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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/09/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA Sezione Fallimentare Ufficio di Cosenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, formato dai Magistrati: dott.ssa Rosangela Viteritti Presidente dott.ssa Mariarosaria Savaglio giudice rel. dott.ssa Marzia Maffei giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso, sentito il giudice relatore, la seguente
SENTENZA DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE sul ricorso n. 67-1/2025 PU:
rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Manelli ed elettivamente domiciliata Parte_1
presso lo stessa, giusta procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Maria Saltellini Controparte_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
INTIMATA
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso depositato in data 25.06.2025, la chiedeva dichiararsi l'apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale della , ritenendo sussistenti i Controparte_1
presupposti a tal fine richiesti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Nel corso del procedimento unitario sono stati acquisiti i prospetti delle pendenze verso l'erario e verso l'INPS della resistente;
sono stati inoltre richiesti alla Camera di Commercio i bilanci depositati negli ultimi 3 anni e all'Agenzia delle Entrate le relative dichiarazioni dei redditi presentate
All'udienza del 30 luglio 2025, sentite le parti, la causa veniva rimessa in decisione al collegio.
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RITENUTO IN DIRITTO
La domanda nei confronti della è fondata e deve trovare Controparte_1
accoglimento per le ragioni che seguono.
Ai sensi dell'art. 121 del CCII le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.
In particolare, l'art. 2, comma 1, lett. d) del CCI fornisce la definizione di «impresa minore»: (che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila) a cui non si applicherà la disciplina della liquidazione giudiziale.
Dall'elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi prima dell'entrata in vigore del CCII, ma che si ritiene applicabile nella misura in cui il nuovo codice ricalca la precedente normativa, è onere del debitore provare il possesso congiunto dei requisiti di cui al precedente art. 1, co 22, LF(tra le tante cfr. Cass. 1° dicembre 2016, n. 24548).
Ai sensi dell'art. 49, co. 5 CCII, come previsto anche dalla precedente disciplina “non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila”.
Il codice ha, pertanto, recepito l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale in sede di accertamento del superamento della suddetta soglia, non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria prefallimentare, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila. Tale valutazione, inoltre, deve essere effettuata al complesso dei debiti scaduti e non pagati accertati non già alla data della proposizione dell'istanza di fallimento, ma a quella in cui il tribunale decide sulla stessa (cfr. Cass. 3 agosto 2017, n. 19414). 3
Il Codice definisce, inoltre, il requisito dell'insolvenza all'art.
2. co 1, lett. b) come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”
Anche in questo caso appaiono applicabili i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in vigenza della precedente disciplina.
Lo stato di insolvenza deve essere inteso, pertanto, come situazione non transitoria di impotenza economica e patrimoniale, da valutarsi sulla base di dati obiettivi, che prescindano, cioè, da ogni indagine sulle relative cause (Cass. 13 agosto 2004, n. 15769; Cass. 23 giugno 2000, n. 8374) e da stimarsi con riferimento alla attuale situazione economico patrimoniale della società debitrice, indipendentemente dal momento in cui il debito è sorto o il ricorso è stato presentato (tra le tante, cfr.
Cass. 15 marzo 1994, n. 2470).
Venendo al caso di specie, si osserva, in primo luogo, che sussiste la competenza per territorio di questo Tribunale, avendo la debitrice sede legale in Cosenza.
La ricorrente, inoltre, risulta essere legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto cessionaria di un credito di € 106.047,28 oltre interessi e spese derivante dalla sentenza di condanna del Tribunale di Milano n. 2337/2025 emessa il 20/03/2025 e divenuta definitiva in data 10 aprile 2025.
In ordine alla condizione ostativa di cui all'art. 49, co. 5 CCII, si ravvisa, che il debito è ben superiore ad € 30.000,00.
Per quanto concerne il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) si ravvisa che la società resistente, pur essendo stata posta in liquidazione nell'anno 2022 e avendo depositato il bilancio finale di liquidazione nel 2024, risulta superare le soglie prescritte da legge.
In particolare dal bilancio 2023, anno ricadente nel triennio da esaminare, l'attivo patrimoniale ha superato i 400.000 euro.
La società è pertanto soggetta alle norme della liquidazione giudiziale.
Risulta, inoltre, che la stessa è stata cancellata dal registro imprese in data 26 marzo 2025, non risulta, pertanto, decorso l'anno, che impedisce la pronunzia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 33 CCII.
Per quanto concerne, infine, il requisito dell'insolvenza dal bilancio finale di liquidazione risulta che la stessa si è chiusa con un passivo di 946,40 euro, ragion per cui appare evidente che non vi è possibilità di procedere al pagamento della somma dovuta alla ricorrente. 4
Alla luce di quanto sopra richiamato deve, pertanto, essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della ”. Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Cosenza, collegio fallimentare, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla osì provvede: Parte_1
1. Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
, (p.i. cessata ), in persona del liquidatore pro-tempore, con sede
[...] P.IVA_1
in con sede in Cosenza, Viale Sergio Cosmai n. 16, CAP 87100 (c/o Studio Dott. Eustachio
Ventura),;
2. Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Mariarosaria Savaglio;
3. Nomina curatore il dott. con invito ad accettare l'incarico entro due giorni Persona_1
dalla comunicazione della nomina;
4. Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
5. Ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39
CCI;;
6. dispone che il curatore proceda, secondo l'art. 193 CCII. all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura 5
civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, autorizzandolo a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
7. Fissa l'adunanza per l'esame dello stato passivo il giorno 16 dicembre 2024 ore 11:00 davanti al Giudice Delegato (presso il palazzo di Giustizia, piano primo);
8. Assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
9. Avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
10. Segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
11. Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
12. Dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
13. Dispone la trasmissione degli atti al P.M. in sede per quanto di competenza.
Così deciso in Cosenza nella Camera di Consiglio del 12 settembre 2025.
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Mariarosaria Savaglio dott.ssa Rosangela Viteritti 6