TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/06/2025, n. 2282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2282 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4048/ 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente relatore
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.re Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
01/04/2025 da
1) Parte_1
Nata il 30/11/1982 a BUSTO ARSIZIO (VA) cittadina: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N 36 20017 RHO ITALIA con l'Avv. STAROPOLI DANIELA elettivamente domiciliato VIA CASATI 133 20862 ARCORE
e
2) Parte_2
Nata il 22/02/1981 a POMPEI cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 3 CORMANO con l'Avv. STAROPOLI DANIELA elettivamente domiciliato VIA CASATI 133 20862 ARCORE
genitori di , nata il [...] Per_1
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto iscritto a ruolo in data 1.04.2025 le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui al decreto n.
599/2023 emesso il 6 marzo 2023 e reso pubblico in data 13 marzo 2023; in particolare, dando atto del mutamento delle condizioni reddituali del Signor chiedevano di accogliere le Parte_2 condizioni congiunte come di seguito riportate:
- il Signor verserà a titolo di contributo ordinario al mantenimento di la somma Parte_2 Per_1 mensile di Euro 400,00 (quattrocento/00), da corrispondersi alla Signora Parte_1 anticipatamente entro il giorno 28 di ogni mese mediante bonifico bancario, a decorrere dal mese di aprile 2025. Tale somma dovrà essere rivalutata annualmente in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo a maggio 2026.
- Il Signor terrà altresì a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative Parte_2 alla figlia minore secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Per_1
Milano e dalla Corte d'Appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante / pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- dare atto con espresso riferimento all'assegno unico universale, che i genitori hanno concordato che l'intero importo verrà percepito dalla signora e il signor si obbliga, Parte_1 Parte_2 anno dopo anno, a prestare la propria collaborazione alla presentazione della domanda ed a rinnovare il proprio consenso a che l'intera somma venga corrisposta alla madre della minore
Pt_3
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa;
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni di cui al decreto n. 599/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 6 marzo
2023 e reso pubblico in data 13 marzo 2023:
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 28.05.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente relatore
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.re Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
01/04/2025 da
1) Parte_1
Nata il 30/11/1982 a BUSTO ARSIZIO (VA) cittadina: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N 36 20017 RHO ITALIA con l'Avv. STAROPOLI DANIELA elettivamente domiciliato VIA CASATI 133 20862 ARCORE
e
2) Parte_2
Nata il 22/02/1981 a POMPEI cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 3 CORMANO con l'Avv. STAROPOLI DANIELA elettivamente domiciliato VIA CASATI 133 20862 ARCORE
genitori di , nata il [...] Per_1
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto iscritto a ruolo in data 1.04.2025 le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui al decreto n.
599/2023 emesso il 6 marzo 2023 e reso pubblico in data 13 marzo 2023; in particolare, dando atto del mutamento delle condizioni reddituali del Signor chiedevano di accogliere le Parte_2 condizioni congiunte come di seguito riportate:
- il Signor verserà a titolo di contributo ordinario al mantenimento di la somma Parte_2 Per_1 mensile di Euro 400,00 (quattrocento/00), da corrispondersi alla Signora Parte_1 anticipatamente entro il giorno 28 di ogni mese mediante bonifico bancario, a decorrere dal mese di aprile 2025. Tale somma dovrà essere rivalutata annualmente in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo a maggio 2026.
- Il Signor terrà altresì a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative Parte_2 alla figlia minore secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Per_1
Milano e dalla Corte d'Appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante / pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- dare atto con espresso riferimento all'assegno unico universale, che i genitori hanno concordato che l'intero importo verrà percepito dalla signora e il signor si obbliga, Parte_1 Parte_2 anno dopo anno, a prestare la propria collaborazione alla presentazione della domanda ed a rinnovare il proprio consenso a che l'intera somma venga corrisposta alla madre della minore
Pt_3
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa;
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni di cui al decreto n. 599/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 6 marzo
2023 e reso pubblico in data 13 marzo 2023:
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 28.05.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maria Laura Amato