Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01433/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00138/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 138 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Fiorenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Rimini, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto di rigetto della domanda di cambiamento del cognome emesso dal Prefetto della Provincia di Rimini in data 30 novembre 2022 prot. -OMISSIS-;
- nonché, per quanto occorrer possa, del preavviso di rigetto emesso dalla Prefettura di Rimini in data 28 ottobre 2022 prot. -OMISSIS-e della Comunicazione della Prefettura di Rimini in data 7 dicembre 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Rimini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa AR NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, che sostiene di non aver avuto alcun rapporto con il padre sin dalla sua separazione dalla madre poco dopo la nascita, ha già ottenuto una modifica del proprio cognome (originariamente corrispondente a quello del solo padre) mediante l’aggiunta, nel 2011, di quello della madre, anteposto a quello del padre.
Raggiunta la maggiore età, ella, proprio in ragione della richiamata assenza di ogni rapporto con il padre, sia sul piano economico, che affettivo, ha chiesto l’eliminazione dal proprio cognome di quello del padre.
Manifestate, da parte della Prefettura, le ragioni ritenute ostative all’accoglimento della richiesta, dopo la formulazione delle proprie osservazioni, la richiedente la modifica ha notificato un ricorso avverso la prolungata inerzia dell’Amministrazione, in esito al quale l’Amministrazione ha definitivamente rigettato l’istanza. Ciò con il decreto datato 30 novembre 2022, ove si afferma che la domanda non sarebbe stata corredata di prove idonee a dimostrare l’asserita situazione di disinteresse del padre nell’attendere ai rapporti familiari e si sostiene che l’amministrazione avrebbe svolto una compiuta istruttoria.
La destinataria del provvedimento negativo, considerato che, però, la suddetta istruttoria dichiaratamente volta all’acquisizione di ogni elemento utile, ha, invero, portato alla sola acquisizione, presso l’archivio di deposito, del fascicolo cartaceo 418/2011 relativo alla pregressa domanda di cambiamento del cognome, ha impugnato il provvedimento adottato deducendo:
1. violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 3 della L. n. 241 del 1990, 89 e 90 del D.P.R. n. 396 del 2000, 3 e 97 della Costituzione e conseguente carenza della motivazione ed eccesso di potere per ingiustizia manifesta, errore di fatto e di diritto, violazione del principio di non aggravamento, illogicità e irragionevolezza;
2. violazione delle stesse norme calendate anche per l’assoluta inesistenza di qualsiasi attività istruttoria.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio depositando, oltre a numerosi documenti, anche una memoria, nella quale si eccepisce l’infondatezza del ricorso.
In vista dell’udienza pubblica, solo parte ricorrente ha depositato una memoria ai sensi dell’art. 73 c.p.a., nonché una memoria di replica, pur in assenza di ogni attività difensiva della Prefettura, nella quale, in palese violazione della sinteticità degli atti del giudizio, sono pedissequamente riportate le tesi già dispiegate.
Tutto ciò premesso, la risoluzione della controversia impone di prendere le mosse dall’esame della norma di riferimento, rappresentata dall’art. 89 del D.P.R. n. 396 del 2000, il quale prevede che: “1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta. 2. Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere. 3. In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza ”.
Dunque, la domanda può avere, a seguito dell’esercizio di un potere di natura discrezionale, un esito positivo laddove ricorrano due condizioni essenziali e cioè che essa sia supportata da significative motivazioni e il risultato non sia in contrasto con il pubblico interesse alla stabilità e certezza degli elementi identificativi della persona.
Negli anni la Corte Costituzionale (sentenze n. 135 del 2023 e n. 286 del 2016) ha evidenziato una particolare sensibilità sul tema del “cognome”, come testimonianza del legame del figlio con entrambi i suoi genitori, o, se si vuole, con ciascuno di essi, in quanto l’assegnazione del cognome deve intendersi funzionale alla migliore costruzione dell’identità del figlio.
Sulla scorta di ciò, la sentenza del Consiglio di Stato n. 8422/2023, ha definito una controversia del tutto analoga a quella in esame sottolineando che “le motivazioni addotte dalla richiedente sono indicative di una palese divergenza tra la sua identità personale ed il cognome che le è stato attribuito, che costituisce espressione di un vincolo familiare con il padre, che nella realtà non vi è stato; dalla lettura della documentazione prodotta in giudizio emerge in modo palese il solo legame della ricorrente con la madre, unica figura di riferimento che le ha consentito di formarsi un’identità personale, della quale ha chiesto il riconoscimento formale attraverso l’acquisizione del relativo cognome. Il cambio di cognome, in pratica, costituisce, per la richiedente, lo strumento per recidere un legame solo di forma, impostole per legge, che negli anni ha pesato sulla sua condizione personale, in quanto del tutto estraneo alla sua identità personale.”.
Tali conclusioni si attagliano perfettamente anche alla fattispecie in esame, in cui la ricorrente ha lamentato la totale assenza dei rapporti con il padre e la percepita estraneità del cognome paterno, mentre, per converso, nel provvedimento non sono state evidenziate “specifiche ragioni di interesse pubblico ostative all’accoglimento dell’istanza”.
Né il provvedimento in esame può ritenersi adeguatamente motivato in ragione delle contestate mancanze probatorie, in quanto anche nel caso di specie, come in quello già esaminato dal Consiglio di Stato, la richiedente ha prodotto ciò di cui disponeva (essendo una probatio diabolica quella relativa all’inesistenza del rapporto) e sarebbe stato onere della Prefettura coinvolgere nel procedimento il controinteressato per verificare la veridicità di quanto asserito.
Controinteressato che, peraltro, è stato destinatario della notifica del ricorso in esame, ma non si è costituito in giudizio, con ciò avvallando la tesi del disinteresse in relazione al rapporto con la figlia.
Il provvedimento impugnato deve, dunque, essere qualificato come affetto da difetto di motivazione ed istruttoria e, per ciò stesso, deve essere annullato.
La particolarità della controversia, di natura prettamente interpretativa, giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO ER, Presidente
AR NO, Consigliere, Estensore
LO Nasini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR NO | LO ER |
IL SEGRETARIO