Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 185
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancanza dei requisiti per il credito d'imposta

    La Corte condivide le argomentazioni dell'Agenzia, ritenendo la descrizione dell'attività generica e astratta, carente sul requisito della novità, insufficiente nella descrizione diacronica, priva di una chiara distinzione tra attività ordinaria e di ricerca, e assente nei riferimenti specifici ai cinque criteri richiesti (novità, creatività, incertezza, sistematicità, trasferibilità). Inoltre, non è chiaro il contributo degli operai specializzati e i costi indiretti o di supporto non sono ammissibili.

  • Rigettato
    Irrilevanza della certificazione tardiva

    La Corte ritiene che, pur distinguendo tra certificazione e relazione tecnica, la documentazione prodotta dalla ricorrente non sia sufficiente a superare le obiezioni sollevate dall'Agenzia, specialmente perché la certificazione è stata ottenuta dopo l'atto impositivo.

  • Rigettato
    Infondatezza eccezione di prescrizione e decadenza

    La Corte rigetta l'eccezione di prescrizione e decadenza, ritenendola priva di argomentazione e confermando che l'atto di recupero è stato notificato entro il termine decadenziale previsto (31/12/2026 per l'utilizzo nel 2018).

  • Rigettato
    Presentazione di relazione tecnica asseverata

    La Corte ritiene che la relazione tecnica, pur integrando la documentazione iniziale, non sia in grado di superare le contestazioni dell'Agenzia riguardo alla genericità, alla mancanza di novità, alla distinzione tra attività ordinaria e di ricerca, e alla corretta imputazione dei costi.

  • Rigettato
    Irrilevanza dell'obbligo di relazione tecnica analitica nel 2017

    La Corte non accoglie questo argomento, ritenendo che la documentazione prodotta fosse comunque insufficiente a dimostrare la sussistenza dei requisiti per il credito d'imposta.

  • Rigettato
    Eleggibilità delle spese del personale

    La Corte non accoglie questa argomentazione, confermando le contestazioni dell'Agenzia riguardo alla corretta imputazione dei costi del personale e alla distinzione tra attività ordinaria e di ricerca.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione e decadenza

    La Corte rigetta l'eccezione di prescrizione e decadenza, ritenendola infondata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 185
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento
    Numero : 185
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo