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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 4227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4227 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
V^ Sezione Lavoro e Previdenza
La Corte composta dai signori magistrati: dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi presidente rel. dott. Alessandra Trementozzi consigliera dott. Beatrice Marrani consigliera
Il giorno 11/12/2025, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1061 R.G. dell'anno
2024 vertente tra
, con gli avv. F. Aiello e V. Lopopolo, giusta procura in atti, Parte_1
appellante e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Controparte_1
Francesca Potì, come da procura in atti, appellata ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9949/2023 del
09/11/2023.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi e da verbale di udienza. ~ 2 ~
Fatto e diritto Con ricorso al Tribunale di Roma - Sezione Lavoro, ha Parte_1 convenuto in giudizio la società e, dopo ver Controparte_1 lavorato alle sue dipendenze c ro a termine, successivamente impugnati e convertiti con sentenza del Tribunale di Roma in un unico rapporto di lavoro subordinato, con decorrenza dal 16 settembre 2010, ha domandato la condanna della società resistente a corrispondergli la somma di euro 181,50 a titolo di ricalcolo del lavoro straordinario nell'ammontare del TFR e di euro 579,84 a titolo di una tantum, oltre accessori di legge.
Ha dedotto che:
• con verbali di accordo del 17-06-2021 e del 24-06-2021 le associazioni datoriali ( e le organizzazioni sindacali ( Controparte_2 CP_3 CP_4
– ) han CP_5 CP_6 CP_7
p o di rinnovo, l'erogazione di una somma a titolo di una tantum a copertura del periodo 2018-2020 ovvero una indennità di vacanza contrattuale con la finalità di assicurare un parziale recupero del potere d'acquisto del dipendente rispetto all'aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo;
• con l'accordo 17.06.2021 si prevede che «per il personale in forza a tempo indeterminato alla data di sottoscrizione del presente accordo, a copertura del periodo 2018-2020 … il riconoscimento di una somma una tantum» e con l'accordo del 24-06-2021 è stato precisato che la somma una tantum «verrà rapportata ai mesi di effettiva prestazione (computando mese intero la frazione superiore a 15 giorni) svolta nel periodo 2018/2020»;
• aveva lavorato alle dipendenze della società resistente dal 01-01-2018 al sino 30- 10-2020, ovvero 34 mesi su 36 indicati nell'accordo; che pertanto aveva diritto all'una tantum pari ad € 579,84 (613,94 : 36 x 34); La società convenuta si è costituita, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. Con la sentenza impugnata il tribunale ha accolto la domanda nella parte relativa alle differenze sul t.f.r., ed ha respinto quella di corresponsione dell'una tantum sulla base del motivo che l'odierno appellante, alla data della stipulazione dell'accordo che prevedeva l'una tantum, non era in forze alla e non aveva pertanto il relativo diritto. Controparte_1
Avverso la suddetta sente appello il soccombente, il quale ha domandato, in sua parziale riforma, l'integrale accoglimento della domanda. L'appellata ha resistito al gravame, facendo proprie le motivazioni della sentenza appellata. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
L'appello è infondato. Identica questione e stata decisa da questa Corte con la sentenza numero 384/2025, con motivazione condivisa da questa Corte ed alla quale intende dare continuità, trascrivendola di seguito. ~ 3 ~
«Come è noto e come chiarito dalla Corte di cassazione nelle sentenze n. 554/2021 e n. 555/2021, l'indennità di vacanza contrattuale – alla quale è riconducibile l'una tantum oggetto del presente giudizio – ha la finalità di assicurare un parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto all'aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo. Il relativo onere a carico della parte datoriale si giustifica, in definitiva, in considerazione dei possibili vantaggi economici per la parte datrice di lavoro connessi al protrarsi del mancato rinnovo del contratto collettivo ed alla prevedibile, in quella sede, definizione di possibili incrementi retributivi alla quale corrisponde la perdita del potere di acquisto dei lavoratori per il mancato adeguamento del trattamento retributivo nel periodo in questione. Nelle decisioni menzionate in precedenza, in assenza di diversa indicazione delle parti collettive, si era dunque ritenuto come non apparisse giustificato porre a carico del soggetto con il quale intercorreva il rapporto di lavoro all'epoca del rinnovo del contratto collettivo l'intero importo della una tantum che in tal modo sarebbe risultata destinata a ristorare il mancato rinnovo del contratto collettivo anche per i periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro, nei confronti dei quali nessun obbligo a tale riguardo era stabilito dalla previsione collettiva. Si era ritrovata conferma indiretta della correttezza della soluzione raggiunta nell'esigenza di riproporzionamento, espressamente avvertita dalle parti collettive laddove le stesse avevano stabilito che gli importi in questione dovessero essere corrisposti “in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento”. In sostanza, con il rinnovo contrattuale il lavoratore si vedeva aumentata la retribuzione, ciò che costituiva certamente un vantaggio per lui e uno svantaggio per il datore di lavoro;
allo stesso tempo, il datore di lavoro aveva beneficiato del mancato rinnovo e dunque si è ritenuto che risultasse coerente porre a suo carico l'una tantum che va a compensare il lavoratore proprio per il mancato tempestivo rinnovo. Tuttavia, se si fosse dovuto addebitare l'intera una tantum al datore di lavoro attuale, che non lo fosse stato per tutto il periodo di vacanza, si sarebbe finito per onerarlo delle conseguenze sia del mancato rinnovo, sia del rinnovo. In questo senso la Suprema Corte ha dunque concluso affermando, appunto, che
“…non appare giustificato porre a carico del soggetto con il quale intercorreva il rapporto di lavoro all'epoca del rinnovo del contratto collettivo, l'intero importo della una tantum che in tal modo sarebbe destinata a ristorare il mancato rinnovo del contratto collettivo anche per i periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro”. Pertanto, quello che la Corte di cassazione ha in sostanza stabilito è che per poter onerare i precedenti datori di lavoro è necessaria una chiara previsione della contrattazione collettiva in quanto il cd. riproporzionamento va letto in linea di principio nella prospettiva dell'onere parziale a carico del datore di lavoro attuale, che non può superare i mesi di servizio prestati alle sue dipendenze nel periodo di vacanza. A conferma di tale ricostruzione, osserva il collegio che nelle sentenze gemelle n. 27726/2023 e n. 27746/2023 – l'ultima delle quali richiamata espressamente dalla parte appellante – la Suprema Corte ha infatti respinto il ricorso proposto contro due decisioni di appello che avevano affermato che l'analoga una tantum prevista nel rinnovo del c.c.n.l. Mobilità/Attività Ferroviarie del 28 giugno 2012 (con il quale era stato rinnovato il ~ 4 ~
precedente contratto collettivo del 16 aprile 2003 e che era destinata a coprire il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 agosto 2012) andava ripartita pro quota tra tutti i datori di lavoro che si erano succeduti nel periodo 2009-2012. In quelle sentenze di appello si era tuttavia valorizzato non solo l'accordo di rinnovo citato, comunque avente contenuto non completamente sovrapponibile a quelli oggetto del presente giudizio, ma anche (e soprattutto) ulteriori atti, adottati successivamente dalle parti sociali. Segnatamente, si trattava di un verbale di accordo intervenuto tra le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali in data 12 luglio 2013, di un comunicato delle organizzazioni sindacali e di un comunicato in data 26 luglio 2013 del presidente dell'associazione sindacale alla quale aderiva la società datrice in quel giudizio, che secondo i giudici permettevano di ricostruire compiutamente la comune volontà delle parti. In quei diversi casi, dunque, l'accordo del luglio 2013, letto anche alla luce dei successivi comunicati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei comunicati delle associazioni datoriali, nonché alla luce della circostanza – pacifica – che il lavoratore aveva ricevuto le quote di competenza dell'una tantum da parte di ciascuna delle aziende datrici di lavoro, precedenti e successive alla instaurazione del rapporto di lavoro con la ricorrente e per periodi di lavoro interamente o anche anteriori alla data del rinnovo contrattuale, dimostrava che le parti collettive avevano inteso garantire ai dipendenti del settore l'interezza dell'indennità (ovviamente in proporzione al numero dei mesi di lavoro effettuato nel periodo di vigenza della indennità). Al contrario, nel caso di specie, al di là dell'ambigua lettera degli accordi in esame, non si rinvengono ulteriori atti che possano illuminare sull'effettiva intenzione delle parti stipulanti nel senso invocato dal lavoratore. In senso contrario militano, invece:
• la circostanza che in base all'accordo del 17 giugno 2021 l'indennità dovesse essere corrisposta “in 2 tranche, la prima con la retribuzione del mese di luglio 2021 … e la seconda con la retribuzione del mese di dicembre 2021”, il che non si concilia in alcun modo con una pretesa da esercitarsi nei confronti di un soggetto che non in quel momento non era più il datore di lavoro, come Controparte_1
• la questione del “riproporzionamento” dell'indennità in esame, espressamente disciplinata dalle parti collettive, che hanno stabilito che essa dovesse essere “rapportata ai mesi di effettiva prestazione (computando mese intero la frazione superiore ai 15 giorni) svolta nel periodo 2018/2020”, il che va più plausibilmente letto, specie alle luce della già rilevata assenza di pattuizioni o manifestazioni di volontà aggiuntive e della giurisprudenza di legittimità sopra riportata, come conferma che l'attuale datore di lavoro risponde solo per il tempo nel quale il rapporto sussisteva nel periodo di vacanza. Se si considera, inoltre, che il credito in questione non può che essere sorto nel momento della stipulazione degli accordi, risalenti al giugno 2021, in ragione di tutti gli elementi posti in rilievo non appare ammissibile ritenere ripartibile l'obbligo di erogazione dell'una tantum oggetto del giudizio tra i vari datori di lavoro che si siano eventualmente succeduti nel corso del periodo considerato, in quanto ciò avrebbe richiesto una più esplicita manifestazione di volontà a cura delle parti sociali contraenti. Sulla base di tutto quanto esposto, il ricorso in appello va respinto, dovendosi qui confermare la sentenza impugnata». ~ 5 ~
Le spese del grado vanno poste a carico della parte soccombente, non esistendo i gravi motivi di cui al ricorso in appello, ossia mancano quelle gravi ed eccezionali ragioni la cui insussistenza è dimostrata dall'importo risibile del quale si è richiesto il pagamento. Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi € 247,00, oltre a spese generali al 15%, iva e cpa;
- dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato. Il Presidente estensore Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi (f.to digitalmente)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
V^ Sezione Lavoro e Previdenza
La Corte composta dai signori magistrati: dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi presidente rel. dott. Alessandra Trementozzi consigliera dott. Beatrice Marrani consigliera
Il giorno 11/12/2025, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1061 R.G. dell'anno
2024 vertente tra
, con gli avv. F. Aiello e V. Lopopolo, giusta procura in atti, Parte_1
appellante e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Controparte_1
Francesca Potì, come da procura in atti, appellata ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9949/2023 del
09/11/2023.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi e da verbale di udienza. ~ 2 ~
Fatto e diritto Con ricorso al Tribunale di Roma - Sezione Lavoro, ha Parte_1 convenuto in giudizio la società e, dopo ver Controparte_1 lavorato alle sue dipendenze c ro a termine, successivamente impugnati e convertiti con sentenza del Tribunale di Roma in un unico rapporto di lavoro subordinato, con decorrenza dal 16 settembre 2010, ha domandato la condanna della società resistente a corrispondergli la somma di euro 181,50 a titolo di ricalcolo del lavoro straordinario nell'ammontare del TFR e di euro 579,84 a titolo di una tantum, oltre accessori di legge.
Ha dedotto che:
• con verbali di accordo del 17-06-2021 e del 24-06-2021 le associazioni datoriali ( e le organizzazioni sindacali ( Controparte_2 CP_3 CP_4
– ) han CP_5 CP_6 CP_7
p o di rinnovo, l'erogazione di una somma a titolo di una tantum a copertura del periodo 2018-2020 ovvero una indennità di vacanza contrattuale con la finalità di assicurare un parziale recupero del potere d'acquisto del dipendente rispetto all'aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo;
• con l'accordo 17.06.2021 si prevede che «per il personale in forza a tempo indeterminato alla data di sottoscrizione del presente accordo, a copertura del periodo 2018-2020 … il riconoscimento di una somma una tantum» e con l'accordo del 24-06-2021 è stato precisato che la somma una tantum «verrà rapportata ai mesi di effettiva prestazione (computando mese intero la frazione superiore a 15 giorni) svolta nel periodo 2018/2020»;
• aveva lavorato alle dipendenze della società resistente dal 01-01-2018 al sino 30- 10-2020, ovvero 34 mesi su 36 indicati nell'accordo; che pertanto aveva diritto all'una tantum pari ad € 579,84 (613,94 : 36 x 34); La società convenuta si è costituita, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. Con la sentenza impugnata il tribunale ha accolto la domanda nella parte relativa alle differenze sul t.f.r., ed ha respinto quella di corresponsione dell'una tantum sulla base del motivo che l'odierno appellante, alla data della stipulazione dell'accordo che prevedeva l'una tantum, non era in forze alla e non aveva pertanto il relativo diritto. Controparte_1
Avverso la suddetta sente appello il soccombente, il quale ha domandato, in sua parziale riforma, l'integrale accoglimento della domanda. L'appellata ha resistito al gravame, facendo proprie le motivazioni della sentenza appellata. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
L'appello è infondato. Identica questione e stata decisa da questa Corte con la sentenza numero 384/2025, con motivazione condivisa da questa Corte ed alla quale intende dare continuità, trascrivendola di seguito. ~ 3 ~
«Come è noto e come chiarito dalla Corte di cassazione nelle sentenze n. 554/2021 e n. 555/2021, l'indennità di vacanza contrattuale – alla quale è riconducibile l'una tantum oggetto del presente giudizio – ha la finalità di assicurare un parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto all'aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo. Il relativo onere a carico della parte datoriale si giustifica, in definitiva, in considerazione dei possibili vantaggi economici per la parte datrice di lavoro connessi al protrarsi del mancato rinnovo del contratto collettivo ed alla prevedibile, in quella sede, definizione di possibili incrementi retributivi alla quale corrisponde la perdita del potere di acquisto dei lavoratori per il mancato adeguamento del trattamento retributivo nel periodo in questione. Nelle decisioni menzionate in precedenza, in assenza di diversa indicazione delle parti collettive, si era dunque ritenuto come non apparisse giustificato porre a carico del soggetto con il quale intercorreva il rapporto di lavoro all'epoca del rinnovo del contratto collettivo l'intero importo della una tantum che in tal modo sarebbe risultata destinata a ristorare il mancato rinnovo del contratto collettivo anche per i periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro, nei confronti dei quali nessun obbligo a tale riguardo era stabilito dalla previsione collettiva. Si era ritrovata conferma indiretta della correttezza della soluzione raggiunta nell'esigenza di riproporzionamento, espressamente avvertita dalle parti collettive laddove le stesse avevano stabilito che gli importi in questione dovessero essere corrisposti “in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento”. In sostanza, con il rinnovo contrattuale il lavoratore si vedeva aumentata la retribuzione, ciò che costituiva certamente un vantaggio per lui e uno svantaggio per il datore di lavoro;
allo stesso tempo, il datore di lavoro aveva beneficiato del mancato rinnovo e dunque si è ritenuto che risultasse coerente porre a suo carico l'una tantum che va a compensare il lavoratore proprio per il mancato tempestivo rinnovo. Tuttavia, se si fosse dovuto addebitare l'intera una tantum al datore di lavoro attuale, che non lo fosse stato per tutto il periodo di vacanza, si sarebbe finito per onerarlo delle conseguenze sia del mancato rinnovo, sia del rinnovo. In questo senso la Suprema Corte ha dunque concluso affermando, appunto, che
“…non appare giustificato porre a carico del soggetto con il quale intercorreva il rapporto di lavoro all'epoca del rinnovo del contratto collettivo, l'intero importo della una tantum che in tal modo sarebbe destinata a ristorare il mancato rinnovo del contratto collettivo anche per i periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro”. Pertanto, quello che la Corte di cassazione ha in sostanza stabilito è che per poter onerare i precedenti datori di lavoro è necessaria una chiara previsione della contrattazione collettiva in quanto il cd. riproporzionamento va letto in linea di principio nella prospettiva dell'onere parziale a carico del datore di lavoro attuale, che non può superare i mesi di servizio prestati alle sue dipendenze nel periodo di vacanza. A conferma di tale ricostruzione, osserva il collegio che nelle sentenze gemelle n. 27726/2023 e n. 27746/2023 – l'ultima delle quali richiamata espressamente dalla parte appellante – la Suprema Corte ha infatti respinto il ricorso proposto contro due decisioni di appello che avevano affermato che l'analoga una tantum prevista nel rinnovo del c.c.n.l. Mobilità/Attività Ferroviarie del 28 giugno 2012 (con il quale era stato rinnovato il ~ 4 ~
precedente contratto collettivo del 16 aprile 2003 e che era destinata a coprire il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 agosto 2012) andava ripartita pro quota tra tutti i datori di lavoro che si erano succeduti nel periodo 2009-2012. In quelle sentenze di appello si era tuttavia valorizzato non solo l'accordo di rinnovo citato, comunque avente contenuto non completamente sovrapponibile a quelli oggetto del presente giudizio, ma anche (e soprattutto) ulteriori atti, adottati successivamente dalle parti sociali. Segnatamente, si trattava di un verbale di accordo intervenuto tra le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali in data 12 luglio 2013, di un comunicato delle organizzazioni sindacali e di un comunicato in data 26 luglio 2013 del presidente dell'associazione sindacale alla quale aderiva la società datrice in quel giudizio, che secondo i giudici permettevano di ricostruire compiutamente la comune volontà delle parti. In quei diversi casi, dunque, l'accordo del luglio 2013, letto anche alla luce dei successivi comunicati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei comunicati delle associazioni datoriali, nonché alla luce della circostanza – pacifica – che il lavoratore aveva ricevuto le quote di competenza dell'una tantum da parte di ciascuna delle aziende datrici di lavoro, precedenti e successive alla instaurazione del rapporto di lavoro con la ricorrente e per periodi di lavoro interamente o anche anteriori alla data del rinnovo contrattuale, dimostrava che le parti collettive avevano inteso garantire ai dipendenti del settore l'interezza dell'indennità (ovviamente in proporzione al numero dei mesi di lavoro effettuato nel periodo di vigenza della indennità). Al contrario, nel caso di specie, al di là dell'ambigua lettera degli accordi in esame, non si rinvengono ulteriori atti che possano illuminare sull'effettiva intenzione delle parti stipulanti nel senso invocato dal lavoratore. In senso contrario militano, invece:
• la circostanza che in base all'accordo del 17 giugno 2021 l'indennità dovesse essere corrisposta “in 2 tranche, la prima con la retribuzione del mese di luglio 2021 … e la seconda con la retribuzione del mese di dicembre 2021”, il che non si concilia in alcun modo con una pretesa da esercitarsi nei confronti di un soggetto che non in quel momento non era più il datore di lavoro, come Controparte_1
• la questione del “riproporzionamento” dell'indennità in esame, espressamente disciplinata dalle parti collettive, che hanno stabilito che essa dovesse essere “rapportata ai mesi di effettiva prestazione (computando mese intero la frazione superiore ai 15 giorni) svolta nel periodo 2018/2020”, il che va più plausibilmente letto, specie alle luce della già rilevata assenza di pattuizioni o manifestazioni di volontà aggiuntive e della giurisprudenza di legittimità sopra riportata, come conferma che l'attuale datore di lavoro risponde solo per il tempo nel quale il rapporto sussisteva nel periodo di vacanza. Se si considera, inoltre, che il credito in questione non può che essere sorto nel momento della stipulazione degli accordi, risalenti al giugno 2021, in ragione di tutti gli elementi posti in rilievo non appare ammissibile ritenere ripartibile l'obbligo di erogazione dell'una tantum oggetto del giudizio tra i vari datori di lavoro che si siano eventualmente succeduti nel corso del periodo considerato, in quanto ciò avrebbe richiesto una più esplicita manifestazione di volontà a cura delle parti sociali contraenti. Sulla base di tutto quanto esposto, il ricorso in appello va respinto, dovendosi qui confermare la sentenza impugnata». ~ 5 ~
Le spese del grado vanno poste a carico della parte soccombente, non esistendo i gravi motivi di cui al ricorso in appello, ossia mancano quelle gravi ed eccezionali ragioni la cui insussistenza è dimostrata dall'importo risibile del quale si è richiesto il pagamento. Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi € 247,00, oltre a spese generali al 15%, iva e cpa;
- dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato. Il Presidente estensore Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi (f.to digitalmente)