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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 163/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 66/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola La Strada - Piazza Municipio N. 1 81020 San Nicola La Strada CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4868/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 22/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5291/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 03.01.2025, il sig. Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza n.4668/2024 del 18.11.2024 , depositata il 22.11.2024 con la quale la Corte di Giustizia di I Grado di
Caserta Sez.1 rigettava il ricorso proposto avverso l' avviso di accertamento n. 2554 del 18/03/2024, emesso dal Comune di San Nicola la Strada , notificato il 25/03/2024 a mezzo servizio postale, recante una richiesta per omesso/parziale versamento imposta AR ,anno 2018, per il complessivo importo di
€ 419,00.
Opponeva l'appellante la nullità della sentenza impugnata per l'error in iudicando commesso dai giudici di prime cure per non avere dichiarato la nullità dell'atto impugnato per inesistenza dell'originale e per mancata conformità all'originale ,in violazione dell'art. 21-septies della legge 241/1990 e gli artt. 23 e 40 del D.Lgs. 82/2005; per non avere dichiarato la nullità dell'atto impugnato per difetto di sottoscrizione in modalità autografa o digitale , essendo stato sottoscritto a mezzo stampa;
per difetto di motivazione dell'atto impugnato in violazione degli artt. 24 Cost. e 3 L.241/90..7 L. 212(00 e 1 c. 162 L. 296/06; per omessa pronuncia su punti decisivi della controversia e ,per conseguenza, viziata la sentenza per motivazione apparente ,in violazione degli artt.112 cpc e 36 D.Lgs 546/92; per violazione dell'onere della prova ai sensi degli artt. 2697 C.C. e 7 c. 5 bis D.lgs 546/92 e 7 L. 212/00.
Si costituiva il Comune di S,Nicola La Strada il quale eccepiva la infondatezza del gravame di cui chiedeva il rigetto.
Depositata memoria di replica da parte dell'appellante, alla pubblica udienza del 09.09.2025 , sulle conclusioni delle parti, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente giova evidenziare che la controversia può essere decisa in relazione alla questione più liquida che assorbe gli ulteriori motivi di contestazione.
Orbene ,sulla scorta di tale premessa di carattere sistematico va rilevato che la controversia afferisce alla impugnazione di un avviso di accertamento di cui si eccepisce la illegittimità per difetto di motivazione.
L'eccezione è fondata .
L'avviso di accertamento notificato non risulta in alcun modo motivato atteso che non indica l'immobile per il quale viene richiesto il tributo, il numero di occupanti e le tariffe applicate approvate con delibera di
C.C. n. 4 del 30.03.2018.
Come argomentato dalla Suprema Corte nell'avviso di accertamento devono confluire tutte le conoscenze dell'ufficio tributario e deve essere esternato con chiarezza, sia pur sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito per giungere alla conclusione prospettata.
Il comma 162 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (la legge finanziaria del 2007) stabilisce che: «Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo».
Nell'avviso di accertamento, al di là della determinazione della somma dovuta, manca ogni indicazione del bene tassato, della sua superficie e delle aliquote applicate, ricorrendo così un difetto di motivazione dell'atto impugnato, non essendo indicati gli elementi della pretesa tributaria quali l'immobile oggetto di tassazione (è indicato solo l'indirizzo di residenza attuale del contribuente), la tariffa applicata, il numero degli occupanti, la superficie tassata, il periodo di occupazione dell'immobile.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza l'accoglimento dell'originaria domanda del contribuente.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello. Condanna il Comune al pagamento delle spese e competenze dell'intero giudizio, liquidate complessivamente in Euro 280,00 per il I grado, ed in Euro 360,00 per il II grado, oltre accessori se dovuti ,con distrazione in favore del difensore
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 66/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola La Strada - Piazza Municipio N. 1 81020 San Nicola La Strada CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4868/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 22/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5291/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 03.01.2025, il sig. Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza n.4668/2024 del 18.11.2024 , depositata il 22.11.2024 con la quale la Corte di Giustizia di I Grado di
Caserta Sez.1 rigettava il ricorso proposto avverso l' avviso di accertamento n. 2554 del 18/03/2024, emesso dal Comune di San Nicola la Strada , notificato il 25/03/2024 a mezzo servizio postale, recante una richiesta per omesso/parziale versamento imposta AR ,anno 2018, per il complessivo importo di
€ 419,00.
Opponeva l'appellante la nullità della sentenza impugnata per l'error in iudicando commesso dai giudici di prime cure per non avere dichiarato la nullità dell'atto impugnato per inesistenza dell'originale e per mancata conformità all'originale ,in violazione dell'art. 21-septies della legge 241/1990 e gli artt. 23 e 40 del D.Lgs. 82/2005; per non avere dichiarato la nullità dell'atto impugnato per difetto di sottoscrizione in modalità autografa o digitale , essendo stato sottoscritto a mezzo stampa;
per difetto di motivazione dell'atto impugnato in violazione degli artt. 24 Cost. e 3 L.241/90..7 L. 212(00 e 1 c. 162 L. 296/06; per omessa pronuncia su punti decisivi della controversia e ,per conseguenza, viziata la sentenza per motivazione apparente ,in violazione degli artt.112 cpc e 36 D.Lgs 546/92; per violazione dell'onere della prova ai sensi degli artt. 2697 C.C. e 7 c. 5 bis D.lgs 546/92 e 7 L. 212/00.
Si costituiva il Comune di S,Nicola La Strada il quale eccepiva la infondatezza del gravame di cui chiedeva il rigetto.
Depositata memoria di replica da parte dell'appellante, alla pubblica udienza del 09.09.2025 , sulle conclusioni delle parti, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente giova evidenziare che la controversia può essere decisa in relazione alla questione più liquida che assorbe gli ulteriori motivi di contestazione.
Orbene ,sulla scorta di tale premessa di carattere sistematico va rilevato che la controversia afferisce alla impugnazione di un avviso di accertamento di cui si eccepisce la illegittimità per difetto di motivazione.
L'eccezione è fondata .
L'avviso di accertamento notificato non risulta in alcun modo motivato atteso che non indica l'immobile per il quale viene richiesto il tributo, il numero di occupanti e le tariffe applicate approvate con delibera di
C.C. n. 4 del 30.03.2018.
Come argomentato dalla Suprema Corte nell'avviso di accertamento devono confluire tutte le conoscenze dell'ufficio tributario e deve essere esternato con chiarezza, sia pur sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito per giungere alla conclusione prospettata.
Il comma 162 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (la legge finanziaria del 2007) stabilisce che: «Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo».
Nell'avviso di accertamento, al di là della determinazione della somma dovuta, manca ogni indicazione del bene tassato, della sua superficie e delle aliquote applicate, ricorrendo così un difetto di motivazione dell'atto impugnato, non essendo indicati gli elementi della pretesa tributaria quali l'immobile oggetto di tassazione (è indicato solo l'indirizzo di residenza attuale del contribuente), la tariffa applicata, il numero degli occupanti, la superficie tassata, il periodo di occupazione dell'immobile.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza l'accoglimento dell'originaria domanda del contribuente.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello. Condanna il Comune al pagamento delle spese e competenze dell'intero giudizio, liquidate complessivamente in Euro 280,00 per il I grado, ed in Euro 360,00 per il II grado, oltre accessori se dovuti ,con distrazione in favore del difensore