che dall'unione non erano nati figli;
che CP_1
il matrimonio era entrato in irreversibile crisi;
chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Con comparsa depositata in data 16.12.2024 si costituiva in giudizio , CP_1
aderendo alla domanda di separazione e chiedendone l'addebito alla controparte.
All'udienza del 17.1.2025, fissata per gli incombenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c., i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice Relatore e raggiungevano un accordo su tutte le questioni controverse, precisando conformi conclusioni.
La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
2
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 CP_1
in matrimonio in Arzignano il 12.8.2002 con atto trascritto al n. 16, parte I, anno 2002;
b)compensa le spese .
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.1.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3911 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
rappresentata e difesa dall'avvocato Simonetta RICCIARDIELLO Parte_1
contro
, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianmarco TISO CP_1
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
1 Conclusioni comuni delle parti:
a)Omologare la separazione personale dei coniugi;
b)compensare le spese di lite.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 20.9.2024 premesso di aver contratto matrimonio civile Parte_1
con in Arzignano il 12.8.2002, che dall'unione non erano nati figli;
che CP_1
il matrimonio era entrato in irreversibile crisi;
chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Con comparsa depositata in data 16.12.2024 si costituiva in giudizio , CP_1
aderendo alla domanda di separazione e chiedendone l'addebito alla controparte.
All'udienza del 17.1.2025, fissata per gli incombenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c., i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice Relatore e raggiungevano un accordo su tutte le questioni controverse, precisando conformi conclusioni.
La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
2
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 CP_1
in matrimonio in Arzignano il 12.8.2002 con atto trascritto al n. 16, parte I, anno 2002;
b)compensa le spese .
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.1.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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