CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 13/02/2026, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 764/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 16/04/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FINI OSCAR, Giudice monocratico in data 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 162/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - CO - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240040297435001 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2009 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2406/2025 depositato il
13/05/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ,come in atti rappresentato e difeso,impugna la cartella di pagamento n.
10020240040297435001, notificata il 24.11.2024, ruolo reso esecutivo il 01.08.2024,di € 2.500,00 per omesso versamento delle spese di giudizio a seguito di sentenza definitiva della CGT di 1° grado di Salerno anno 2009.
Per i seguenti motivi di ricorso,la parte chiede l'annullamento dell'atto:
1) Prescrizione del credito tributario e
2) Decadenza del diritto.
Presentata anche istanza di sospensiva.
Si costituisce ritualmente l'Agenzia delle entrate che interviene ed assume la difesa anche dell'Agenzia delle
Entrate – CO (ADR) in virtù di affidamento dell'incarico dato da quest'ultima a seguito di Protocollo di Intesa sottoscritto tra AD ed ADR.
L'Ade confuta puntualmente l'assunto del ricorrente relativamente all'invocata prescrizione motivando la proria difesa con riferimento al corretto procedimento seguito,finalizzato al conferimento dell'esecutività del ruolo affidato alla CO per la sua esecuzione.
Nel contestare pertanto i motivi del ricorso,conclude per la loro reiezione,con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alle spese di lite,
All'udienza svoltasi nella Camera di consiglio del 16 aprile 2025,la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa sono documentati e pacifici.
Il ricorso ,essendo infondato,non può trovare accoglimento e deve essere rigettato.
Si premette che la somma reclamata dall'Amm.ne finanziaria si riferisce alle spese del giudizio concluso con la sentenza di appello della C.G.T. di 2° grado sezione di Salerno n. 4785/2023, depositata l'01.08.2023, passata in giudicato il 29.02.2024 che confermava la sentenza di primo grado,poi appunto appellata.
La definitività dell'importo a debito è data dal passaggio in giudicato della sentenza di appello,sopra citata, che determina il "dies a quo" per la decorrenza del termine di prescrizione del credito tributario che, notoriamente corrisponde a quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c.
Non può essere preso in considerazione altro termine iniziale ai fini del computo della prescrizione del diritto di esazione,come erroneamente argomentato dalla parte ricorrente.
Anche la invocata decadenza del diritto segue la stessa sorte dell'invocata prescrizione,anche se cammina su un binario giuridico diverso,atteso che i termini,anche in questa fattispecie,decorrono dal passagio in giudicato della sentenza definitiva,cioè quella di 2° grado,sopra menzionata. L'istanza di sospensiva,presentata in via preliminare, non rileva,essendo stata assorbita e superata dalla trattazione del merito della questione.
La soccombenza ,ope legis,comporta anche la condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
Il G.monocratico rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese del giudizio, liquidate in € 300,00 oltre accessori di legge,se dovuti.
Salerno,16 aprile 2025
Il Giudice monocratico
OS IN
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 16/04/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FINI OSCAR, Giudice monocratico in data 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 162/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - CO - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240040297435001 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2009 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2406/2025 depositato il
13/05/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ,come in atti rappresentato e difeso,impugna la cartella di pagamento n.
10020240040297435001, notificata il 24.11.2024, ruolo reso esecutivo il 01.08.2024,di € 2.500,00 per omesso versamento delle spese di giudizio a seguito di sentenza definitiva della CGT di 1° grado di Salerno anno 2009.
Per i seguenti motivi di ricorso,la parte chiede l'annullamento dell'atto:
1) Prescrizione del credito tributario e
2) Decadenza del diritto.
Presentata anche istanza di sospensiva.
Si costituisce ritualmente l'Agenzia delle entrate che interviene ed assume la difesa anche dell'Agenzia delle
Entrate – CO (ADR) in virtù di affidamento dell'incarico dato da quest'ultima a seguito di Protocollo di Intesa sottoscritto tra AD ed ADR.
L'Ade confuta puntualmente l'assunto del ricorrente relativamente all'invocata prescrizione motivando la proria difesa con riferimento al corretto procedimento seguito,finalizzato al conferimento dell'esecutività del ruolo affidato alla CO per la sua esecuzione.
Nel contestare pertanto i motivi del ricorso,conclude per la loro reiezione,con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alle spese di lite,
All'udienza svoltasi nella Camera di consiglio del 16 aprile 2025,la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa sono documentati e pacifici.
Il ricorso ,essendo infondato,non può trovare accoglimento e deve essere rigettato.
Si premette che la somma reclamata dall'Amm.ne finanziaria si riferisce alle spese del giudizio concluso con la sentenza di appello della C.G.T. di 2° grado sezione di Salerno n. 4785/2023, depositata l'01.08.2023, passata in giudicato il 29.02.2024 che confermava la sentenza di primo grado,poi appunto appellata.
La definitività dell'importo a debito è data dal passaggio in giudicato della sentenza di appello,sopra citata, che determina il "dies a quo" per la decorrenza del termine di prescrizione del credito tributario che, notoriamente corrisponde a quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c.
Non può essere preso in considerazione altro termine iniziale ai fini del computo della prescrizione del diritto di esazione,come erroneamente argomentato dalla parte ricorrente.
Anche la invocata decadenza del diritto segue la stessa sorte dell'invocata prescrizione,anche se cammina su un binario giuridico diverso,atteso che i termini,anche in questa fattispecie,decorrono dal passagio in giudicato della sentenza definitiva,cioè quella di 2° grado,sopra menzionata. L'istanza di sospensiva,presentata in via preliminare, non rileva,essendo stata assorbita e superata dalla trattazione del merito della questione.
La soccombenza ,ope legis,comporta anche la condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
Il G.monocratico rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese del giudizio, liquidate in € 300,00 oltre accessori di legge,se dovuti.
Salerno,16 aprile 2025
Il Giudice monocratico
OS IN