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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/10/2025, n. 1901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1901 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2348/2025 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. to Parte_1
D'NG AL, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
Controparte_1
[...]
Contumace
Motivi in fatto ed in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 09.04.2025 il ricorrente esponeva di essere dipendente della convenuta con il profilo di Infermiere Professionale di ruolo addetto presso il Presidio Ospedaliero di Salerno. Rappresentava di aver svolto la sua attività lavorativa osservando un orario settimanale di 36 ore e turni rotativi nelle 24 ore anche nei giorni feriali e festivi infrasettimanali, senza tuttavia godere del riposo compensativo o della maggiorazione prevista per il lavoro straordinario per il periodo 13.04.2020-31.12.2022, atteso il regolare pagamento dell'indennità richiesta da parte dell'azienda dal
2023.
Per i suesposti motivi il ricorrente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di
Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire:”
1. accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente, per l'attività prestata nei giorni festivi infrasettimanali, per le ragioni indicate in premessa, al compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo ex art. 9 CCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL del 7.4.1999 e ex art. 29 del
CCNL del 21.5.2018 – comparto Sanità, ora ex art. 106 del CCNL del
22.11.2022 Comparto Sanità, per l'attività prestata in giorni festivi infrasettimanali nel periodo dal 13.04.2020 al 31.12.2022; 2. per l'effetto, condannare l Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento
[...] della somma lorda complessiva di €.2.404,86 in favore dell'istante a titolo di compensi per lavoro straordinario festivo per il suesposto periodo, oltre interessi di legge maturati e maturandi, così come analiticamente riportato nei conteggi ai quali ci si riporta e che sono parte integrante del presente atto, o alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3. in subordine, liquidarsi, eventualmente, il compenso richiesto - per i motivi suesposti- in via equitativa, tenuto conto della deducibilità dal calendario annuale delle festività infrasettimanali;
4. condannare, in ogni caso, la parte resistente al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, oltre spese generali del
15%, cassa avvocati ed iva come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
L' non si costituiva in giudizio. Pertanto, occorre Controparte_1 dichiarane la contumacia.
Nelle note autorizzate il procuratore di parte attrice dava atto del pagamento delle somme rivendicate dal ricorrente e pari ad € 2.404,86 come da buste paga dei mesi di maggio e luglio 2025. Chiedeva dunque la declaratoria di cessata materia del contendere con condanna dell' convenuta al CP_1 pagamento delle spese di lite in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
Stante la natura documentale della causa, il Giudice, sulle conclusioni del procuratore costituito contenute nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 29.10.2025, decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
In punto di diritto occorre rilevare che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili.
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, l'intervenuto pagamento della sorta capitale a titolo di retribuzione per il lavoro svolto durante il festivo infrasettimanale nei periodi indicati in ricorso con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario nelle more del giudizio consente la declaratoria di cessata materia del contendere.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese deliberando il fondamento e la domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere. La soccombenza virtuale deve individuarsi, dunque, solo tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, al fine di decidere circa l'incidenza della potenziale condensa sull'onere delle spese (Cass. Civ. Sez. II n. 31643/2021) ed a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Ebbene, i giudici della nomofilachia hanno più volte statuito che la parte che ha provocato, con un comportamento antigiuridico, la necessità del processo non è esonerata dall'onere delle spese nonostante la rinuncia a parte delle sue pretese, per cui, il giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque pronunciarsi sulle spese secondo il principio di soccombenza individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, che potrebbe portare anche ad una compensazione purché ricorrano gravi ed eccezionali ragioni
(Cass civ. sez. II n.24234/2016).
Anche la Corte Costituzionale ha indicato le coordinate da seguire per la regolamentazione delle spese processuali, riportando la condanna al rimborso delle spese al suo sostanziale fondamento: essa non ha natura sanzionatoria, nè avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza (in questo caso solo virtuale); rimane, comunque, sempre possibile, per il giudice che dichiari estinto il giudizio per cessata materia del contendere, non pronunciare condanna alle spese e disporre invece, in tutto o in parte, la compensazione delle stesse, purchè ricorrano i presupposti di legge e vi sia soccombenza reciproca o ricorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione (Corte Cost. sentenza n. 77/2018 e n.274/2005).
Ciò posto, nel caso in esame, si tratta di verificare se ai sensi dell'art. 92 c.p.c. vi siano ragioni integranti gli estremi di “gravi ed eccezionali ragioni” secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018.
Ebbene la configurabilità di tali ragioni deve trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia;
in particolare, nelle ipotesi di cessata materia del contendere, quelle ragioni, senza pretesa di esaustività, possono essere rinvenute qualora l'illegittimità dell'atto che è stato revocato sia emersa a seguito dell'esame della documentazione esibita e/o dalle argomentazioni esposte soltanto in sede contenziosa;
la novità, peculiarità od oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto che rilevano nello specifico caso;
la mancanza, sulle questioni dedotte in giudizio, di un orientamento univoco e consolidato della giurisprudenza di legittimità; le modifiche normative, le pronunce della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell'UE eventualmente intervenute sulla materia in contestazione e che hanno indotto l'ufficio a rivedere la propria posizione.
Nel caso di specie, tali ragioni non sussistono.
La liquidazione da parte dell' è intervenuta solo a Controparte_1 seguito del deposito e della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, segnatamente con le buste paga di maggio e luglio 2025, rendendo dunque necessario per parte ricorrente far valere il suo diritto in sede giudiziale con i conseguenti oneri.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, attenendosi, in ragione della semplicità delle questioni giuridiche e fattuali trattate, ai valori minimi di riferimento, nonché con una riduzione del 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del succitato D.M. in considerazione della afferenza della causa ad un gruppo di controversie a carattere seriale.
P.Q.M.
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l Controparte_1
al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro
[...]
620,20 con aggiunta del rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, con attribuzione ai procuratori antistatari. Salerno 29.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino