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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 58/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RIZZUTI ANTONIO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2286/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
GI CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - ZA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240016143128000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240016143128000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1277/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: a) accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità della cartella di pagamento impugnata limitatamente alle imposte per le quali è competente l'adita Corte e per i motivi anzidetti il ruolo in essa riportato, per l'effetto b) ordinare all'ente impositore GI CA di provvedere allo sgravio e alla cancellazione dell'iscrizione a ruolo;
d) Condannare gli Enti opposti, in persona dei legali rapp.ti p.t., al pagamento delle spese e degli onorari della presente procedura con clausola di attribuzione al procuratore antistatario.
Resistente (Agenzia delle Entrate RI): rigettare il ricorso perché privo di fondamento giuridico, dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione con riferimento alle doglianze inerenti al merito della pretesa impositiva e/o all'attività dell'ente impositore. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Resistente (GI CA): (dichiarare il ricorso) 1) infondato sulla annualità 2019 2) incontestato sulla annualità 2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato alla GI CA e ad Agenzia delle Entrate RI, quale agente della riscossione per conto della GI CA, il 4.7.2024, Ricorrente_1 impugnava davanti a questa Corte di giustizia tributaria di primo grado, la cartella di pagamento n. 09420240016143182 00, notificata il
13.6.2024, limitatamente al ruolo n. 2024/002344, concernente tassa automobilistica dell'anno 2019, dell'importo di euro 590,27.
Lamentava la ricorrente, in sintesi, l'illegittimità della pretesa tributaria per: a) omessa notificazione dell'avviso di accertamento, atto presupposto della cartella di pagamento impugnata;
b) vizio formale della cartella (non preceduta da notificazione di atto prodromico); c) prescrizione del credito. Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e competenze del giudizio, come sopra trascritto
(cfr. il ricorso).
Agenzia delle Entrate RI si costituiva in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione passiva, con riguardo ai vizi dell'atto imputabili all'ente impositore, nonché sostenendo la correttezza del suo operato.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite (cfr. la memoria citata).
Si costituiva in giudizio, anche, la GI CA, con apposita comparsa di costituzione e risposta, con cui sosteneva, in sintesi, l'infondatezza del ricorso, affermando che l'avviso di accertamento, sulla base del quale era stata emanata la cartella di pagamento impugnata, era stato regolarmente notificato e che, quanto alla annualità 2021, non vi era contestazione. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso, come sopra trascritto.
Quindi, all'udienza in camera di consiglio del 2.12.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto, difettando la prova della notificazione dell'avviso di accertamento, atto presupposto della cartella di pagamento impugnata.
In effetti né l'agente della riscossione né la GI CA hanno prodotto la prova dell'avvenuta notificazione dell'avviso di accertamento, atto presupposto della cartella di pagamento impugnata.
Ne consegue che risulta fondato il motivo di ricorso concernente l'omessa notifica dell'avviso di accertamento
(con conseguente vizio della cartella di pagamento impugnata).
Rimane assorbito l'esame del motivo concernente la prescrizione del credito.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'ente impositore (GI CA) nei confronti della ricorrente e vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e della concreta attività difensiva svolta.
Quanto ai rapporti processuali concernenti l'agente della riscossione (Agenzia delle Entrate RI), risulta conforme a giustizia disporne la compensazione, atteso che il vizio della cartella è imputabile, esclusivamente, all'attività dell'ente impositore.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di ZA, in composizione monocratica, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
- annulla la cartella di pagamento impugnata;
- condanna la GI CA al rimborso delle spese di giudizio nei confronti della ricorrente, liquidate in euro 200,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a.
- compensa per intero le spese di giudizio nei rapporti processuali relativi alla GI CA (rectius
Agenzia Entrate Riscosione).
Così deciso in ZA, il 2.12.2025.
Il giudice
NI TI
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RIZZUTI ANTONIO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2286/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
GI CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - ZA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240016143128000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240016143128000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1277/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: a) accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità della cartella di pagamento impugnata limitatamente alle imposte per le quali è competente l'adita Corte e per i motivi anzidetti il ruolo in essa riportato, per l'effetto b) ordinare all'ente impositore GI CA di provvedere allo sgravio e alla cancellazione dell'iscrizione a ruolo;
d) Condannare gli Enti opposti, in persona dei legali rapp.ti p.t., al pagamento delle spese e degli onorari della presente procedura con clausola di attribuzione al procuratore antistatario.
Resistente (Agenzia delle Entrate RI): rigettare il ricorso perché privo di fondamento giuridico, dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione con riferimento alle doglianze inerenti al merito della pretesa impositiva e/o all'attività dell'ente impositore. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Resistente (GI CA): (dichiarare il ricorso) 1) infondato sulla annualità 2019 2) incontestato sulla annualità 2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato alla GI CA e ad Agenzia delle Entrate RI, quale agente della riscossione per conto della GI CA, il 4.7.2024, Ricorrente_1 impugnava davanti a questa Corte di giustizia tributaria di primo grado, la cartella di pagamento n. 09420240016143182 00, notificata il
13.6.2024, limitatamente al ruolo n. 2024/002344, concernente tassa automobilistica dell'anno 2019, dell'importo di euro 590,27.
Lamentava la ricorrente, in sintesi, l'illegittimità della pretesa tributaria per: a) omessa notificazione dell'avviso di accertamento, atto presupposto della cartella di pagamento impugnata;
b) vizio formale della cartella (non preceduta da notificazione di atto prodromico); c) prescrizione del credito. Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e competenze del giudizio, come sopra trascritto
(cfr. il ricorso).
Agenzia delle Entrate RI si costituiva in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione passiva, con riguardo ai vizi dell'atto imputabili all'ente impositore, nonché sostenendo la correttezza del suo operato.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite (cfr. la memoria citata).
Si costituiva in giudizio, anche, la GI CA, con apposita comparsa di costituzione e risposta, con cui sosteneva, in sintesi, l'infondatezza del ricorso, affermando che l'avviso di accertamento, sulla base del quale era stata emanata la cartella di pagamento impugnata, era stato regolarmente notificato e che, quanto alla annualità 2021, non vi era contestazione. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso, come sopra trascritto.
Quindi, all'udienza in camera di consiglio del 2.12.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto, difettando la prova della notificazione dell'avviso di accertamento, atto presupposto della cartella di pagamento impugnata.
In effetti né l'agente della riscossione né la GI CA hanno prodotto la prova dell'avvenuta notificazione dell'avviso di accertamento, atto presupposto della cartella di pagamento impugnata.
Ne consegue che risulta fondato il motivo di ricorso concernente l'omessa notifica dell'avviso di accertamento
(con conseguente vizio della cartella di pagamento impugnata).
Rimane assorbito l'esame del motivo concernente la prescrizione del credito.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'ente impositore (GI CA) nei confronti della ricorrente e vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e della concreta attività difensiva svolta.
Quanto ai rapporti processuali concernenti l'agente della riscossione (Agenzia delle Entrate RI), risulta conforme a giustizia disporne la compensazione, atteso che il vizio della cartella è imputabile, esclusivamente, all'attività dell'ente impositore.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di ZA, in composizione monocratica, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
- annulla la cartella di pagamento impugnata;
- condanna la GI CA al rimborso delle spese di giudizio nei confronti della ricorrente, liquidate in euro 200,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a.
- compensa per intero le spese di giudizio nei rapporti processuali relativi alla GI CA (rectius
Agenzia Entrate Riscosione).
Così deciso in ZA, il 2.12.2025.
Il giudice
NI TI