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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/12/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 883/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa FE ER,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19.11.2025, tenuta mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
ha pronunciato la seguente SENTENZA, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di primo grado pendente tra
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17/2/1967, rappresentato dal medesimo ex art. 86 c.p.c.;
- ricorrente -
contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1 P.IVA_1
- resistente contumace -
oggetto: opposizione avverso provvedimento di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato.
conclusioni delle parti: come rassegnate da parte ricorrente con le note di trattazione scritta depositate in data 17.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.4.2024, l'avv. difensore di Parte_1 Parte_2
nel procedimento R.G. 3354/2021 del Tribunale Civile di Agrigento, ammesso al
[...]
patrocinio a spese dello Stato, ha proposto opposizione avverso il provvedimento reso il
20.12.2023 e depositato il 20.3.2024 con il quale gli era stata liquidata la somma di € 600,00 -
già ridotta ex art. 130 D.P.R. 115/2002 - oltre I.V.A. e C.P.A., per l'attività difensiva prestata in favore del proprio assistito.
1 A supporto della propria istanza il ricorrente ha rappresentato che l'importo liquidato non
è conforme alle tariffe vigenti ed all'attività svolta (studio della controversia, redazione ricorso introduttivo, citazione, redazione memorie istruttorie, conclusionali e di replica, studio ed esame sentenza) per il valore della domanda, € 533.107,43, o comunque per valore indeterminabile, discostandosi sia dalle tariffe sia dal protocollo e in mancanza di alcuna motivazione a supporto.
Il difensore ha quindi concluso rilevando che “la Corte ha stabilito che i giudici non possono
scendere al di sotto dei minimi tariffari previsti dai decreti ministeriali, ribadendo il principio di
inderogabilità e l'obbligo di motivazione in caso di scostamento dai valori medi (cfr. Cass. Ordinanza
n. 9042 Anno 2024)”, chiedendo liquidarsi un compenso di € 5.000 o quanto ritenuto di giustizia.
Il , nella persona del Ministro pro tempore, ritualmente evocato in Controparte_1
giudizio, non si è costituito.
Ciò detto in punto di fatto, il ricorso va accolto per le seguenti ragioni.
In primo luogo, è necessario dar conto che risulta provata l'attività svolta dal ricorrente limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale;
non è stata invero svolta alcuna attività istruttoria ed è stata depositata un'unica memoria di cui all'art. 183 co. VI c.p.c.
Per ciò che concerne poi il valore della controversia, non può certamente farsi riferimento al credito per il quale vi è stato il pignoramento sottostante l'ordinanza di assegnazione opposta;
ciò sia perché non è propriamente oggetto della controversia (in tal senso basti sottolineare che si tratta di una opposizione agli atti esecutivi e non di una opposizione all'esecuzione) sia in quanto la domanda è stata rigettata.
Per l'ipotesi di rigetto della domanda, il protocollo per la liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a spese dello stato, prot. 3687 del 16.12.2022, prevede che il compenso vada individuato considerando lo scaglione da € 26.000 a € 52.000 - tra l'altro coincidente con lo scaglione “causa di valore indeterminabile, complessità bassa”, quale il caso di specie.
Così, si ritiene congrua la liquidazione del compenso per i parametri medi del suddetto scaglione, esclusa la fase istruttoria e dimidiati, per un totale di € 2.905,00, coincidente con quanto previsto dal protocollo.
Pertanto, l'impugnato decreto va revocato ed il compenso spettante al ricorrente per
2 l'attività espletata nel procedimento di cui si tratta va rideterminato in tale misura.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore della controversia (fino a € 5.200) non considerando la fase istruttoria, non tenuta, e con parametri minimi considerata l'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, revoca il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di
Agrigento il 20.12.2023 e depositato il 20.3.2024 e liquida in favore dell'Avv. Parte_1
difensore di nel procedimento R.G. 3354/2021 del Tribunale Civile
[...] Parte_2
di Agrigento, la somma complessiva di € 2.905,00 oltre spese generali, IVA e CPA se dovute e come per legge, detratto quanto già eventualmente versato in virtù del decreto opposto;
condanna il in persona del pro tempore al pagamento Controparte_1 CP_2
delle spese di lite del presente giudizio, quantificate in complessivi € 977, di cui € 125,00 per esborsi, oltre IVA e CPA, se dovute e come per legge, e rimborso spese forfettarie.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Si comunichi.
Così deciso in Agrigento, in data 19 dicembre 2025
il Giudice
FE ER
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005,
n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa FE ER,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19.11.2025, tenuta mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
ha pronunciato la seguente SENTENZA, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di primo grado pendente tra
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17/2/1967, rappresentato dal medesimo ex art. 86 c.p.c.;
- ricorrente -
contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1 P.IVA_1
- resistente contumace -
oggetto: opposizione avverso provvedimento di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato.
conclusioni delle parti: come rassegnate da parte ricorrente con le note di trattazione scritta depositate in data 17.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.4.2024, l'avv. difensore di Parte_1 Parte_2
nel procedimento R.G. 3354/2021 del Tribunale Civile di Agrigento, ammesso al
[...]
patrocinio a spese dello Stato, ha proposto opposizione avverso il provvedimento reso il
20.12.2023 e depositato il 20.3.2024 con il quale gli era stata liquidata la somma di € 600,00 -
già ridotta ex art. 130 D.P.R. 115/2002 - oltre I.V.A. e C.P.A., per l'attività difensiva prestata in favore del proprio assistito.
1 A supporto della propria istanza il ricorrente ha rappresentato che l'importo liquidato non
è conforme alle tariffe vigenti ed all'attività svolta (studio della controversia, redazione ricorso introduttivo, citazione, redazione memorie istruttorie, conclusionali e di replica, studio ed esame sentenza) per il valore della domanda, € 533.107,43, o comunque per valore indeterminabile, discostandosi sia dalle tariffe sia dal protocollo e in mancanza di alcuna motivazione a supporto.
Il difensore ha quindi concluso rilevando che “la Corte ha stabilito che i giudici non possono
scendere al di sotto dei minimi tariffari previsti dai decreti ministeriali, ribadendo il principio di
inderogabilità e l'obbligo di motivazione in caso di scostamento dai valori medi (cfr. Cass. Ordinanza
n. 9042 Anno 2024)”, chiedendo liquidarsi un compenso di € 5.000 o quanto ritenuto di giustizia.
Il , nella persona del Ministro pro tempore, ritualmente evocato in Controparte_1
giudizio, non si è costituito.
Ciò detto in punto di fatto, il ricorso va accolto per le seguenti ragioni.
In primo luogo, è necessario dar conto che risulta provata l'attività svolta dal ricorrente limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale;
non è stata invero svolta alcuna attività istruttoria ed è stata depositata un'unica memoria di cui all'art. 183 co. VI c.p.c.
Per ciò che concerne poi il valore della controversia, non può certamente farsi riferimento al credito per il quale vi è stato il pignoramento sottostante l'ordinanza di assegnazione opposta;
ciò sia perché non è propriamente oggetto della controversia (in tal senso basti sottolineare che si tratta di una opposizione agli atti esecutivi e non di una opposizione all'esecuzione) sia in quanto la domanda è stata rigettata.
Per l'ipotesi di rigetto della domanda, il protocollo per la liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a spese dello stato, prot. 3687 del 16.12.2022, prevede che il compenso vada individuato considerando lo scaglione da € 26.000 a € 52.000 - tra l'altro coincidente con lo scaglione “causa di valore indeterminabile, complessità bassa”, quale il caso di specie.
Così, si ritiene congrua la liquidazione del compenso per i parametri medi del suddetto scaglione, esclusa la fase istruttoria e dimidiati, per un totale di € 2.905,00, coincidente con quanto previsto dal protocollo.
Pertanto, l'impugnato decreto va revocato ed il compenso spettante al ricorrente per
2 l'attività espletata nel procedimento di cui si tratta va rideterminato in tale misura.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore della controversia (fino a € 5.200) non considerando la fase istruttoria, non tenuta, e con parametri minimi considerata l'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, revoca il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di
Agrigento il 20.12.2023 e depositato il 20.3.2024 e liquida in favore dell'Avv. Parte_1
difensore di nel procedimento R.G. 3354/2021 del Tribunale Civile
[...] Parte_2
di Agrigento, la somma complessiva di € 2.905,00 oltre spese generali, IVA e CPA se dovute e come per legge, detratto quanto già eventualmente versato in virtù del decreto opposto;
condanna il in persona del pro tempore al pagamento Controparte_1 CP_2
delle spese di lite del presente giudizio, quantificate in complessivi € 977, di cui € 125,00 per esborsi, oltre IVA e CPA, se dovute e come per legge, e rimborso spese forfettarie.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Si comunichi.
Così deciso in Agrigento, in data 19 dicembre 2025
il Giudice
FE ER
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005,
n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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