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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/11/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3239/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
LV OR Presidente
LA IN Giudice relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 3239/2025, promosso congiuntamente da:
( , nata il [...] a [...] C.F._1
LE (AN);
e
, nato il [...] a [...]_1 C.F._2
(AN); entrambi rappresenti, difesi e elett.te dom.ti da/presso avv. Bruno Brunetti giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI;
CONCLUSIONI
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, prevedendosi, in caso di loro trasferimento dagli attuali luoghi di residenza, di darne preventiva comunicazione all'altro/a; in ogni caso l'eventuale trasferimento dell'uno e/o dell'altra non dovrà in alcun modo impedire e/o ostacolare i previsti rapporti del genitore con i tre figli;
2. La casa coniugale sita in Ostra Vetere (AN) alla Piazza della Libertà n. 15, di proprietà esclusiva del marito, con tutta la mobilia e gli arredi ivi presenti viene assegnata ( nel rispetto dei limiti temporali previsti nel successivo art. 4) alla Sig.ra che attualmente Parte_1 non dispone di altra abitazione di proprietà, che continuerà ad abitarla unitamente ai figli , Per_1
- 1 - e mentre il Sig. trasferirà la propria residenza presso l'abitazione Per_2 Per_3 Controparte_1 materna sita ad Ostra Vetere in Via Mannarini n. 27.
3. I figli minori , e vengono affidati ad entrambi i genitori in via Per_1 Per_2 Per_3 condivisa, con collocazione dei medesimi presso la madre. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, educazione e salute, dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
4. Il Sig. terrà con sé i figli minori nei seguenti giorni ed orari: il martedì ed Controparte_1 il giovedì prelevandoli dall'uscita della scuola per riaccompagnarli l'indomani a scuola ( durante il periodo non scolastico dalle ore 9,00 alle ore 9,00 del giorno successivo ove verranno riaccompagnati presso la madre), con pernotto pertanto dei figli presso il medesimo;
due fine settimana alternati ogni mese dal venerdì sera alle ore 20,00 sino alla mattina del lunedì ove verranno riaccompagnati a scuola ( alle ore 8,30 presso la madre durante il periodo non scolastico).
Nel periodo delle vacanze estive i minori trascorreranno 10 giorni consecutivi rispettivamente con il padre e con la madre;
a tal fine i coniugi si obbligano a comunicare reciprocamente entro e non oltre il 1° di giugno di ogni anno il periodo di ferie a loro disposizione e a disciplinare le modalità e il tempo di permanenza dei bambini presso ciascuno di essi. Durante il periodo di permanenza dei figli con uno dei genitori l'altro potrà sentirli telefonicamente e comunque conoscere dove si trovano.
I figli trascorreranno le principali festività alternativamente con l'uno e l'altro genitore. I genitori potranno concordare modifiche e ampliamenti del sopra descritto regime di permanenza in base ai loro impegni lavorativi ed alle condizioni di salute dei figli.
5. Al fine di evitare continui trasferimenti dei figli minori allorquando gli stessi stanno con il padre e subire un maggior disagio emotivo rispetto a quello loro arrecato già dalla separazione, i coniugi stabiliscono che, per il primo anno, in detti giorni il padre si trasferirà presso l'abitazione familiare assegnata alla moglie, che pertanto si appoggerà temporaneamente presso altra abitazione parentale.
6. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, essendo ciascuno titolare di una impresa (pizzeria), e rinunciano l'uno nei confronti dell'altro ad ogni forma di mantenimento.
7. Il Sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 dei tre figli minori, la somma complessiva di € 450,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) mensili mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima entro il giorno 15 di ogni mese;
l'importo sarà annualmente rivalutato sulla base delle variazioni degli indici Istat.
8. Le spese straordinarie, come regolamentate nel vigente Protocollo Distrettuale inerente ai procedimenti in tema di famiglia, il cui contenuto è stato visionato e accettato dalle parti, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
9. I coniugi convengo che l'autovettura Qashqai Nissan targata FS680KS intestata a CP_1 ma in uso e nel possesso alla moglie verrà ad essere intestata alla medesima mentre
[...] tura Touareg Volkswagen targata DG 713 MM intestata alla ma in uso e nella Parte_1 disponibilità del marito verrà intestato al medesimo.
10. Le parti danno atto di aver definito tra loro ogni altro rapporto di carattere economico patrimoniale tra essi intercorrente, eccezion fatta per la divisione degli arredi, mobilia e delle suppellettili dell'abitazione familiare, e di non aver pertanto più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altro.
- 2 - 11. Le parti prestano sin da ora il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente Parte_1 Controparte_1 che si sono sposati a Ostra Vetere (AN) il 20/09/2016, premesso di avere avuto i figli Per_1
(n. Senigallia, 01/02/2012), (n. Senigallia, 12/08/2014) e (n. Senigallia, Per_2 Per_3
03/06/2022), che negli ultimi due anni sono emerse divergenze caratteriali che hanno irrimediabilmente compromesso il rapporto, hanno chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 09/10/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che non hanno previsto alcun contributo al loro mantenimento, avendo ciascuno una propria attività lavorativa da cui traggono il proprio sostentamento) e corrispondenti agli interessi dei tre figli, tutti minorenni, in favore dei quali le parti hanno concordato un contributo mensile a carico del padre, genitore non collocatario, adeguato alle esigenze dei minori e corrispondente alle risorse dell'onerato.
Nel ricorso le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, in quanto al di là del dato anagrafico per i più piccoli, come visto, le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale (le parti hanno anche previsto, per evitare ulteriori disagi ai minori, che, almeno per il primo periodo, questi vedranno il padre presso l'abitazione familiare, assegnata alla madre, trasferendosi quest'ultima provvisoriamente in altro immobile nei giorni di spettanza paterni), e sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (cfr. tempi di regolamentazione dei tempi di visita padre- minori); il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
- 3 - 6. La definizione concordata del procedimento giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contatto matrimonio a Ostra Vetere (AN) il 20/09/2016,
[...] trascritto nel Registro dello Stato Civile di questo Comune al n. 1, parte I, serie //, Ufficio 1, dell'anno 2016; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ostra Vetere (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/XI/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
LA IN LV OR
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
LV OR Presidente
LA IN Giudice relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 3239/2025, promosso congiuntamente da:
( , nata il [...] a [...] C.F._1
LE (AN);
e
, nato il [...] a [...]_1 C.F._2
(AN); entrambi rappresenti, difesi e elett.te dom.ti da/presso avv. Bruno Brunetti giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI;
CONCLUSIONI
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, prevedendosi, in caso di loro trasferimento dagli attuali luoghi di residenza, di darne preventiva comunicazione all'altro/a; in ogni caso l'eventuale trasferimento dell'uno e/o dell'altra non dovrà in alcun modo impedire e/o ostacolare i previsti rapporti del genitore con i tre figli;
2. La casa coniugale sita in Ostra Vetere (AN) alla Piazza della Libertà n. 15, di proprietà esclusiva del marito, con tutta la mobilia e gli arredi ivi presenti viene assegnata ( nel rispetto dei limiti temporali previsti nel successivo art. 4) alla Sig.ra che attualmente Parte_1 non dispone di altra abitazione di proprietà, che continuerà ad abitarla unitamente ai figli , Per_1
- 1 - e mentre il Sig. trasferirà la propria residenza presso l'abitazione Per_2 Per_3 Controparte_1 materna sita ad Ostra Vetere in Via Mannarini n. 27.
3. I figli minori , e vengono affidati ad entrambi i genitori in via Per_1 Per_2 Per_3 condivisa, con collocazione dei medesimi presso la madre. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, educazione e salute, dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
4. Il Sig. terrà con sé i figli minori nei seguenti giorni ed orari: il martedì ed Controparte_1 il giovedì prelevandoli dall'uscita della scuola per riaccompagnarli l'indomani a scuola ( durante il periodo non scolastico dalle ore 9,00 alle ore 9,00 del giorno successivo ove verranno riaccompagnati presso la madre), con pernotto pertanto dei figli presso il medesimo;
due fine settimana alternati ogni mese dal venerdì sera alle ore 20,00 sino alla mattina del lunedì ove verranno riaccompagnati a scuola ( alle ore 8,30 presso la madre durante il periodo non scolastico).
Nel periodo delle vacanze estive i minori trascorreranno 10 giorni consecutivi rispettivamente con il padre e con la madre;
a tal fine i coniugi si obbligano a comunicare reciprocamente entro e non oltre il 1° di giugno di ogni anno il periodo di ferie a loro disposizione e a disciplinare le modalità e il tempo di permanenza dei bambini presso ciascuno di essi. Durante il periodo di permanenza dei figli con uno dei genitori l'altro potrà sentirli telefonicamente e comunque conoscere dove si trovano.
I figli trascorreranno le principali festività alternativamente con l'uno e l'altro genitore. I genitori potranno concordare modifiche e ampliamenti del sopra descritto regime di permanenza in base ai loro impegni lavorativi ed alle condizioni di salute dei figli.
5. Al fine di evitare continui trasferimenti dei figli minori allorquando gli stessi stanno con il padre e subire un maggior disagio emotivo rispetto a quello loro arrecato già dalla separazione, i coniugi stabiliscono che, per il primo anno, in detti giorni il padre si trasferirà presso l'abitazione familiare assegnata alla moglie, che pertanto si appoggerà temporaneamente presso altra abitazione parentale.
6. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, essendo ciascuno titolare di una impresa (pizzeria), e rinunciano l'uno nei confronti dell'altro ad ogni forma di mantenimento.
7. Il Sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 dei tre figli minori, la somma complessiva di € 450,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) mensili mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima entro il giorno 15 di ogni mese;
l'importo sarà annualmente rivalutato sulla base delle variazioni degli indici Istat.
8. Le spese straordinarie, come regolamentate nel vigente Protocollo Distrettuale inerente ai procedimenti in tema di famiglia, il cui contenuto è stato visionato e accettato dalle parti, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
9. I coniugi convengo che l'autovettura Qashqai Nissan targata FS680KS intestata a CP_1 ma in uso e nel possesso alla moglie verrà ad essere intestata alla medesima mentre
[...] tura Touareg Volkswagen targata DG 713 MM intestata alla ma in uso e nella Parte_1 disponibilità del marito verrà intestato al medesimo.
10. Le parti danno atto di aver definito tra loro ogni altro rapporto di carattere economico patrimoniale tra essi intercorrente, eccezion fatta per la divisione degli arredi, mobilia e delle suppellettili dell'abitazione familiare, e di non aver pertanto più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altro.
- 2 - 11. Le parti prestano sin da ora il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente Parte_1 Controparte_1 che si sono sposati a Ostra Vetere (AN) il 20/09/2016, premesso di avere avuto i figli Per_1
(n. Senigallia, 01/02/2012), (n. Senigallia, 12/08/2014) e (n. Senigallia, Per_2 Per_3
03/06/2022), che negli ultimi due anni sono emerse divergenze caratteriali che hanno irrimediabilmente compromesso il rapporto, hanno chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 09/10/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che non hanno previsto alcun contributo al loro mantenimento, avendo ciascuno una propria attività lavorativa da cui traggono il proprio sostentamento) e corrispondenti agli interessi dei tre figli, tutti minorenni, in favore dei quali le parti hanno concordato un contributo mensile a carico del padre, genitore non collocatario, adeguato alle esigenze dei minori e corrispondente alle risorse dell'onerato.
Nel ricorso le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, in quanto al di là del dato anagrafico per i più piccoli, come visto, le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale (le parti hanno anche previsto, per evitare ulteriori disagi ai minori, che, almeno per il primo periodo, questi vedranno il padre presso l'abitazione familiare, assegnata alla madre, trasferendosi quest'ultima provvisoriamente in altro immobile nei giorni di spettanza paterni), e sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (cfr. tempi di regolamentazione dei tempi di visita padre- minori); il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
- 3 - 6. La definizione concordata del procedimento giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contatto matrimonio a Ostra Vetere (AN) il 20/09/2016,
[...] trascritto nel Registro dello Stato Civile di questo Comune al n. 1, parte I, serie //, Ufficio 1, dell'anno 2016; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ostra Vetere (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/XI/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
LA IN LV OR
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