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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 28/02/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 2158 2024
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 26.2.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE in persona del G.O. dott.ssa Monica D'Angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2158/2024 R.G.
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Accardo - ricorrente –
E
Controparte_1
(c.f. ) -resistente contumace –P.IVA_1
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 299 2024 0019103603 000, notificata il 27/09/2024, per il mancato pagamento di contributi previdenziali obbligatori per l'importo di € CP_1
45.967,54, per gli anni dal 2005 al 2018.
Ha eccepito che lo stesso non svolge attività libero-professionale con obbligo di iscrizione all' previdenziale resistente e conseguente obbligo contributivo, l'omessa CP_1
notifica degli atti presupposti alla cartella, intervenuta prescrizione del credito.
Con note per l'udienza del 18.12.2024, il ricorrente ha depositato parziale sgravio pervenuto dall'Ente di previdenza che non si è costituito nonostante la regolare notifica a mezzo pec. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto con le limitazioni che seguono.
Preliminarmente va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento a quanto richiesto dall fino al 2014 incluso, come si evince dalla CP_1
documentazione depositata dal ricorrente.
L'esame dei motivi di opposizione attiene dunque agli anni 2015/2018.
E' necessario analizzare il complesso delle disposizioni regolamentari (cfr.
Regolamento depositato dallo stesso ricorrente).
In base all'art. 1, rubricato sotto il titolo “Iscritti all'Ente”, “1. Gli Infermieri, gli
Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari che, iscritti ai relativi Albi provinciali, esercitino attività libero professionale, in forma singola o associata senza vincolo di subordinazione, ovvero in una qualsiasi forma diversa da quella subordinata, sono obbligatoriamente iscritti all'Ente, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente;
5. I soggetti che esercitano anche altre professioni possono optare per l'iscrizione presso altro Ente, ovvero ottenere l'esonero dalla contribuzione.” 7. Sono esonerati dal versamento del contributo minimo i professionisti titolari di rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo parziale, purché disposto con orario superiore alla metà del tempo pieno. Per coloro che svolgono contemporaneamente attività di lavoro dipendente, con contratti di lavoro a tempo parziale e prestazioni rese con orario inferiore o pari alla metà del tempo pieno, il contributo minimo di cui al precedente comma è ridotto nella misura del 50%.
Ritiene il giudice, alla luce della richiamata disciplina, che i contributi obbligatori per le annualità successive al 2014 portati dalla cartella di pagamento impugnata, non siano dovuti.
Invero secondo le allegazioni del ricorrente, non risulta lo svolgimento di attività libero professionale;
la partita iva infatti risulta aperta per attività diversa, quale coltivatore diretto.
Di contro, a fronte di tali allegazioni, l' che non risulta costituito, non ha CP_1
dato prova della legittimità della richiesta.
Ne consegue che l'opposizione va accolta.
Le spese di giudizio vanno dichiarate compensate, attesa la particolarità dell'oggetto dell'opposizione.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere per gli anni fino al 2014;
- per gli anni 2015/2018, accoglie il ricorso e dichiara che il ricorrente nulla deve in ordine alla cartella di pagamento n. 299 2024 00191036 03 000 per gli anni di riferimento.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Marsala il 28.02.2025
il Giudice
Monica D'Angelo