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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/12/2025, n. 2620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2620 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 16/12/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 5449/2025 promossa da
Parte_1 rappr. e dif. dall' avv. DI FEO FRANCESCO e LOREDANA LIONETTI contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. BANCHETTI FRANCESCA
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 21.5.2025, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver ricevuto in data 11.4.2025, da CP_ parte dell' un sollecito di pagamento della somma di €.2.030,03 a titolo di indennità di disoccupazione NASPI, indebitamente percepita per il periodo 8.8.2015 al 16.10.2015.
Parte ricorrente ha in via preliminare eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito rivendicato dall' , nel merito, poi, ha dedotto di non CP_1 aver percepito le somme chieste in restituzione. Ha infine denunciato la violazione del canone della correttezza e della buona fede di cui all'art. 1175 c.c..
Ha quindi chiesto di “accogliere l'opposizione e, quindi, di annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto sollecito di pagamento e, per l'effetto, accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con il sollecito di pagamento, e quindi annullarlo, revocarlo o chiararlo nullo e/o inefficace;
CP_ conseguentemente condannare l alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del presente giudizio, maggiorate di interessi legali.” Vinte le spese di lite. CP_
Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il CP_ rigetto. L' ha in particolare dedotto che la questione oggetto di causa era già stata scrutinata da questo Tribunale, in particolare nel procedimento iscritto al n. rg
1144/2024 definito con sentenza n. 1030/2025.
All'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
Orbene, la domanda è infondata, per le medesime argomentazioni già esposte da questo Tribunale nella sentenza n. 1030/2025 innanzi citata, le cui motivazioni di seguito si riportano anche ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. sono inconferenti i richiami giurisprudenziali alla diversa fattispecie dell'indebito assistenziale.
“Nel caso di specie, l'indebito ha ad oggetto una prestazione previdenziale di natura temporanea, pertanto, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, spetta a colui che intende ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l' ha trattenuto l'onere di provare i fatti Controparte_2 costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (Cass. S.U.
4 agosto 2010, n. 18046), ferma, peraltro, la necessità che il medesimo Ente, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo ad imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione della prestazione (Cass. 5 gennaio
2011, n. 198). CP_ Nel caso di specie, l' ha dedotto che “La domanda Naspi domus 6063680400105 prot. 3193.05/08/2015.0018669 è stata definita indebita a seguito di verifica CP_1 effettuata su richiesta pervenuta con PEI del 26.06.2023: Controlli integrati sui flussi di regolarizzazione e recupero delle prestazioni su proposte VIG CP_3 (che si allega). Le denunce EMENS 2015 per il rapporto di lavoro dal 01.04.2015 al
31.07.2015 con la ditta risultano eliminate su richiesta della Sede Parte_2 da (Verbale Evasione NIU 2016011535) ricevuta il 15/06/2018 ed Parte_3
a seguito di tanto, è stato effettuato il ricalcolo della prestazione in ragione dei controlli integrati sui flussi EM (di regolarizzazione e recupero delle prestazioni di disoccupazione non agricola indebite).
Dai controlli del processo produttivo, infatti, non risulta denunciata contribuzione
Emens in favore del ricorrente.” (cfr. pag. 1 e 2 memoria). CP_ A fronte di tali precise allegazioni dell' parte ricorrente non ha dedotto alcunché per smentire le allegazioni dell' né ha prodotto documentazione su CP_4 cui fondare il suo diritto a percepire l'importo chiesto in restituzione.
Ne consegue che l' abbia correttamente provveduto al recupero delle somme CP_1 indebitamente erogate al ricorrente e, dunque, il ricorso debba essere rigettato.”.
Quanto all'eccezione di prescrizione spiegata in questa sede, è bene precisare che non è invocabile la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, comma 4 codice civile in quanto tale norma riguarda i diritti relativi alla retribuzione del lavoratore e non si estende fuori da tale ambito, mentre il pagamento di somme non dovute a titolo retributivo fuoriesce anche logicamente dall'ambito delle situazioni che ricevono una peculiare disciplina in virtù della ritenuta esistenza ed operatività di un rapporto di lavoro. Il pagamento di tali somme non può essere regolato da precetti relativi ad altra e speciale fattispecie.
In mancanza di diversa ed espressa previsione deve valere, per gli stessi, la prescrizione ordinaria di dieci anni prevista dall'art. 2946 c.c..
Ebbene, la ripetizione dell'indebito notificata dall' all'istante risulta, oltre che CP_1 fondata, anche tempestiva in quanto avvenuta entro il limite prescrizionale dei dieci anni.
La prestazione oggetto dell'indebito è infatti di competenza dell'anno 2015, ed il provvedimento di indebito è stato notificato a parte ricorrente sicuramente entro il termine decennale avendo egli proposto opposizione avverso tale provvedimento con ricorso depositato in data 6.2.2024, come desumibile dalla citata sentenza n.
1030/2025.
Priva di pregio, poi si palesa l'argomentazione addotta da parte ricorrente nel presente ricorso laddove ha denunciato la mancata prova circa l'esistenza del credito. L'effettiva prevenzione da parte del ricorrente delle somme chieste in restituzione è infatti, una circostanza assodata in quanto confessata dalla stesso ricorrente nel precedente ricorso iscritto al n. rg 1144/2024, ove ha espressamente affermato al CP_ punto n. 1 delle premesse di aver ricevuto la liquidazione da parte dell' della prestazione oggetto dell'indebito per cui è causa (circa il valore confessorio delle dichiarazioni rese negli atti introduttivi del giudizio, vedasi Cass. Sez. 2, Sentenza n.
2721 del 05/02/2013).
Da ultimo, si precisa che ai fini dell'esperibilità dell'azione di ripetizione è sufficiente la mancanza di una causa giustificatrice del pagamento effettuato, non rilevando la buona fede di colui che la riceve, che assume significato invece in tema di decorrenza degli interessi (in caso di buona fede, dalla domanda giudiziale).
Nella specie, tuttavia poiché la domanda riguarda solo la restituzione del capitale e non anche degli interessi, nessun rilievo può avere la buona fede di parte ricorrente.
In definitiva, la domanda deve essere rigettata. CP_ Non può essere infine accolta la domanda di condanna spiegata dall' ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. posto che “In tema di spese di lite nei giudizi di previdenza e assistenza, va escluso che alla parte soccombente non abbiente sia applicabile la previsione di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., sia in ragione di un argomento di carattere letterale, visto che l'art. 152 disp. att. c.p.c. fa salva l'applicazione alle controversie in esame del solo comma 1 del citato art. 96, sia di una interpretazione logico-sistematica che tenga conto della diversa "ratio" dei due commi, configurando il comma 1 una forma speciale di responsabilità extracontrattuale, derivante da un illecito processuale, mentre il comma 3, nel perseguire le finalità pubblicistiche correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, commina una sanzione per la violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c.” (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 12454 del 19/04/2022).
Nulla va disposto sulle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5449 /2025 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: - rigetta la domanda;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c.;
- nulla per le spese di lite.
Foggia, 16.12.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 16/12/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 5449/2025 promossa da
Parte_1 rappr. e dif. dall' avv. DI FEO FRANCESCO e LOREDANA LIONETTI contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. BANCHETTI FRANCESCA
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 21.5.2025, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver ricevuto in data 11.4.2025, da CP_ parte dell' un sollecito di pagamento della somma di €.2.030,03 a titolo di indennità di disoccupazione NASPI, indebitamente percepita per il periodo 8.8.2015 al 16.10.2015.
Parte ricorrente ha in via preliminare eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito rivendicato dall' , nel merito, poi, ha dedotto di non CP_1 aver percepito le somme chieste in restituzione. Ha infine denunciato la violazione del canone della correttezza e della buona fede di cui all'art. 1175 c.c..
Ha quindi chiesto di “accogliere l'opposizione e, quindi, di annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto sollecito di pagamento e, per l'effetto, accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con il sollecito di pagamento, e quindi annullarlo, revocarlo o chiararlo nullo e/o inefficace;
CP_ conseguentemente condannare l alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del presente giudizio, maggiorate di interessi legali.” Vinte le spese di lite. CP_
Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il CP_ rigetto. L' ha in particolare dedotto che la questione oggetto di causa era già stata scrutinata da questo Tribunale, in particolare nel procedimento iscritto al n. rg
1144/2024 definito con sentenza n. 1030/2025.
All'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
Orbene, la domanda è infondata, per le medesime argomentazioni già esposte da questo Tribunale nella sentenza n. 1030/2025 innanzi citata, le cui motivazioni di seguito si riportano anche ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. sono inconferenti i richiami giurisprudenziali alla diversa fattispecie dell'indebito assistenziale.
“Nel caso di specie, l'indebito ha ad oggetto una prestazione previdenziale di natura temporanea, pertanto, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, spetta a colui che intende ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l' ha trattenuto l'onere di provare i fatti Controparte_2 costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (Cass. S.U.
4 agosto 2010, n. 18046), ferma, peraltro, la necessità che il medesimo Ente, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo ad imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione della prestazione (Cass. 5 gennaio
2011, n. 198). CP_ Nel caso di specie, l' ha dedotto che “La domanda Naspi domus 6063680400105 prot. 3193.05/08/2015.0018669 è stata definita indebita a seguito di verifica CP_1 effettuata su richiesta pervenuta con PEI del 26.06.2023: Controlli integrati sui flussi di regolarizzazione e recupero delle prestazioni su proposte VIG CP_3 (che si allega). Le denunce EMENS 2015 per il rapporto di lavoro dal 01.04.2015 al
31.07.2015 con la ditta risultano eliminate su richiesta della Sede Parte_2 da (Verbale Evasione NIU 2016011535) ricevuta il 15/06/2018 ed Parte_3
a seguito di tanto, è stato effettuato il ricalcolo della prestazione in ragione dei controlli integrati sui flussi EM (di regolarizzazione e recupero delle prestazioni di disoccupazione non agricola indebite).
Dai controlli del processo produttivo, infatti, non risulta denunciata contribuzione
Emens in favore del ricorrente.” (cfr. pag. 1 e 2 memoria). CP_ A fronte di tali precise allegazioni dell' parte ricorrente non ha dedotto alcunché per smentire le allegazioni dell' né ha prodotto documentazione su CP_4 cui fondare il suo diritto a percepire l'importo chiesto in restituzione.
Ne consegue che l' abbia correttamente provveduto al recupero delle somme CP_1 indebitamente erogate al ricorrente e, dunque, il ricorso debba essere rigettato.”.
Quanto all'eccezione di prescrizione spiegata in questa sede, è bene precisare che non è invocabile la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, comma 4 codice civile in quanto tale norma riguarda i diritti relativi alla retribuzione del lavoratore e non si estende fuori da tale ambito, mentre il pagamento di somme non dovute a titolo retributivo fuoriesce anche logicamente dall'ambito delle situazioni che ricevono una peculiare disciplina in virtù della ritenuta esistenza ed operatività di un rapporto di lavoro. Il pagamento di tali somme non può essere regolato da precetti relativi ad altra e speciale fattispecie.
In mancanza di diversa ed espressa previsione deve valere, per gli stessi, la prescrizione ordinaria di dieci anni prevista dall'art. 2946 c.c..
Ebbene, la ripetizione dell'indebito notificata dall' all'istante risulta, oltre che CP_1 fondata, anche tempestiva in quanto avvenuta entro il limite prescrizionale dei dieci anni.
La prestazione oggetto dell'indebito è infatti di competenza dell'anno 2015, ed il provvedimento di indebito è stato notificato a parte ricorrente sicuramente entro il termine decennale avendo egli proposto opposizione avverso tale provvedimento con ricorso depositato in data 6.2.2024, come desumibile dalla citata sentenza n.
1030/2025.
Priva di pregio, poi si palesa l'argomentazione addotta da parte ricorrente nel presente ricorso laddove ha denunciato la mancata prova circa l'esistenza del credito. L'effettiva prevenzione da parte del ricorrente delle somme chieste in restituzione è infatti, una circostanza assodata in quanto confessata dalla stesso ricorrente nel precedente ricorso iscritto al n. rg 1144/2024, ove ha espressamente affermato al CP_ punto n. 1 delle premesse di aver ricevuto la liquidazione da parte dell' della prestazione oggetto dell'indebito per cui è causa (circa il valore confessorio delle dichiarazioni rese negli atti introduttivi del giudizio, vedasi Cass. Sez. 2, Sentenza n.
2721 del 05/02/2013).
Da ultimo, si precisa che ai fini dell'esperibilità dell'azione di ripetizione è sufficiente la mancanza di una causa giustificatrice del pagamento effettuato, non rilevando la buona fede di colui che la riceve, che assume significato invece in tema di decorrenza degli interessi (in caso di buona fede, dalla domanda giudiziale).
Nella specie, tuttavia poiché la domanda riguarda solo la restituzione del capitale e non anche degli interessi, nessun rilievo può avere la buona fede di parte ricorrente.
In definitiva, la domanda deve essere rigettata. CP_ Non può essere infine accolta la domanda di condanna spiegata dall' ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. posto che “In tema di spese di lite nei giudizi di previdenza e assistenza, va escluso che alla parte soccombente non abbiente sia applicabile la previsione di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., sia in ragione di un argomento di carattere letterale, visto che l'art. 152 disp. att. c.p.c. fa salva l'applicazione alle controversie in esame del solo comma 1 del citato art. 96, sia di una interpretazione logico-sistematica che tenga conto della diversa "ratio" dei due commi, configurando il comma 1 una forma speciale di responsabilità extracontrattuale, derivante da un illecito processuale, mentre il comma 3, nel perseguire le finalità pubblicistiche correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, commina una sanzione per la violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c.” (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 12454 del 19/04/2022).
Nulla va disposto sulle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5449 /2025 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: - rigetta la domanda;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c.;
- nulla per le spese di lite.
Foggia, 16.12.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti