Ordinanza cautelare 5 aprile 2023
Rigetto
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00741/2026REG.PROV.COLL.
N. 02462/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2462 del 2023, proposto da
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Bellesi e Isabella Martini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (sezione prima) n.-OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di-OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il Cons. IA EL BO;
Vista la richiesta dell’appellato di passaggio in decisione della causa e udito l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso numero di registro generale 459 del 2022 il sig. -OMISSIS- impugnava avanti al T.A.R. Toscana il provvedimento M_D GMIL REG2021 0408720 del 16.09.2021 del Ministero della difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, notificato al ricorrente in data 16.02.2022, concernente il trattamento economico spettante al medesimo in conseguenza della promozione a CA di RE con decorrenza dal 01.01.1991, nella parte in cui non erano state specificate, anno per anno, le singole voci stipendiali ed indennitarie sulla base delle quali erano stati elaborati i calcoli indicati circa le differenze sul trattamento economico stipendiale e accessorio maturate dal ricorrente, senza dare conto degli interessi e della rivalutazione monetaria, anno per anno, maturati, e per il difetto del riconoscimento del grado di CA di AS con decorrenza dall'anno 1998, ai sensi dell'articolo 1090, comma 3, anziché dal 21.04.2005; nonché di tutti gli altri atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi, tra i quali:
il provvedimento n. M_D GMIL REG2021 0547234 del 21.12.2021, quale provvedimento integrativo dello stipendio spettante al ricorrente stesso all'atto di cessazione dal servizio, utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza;
il provvedimento n. M_D GMIL REG2021 0542793 del 16.02.202, inerente la trasmissione del decreto, ed il provvedimento n. M_D AB05933 REG2022 0071295 16-02-2022 di comunicazione di tutti i suddetti provvedimenti.
L’interessato chiedeva anche l'accertamento del corretto ammontare delle differenze stipendiali concernenti il trattamento economico spettante, comprensivo di rivalutazione monetaria e degli interessi, in conseguenza della promozione a CA di RE con decorrenza dal 1° gennaio 1991 (anziché della precedente data del 01.01.2002), e conseguente promozione ex art. 1090 COM a CA di AS a decorrere dal 1998 (e non dal 2005, come indicato nel provvedimento in contestazione) e, per l'effetto, la condanna dell'Amministrazione alla liquidazione delle relative differenze del trattamento economico spettanti al ricorrente, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria.
1.1. Con ricorso iscritto al n. 150 del 2022 il medesimo ufficiale chiedeva l’'ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS- del T.A.R. Toscana, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 912/2020, previa declaratoria di nullità del provvedimento dell'Amministrazione della difesa del 16.07.2021 prot. n. MD GMIL REG2021 0330193, nella parte in cui aveva disposto che, in ragione della citata nuova anzianità conseguita nel grado di CA di RE, l'interessato aveva maturato le condizioni per la valutazione ai fini dell'avanzamento al grado di CA di AS del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente effettivo, a partire dall'anno 1998, ai sensi dell'articolo 1090, comma 3 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con sottoposizione a valutazione dalla Commissione superiore di avanzamento della Marina.
Il ricorrente riteneva che l’attribuzione del grado di CA di AS spettasse a decorrere dal 01.01.1998 senza alcuna valutazione, con le conseguenti differenze sul trattamento economico stipendiale e accessorio.
Il ricorrente chiedeva altresì la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno per la perdita di chance subita a causa della mancata e tempestiva promozione al grado superiore, nonché per il ritardo nella ricostruzione della propria carriera.
1.3. La vicenda traeva origine da precedenti contenziosi relativi alla promozione a CA di RE; a seguito della sentenza emessa dal TAR della Toscana n. -OMISSIS- poi confermata da questo Consiglio di Stato con la decisione n. 912/2020 del 4 febbraio 2020, era stata riconosciuta al Sig. -OMISSIS- la promozione al grado in questione.
Il ricorrente con i successivi giudizi sosteneva, per un verso, che dai provvedimenti impugnati non fosse possibile evincere le modalità di calcolo, nonché i parametri, utilizzati dall’Amministrazione per la determinazione delle somme spettanti in seguito alla suindicata vicenda giudiziaria, risultando assente una qualunque specificazione nella motivazione del provvedimento, anno per anno, delle singole voci stipendiali ed indennitarie sulla base delle quali erano stati elaborati i calcoli, a seguito del rinnovo del giudizio di avanzamento a CA di RE.
Sotto altro profilo lamentava l’illegittimità della promozione a CA di AS alla data del 21/04/2005, in quanto avrebbe dovuto acquisire il grado di CA di AS a decorrere dal 01.01.1998, automaticamente e senza bisogno di alcuna valutazione, così come previsto dall’art. 1090 del D.lgs. 66/2010.
Con il ricorso per ottemperanza RG 150/2022 il ricorrente chiedeva l’esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- (confermata dal Consiglio di Stato, IV Sez., n. 912/2020) con cui era stato annullato il provvedimento assunto nella adunanza del 26 aprile 2010, ove il medesimo era stato valutato nuovamente non idoneo all’avanzamento ad anzianità al grado superiore.
In detto giudizio venivano depositati dall’Amministrazione i provvedimenti del 15 settembre 2022 (prot. M_D AB05933 REG2022 0532591 15-09-2022) e dell’8 settembre 2022 (protocollo M_D AB05933 REG2022 0455594), dai quali si desumeva che il Sig. -OMISSIS- era stato dichiarato idoneo al grado di CA di AS dagli anni 1998 al 2002 ma che l’Amministrazione non aveva terminato il procedimento di rinnovazione dell’avanzamento di carriera, demandando nuovamente alla Commissione di Avanzamento la valutazione per l’accesso al grado superiore, “ora per allora”.
2. Il T.A.R. adito, dopo aver riqualificato il giudizio di ottemperanza, ai sensi e agli effetti dell’art. 32 comma 2 cpa, quale azione di annullamento, disponendo la riunione in un unico giudizio di cognizione, ha accolto entrambi i ricorsi, riconoscendo al ricorrente il diritto alle differenze stipendiali comprensive della rivalutazione monetaria e degli interessi maturati dall’attribuzione dei relativi conguagli, in conseguenza della promozione a CA di RE con decorrenza dal 1° gennaio 1991, ritenendone conseguenziale la promozione, ex art. 1090 c.o.m., a CA di AS a decorrere dal 1° gennaio 1998.
2.1. Il T.A.R. ha al riguardo ritenuto che al ricorrente dovesse essere attribuito de plano il grado di CA di AS, con il conseguente adeguamento delle relative spettanze economiche, a seguito dell’ottenimento dell’attribuzione del grado di CA di RE a decorrere dal 1991; egli, quindi, avrebbe dovuto necessariamente conseguire anche la promozione al successivo grado a CA di AS, essendo illegittima la pretesa dell’Amministrazione di sottoporre il ricorrente ad una nuova valutazione.
2.2. Infine, il T.A.R. ha condannato l’Amministrazione a procedere alla ricostruzione della carriera e all’attribuzione dei compensi spettanti, oltre al risarcimento del danno quantificato in via equitativa in € 10.000,00.
3. Con atto tempestivamente notificato in data 8 marzo 2023 il Ministero della difesa ha impugnato la decisione, della cui erroneità si duole, stante l’impossibilità di promozione automatica al grado di CA di AS ex art 1090 comma 4 d lgs 90/2010, anche perché mentre l’avanzamento da CA di Corvetta a CA di RE, oggetto del giudizio di ottemperanza di cui alla sentenza n.-OMISSIS- è un avanzamento ad anzianità, l’avanzamento da CA di RE a CA di AS è a scelta; le conseguenze discendenti da una promozione conferita all’esito di un giudizio rinnovato a seguito di accoglimento di ricorso giurisdizionale, ex art. 1090, comma 3 c.o.m., si sostanziano nel consentire, in caso di collocamento in congedo per raggiungimento del limite di età prima del soddisfacimento dei requisiti di cui agli art. 1093 e 1096 c.o.m., il diritto alla ricostruzione della carriera, evitando quindi di escludere l’interessato dalla procedura di avanzamento a scelta al grado superiore laddove non abbia potuto maturare i requisiti di cui all’art. 1096 c.o.m.
Tali requisiti non sono posti quale condizione di promozione ma quale condizione per la valutazione volta ad un’eventuale futura promozione: la norma infatti testualmente recita “l’Ufficiale in servizio permanente effettivo […] può essere valutato” e non “promosso”. Ne deriva che, come nel caso di specie, all’Ufficiale promosso a seguito di ricorso – ad esempio al grado di CA di RE – che abbia superato il limite di età del grado conseguito ovvero che raggiunge il limite di età prima del compimento del periodo di comando o di attribuzioni specifiche prescritto per l’avanzamento, non sono richiesti i requisiti di cui all’articolo 1096 c.o.m. per la valutazione al grado superiore nel servizio permanente effettivo: l’Ufficiale viene pertanto sottoposto a valutazione nonostante l’assenza dei requisiti di cui all’art. 1096 c.o.m.
L’esito di tale valutazione rimane nell’ambito della discrezionalità attribuita alla Commissione.
Non sarebbe pertanto corretto l’assunto del Tribunale secondo il quale il militare, ottenuta la promozione al grado di CA di RE dal 1991, avrebbe dovuto conseguire automaticamente anche la promozione al grado successivo senza alcun vaglio della Commissione.
D’altra parte, la sentenza n. -OMISSIS- di cui al giudizio di ottemperanza, aveva (solo) annullato il provvedimento con cui il ricorrente era stato valutato inidoneo all’avanzamento ad anzianità al grado di CA di RE; ma nulla aveva disposto in ordine alla successiva valutazione o eventuale promozione al grado di CA di AS.
Nè sarebbe neanche stato possibile procedere diversamente, come assunto dal TAR, poiché mentre l’avanzamento da CA di Corvetta a CA di RE, oggetto del giudizio di ottemperanza di cui alla sentenza n.-OMISSIS- è un avanzamento ad anzianità, l’avanzamento da CA di RE a CA di AS è a scelta (cfr. Tabella II allegata al D.lgs. n.66/2010 richiamata dall’art. 1136-bis c.o.m.).
3.1. Quanto al provvedimento liquidatorio degli emolumenti, l’Amministrazione ha lamentato l’erronea mancata declaratoria dell’inammissibilità del ricorso di primo grado per genericità, in quanto carente di argomentate motivazioni giuridiche a sostegno della denunciata illegittimità del provvedimento economico contestato, in violazione dell’art. 40 c.p.a., e, comunque l’infondatezza nel merito.
Peraltro, stante il rinnovato giudizio di avanzamento al grado di CA di RE, con il Decreto interdirigenziale prot. n. M_D GMIL REG2021 0408720 in data 16 settembre 2021, l’Amministrazione ha attribuito gli importi stipendiali dovuti al ricorrente per effetto della promozione al grado di CA di RE con decorrenza 1° gennaio 1991, in luogo della precedente promozione avvenuta con decorrenza 1° gennaio 2002. La Direzione di Commissariato - quale Ente competente in ordine all’applicazione delle determinazioni della Direzione Generale - ha, quindi, calcolato le somme dovute all’interessato, riconoscendogli la somma pari ad € 9.780,89, a titolo di emolumenti fissi ed accessori, come da prospetto allegato alla comunicazione prot. n. M_D A3D918B RG22 0018280 in data 13 aprile 2022, nel quale sono chiaramente indicate le voci fisse ed eventuali oggetto di ricostruzione e di bonifica.
3.2. L’appellante ha lamentato altresì l’errata imposizione di un facere all’amministrazione, poiché il decreto stipendiale adottato dall’Amministrazione risultava avere già i requisiti minimi ed indispensabili per consentire la verifica della correttezza delle voci stipendiali e indennitarie applica; nonché l’erroneità della statuizione risarcitoria, stante l’assenza di colpa dell’amministrazione ex art 2043 c.c. e la prescrizione del diritto.
4. In data 29 marzo 2023 l’appellato si è costituito in giudizio proponendo altresì appello incidentale.
4.1. Dopo aver ricostruito le vicende che hanno interessato il rapporto di servizio con l’amministrazione, l’appellato ha ampiamente replicato alle censure di cui all’appello, difendendo l’opposta tesi (seguita dal primo giudice), ribadendo come fosse suo diritto conseguire la promozione ora per allora, con rivalutazione della carriera, in ottemperanza al giudicato di annullamento, in maniera tale da eliminare in modo più completo possibile gli effetti prodotti da un atto invalido, consentendo che la carriera si sviluppi come se quella patologia non fosse intervenuta.
L’Amministrazione, tenendo conto anche del lasso di tempo intervenuto, avrebbe dovuto formulare un unico giudizio di avanzamento, tenendo conto delle singole promozioni che sarebbero dovute maturare medio tempore, compresa quella a CA di AS quale effetto indiretto del giudicato.
4.2. Quanto alle differenze stipendiali, l’appellato ha contrastato la tesi dell’inammissibilità.
Dal prospetto, mai notificato prima, si evinceva per la prima volta in corso di giudizio che all’interessato l’Amministrazione aveva riconosciuto la somma di euro 9.780,89 quali emolumenti degli anni precedenti, ma l’appellato ne ha eccepito (come già nel corso del giudizio di primo grado) l’erroneità e non corrispondenza degli importi e dei periodi.
4.3. Con l’appello incidentale è stata chiesta la rideterminazione del risarcimento nella somma di euro 50.000, tenendo conto anche del danno morale nonché del perdurante ritardo da parte dell’amministrazione nella ricostruzione di carriera e nella corresponsione di tutte le differenze retributive, nonché del continuo prolungarsi della medesima vicenda giudiziaria iniziata all’inizio degli anni 90; nonché la rettifica delle spese liquidate in primo grado al fine di adeguarle ai parametri medi previsti dal DM 55/2014.
5. Con ordinanza n. 1345/2023 la domanda di sospensione è stata rigettata per difetto del periculum e le spese compensate.
6. In data 8.4.2025 l’appellato si è costituito anche con l’avv. Isabella Martini, in aggiunta al precedente difensore avv. Antonio Bellesi.
7. In data 10 dicembre 2025 l’appellato ha depositato documenti e il successivo 18 dicembre una memoria, con la quale ha riepilogato tutta la vicenda e ulteriormente argomentato circa la fondatezza delle proprie richieste.
In punto di fatto ha rappresentato come, in pendenza del presente giudizio, l'Amministrazione abbia emanato il decreto del 25 maggio 2023, di promozione a CA di AS con la corretta decorrenza 1° gennaio 1998, seguito dal decreto stipendiale del 25 luglio 2023 in sostituzione di quello annullato.
Anche tale provvedimento viene però contestato, essendo gli importi non accompagnati da alcun prospetto di calcolo; non riferibili alle singole voci stipendiali e indennitarie; inidonei, già sotto il profilo formale e prima ancora che sostanziale, ad integrare un adempimento conforme alla sentenza appellata.
8. Nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
9. Preliminarmente deve escludersi l’inammissibilità dell’appello per intervenuta acquiescenza, in quanto con il citato provvedimento del 25.5.2023 l’amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza disponendo, solo in via provvisoria e sino alla definizione del presente giudizio di appello, la promozione dell’appellato al grado di CA di AS in servizio permanente effettivo, con decorrenza 1° gennaio 1998.
10. Sempre in via preliminare il Collegio osserva che, ai sensi del chiaro disposto di cui all’articolo 104, comma 1, c.p.a., il thema decidendum del giudizio di secondo grado è circoscritto ai motivi dedotti in primo grado con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti (salva la residua possibilità di proporre motivi aggiunti in appello, nell’eccezionale fattispecie prevista dal comma 3 del medesimo articolo 104), con la conseguenza che il giudizio svolto innanzi al T.a.r. perimetra necessariamente il processo di appello, rendendo inammissibile qualunque nuova domanda o eccezione.
Tanto preclude l’indagine sulla (pretesa) illegittimità di provvedimenti conosciuti in corso di giudizio e non ritualmente impugnati (quanto meno nei giudizi a quo).
11. Quanto, invece, alle doglianze dei ricorsi di primo grado che la sentenza impugnata ha assorbito senza esaminarle, in mancanza di riproposizione da parte dell'appellato le stesse si intendono rinunciate.
Com'è noto, l'art. 101, comma 2, c.p.a. ha stabilito che "si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell'atto di appello o, per le parti diverse dall'appellante, con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio" (id est: il termine di cui all'art. 46 c.p.a.).
12. Così circoscritto il perimetro di indagine nel presente giudizio, occorre svolgere alcune puntualizzazioni in ordine agli antecedenti alla vicenda oggi in esame.
12.1. Dalle premesse di fatto della sentenza n.-OMISSIS- si evince che il Sig. -OMISSIS- impugnava il provvedimento con il quale era stato ritenuto “non idoneo all’avanzamento ad anzianità al grado superiore”, provvedimento adottato in esecuzione di una precedente sentenza (n. 581/2010) che aveva accolto il ricorso per ottemperanza della sentenza n. 1268/2006 del 13 aprile 2006, disponendo la rinnovazione del giudizio valutativo, espresso nell’adunanza della Commissione Ordinaria di Avanzamento (COA) del 22 maggio 2000, concernente la promozione al grado di CA di RE (CP). La decisione di primo grado (confermata in appello con la sentenza n. 912/2020) annullava gli atti impugnati, avendo ritenuto illegittimo il giudizio di non idoneità reso dalla C.O.A., in quanto basato sulla scheda di valutazione n. 24 e sul rapporto n. 26, senza tenere in debita considerazione gli altri indici di valutazione.
Ne scaturiva la promozione a CA di RE con decorrenza dal 1° gennaio 1991; ma, ad avviso dell’ufficiale, dall’obbligo di ottemperanza alle richiamate sentenze doveva conseguire anche la promozione ex art. 1090 COM a CA di AS a decorrere dal 1998, senza sottoposizione ad una nuova valutazione, tesi ritenuta fondata nella decisione oggetto dell’odierno appello, che, ad avviso del Collegio, è fondato.
13. Sul piano normativo, l'art. 1090 c.m. dispone, per quanto di interesse in questa sede, che:
- se si deve rinnovare il giudizio di avanzamento a scelta, annullato in autotutela o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l'ufficiale interessato, se giudicato idoneo e se riporta un punto di merito per cui sarebbe stato promosso ove attribuito in una precedente graduatoria, è promosso al grado superiore con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo (comma 1, lett. b);
- il rinnovo del giudizio è effettuato dagli organi competenti entro sei mesi dall'annullamento d'ufficio, dalla comunicazione del decreto del Capo dello Stato o dalla notifica all'amministrazione competente della pronuncia giurisdizionale che ha annullato la precedente valutazione. Se il titolo dell'annullamento contiene elementi tali da rendere automatica l'iscrizione in quadro del ricorrente, non è necessario procedere a una nuova valutazione e il Ministro competente provvede d'ufficio agli adempimenti per la promozione del ricorrente (comma 4).
13.1. Questa Sezione ha avuto occasione di occuparsi della problematica in questione con la recente decisione n.8949 del 14/11/2025, pervenendo ai seguenti arresti:
< 12. Dalle disposizioni sopra richiamate emerge che: i) l'annullamento, sia esso in autotutela, giustiziale o giurisdizionale, del giudizio di avanzamento ha un effetto puramente cassatorio e rinnovatorio, determinando la rinnovazione "ora per allora" del giudizio medesimo; ii) la promozione al grado superiore del ricorrente vittorioso non è mai un effetto automatico del giudicato, salvo casi rarissimi ed eccezionali, sovente patologici perché espressivi dello sconfinamento del giudice nel merito dell'azione amministrativa o che integrano meri casi di scuola (ad esempio, l'accoglimento del ricorso proposto dal primo dei non iscritti in quadro nei confronti del parigrado promosso che non doveva essere nemmeno preso in valutazione per difetto dei requisiti oggettivi o soggettivi). In siffatti casi eccezionali, il giudicato reca, accanto al consueto effetto cassatorio e rinnovatorio, anche un effetto ordinatorio, consistente nella promozione del ricorrente vittorioso la quale deve essere espressamente disposta dalla sentenza nella sua parte dispositiva e non può essere desunta in via interpretativa dalla motivazione; iii) al di fuori dei casi eccezionali indicati sub ii), il giudicato di annullamento non vincola in termini stringenti l'azione amministrativa e la promozione al grado superiore rimane un esito, ipotetico ed eventuale, della rinnovazione del giudizio e sempre che l'ufficiale riporti un punteggio di merito che gli avrebbe consentito, fin dall'origine, di ottenere la promozione; iv) nella rinnovazione del giudizio la C.S.A. è tenuta a valutare l'ufficiale secondo i criteri e le regole tipizzate dalla disciplina di settore (art. 1057 e ss. c.m. e artt. 700 e ss. r.m.), tenendo, altresì, conto dei motivi di annullamento indicati nella sentenza o nel parere; v) la valutazione per rinnovazione è, quindi, sufficientemente motivata ove conforme ai criteri normativamente predeterminati (indicati dall'art. 1058 c.m. e specificati dagli artt. 702 e ss. r.m.), risolvendosi- al pari di tutti i giudizi di avanzamento- in un giudizio di merito assoluto e ampiamente discrezionale, previa valutazione collegiale delle qualità, capacità e attitudini dello scrutinando; vi) nel caso di parità di punteggio degli scrutinandi, residua un unico criterio di promozione che è quello della maggiore anzianità nel ruolo (art. 702, comma 3, r.m.), criterio di diretta promanazione legale e a cui la commissione è sempre tenuta a conformarsi, sia in sede primo giudizio di avanzamento che in sede di rinnovazione della valutazione in ottemperanza al giudicato; vii) la mancata promozione all'esito della rinnovazione del giudizio di avanzamento non integra una violazione o elusione del giudicato, fatti salvi eventuali vizi di legittimità della nuova valutazione che l'interessato è tenuto a far valere nella sede propria del giudizio di cognizione.
13. In conformità al quadro normativo sopra richiamato, la giurisprudenza è costante nel sancire che l'annullamento di un giudizio di avanzamento, salvi casi estremi, e sovente patologici perché rappresentativi dello sconfinamento del sindacato del giudice amministrativo dalla legittimità al merito delle valutazioni riservate all'amministrazione, non implica altro effetto conformativo che la rinnovazione del giudizio stesso (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere n. 1345 del 2023; sez. IV, n. 263 del 2020; Cons. Stato, sez. IV, n. 4058 del 2017; Cons. Stato, sez. III, n. 347 del 2016, sez. IV, n. 4638 del 2012).
14. L'ampia discrezionalità che caratterizza i giudizi espressi dalle commissioni di avanzamento circoscrive, di riflesso, lo spazio del giudicato demolitorio che non può mai sconfinare in un sindacato di merito, non potendo il giudice sostituirsi all'organo valutativo dell'amministrazione ed assegnare direttamente al ricorrente il bene della vita a cui aspira, sia esso la promozione al grado superiore o l'iscrizione nel quadro di avanzamento.
15. Osta a tale risultato non solo l'espresso disposto dell'art. 1090 c.m., sopra richiamato, ma anche, più in generale, il principio di separazione dei poteri, come declinato sul piano processuale dall'art. 34, comma 2, c.p.a., secondo cui in nessun caso il giudice amministrativo può pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati (id est, sull'esito del nuovo giudizio di valutazione che la C.S.A. è chiamata ad effettuare).
16. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, la portata conformativa delle sentenze del giudice amministrativo è direttamente correlata alla precipua delimitazione della giurisdizione generale di legittimità che in materia di giudizi di avanzamento-i quali costituiscono estrinsecazione di apprezzamenti connotati da amplissima discrezionalità tecnica e fondati sulla percezione globale e complessiva delle qualità manifestate dall'ufficiale nel corso dell'intera carriera- è confinata in uno spazio assai limitato, come delineato dai vizi funzionali dell'eccesso di potere in senso assoluto e in senso relativo.
17. L'unico bene della vita che il giudicato può riconoscere è, quindi, quello strumentale e procedimentale che si sostanzia nella mera rinnovazione del giudizio, questa volta emendato dai vizi di eccesso di potere, in senso assoluto o in senso relativo, rilevati dal giudice e fatte salve le ulteriori determinazioni dell'amministrazione all'esito del nuovo giudizio (Cons. Stato, sez. I, parere n. 1345 del 2023).
18. A seguito dell'annullamento, pertanto, la commissione è tenuta ad agire nel rispetto dei dicta stabiliti dal giudice amministrativo, rimanendo nell'alveo dei margini discrezionali lasciati liberi dalla sentenza di cognizione e attenendosi alle relative indicazioni (recte, prescrizioni) metodologiche (Cons. Stato, sez. IV, n. 263 del 2020).
19. Ne discende che il vincolo che incontra l'amministrazione può riguardare solo il quomodo dell'azione e mai il risultato della medesima, nel senso che, in sede di rinnovazione del giudizio, essa è vincolata al rispetto delle prescrizioni procedurali indicate dalla sentenza, mentre l'esito della rinnovazione della valutazione si colloca nel tratto libero del potere successivo al giudicato.
20. Precipitato logico di quanto appena esposto è che l'eventuale conferma, a seguito della rinnovazione della valutazione, dell'esito del precedente giudizio e la conseguente mancata promozione o mancata iscrizione in quadro di avanzamento del ricorrente vittorioso in sede di cognizione, non integrano, per ciò solo, un'ipotesi di elusione o violazione del giudicato.
21. Il residuo potere dell'amministrazione comporta normalmente margini liberi, in relazione ai quali l'amministrazione stessa può imporre nuovamente la regolazione che più ritiene congrua per l'interesse pubblico affidato alle sue cure, salvo il rispetto delle prescrizioni di natura conformativa derivanti dall'impianto motivatorio della sentenza (Cons. Stato sez. III n. 347 del 2016).
22. Per tali ragioni, la metodologia per la rinnovazione del giudizio indicata dal giudice della cognizione definisce, al contempo, lo spazio di azione amministrativa coperta da giudicato e il presupposto di ammissibilità del ricorso per ottemperanza.
23. L'accertamento della violazione o dell'elusione, in quanto costituenti il presupposto dell'ottemperanza, deve, infatti, essere condotto con i parametri del giudizio di legittimità, con la conseguenza che, solo ove essa conduca ad un positivo riscontro, può passarsi all'esame del merito con i poteri dell'ottemperanza.
24. Solo laddove, a seguito dell'esame, sia ravvisabile elusione o violazione, il gravame è da considerare ammissibile e può essere scrutinato nel merito a mezzo dei poteri sostitutivi del giudice dell'ottemperanza (v., ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, n. 4638 del 2012).
25. Nel caso in cui l'amministrazione si sia attenuta alla regola posta dal giudicato, perché essa, riesaminando tutto il materiale istruttorio alla luce dei principi posti dalla sentenza, ne ha tratto la convinzione che il giudizio- una volta emendato dei vizi eccesso di potere che ne hanno determinato l'annullamento- vada confermato nell'an, non possono ravvisarsi i presupposti di violazione ed elusione del giudicato e il giudizio di ottemperanza deve essere dichiarato inammissibile (Cons. Stato sez. III, n. 347 del 2016). >
14. Alla luce delle sopra esposte, condivisibili, considerazioni, adattabili anche al caso in questione, e venendo all'esame della fattispecie concreta, la sentenza del TAR Toscana n. -OMISSIS- confermata in appello, aveva annullato la mancata promozione per anzianità a CA di RE per vizio di motivazione, per cui non aveva esaurito la discrezionalità amministrativa, a maggior ragione quanto alla successiva promozione – a scelta e non per anzianità- a CA di AS.
Dalle due pronunce (dal cui esame emerge con evidenza come avessero natura puramente cassatoria e rinnovatoria) scaturiva l'obbligo dell'Amministrazione di rieditare il proprio potere valutativo rinnovando il giudizio ai fini della promozione del ricorrente al grado di CA di RE, sicché la pretesa del ricorrente alla ulteriore ed automatica promozione a CA di AS si colloca nettamente al di fuori del perimetro del giudicato.
Oltretutto, trattandosi di promozione a scelta, non era in alcun modo ravvisabile il presupposto indicato nella norma invocata dal ricorrente in primo grado, ossia che la decisione di annullamento contenesse “elementi tali da rendere automatica l'iscrizione in quadro del ricorrente”, esonerando così dalla nuova valutazione, tanto più che il giudicato di annullamento, nel caso in questione, atteneva al grado di CA di RE e non a quello di CA di AS.
Sicché non poteva argomentarsi circa un effetto automatico di promozione anche per tale ulteriore grado; semmai, per esaminare l’argomento esposto dal ricorrente a supporto della propria tesi, ove in sede di valutazione per la promozione a CA di AS l’amministrazione avesse opposto al valutando il mancato esercizio delle funzioni proprie del grado di CA di RE, l’accesso al quale era stato impedito illegittimamente dalla stessa amministrazione, l’interessato avrebbe potuto far valere le proprie ragioni in separato giudizio di impugnazione dell’atto in questione, ma di certo non poteva sostenersi che l’amministrazione fosse tenuta ad una catena di promozioni estranee al giudicato.
Ne consegue la fondatezza dell’appello.
Poiché non spettava alcuna automatica promozione, non poteva nemmeno essere dichiarato l’obbligo per l’amministrazione di liquidare le differenze stipendiali relative al grado.
15. L’appello risulta fondato anche con riferimento alla parte dei ricorsi introduttivi rivolta avverso la liquidazione delle differenze stipendiali concernenti il trattamento economico spettante al ricorrente; questi ha lamentato come l’Amministrazione non avesse reso note quali fossero le voci stipendiali a base dei conguagli afferenti il trattamento economico stipendiale e accessorio, nonché alla riliquidazione del trattamento di fine servizio, conseguenti alla giusta promozione, contestando genericamente alcune carenze.
Ebbene, alla stregua dei principi generali del processo amministrativo in tema di specificità dei motivi e di onere della prova, il ricorso introduttivo doveva essere dichiarato inammissibile in parte qua stante l’evidente natura esplorativa; spettava infatti al ricorrente denunciare nel ricorso i vizi rilevati nei provvedimenti contenenti le somme quantificate dall’amministrazione, indicando elementi concreti e circoscritti a supporto delle doglianze e relativi riferimenti normativi.
La domanda volta all'accertamento del diritto e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di somme di denaro non può limitarsi ad indicare la sussistenza del diritto a percepire determinati emolumenti, senza ulteriori specificazioni o addirittura esigendo che sia l’Amministrazione ad enunciare nei provvedimenti di liquidazione degli emolumenti periodici una diffusa motivazione, ulteriore rispetto quanto prescritto negli atti regolamentari in base ai quali sono redatti i cd. statini stipendiali. D’altra parte, il ricorrente ben avrebbe potuto, mediante lo strumento dell’accesso, chiedere di prendere cognizione degli atti dell’istruttoria, in modo da poter operare le necessarie verifiche sulla correttezza dei conteggi ed eventualmente ricorrere al giudice orientando il giudizio nei suoi esatti termini giuridico-fattuali.
Sotto altro profilo, la parte ben avrebbe potuto effettuare i propri calcoli, confrontandone le risultanze con la liquidazione operata dall’amministrazione ed indicando al giudice se e per quali precise ragioni vi fossero discordanze rispetto le somme attese.
Ha errato pertanto il primo giudice ad accogliere il ricorso in parte qua.
16. L’accoglimento della domanda risarcitoria risulta parimenti erroneo.
Va al riguardo ricordato che, per pacifica giurisprudenza (tra le tante Consiglio di Stato sez. VI, 4/07/2025, n. 5803), affinché sia configurabile la responsabilità della Pubblica amministrazione da provvedimento illegittimo sono necessari: l’elemento oggettivo; l’elemento soggettivo; il nesso di causalità materiale o strutturale; il danno ingiusto, inteso come lesione della posizione di interesse legittimo - correlata ad un bene della vita che in caso di interesse pretensivo presuppone un giudizio prognostico favorevole sulla relativa spettanza - e nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritto soggettivo. Sul piano delle conseguenze e, dunque, delle modalità di determinazione del danno, il fatto lesivo, così come individuato, deve essere collegato, con un nesso di causalità giuridica o funzionale, con i pregiudizi subiti dalla parte danneggiata.
Ove, come nel caso in esame, l’annullamento dell’atto che si pretenda causa del danno sia avvenuto per difetto di motivazione, da un altro canto manca, in conseguenza del relativo annullamento, la prova della certezza o probabilità vicina alla certezza in ordine alla spettanza del richiesto trasferimento. Pertanto, non può riconoscersi il diritto al risarcimento del danno a seguito dell’annullamento dell’atto amministrativo per meri “vizi di forma” (violazione del contraddittorio procedimentale, difetto di istruttoria, carenza di motivazione), in quanto in tali ipotesi è mancante l’accertamento stesso della spettanza del bene della vita.
Per altro verso, l'ingiustificata o illegittima inerzia dell'amministrazione o il ritardato esercizio della funzione amministrativa non integrano la colpa dell'Amministrazione (Consiglio di Stato sez. IV, 5/11/2025, n. 8594).
Quanto poi all'onere della prova nell'azione risarcitoria, spetta al danneggiato fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, e quindi, in particolare, la presenza di un nesso causale, che colleghi la condotta commissiva o omissiva della Pubblica Amministrazione all'evento dannoso, e l'effettività del danno di cui si invoca il ristoro, con la conseguenza che, ove la domanda di risarcimento manchi di tale necessaria prova, essa va respinta; ciò, in quanto nell'azione di responsabilità per danni il principio dispositivo dell'art. 2697 comma 1, cod. civ., opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo caratteristico dell'azione giurisdizionale di annullamento (cfr. Consiglio di Stato sez. II, 10 ottobre 2022,n. 8644).
Nel caso specifico l'odierno appellato si è limitato a fondare la propria istanza di risarcimento del danno sulla illegittimità del provvedimento di mancata promozione impugnato, peraltro senza dimostrare comunque gli ulteriori elementi necessari. Senza contare che l’annullamento di tale provvedimento, come visto, era avvenuto per difetto di motivazione, lasciando impregiudicata l’ulteriore attività valutativa dell’Amministrazione.
Quanto detto, esime il Collegio dall’indagare l’ulteriore profilo della prescrizione della pretesa, eccepita dall’Amministrazione.
17. Conclusivamente, in accoglimento dell’appello principale ed in riforma della decisione appellata, i ricorsi introduttivi del giudizio di primo grado devono essere respinti.
Da quanto fin qui detto deriva il conseguenziale rigetto dell’appello incidentale, volto unicamente a contestare l’importo del risarcimento danni liquidato dal primo giudice e l’importo delle spese di giudizio.
18. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, come chiarito dalla giurisprudenza costante (per tutte: Consiglio di Stato sez. II, n.8247/2023 e giur. ivi richiamata). Gli specifici argomenti secondari non espressamente esaminati sono stati pertanto ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
19. Nella peculiarità della questione sottesa al presente contenzioso il collegio ravvisa, ex artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., eccezionali motivi per compensare integralmente fra le parti costituite le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in accoglimento dell’appello principale ed in riforma della decisione appellata, rigetta i ricorsi introduttivi del giudizio di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BI OR, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
IA EL BO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA EL BO | BI OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.