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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/08/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
Dott.ssa Anna Coletti Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1407/2024 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
(c.f. ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Na), rapp.to e difeso dall'Avv. Giovanna Memoli, elett.te dom.to presso il suo studio in
Santa Maria la Carità (Na) alla via Motta Bardascini n.59 (80050) in virtù di procura alle liti in atti
E
(c.f. nata a [...] il Parte_2 C.F._2
29/07/1987, rapp.ta e difesa dall'Avv. Filippo Chervino, elett.te dom.to presso il suo studio in -Torre Annunziata in virtù di procura alle liti in atti
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17.04.2025, le parti hanno chiesto di omologare con sentenza la loro separazione consensuale alle condizioni concordate nel ricorso introduttivo, come modificate a seguito del raggiungimento della maggiore età della figlia primogenita.
Il P.M., in data 03.03.2025, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.07.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine, hanno dichiarato di avere contratto matrimonio concordatario in Torre
Annunziata in data 11 gennaio 2007, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dalla predetta unione nascevano due figli: , nata Persona_1
a Boscotrecase il 07/02/2007 e , nato a [...] il Persona_2
25/10/2016; che, che l'unione coniugale, sebbene nata sotto i migliori auspici, si era nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale, rendendo vano ogni tentativo di riconciliazione;
che, pertanto erano addivenuti alla irrevocabile decisione di separarsi consensualmente alle condizioni indicate nel ricorso.
Veniva fissata l'udienza del 27.12.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con le quali i difensori delle parti si riportavano ai propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento;
la causa veniva rinviata per acquisire la documentazione reddituale delle parti e poi successivamente per adeguare i patti al raggiungimento della maggiore età da parte della figlia primogenita della coppia, intervenuto nelle more.
Preso atto della suddetta integrazione documentale, con ordinanza emessa in data
02.06.2025 all'esito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.04.2025, il giudice delegato riservava al Collegio il provvedimento di omologazione.
In data 04.03.2025, il P.M. esprimeva parere favorevole.
La domanda è fondata.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate (così come modificate in corso di causa atteso il raggiungimento della maggiore età da parte della figlia il 07/02/2007), che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse del figlio minore.
Dal punto di vista patrimoniale, i coniugi allegavano in ricorso che il Sig. Parte_1 era al momento disoccupato ed in cerca di occupazione;
che la Sig.ra era Pt_2 attualmente inquadrata con mansione collaboratrice domestica stagionale, con stipendio mensile di circa 800,00 euro;
che, avevano percepito reddito di cittadinanza fino al dicembre 2023, riportando un reddito 2021 di € 9812,05, (all. 8), 2022 di € 10553,00 (All.9) e 2023 di € 12286,20 (All. 10); che il sig. era proprietario di un Pt_1 autoveicolo Fiat Punto tg. CM249RF (All. 11); che la casa coniugale non era di proprietà delle parti ma della sorella del sig. , concessa al ricorrente in comodato d'uso Pt_1 gratuito;
che non possedevano beni immobili;
di aver già provveduto con reciproca soddisfazione alla divisione amichevole di ogni bene posseduto in comunione e di non aver nulla più a pretendere l'uno dall'altro.
In data 07.02.2025 veniva acquisito in atti certificato reddituale relativo al sig. Pt_1 per gli anni 2021- 2022 – 2023 e 2024, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate in
[...] data 22/01/2025, dal quale risulta la percezione di redditi esenti per l'anno 2022 di euro 13.701,78, e per l'anno 2023 di euro 13.611,37; ed in data 11.02.2025 veniva altresì prodotto contratto di comodato a tempo indeterminato sottoscritto da
[...] in data 24.10.2023 ed avente ad oggetto l'immobile ad uso civile abitazione Parte_2 sito in Torre Annunziata alla via Costa n. 28.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 Parte_2 in data 03.07.2024 così provvede:
A. Omologa la separazione dei coniugi e ai seguenti patti Parte_1 Parte_2
e condizioni:
1)i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di reciproco rispetto e di comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, scambiandosi fin da ora l'assenso per il rilascio del passaporto;
2) La casa coniugale, sita in Torre Annunziata alla via Mazzini n. 42, rimarrà nella esclusiva disponibilità del sig. che continuerà ad abitarla insieme con i 2 Parte_1 figli, , divenuta ormai maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e Per_1
; Per_2
3) L'affido del figlio minore, , sarà condiviso da entrambi i genitori;
Persona_2
4) La collocazione del figlio minore, , avverrà in maniera alternata tra i due Persona_2 genitori, con uguali tempi di collocazione presso ciascuno dei due, per cui il bambino starà presso il padre nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, e presso la madre nei giorni di martedì, giovedì e sabato;
5) Per quanto riguarda i fine settimana, il minore starà in maniera alternata, due week end al mese con la madre e due week end al mese col padre, dalle 13:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
- per le vacanze nel periodo estivo, il minore passerà due settimane di vacanza in maniera continuativa con ciascuno dei due genitori nel mese di agosto;
- per i periodi festivi, a partire dall'anno in corso, il minore trascorrerà ad anni alterni la vigilia di Natale ed il giorno di Natale con il padre e la vigilia di Capodanno ed il giorno di Capodanno con la madre, mentre per le festività pasquali, trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con il padre ed il lunedì in albis con la madre;
- per le ricorrenze del compleanno e dell'onomastico di , i coniugi le Per_2 trascorreranno ad anni alterni con il figlio, a partire dall'anno in corso,
- per le ricorrenze dell'onomastico e del compleanno della sig.ra e della festa della Pt_2 mamma, il minore rimarrà presso la ricorrente per festeggiare con lei;
- per le ricorrenze dell'onomastico e del compleanno del sig. e della festa del papà, Pt_1 il minore rimarrà presso il sig. per festeggiare con lui, Pt_1
6) In ordine al mantenimento della prole, entrambi i coniugi contribuiranno in maniera diretta al mantenimento dei due figli , minorenne, e , maggiorenne Persona_2 Per_1 ma non economicamente autosufficiente, nei giorni di permanenza dei due figli presso di essi, per cui nessun assegno di mantenimento sarà previsto a carico di nessuno dei due genitori nei confronti dell'altro;
- entrambi i coniugi avranno diritto e richiederanno ciascuno la quota parte del
50%dell'assegno Unico previsto per i due figli;
- infine, entrambi i coniugi saranno obbligati a concorrere al pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie (mediche, scolastiche o di altra natura) necessarie per i due figli;
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione, per cui ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento, e dichiarano altresì di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale;
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre Annunziata per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato
Civile) (atto n. 1, parte I, Serie Ufficio 1 dei registri di matrimonio dell'anno 2007);
C. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 16.07.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
Dott.ssa Anna Coletti Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1407/2024 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
(c.f. ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Na), rapp.to e difeso dall'Avv. Giovanna Memoli, elett.te dom.to presso il suo studio in
Santa Maria la Carità (Na) alla via Motta Bardascini n.59 (80050) in virtù di procura alle liti in atti
E
(c.f. nata a [...] il Parte_2 C.F._2
29/07/1987, rapp.ta e difesa dall'Avv. Filippo Chervino, elett.te dom.to presso il suo studio in -Torre Annunziata in virtù di procura alle liti in atti
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17.04.2025, le parti hanno chiesto di omologare con sentenza la loro separazione consensuale alle condizioni concordate nel ricorso introduttivo, come modificate a seguito del raggiungimento della maggiore età della figlia primogenita.
Il P.M., in data 03.03.2025, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.07.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine, hanno dichiarato di avere contratto matrimonio concordatario in Torre
Annunziata in data 11 gennaio 2007, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dalla predetta unione nascevano due figli: , nata Persona_1
a Boscotrecase il 07/02/2007 e , nato a [...] il Persona_2
25/10/2016; che, che l'unione coniugale, sebbene nata sotto i migliori auspici, si era nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale, rendendo vano ogni tentativo di riconciliazione;
che, pertanto erano addivenuti alla irrevocabile decisione di separarsi consensualmente alle condizioni indicate nel ricorso.
Veniva fissata l'udienza del 27.12.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con le quali i difensori delle parti si riportavano ai propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento;
la causa veniva rinviata per acquisire la documentazione reddituale delle parti e poi successivamente per adeguare i patti al raggiungimento della maggiore età da parte della figlia primogenita della coppia, intervenuto nelle more.
Preso atto della suddetta integrazione documentale, con ordinanza emessa in data
02.06.2025 all'esito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.04.2025, il giudice delegato riservava al Collegio il provvedimento di omologazione.
In data 04.03.2025, il P.M. esprimeva parere favorevole.
La domanda è fondata.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate (così come modificate in corso di causa atteso il raggiungimento della maggiore età da parte della figlia il 07/02/2007), che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse del figlio minore.
Dal punto di vista patrimoniale, i coniugi allegavano in ricorso che il Sig. Parte_1 era al momento disoccupato ed in cerca di occupazione;
che la Sig.ra era Pt_2 attualmente inquadrata con mansione collaboratrice domestica stagionale, con stipendio mensile di circa 800,00 euro;
che, avevano percepito reddito di cittadinanza fino al dicembre 2023, riportando un reddito 2021 di € 9812,05, (all. 8), 2022 di € 10553,00 (All.9) e 2023 di € 12286,20 (All. 10); che il sig. era proprietario di un Pt_1 autoveicolo Fiat Punto tg. CM249RF (All. 11); che la casa coniugale non era di proprietà delle parti ma della sorella del sig. , concessa al ricorrente in comodato d'uso Pt_1 gratuito;
che non possedevano beni immobili;
di aver già provveduto con reciproca soddisfazione alla divisione amichevole di ogni bene posseduto in comunione e di non aver nulla più a pretendere l'uno dall'altro.
In data 07.02.2025 veniva acquisito in atti certificato reddituale relativo al sig. Pt_1 per gli anni 2021- 2022 – 2023 e 2024, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate in
[...] data 22/01/2025, dal quale risulta la percezione di redditi esenti per l'anno 2022 di euro 13.701,78, e per l'anno 2023 di euro 13.611,37; ed in data 11.02.2025 veniva altresì prodotto contratto di comodato a tempo indeterminato sottoscritto da
[...] in data 24.10.2023 ed avente ad oggetto l'immobile ad uso civile abitazione Parte_2 sito in Torre Annunziata alla via Costa n. 28.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 Parte_2 in data 03.07.2024 così provvede:
A. Omologa la separazione dei coniugi e ai seguenti patti Parte_1 Parte_2
e condizioni:
1)i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di reciproco rispetto e di comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, scambiandosi fin da ora l'assenso per il rilascio del passaporto;
2) La casa coniugale, sita in Torre Annunziata alla via Mazzini n. 42, rimarrà nella esclusiva disponibilità del sig. che continuerà ad abitarla insieme con i 2 Parte_1 figli, , divenuta ormai maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e Per_1
; Per_2
3) L'affido del figlio minore, , sarà condiviso da entrambi i genitori;
Persona_2
4) La collocazione del figlio minore, , avverrà in maniera alternata tra i due Persona_2 genitori, con uguali tempi di collocazione presso ciascuno dei due, per cui il bambino starà presso il padre nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, e presso la madre nei giorni di martedì, giovedì e sabato;
5) Per quanto riguarda i fine settimana, il minore starà in maniera alternata, due week end al mese con la madre e due week end al mese col padre, dalle 13:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
- per le vacanze nel periodo estivo, il minore passerà due settimane di vacanza in maniera continuativa con ciascuno dei due genitori nel mese di agosto;
- per i periodi festivi, a partire dall'anno in corso, il minore trascorrerà ad anni alterni la vigilia di Natale ed il giorno di Natale con il padre e la vigilia di Capodanno ed il giorno di Capodanno con la madre, mentre per le festività pasquali, trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con il padre ed il lunedì in albis con la madre;
- per le ricorrenze del compleanno e dell'onomastico di , i coniugi le Per_2 trascorreranno ad anni alterni con il figlio, a partire dall'anno in corso,
- per le ricorrenze dell'onomastico e del compleanno della sig.ra e della festa della Pt_2 mamma, il minore rimarrà presso la ricorrente per festeggiare con lei;
- per le ricorrenze dell'onomastico e del compleanno del sig. e della festa del papà, Pt_1 il minore rimarrà presso il sig. per festeggiare con lui, Pt_1
6) In ordine al mantenimento della prole, entrambi i coniugi contribuiranno in maniera diretta al mantenimento dei due figli , minorenne, e , maggiorenne Persona_2 Per_1 ma non economicamente autosufficiente, nei giorni di permanenza dei due figli presso di essi, per cui nessun assegno di mantenimento sarà previsto a carico di nessuno dei due genitori nei confronti dell'altro;
- entrambi i coniugi avranno diritto e richiederanno ciascuno la quota parte del
50%dell'assegno Unico previsto per i due figli;
- infine, entrambi i coniugi saranno obbligati a concorrere al pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie (mediche, scolastiche o di altra natura) necessarie per i due figli;
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione, per cui ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento, e dichiarano altresì di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale;
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre Annunziata per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato
Civile) (atto n. 1, parte I, Serie Ufficio 1 dei registri di matrimonio dell'anno 2007);
C. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 16.07.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato