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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 12/02/2026, n. 2124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2124 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2124/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ACETO ALDO, Presidente
GALLO GIANFRANCO, AT
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 140/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Società_1 Srl Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401422844 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401422844 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401422844 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401422844 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401422844 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401422844 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 652/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a Roma Capitale, la società Società_1 srl, in persona del l.r. pro tempore, ricorreva avverso l'avviso di accertamento in epigrafe indicato.
La ricorrente si doleva del fatto che l'immobile oggetto di tassazione ai fini Tari fosse già stato oggetto di tassazione ai medesimi fini e che l'avviso fosse il risultato di una duplicazione di imposizione sullo stesso immobile causato dal fatto che l'immobile si estendesse su due numeri civici.
Con successiva memoria la resistente dava atto come l'atto impugnato fosse stato oggetto di annullamento proprio per il motivo di cui al ricorso, dimettendo il relativo atto di annullamento e pertanto chiedeva la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Con memoria tardiva si costituiva anche il Comune, dando atto dell'avvenuto annullamento.
All'udienza del 23.1.26, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avvenuto annullamento dell'atto oggetto di impugnazione impone la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Il mancato accordo sulle spese impone inoltre la valutazione della soccombenza virtuale, soccombenza virtuale che non può che vedere soccombenti le parti resistenti. E invero, lo sgravio è avvenuto in epoca successiva alla proposizione del ricorso, ricorso la cui fondatezza pare evidente, atteso che per errore il
Comune ha duplicato la medesima pretesa impositiva sullo stesso immobile, circostanza di fatto, asserita da parte ricorrente, senza che sul punto vi sia stata contestazione della controparte costituita, con quanto ne consegue ai sensi dell'art. 115 cpc.
Ne consegue che, per quanto sopra esposto, l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione, e poi annullato in autotutela, non doveva essere emesso ab origine dall'Ufficio.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere, e condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente che liquida per compensi in Euro 800,00 oltre accessori come per legge. Roma 23.1.26
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Gianfranco Gallo dott. Aldo Aceto
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ACETO ALDO, Presidente
GALLO GIANFRANCO, AT
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 140/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Società_1 Srl Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401422844 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401422844 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401422844 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401422844 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401422844 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401422844 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 652/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a Roma Capitale, la società Società_1 srl, in persona del l.r. pro tempore, ricorreva avverso l'avviso di accertamento in epigrafe indicato.
La ricorrente si doleva del fatto che l'immobile oggetto di tassazione ai fini Tari fosse già stato oggetto di tassazione ai medesimi fini e che l'avviso fosse il risultato di una duplicazione di imposizione sullo stesso immobile causato dal fatto che l'immobile si estendesse su due numeri civici.
Con successiva memoria la resistente dava atto come l'atto impugnato fosse stato oggetto di annullamento proprio per il motivo di cui al ricorso, dimettendo il relativo atto di annullamento e pertanto chiedeva la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Con memoria tardiva si costituiva anche il Comune, dando atto dell'avvenuto annullamento.
All'udienza del 23.1.26, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avvenuto annullamento dell'atto oggetto di impugnazione impone la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Il mancato accordo sulle spese impone inoltre la valutazione della soccombenza virtuale, soccombenza virtuale che non può che vedere soccombenti le parti resistenti. E invero, lo sgravio è avvenuto in epoca successiva alla proposizione del ricorso, ricorso la cui fondatezza pare evidente, atteso che per errore il
Comune ha duplicato la medesima pretesa impositiva sullo stesso immobile, circostanza di fatto, asserita da parte ricorrente, senza che sul punto vi sia stata contestazione della controparte costituita, con quanto ne consegue ai sensi dell'art. 115 cpc.
Ne consegue che, per quanto sopra esposto, l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione, e poi annullato in autotutela, non doveva essere emesso ab origine dall'Ufficio.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere, e condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente che liquida per compensi in Euro 800,00 oltre accessori come per legge. Roma 23.1.26
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Gianfranco Gallo dott. Aldo Aceto