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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 8421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8421 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2781/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. AR NA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di appello iscritto al n. R.G. 2781/2025 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTOGLI Parte_1 P.IVA_1
ELISA, elettivamente domiciliata presso il difensore parte appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati RODOLFI Controparte_1 P.IVA_2
RC, HA IO, RT PO, elettivamente domiciliata presso i difensori
(C.F. ), contumace CP_2 C.F._1 parte appellata per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 4127/2024 depositata il 07.06.2024
CONCLUSIONI
Parte appellante
Come da atto di citazione in appello.
Parte appellata Controparte_1
Come da comparsa di costituzione in appello.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 350-bis comma 3 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
conveniva in giudizio, avanti al Giudice di pace di Milano, e Parte_1 CP_2
esponendo di essere cessionaria di un credito risarcitorio vantato dal Controparte_1 CP_3
pagina 1 di 6 di Milano nei confronti dei convenuti concernente i costi per pulizia e ripristino del manto stradale, danneggiato in seguito a sinistro stradale, occorso in Milano il 08.12.2020 e ascrivibile alla responsabilità, quantomeno concorsuale, del , proprietario del veicolo tg. FA296MA, assicurato CP_2 con CP_1
La società attrice esponeva, in particolare, che in forza di convenzione di concessione di servizi, essa espletava, per conto del Comune di Milano, il servizio di pulizia e ripristino della sede stradale allorquando quest'ultima veniva danneggiata in occasione di sinistri stradali (ad es. per detriti o spargimento di sostanze oleose) e il corrispettivo di tale servizio consisteva nella cessione del credito risarcitorio verso i responsabili (proprietario del veicolo e suo assicuratore), nei confronti dei quali, dunque, essa poteva rivalersi, anche in via giudiziale.
La società attrice, pertanto, rappresentava che, in seguito al predetto sinistro stradale che aveva coinvolto il veicolo del convenuto, aveva pulito e bonificato il manto stradale, come da verbale di incidente della polizia locale e resoconto servizio di sversamento in atti, e chiedeva la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di 483,14, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale consistente nei costi per le operazioni di pulizia.
Nella contumacia del proprietario del veicolo, si costituiva che eccepiva difetto di Controparte_1 legittimazione della società attrice e infondatezza, a vario titolo, della domanda attorea, di cui chiedeva ampio rigetto.
Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Milano rigettava la domanda attorea rilevando che non vi era prova di un'effettiva cessione del credito risarcitorio del alla società attrice, la quale CP_3 pertanto non aveva legittimazione ad agire nei confronti dei convenuti. Il Giudice di prime cure, inoltre, rilevava, seppur ad abundantiam, che l'obbligo di ripristino del manto stradale avrebbe natura sanzionatoria ed esulerebbe, pertanto, dall'ambito della responsabilità civile per danni da circolazione stradale oggetto dell'assicurazione RC Auto. Rilevava, inoltre, un difetto di prova della capacità del Dirigente di rappresentare il nella stipulazione del contratto di concessione. Parte_2 CP_3
proponeva tempestivo appello avverso tale sentenza sulla base di due motivi. Parte_1
Con il primo complesso e articolato motivo si doleva, sostanzialmente, dell'errata ricostruzione ed interpretazione della convenzione di concessione di servizi e dell'omesso riconoscimento della qualità di cessionaria del credito risarcitorio in capo all'appellante, che doveva pertanto ritenersi pienamente legittimata ad agire nei confronti dei convenuti.
Con il secondo complesso e articolato motivo si doleva, sostanzialmente, dell'omessa qualificazione del credito di cui è causa in termini di credito per risarcimento del danno da circolazione stradale e della riconduzione dello stesso ad un alveo sanzionatorio amministrativo.
L'appellante chiedeva, pertanto, in totale riforma della sentenza di primo grado, l'accoglimento della propria originaria domanda e la condanna degli appellati al pagamento di 483,14 euro.
Nella contumacia del , si costituiva la quale eccepiva l'infondatezza dell'appello, di cui CP_2 CP_1 chiedeva rigetto, con conferma dell'impugnata sentenza.
La causa, ritenuta di ridotta complessità, veniva trattenuta a decisione all'udienza del 28.10.2025, dopo discussione orale ai sensi degli articoli 350-bis e 281-sexies, comma 3, c.p.c. pagina 2 di 6 La causa è matura per la decisione e l'appello è infondato, per le ragioni di cui appresso.
I due motivi di appello, strettamente connessi tra loro, possono essere esaminati congiuntamente.
1) Appellabilità della sentenza
Deve, in primo luogo, premettersi – sebbene parte appellata nulla abbia eccepito a riguardo – che l'appello risulta ammissibile ai sensi dell'articolo 339, terzo comma, c.p.c. e non tanto perché il valore della causa sarebbe indeterminabile, con conseguente inapplicabilità dell'art. 113 comma 2 c.p.c., quanto perché le censure dedotte concernono “violazioni delle norme sul procedimento”.
È noto a questo Tribunale il principio di diritto talvolta affermato dalla Suprema Corte secondo cui
“ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (limite dei giudizi di equità cd. necessaria, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente "maggior somma che sarà ritenuta di giustizia", la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 c.p.c. - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude è appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c.” (Cass. 3290/2018).
Tuttavia, questo principio di diritto è condivisibile ove la controversia presenti effettivamente dei margini di incertezza in ordine alla quantificazione della somma richiesta che rendano possibile e verosimile il superamento del limite (ancora vigente ratione temporis) di 1.100 euro;
allorquando, tuttavia, parte attrice domandi in modo chiaro e preciso una somma inferiore a 1.100 euro e non offra specifici elementi da cui possa emergere il verosimile dubbio del riconoscimento di una somma superiore, la mera apposizione della clausola “maggiore o minore secondo giustizia” o similari non può essere ritenuta sufficiente a rendere la controversia di valore indeterminato, con conseguente inapplicabilità dell'art. 113 comma 2 c.p.c. e dei limiti di appellabilità di cui all'art. 339 ultimo comma c.p.c.
Deve, quindi, maggiormente condividersi il principio di diritto recentemente affermato, in questi termini, dalla Corte di Cassazione, secondo cui:
“nel giudizio instaurato davanti al giudice di pace per il risarcimento dei danni (nella specie da condotta di ingiuria aggravata), qualora l'attore, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a millecento euro, abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, pur non potendosi reputare mera clausola di stile, non può, tuttavia, ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore - ed ancor meno una somma superiore ad euro 1100,00 - in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità” (Cass. 9970/2025).
Nel caso di specie, la società attrice ha quantificato il risarcimento nella somma, precisa al centesimo, di 483,14 euro e non deduce specifici elementi che potrebbero fondare una quantificazione del danno in misura maggiore e financo superiore a 1.100 euro, cioè oltre il doppio del petitum.
pagina 3 di 6 La causa deve dunque ritenersi di valore inferiore a 1.100 euro, sicché la sentenza del Giudice di pace è appellabile soltanto per i motivi di cui all'art. 339 terzo comma c.p.c.
Ritiene il Tribunale che le censure dedotte dall'appellante con i motivi di appello ineriscano a violazioni delle norme sul procedimento:
- la censura in ordine all'esclusione della sussistenza della cessione del credito e al difetto di legittimazione attiva dell'odierna appellante contempla, infatti, una questione di legittimazione ad agire, dovendosi in via preliminare accertarsi se abbia agito vantando Parte_1 un diritto proprio e abbia dunque il potere di promuovere il giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, esercitando l'azione risarcitoria, ovvero se, inammissibilmente, abbia agito vantando un diritto (ancora) altrui in violazione dell'art. 81 c.p.c.;
- la sussistenza della legittimazione ad agire, quale presupposto dell'azione, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr. ex multis Cass. 7776/2017) e la doglianza circa il (mal)governo delle regole di accertamento della legitimatio ad causam incide sul rispetto delle norme processuali e sui principi basilari del processo civile, in quanto afferisce alla possibilità stessa dell'attrice di far valere le proprie ragioni in giudizio e di vedere esaminata e valutata la propria domanda risarcitoria nel merito.
2) Infondatezza dell'appello
L'appello è infondato in quanto deve condividersi la statuizione del Giudice di prime cure circa il difetto di prova dell'invocata cessione del credito.
L'odierna appellante deduce che il le avrebbe ceduto il credito risarcitorio nel contratto di CP_3 concessione, cioè nel “contratto relativo alla concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali […]” concluso dalla società appellante e dal (rappresentato da direttore del settore gare beni Controparte_4 Parte_3
e servizi) il 26.02.2016 (doc. 1 primo grado).
Tale contratto richiama nelle premesse la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 16.01.2015 con cui si sono stabilite “le linee d'indirizzo per procedere all'affidamento della concessione oggetto del presente contratto” (riprodotto in appello come doc. B appellante).
Il Contratto prevede che “Il affida a quale Controparte_4 Parte_1 capogruppo dell'associazione temporanea di imprese indicata in premessa che accetta, la concessione dei servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali” (art. 1).
L'appellante deduce che l'articolo 3 del Contratto, non presente nel contratto prodotto tempestivamente in primo grado per mancanza della relativa pagina, prevedeva che il concessionario “avesse diritto di rivalersi sulle compagnie assicurative dei soggetti responsabili dei sinistri stradali” (pag. 11 citazione appello) ma l'omessa produzione della copia completa del Contratto non consente di ritenere documentalmente provata tale pattuizione (il Contratto è incompleto sia nei documenti prodotti con la citazione di primo grado sia nei documenti prodotti con la memoria ex art. 320 c.p.c., pag. 28-29
“GDP_documenti prodotti con memorie” allegati alla citazione in appello).
pagina 4 di 6 Manca, inoltre, il capitolato speciale di appalto. L'appellante deduce di averlo prodotto come documento 1 o 11d in primo grado (pag. 11 citazione appello) ma il doc. 1 contiene il contratto (privo, come si è detto, della pagina 7), la comunicazione del 21.03.2016 e la determina dirigenziale Per_1 del 04.12.2025 ma non il capitolato speciale di appalto. Il doc. 11d è il c.d. “atto funzionale” del dirigente e, in ogni caso, nell'intero plico dei documenti prodotti con la memoria 320 non c'è Per_1 il capitolato speciale d'appalto.
La copia integrale del Contratto risulta depositata in appello come doc. A ma trattasi di produzione tardiva e inammissibile.
È vero che la Delibera di Giunta, espressamente richiamata nelle premesse del Contratto, prevede l'assenza di oneri per il e che “il servizio … sia remunerato dalle compagnie assicuratrici dei CP_3 soggetti responsabili dei sinistri attraverso il recupero dei costi sostenuti dal concessionario” (pag. 6 doc. B appellante, anche doc. 11a primo grado) e, a pagina 4, richiama esperienze analoghe in altri Comuni di concessione del servizio di ripristino delle strade “a fronte del riconoscimento del diritto di recuperare i costi sostenuti, con azione nei confronti delle compagnie assicurative dei proprietari dei veicoli, responsabili degli incidenti”.
È altresì in atti una comunicazione del 21.03.2016 del Dirigente comunale del 21.03.2016 Per_1
(doc. 11d) con la quale il Dirigente chiarisce espressamente all'odierna appellante che essa ha facoltà di agire giudizialmente ex art. 2054 c.c. per recuperare i costi sostenuti nei confronti delle compagnie assicurative dei responsabili e richiama espressamente che “la concessione del servizio come da capitolato speciale prevede che il concessionario ha il diritto di recuperare i costi sostenuti per l'intervento dalle compagnie assicurative dei soggetti responsabili del sinistro con l'esclusione di talune ipotesi tutte specificate nel capitolato speciale di appalto”.
Tuttavia, in assenza del testo contrattuale, mancante proprio delle clausole rilevanti, e del capitolato speciale di appalto, fonti primarie dell'allegata cessione del credito risarcitorio, non ritiene questo Tribunale di poter considerare provata la cessione del credito in via presuntiva sulla base di elementi ricavabili da atti prodromici o successivi alla stipulazione del contratto, nonostante la Delibera di Giunta sia stata richiamata dal contratto stesso.
L'appello deve dunque essere rigettato, con assorbimento di ogni ulteriore questione, anche in punto riconducibilità o meno dei costi di ripristino della strada nell'alveo dei danni civilistici da circolazione stradale e in punto competenza del Dirigente comunale in ordine alla stipula della concessione.
3) Spese di lite
Le spese del presente grado sono poste a carico dell'appellante soccombente e sono liquidate, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore sino a 1.100 euro, nella misura di cui al dispositivo, con esclusione della fase istruttoria.
In virtù del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti per il versamento a carico della parte appellante di un'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, pagina 5 di 6 RIGETTA l'appello e conferma l'impugnata sentenza del Giudice di pace di Milano n. 4127/2024 depositata il 07.06.2024,
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente grado, che si liquidano in euro 500 per compensi (euro 150 per fase di studio;
euro 150 per fase introduttiva;
euro 200 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge;
DICHIARA che sussistono i presupposti per il versamento a carico di parte appellante Parte_1
di un'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13
[...] comma 1-quater DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, il 5 novembre 2025
Il Giudice
AR NA
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. AR NA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di appello iscritto al n. R.G. 2781/2025 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTOGLI Parte_1 P.IVA_1
ELISA, elettivamente domiciliata presso il difensore parte appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati RODOLFI Controparte_1 P.IVA_2
RC, HA IO, RT PO, elettivamente domiciliata presso i difensori
(C.F. ), contumace CP_2 C.F._1 parte appellata per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 4127/2024 depositata il 07.06.2024
CONCLUSIONI
Parte appellante
Come da atto di citazione in appello.
Parte appellata Controparte_1
Come da comparsa di costituzione in appello.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 350-bis comma 3 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
conveniva in giudizio, avanti al Giudice di pace di Milano, e Parte_1 CP_2
esponendo di essere cessionaria di un credito risarcitorio vantato dal Controparte_1 CP_3
pagina 1 di 6 di Milano nei confronti dei convenuti concernente i costi per pulizia e ripristino del manto stradale, danneggiato in seguito a sinistro stradale, occorso in Milano il 08.12.2020 e ascrivibile alla responsabilità, quantomeno concorsuale, del , proprietario del veicolo tg. FA296MA, assicurato CP_2 con CP_1
La società attrice esponeva, in particolare, che in forza di convenzione di concessione di servizi, essa espletava, per conto del Comune di Milano, il servizio di pulizia e ripristino della sede stradale allorquando quest'ultima veniva danneggiata in occasione di sinistri stradali (ad es. per detriti o spargimento di sostanze oleose) e il corrispettivo di tale servizio consisteva nella cessione del credito risarcitorio verso i responsabili (proprietario del veicolo e suo assicuratore), nei confronti dei quali, dunque, essa poteva rivalersi, anche in via giudiziale.
La società attrice, pertanto, rappresentava che, in seguito al predetto sinistro stradale che aveva coinvolto il veicolo del convenuto, aveva pulito e bonificato il manto stradale, come da verbale di incidente della polizia locale e resoconto servizio di sversamento in atti, e chiedeva la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di 483,14, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale consistente nei costi per le operazioni di pulizia.
Nella contumacia del proprietario del veicolo, si costituiva che eccepiva difetto di Controparte_1 legittimazione della società attrice e infondatezza, a vario titolo, della domanda attorea, di cui chiedeva ampio rigetto.
Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Milano rigettava la domanda attorea rilevando che non vi era prova di un'effettiva cessione del credito risarcitorio del alla società attrice, la quale CP_3 pertanto non aveva legittimazione ad agire nei confronti dei convenuti. Il Giudice di prime cure, inoltre, rilevava, seppur ad abundantiam, che l'obbligo di ripristino del manto stradale avrebbe natura sanzionatoria ed esulerebbe, pertanto, dall'ambito della responsabilità civile per danni da circolazione stradale oggetto dell'assicurazione RC Auto. Rilevava, inoltre, un difetto di prova della capacità del Dirigente di rappresentare il nella stipulazione del contratto di concessione. Parte_2 CP_3
proponeva tempestivo appello avverso tale sentenza sulla base di due motivi. Parte_1
Con il primo complesso e articolato motivo si doleva, sostanzialmente, dell'errata ricostruzione ed interpretazione della convenzione di concessione di servizi e dell'omesso riconoscimento della qualità di cessionaria del credito risarcitorio in capo all'appellante, che doveva pertanto ritenersi pienamente legittimata ad agire nei confronti dei convenuti.
Con il secondo complesso e articolato motivo si doleva, sostanzialmente, dell'omessa qualificazione del credito di cui è causa in termini di credito per risarcimento del danno da circolazione stradale e della riconduzione dello stesso ad un alveo sanzionatorio amministrativo.
L'appellante chiedeva, pertanto, in totale riforma della sentenza di primo grado, l'accoglimento della propria originaria domanda e la condanna degli appellati al pagamento di 483,14 euro.
Nella contumacia del , si costituiva la quale eccepiva l'infondatezza dell'appello, di cui CP_2 CP_1 chiedeva rigetto, con conferma dell'impugnata sentenza.
La causa, ritenuta di ridotta complessità, veniva trattenuta a decisione all'udienza del 28.10.2025, dopo discussione orale ai sensi degli articoli 350-bis e 281-sexies, comma 3, c.p.c. pagina 2 di 6 La causa è matura per la decisione e l'appello è infondato, per le ragioni di cui appresso.
I due motivi di appello, strettamente connessi tra loro, possono essere esaminati congiuntamente.
1) Appellabilità della sentenza
Deve, in primo luogo, premettersi – sebbene parte appellata nulla abbia eccepito a riguardo – che l'appello risulta ammissibile ai sensi dell'articolo 339, terzo comma, c.p.c. e non tanto perché il valore della causa sarebbe indeterminabile, con conseguente inapplicabilità dell'art. 113 comma 2 c.p.c., quanto perché le censure dedotte concernono “violazioni delle norme sul procedimento”.
È noto a questo Tribunale il principio di diritto talvolta affermato dalla Suprema Corte secondo cui
“ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (limite dei giudizi di equità cd. necessaria, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente "maggior somma che sarà ritenuta di giustizia", la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 c.p.c. - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude è appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c.” (Cass. 3290/2018).
Tuttavia, questo principio di diritto è condivisibile ove la controversia presenti effettivamente dei margini di incertezza in ordine alla quantificazione della somma richiesta che rendano possibile e verosimile il superamento del limite (ancora vigente ratione temporis) di 1.100 euro;
allorquando, tuttavia, parte attrice domandi in modo chiaro e preciso una somma inferiore a 1.100 euro e non offra specifici elementi da cui possa emergere il verosimile dubbio del riconoscimento di una somma superiore, la mera apposizione della clausola “maggiore o minore secondo giustizia” o similari non può essere ritenuta sufficiente a rendere la controversia di valore indeterminato, con conseguente inapplicabilità dell'art. 113 comma 2 c.p.c. e dei limiti di appellabilità di cui all'art. 339 ultimo comma c.p.c.
Deve, quindi, maggiormente condividersi il principio di diritto recentemente affermato, in questi termini, dalla Corte di Cassazione, secondo cui:
“nel giudizio instaurato davanti al giudice di pace per il risarcimento dei danni (nella specie da condotta di ingiuria aggravata), qualora l'attore, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a millecento euro, abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, pur non potendosi reputare mera clausola di stile, non può, tuttavia, ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore - ed ancor meno una somma superiore ad euro 1100,00 - in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità” (Cass. 9970/2025).
Nel caso di specie, la società attrice ha quantificato il risarcimento nella somma, precisa al centesimo, di 483,14 euro e non deduce specifici elementi che potrebbero fondare una quantificazione del danno in misura maggiore e financo superiore a 1.100 euro, cioè oltre il doppio del petitum.
pagina 3 di 6 La causa deve dunque ritenersi di valore inferiore a 1.100 euro, sicché la sentenza del Giudice di pace è appellabile soltanto per i motivi di cui all'art. 339 terzo comma c.p.c.
Ritiene il Tribunale che le censure dedotte dall'appellante con i motivi di appello ineriscano a violazioni delle norme sul procedimento:
- la censura in ordine all'esclusione della sussistenza della cessione del credito e al difetto di legittimazione attiva dell'odierna appellante contempla, infatti, una questione di legittimazione ad agire, dovendosi in via preliminare accertarsi se abbia agito vantando Parte_1 un diritto proprio e abbia dunque il potere di promuovere il giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, esercitando l'azione risarcitoria, ovvero se, inammissibilmente, abbia agito vantando un diritto (ancora) altrui in violazione dell'art. 81 c.p.c.;
- la sussistenza della legittimazione ad agire, quale presupposto dell'azione, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr. ex multis Cass. 7776/2017) e la doglianza circa il (mal)governo delle regole di accertamento della legitimatio ad causam incide sul rispetto delle norme processuali e sui principi basilari del processo civile, in quanto afferisce alla possibilità stessa dell'attrice di far valere le proprie ragioni in giudizio e di vedere esaminata e valutata la propria domanda risarcitoria nel merito.
2) Infondatezza dell'appello
L'appello è infondato in quanto deve condividersi la statuizione del Giudice di prime cure circa il difetto di prova dell'invocata cessione del credito.
L'odierna appellante deduce che il le avrebbe ceduto il credito risarcitorio nel contratto di CP_3 concessione, cioè nel “contratto relativo alla concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali […]” concluso dalla società appellante e dal (rappresentato da direttore del settore gare beni Controparte_4 Parte_3
e servizi) il 26.02.2016 (doc. 1 primo grado).
Tale contratto richiama nelle premesse la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 16.01.2015 con cui si sono stabilite “le linee d'indirizzo per procedere all'affidamento della concessione oggetto del presente contratto” (riprodotto in appello come doc. B appellante).
Il Contratto prevede che “Il affida a quale Controparte_4 Parte_1 capogruppo dell'associazione temporanea di imprese indicata in premessa che accetta, la concessione dei servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali” (art. 1).
L'appellante deduce che l'articolo 3 del Contratto, non presente nel contratto prodotto tempestivamente in primo grado per mancanza della relativa pagina, prevedeva che il concessionario “avesse diritto di rivalersi sulle compagnie assicurative dei soggetti responsabili dei sinistri stradali” (pag. 11 citazione appello) ma l'omessa produzione della copia completa del Contratto non consente di ritenere documentalmente provata tale pattuizione (il Contratto è incompleto sia nei documenti prodotti con la citazione di primo grado sia nei documenti prodotti con la memoria ex art. 320 c.p.c., pag. 28-29
“GDP_documenti prodotti con memorie” allegati alla citazione in appello).
pagina 4 di 6 Manca, inoltre, il capitolato speciale di appalto. L'appellante deduce di averlo prodotto come documento 1 o 11d in primo grado (pag. 11 citazione appello) ma il doc. 1 contiene il contratto (privo, come si è detto, della pagina 7), la comunicazione del 21.03.2016 e la determina dirigenziale Per_1 del 04.12.2025 ma non il capitolato speciale di appalto. Il doc. 11d è il c.d. “atto funzionale” del dirigente e, in ogni caso, nell'intero plico dei documenti prodotti con la memoria 320 non c'è Per_1 il capitolato speciale d'appalto.
La copia integrale del Contratto risulta depositata in appello come doc. A ma trattasi di produzione tardiva e inammissibile.
È vero che la Delibera di Giunta, espressamente richiamata nelle premesse del Contratto, prevede l'assenza di oneri per il e che “il servizio … sia remunerato dalle compagnie assicuratrici dei CP_3 soggetti responsabili dei sinistri attraverso il recupero dei costi sostenuti dal concessionario” (pag. 6 doc. B appellante, anche doc. 11a primo grado) e, a pagina 4, richiama esperienze analoghe in altri Comuni di concessione del servizio di ripristino delle strade “a fronte del riconoscimento del diritto di recuperare i costi sostenuti, con azione nei confronti delle compagnie assicurative dei proprietari dei veicoli, responsabili degli incidenti”.
È altresì in atti una comunicazione del 21.03.2016 del Dirigente comunale del 21.03.2016 Per_1
(doc. 11d) con la quale il Dirigente chiarisce espressamente all'odierna appellante che essa ha facoltà di agire giudizialmente ex art. 2054 c.c. per recuperare i costi sostenuti nei confronti delle compagnie assicurative dei responsabili e richiama espressamente che “la concessione del servizio come da capitolato speciale prevede che il concessionario ha il diritto di recuperare i costi sostenuti per l'intervento dalle compagnie assicurative dei soggetti responsabili del sinistro con l'esclusione di talune ipotesi tutte specificate nel capitolato speciale di appalto”.
Tuttavia, in assenza del testo contrattuale, mancante proprio delle clausole rilevanti, e del capitolato speciale di appalto, fonti primarie dell'allegata cessione del credito risarcitorio, non ritiene questo Tribunale di poter considerare provata la cessione del credito in via presuntiva sulla base di elementi ricavabili da atti prodromici o successivi alla stipulazione del contratto, nonostante la Delibera di Giunta sia stata richiamata dal contratto stesso.
L'appello deve dunque essere rigettato, con assorbimento di ogni ulteriore questione, anche in punto riconducibilità o meno dei costi di ripristino della strada nell'alveo dei danni civilistici da circolazione stradale e in punto competenza del Dirigente comunale in ordine alla stipula della concessione.
3) Spese di lite
Le spese del presente grado sono poste a carico dell'appellante soccombente e sono liquidate, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore sino a 1.100 euro, nella misura di cui al dispositivo, con esclusione della fase istruttoria.
In virtù del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti per il versamento a carico della parte appellante di un'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, pagina 5 di 6 RIGETTA l'appello e conferma l'impugnata sentenza del Giudice di pace di Milano n. 4127/2024 depositata il 07.06.2024,
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente grado, che si liquidano in euro 500 per compensi (euro 150 per fase di studio;
euro 150 per fase introduttiva;
euro 200 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge;
DICHIARA che sussistono i presupposti per il versamento a carico di parte appellante Parte_1
di un'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13
[...] comma 1-quater DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, il 5 novembre 2025
Il Giudice
AR NA
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