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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/11/2025, n. 2396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2396 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 11/11/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4079/2024, cui è riunito il fascicolo di TP recante R.G. n. 6687/2023
TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. Armando Parte_1 tt. dom. in Napoli, alla via Gino Doria n. 158, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. Ida Verrengia, Itala De Benedictis, CP_1 zzupoli, Nicola Fumo e Davide Catalano, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05/06/2024, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo di aver presentato ricorso per TP (proc. n. 6687/2023 R.G.) per il CP_1
r cimento dell'indennità di accompagnamento. Contestava, pertanto, le conclusioni presentate dal CTU, che nella relazione peritale definitiva aveva confermato il provvedimento di diniego dell'ente previdenziale, deducendo che gli stati patologici denunciati davano diritto alla provvidenza richiesta. Concludeva pertanto chiedendo all'adito Tribunale di “1. accertare che parte ricorrente è invalida nella misura del 100% abbisognievole di assistenza continua in quanto impossibilitata a compiere gli atti quotidiani della vita con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, ovvero diversa decorrenza ritenuta di Giustizia con salvezza di gravame ed al contempo condannare l' resistente al pagamento dei ratei delle prestazioni richieste e d accertate”. CP_2
Vittoria di spese, co ibuzione.
1 Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità per il mancato rispetto dei termini ex art. 445 bis co. 5 e 6 c.p.c. e la carenza di specifica contestazione delle risultanze della ctu disposta in fase di TP, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione, concludendo per il rigetto del ricorso. Spese vinte. Depositato l'elaborato peritale integrativo da parte del ctu già nominato in sede di atp, la causa giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 29/05/2024 e la dichiarazione è stata depositata il 30/05/2024, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 05/06/2024, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, evidenziando che il consulente non abbia tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante, nonché la documentazione offerta. Osservava, in particolare, che la ricorrente era sottoposta a terapia neoadiuvante, circostanza non valutata dal consulente nell'elaborato peritale. Essendo la contestazione specifica, il ricorso è ammissibile. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2 Alla luce della documentazione successiva prodotta, in riscontro alla richiesta di chiarimenti resa all'udienza del 11/03/2025, il consulente già nominato in sede di atp osservava quanto segue: “esaminato il quesito posto e non, precedentemente, esaurito dallo scrivente CTU, rivisitata la documentazione sanitaria agli atti ed aggiuntiva autorizzata dal Giudice, tenuto conto della tabella per il calcolo dell'invalidità secondo la formula “a scalare” di Balthazard per minorazioni multiple, allegata al S. O. della GU del 26/02/1992, ricordando che, ai sensi dell'articolo 5 del D.L. n° 509/1988, non sono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0% ed il 10%, si formulano le seguenti conclusioni orientamento medico-legale e risposta ai quesiti: invalidità riconosciuta pari al 100% (cento percento). Tale orientamento è a decorrere dalla valutazione medico-legale è a decorrere dalla domanda amministrativa. Riconosciuto, altresì, il presupposto clinico, ai fini medico-legale, per il riconoscimento del diritto all' indennità di accompagnamento per le motivazioni di cui sopra, salva diversa valutazione del Giudice. Tale orientamento è a decorrere dall' 8.11.2023 ovvero dal primo ciclo di chemioterapia a potere altamente emetogeno con un corollario di tossicità globali fortemente invalidanti >>> Cisplatino 80 mg/m2 g 1+ Gemcitabina 1200 mg/m2 1,8,21, come si evince dalla documentazione agli atti. Infatti, sulla scorta della documentazione agli atti, in sede peritale, la sig.ra versa in condizioni Parte_1 cliniche tali per cui è NON in grado di attendere in modo auton i attività della vita quotidiana;
intendendo per atti quotidiani della vita quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di pari età. Il suo quadro clinico globale fa ritenere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale”. Sulla scorta di tutto quanto esposto, la consulenza depositata, comprensiva dei chiarimenti resi, appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della parte ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione. In assenza di specifiche contestazioni delle parti ne consegue che va accertato il diritto di al riconoscimento del requisito sanitario ai fini dell'indennità di Parte_1 con decorrenza dal 08/11/2023. Giova, infine, precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n. 6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione. Le spese di lite, in considerazione del riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza quasi coeva al deposito del ricorso per atp sono compensate tra le parti per 1/3, con condanna dell' al pagamento della parte residua, liquidata nella misura di cui CP_1 al dispositivo. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato CP_1 decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
3 a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che è in possesso Parte_1 del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal 08/11/2023; b) compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3 e condanna l' alla CP_1 refusione della parte residua in favore di parte ricorrente che liquida, n ura ridotta, in € 1.800,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto emesso in pari d
Santa Maria Capua Vetere, 11/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 11/11/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4079/2024, cui è riunito il fascicolo di TP recante R.G. n. 6687/2023
TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. Armando Parte_1 tt. dom. in Napoli, alla via Gino Doria n. 158, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. Ida Verrengia, Itala De Benedictis, CP_1 zzupoli, Nicola Fumo e Davide Catalano, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05/06/2024, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo di aver presentato ricorso per TP (proc. n. 6687/2023 R.G.) per il CP_1
r cimento dell'indennità di accompagnamento. Contestava, pertanto, le conclusioni presentate dal CTU, che nella relazione peritale definitiva aveva confermato il provvedimento di diniego dell'ente previdenziale, deducendo che gli stati patologici denunciati davano diritto alla provvidenza richiesta. Concludeva pertanto chiedendo all'adito Tribunale di “1. accertare che parte ricorrente è invalida nella misura del 100% abbisognievole di assistenza continua in quanto impossibilitata a compiere gli atti quotidiani della vita con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, ovvero diversa decorrenza ritenuta di Giustizia con salvezza di gravame ed al contempo condannare l' resistente al pagamento dei ratei delle prestazioni richieste e d accertate”. CP_2
Vittoria di spese, co ibuzione.
1 Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità per il mancato rispetto dei termini ex art. 445 bis co. 5 e 6 c.p.c. e la carenza di specifica contestazione delle risultanze della ctu disposta in fase di TP, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione, concludendo per il rigetto del ricorso. Spese vinte. Depositato l'elaborato peritale integrativo da parte del ctu già nominato in sede di atp, la causa giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 29/05/2024 e la dichiarazione è stata depositata il 30/05/2024, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 05/06/2024, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, evidenziando che il consulente non abbia tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante, nonché la documentazione offerta. Osservava, in particolare, che la ricorrente era sottoposta a terapia neoadiuvante, circostanza non valutata dal consulente nell'elaborato peritale. Essendo la contestazione specifica, il ricorso è ammissibile. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2 Alla luce della documentazione successiva prodotta, in riscontro alla richiesta di chiarimenti resa all'udienza del 11/03/2025, il consulente già nominato in sede di atp osservava quanto segue: “esaminato il quesito posto e non, precedentemente, esaurito dallo scrivente CTU, rivisitata la documentazione sanitaria agli atti ed aggiuntiva autorizzata dal Giudice, tenuto conto della tabella per il calcolo dell'invalidità secondo la formula “a scalare” di Balthazard per minorazioni multiple, allegata al S. O. della GU del 26/02/1992, ricordando che, ai sensi dell'articolo 5 del D.L. n° 509/1988, non sono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0% ed il 10%, si formulano le seguenti conclusioni orientamento medico-legale e risposta ai quesiti: invalidità riconosciuta pari al 100% (cento percento). Tale orientamento è a decorrere dalla valutazione medico-legale è a decorrere dalla domanda amministrativa. Riconosciuto, altresì, il presupposto clinico, ai fini medico-legale, per il riconoscimento del diritto all' indennità di accompagnamento per le motivazioni di cui sopra, salva diversa valutazione del Giudice. Tale orientamento è a decorrere dall' 8.11.2023 ovvero dal primo ciclo di chemioterapia a potere altamente emetogeno con un corollario di tossicità globali fortemente invalidanti >>> Cisplatino 80 mg/m2 g 1+ Gemcitabina 1200 mg/m2 1,8,21, come si evince dalla documentazione agli atti. Infatti, sulla scorta della documentazione agli atti, in sede peritale, la sig.ra versa in condizioni Parte_1 cliniche tali per cui è NON in grado di attendere in modo auton i attività della vita quotidiana;
intendendo per atti quotidiani della vita quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di pari età. Il suo quadro clinico globale fa ritenere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale”. Sulla scorta di tutto quanto esposto, la consulenza depositata, comprensiva dei chiarimenti resi, appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della parte ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione. In assenza di specifiche contestazioni delle parti ne consegue che va accertato il diritto di al riconoscimento del requisito sanitario ai fini dell'indennità di Parte_1 con decorrenza dal 08/11/2023. Giova, infine, precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n. 6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione. Le spese di lite, in considerazione del riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza quasi coeva al deposito del ricorso per atp sono compensate tra le parti per 1/3, con condanna dell' al pagamento della parte residua, liquidata nella misura di cui CP_1 al dispositivo. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato CP_1 decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
3 a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che è in possesso Parte_1 del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal 08/11/2023; b) compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3 e condanna l' alla CP_1 refusione della parte residua in favore di parte ricorrente che liquida, n ura ridotta, in € 1.800,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto emesso in pari d
Santa Maria Capua Vetere, 11/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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