Articolo 8 della Legge 10 agosto 1950, n. 648
Articolo 7Articolo 9
Versione
16 settembre 1950
Art. 8.
E' equiparato al servizio militare, agli effetti della concessione di pensioni, assegni o indennita' di guerra, il servizio prestato da tutti i cittadini che, in occasione dello stato di guerra, vengano militarizzati dalle competenti autorita' e posti al seguito di truppe operanti.
Entrata in vigore il 16 settembre 1950
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