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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 25/06/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 326/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel.
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 326/2025 V.G. promosso da:
C.F.: ), nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Celano (AQ), alla via Stazione, 234, rappresentato e difeso dall'avv. Domenicantonio
Angeloni, elett.te dom.to presso il suo Studio, in Celano (AQ), alla via Stazione, 24, giusta procura rilasciata con atto separato,
e
(CF: , nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
3.10.1976, e quivi residente a[...], rappresentata e difeso dall'Avv.
Massimiliano Di Bernardo del Foro di Avezzano, elett.te dom.ta presso il suo Studio, alla via Piazzetta Villetta, 5, giusta procura rilasciata con atto separato;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento della sentenza di omologa di separazione personale tra coniugi n. 357/2008 pubblicata da questo Tribunale in data 16.05.2008 nell'ambito del procedimento civile contraddistinto dal numero 33/2008 RG, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1 - I coniugi continueranno a vivere, come già peraltro fanno ormai dal dì della loro separazione, in abitazioni differenti mantenendo evidentemente anche residenze differenti (doc. 4 e 5);
2 - nessun reciproco sostegno economico viene previsto in quanto i coniugi risultano entrambi economicamente indipendenti;
3 - le parti dichiarano di non avere rapporti economici tra di loro pendenti o beni da dividere e di non avere nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsiasi titolo o ragione;
4 – continuerà a versare al predetto figlio la somma di € 300,00 mensili rivalutabile Parte_1 annualmente secondo gli indici Istat, mentre entrambi i divorziandi parteciperanno, nella misura del
50% cadauno, alle spese straordinarie del medesimo;
5 - le spese del presente giudizio sono da intendersi interamente compensate tra le parti;
6 - le parti intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 473 bis 51, secondo comma, cpc, e dichiarano di non volersi riconciliare;
”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 30.04.2025, E Parte_1 Parte_2
ricorrevano in giudizio per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio contratto in Avezzano (AQ) il 25 maggio 2003 dal quale è nato un figlio,
[...]
in data 7.4.2004, ora maggiorenne, ma non ancora autosufficiente economicamente. Per_1
Il Tribunale di Avezzano ha omologato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 357/2008, depositata il 16 maggio 2008, ad oggi passata in giudicato.
All'udienza del 25 giugno 2025, dinanzi al Presidente del Tribunale, le parti hanno insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù della sentenza di separazione personale, pubblicata da questo Tribunale in data 16.05.2008, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e appaiono congrue rispetto alle condizioni economiche delle parti ed all'interesse del figlio, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
in Avezzano (AQ) il 25 maggio 2003, trascritto presso il Parte_3
detto comune al n.17, P.2, S.A, Uff. 1, anno 2003;
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'assegno di mantenimento a favore del figlio:
“4 – continuerà a versare al predetto figlio la somma di € 300,00 mensili entro il 5 del Parte_1 mese rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, mentre entrambi i divorziandi parteciperanno, nella misura del 50% cadauno, alle spese straordinarie del medesimo;
”
- sui rapporti tra i coniugi
- nessun reciproco sostegno economico viene previsto in quanto i coniugi risultano economicamente indipendenti entrambi, lavorando il sig. e essendo mantenuta la signora dalla Pt_1 Parte_2 madre invalida e pensionata;
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avezzano (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile (matrimonio celebrato in comune in Avezzano (AQ) il 25 maggio 2003, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune, al n.17,
Parte 2, Serie A, Uff. 1, anno 2003);
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 25 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel.
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 326/2025 V.G. promosso da:
C.F.: ), nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Celano (AQ), alla via Stazione, 234, rappresentato e difeso dall'avv. Domenicantonio
Angeloni, elett.te dom.to presso il suo Studio, in Celano (AQ), alla via Stazione, 24, giusta procura rilasciata con atto separato,
e
(CF: , nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
3.10.1976, e quivi residente a[...], rappresentata e difeso dall'Avv.
Massimiliano Di Bernardo del Foro di Avezzano, elett.te dom.ta presso il suo Studio, alla via Piazzetta Villetta, 5, giusta procura rilasciata con atto separato;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento della sentenza di omologa di separazione personale tra coniugi n. 357/2008 pubblicata da questo Tribunale in data 16.05.2008 nell'ambito del procedimento civile contraddistinto dal numero 33/2008 RG, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1 - I coniugi continueranno a vivere, come già peraltro fanno ormai dal dì della loro separazione, in abitazioni differenti mantenendo evidentemente anche residenze differenti (doc. 4 e 5);
2 - nessun reciproco sostegno economico viene previsto in quanto i coniugi risultano entrambi economicamente indipendenti;
3 - le parti dichiarano di non avere rapporti economici tra di loro pendenti o beni da dividere e di non avere nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsiasi titolo o ragione;
4 – continuerà a versare al predetto figlio la somma di € 300,00 mensili rivalutabile Parte_1 annualmente secondo gli indici Istat, mentre entrambi i divorziandi parteciperanno, nella misura del
50% cadauno, alle spese straordinarie del medesimo;
5 - le spese del presente giudizio sono da intendersi interamente compensate tra le parti;
6 - le parti intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 473 bis 51, secondo comma, cpc, e dichiarano di non volersi riconciliare;
”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 30.04.2025, E Parte_1 Parte_2
ricorrevano in giudizio per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio contratto in Avezzano (AQ) il 25 maggio 2003 dal quale è nato un figlio,
[...]
in data 7.4.2004, ora maggiorenne, ma non ancora autosufficiente economicamente. Per_1
Il Tribunale di Avezzano ha omologato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 357/2008, depositata il 16 maggio 2008, ad oggi passata in giudicato.
All'udienza del 25 giugno 2025, dinanzi al Presidente del Tribunale, le parti hanno insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù della sentenza di separazione personale, pubblicata da questo Tribunale in data 16.05.2008, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e appaiono congrue rispetto alle condizioni economiche delle parti ed all'interesse del figlio, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
in Avezzano (AQ) il 25 maggio 2003, trascritto presso il Parte_3
detto comune al n.17, P.2, S.A, Uff. 1, anno 2003;
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'assegno di mantenimento a favore del figlio:
“4 – continuerà a versare al predetto figlio la somma di € 300,00 mensili entro il 5 del Parte_1 mese rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, mentre entrambi i divorziandi parteciperanno, nella misura del 50% cadauno, alle spese straordinarie del medesimo;
”
- sui rapporti tra i coniugi
- nessun reciproco sostegno economico viene previsto in quanto i coniugi risultano economicamente indipendenti entrambi, lavorando il sig. e essendo mantenuta la signora dalla Pt_1 Parte_2 madre invalida e pensionata;
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avezzano (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile (matrimonio celebrato in comune in Avezzano (AQ) il 25 maggio 2003, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune, al n.17,
Parte 2, Serie A, Uff. 1, anno 2003);
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 25 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo