Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 22/12/2025, n. 8306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8306 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08306/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04758/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4758 del 2023, proposto da
OU SC Di Tella, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi con sentenza n. 1988/2022 pubblicata il 06/04/2022, nella causa iscritta al r.g. n.17644/2019 del Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro, munito di formula esecutiva il 20/04/2022, notificata il 27/02/2023 al Ministero dell'Istruzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 il dott. OC MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con atto notificato e depositato in data 29 luglio 2025, il ricorrente:
- premetteva che, con sentenza di questo TAR n. 1220/2024 veniva dichiarata cessata materia del contendere con spese compensate e che, “anche se la cessazione della materia del contendere è stata formalizzata dalle parti in corso di giudizio, in cui si è convenuto di compensarsi le spese di lite, è dovuto il rimborso del contributo unificato (art. 13, comma 6-bis.1 del D.P.R.30/05/202, n. 115) in favore della parte che risulta (virtualmente) vittoriosa, (che lo ha anticipato), quale obbligazione ex lege sottratta alla potestà del Giudice”;
- chiedeva, indi, a questo TAR di voler “ declarare il diritto di parte ricorrente alla ripetizione, in proprio favore, del contributo unificato versato a carico di parte resistente ”.
La domanda non sfugge ad un giudizio di inammissibilità, oltre che di infondatezza, atteso che, siccome rilevato dalla stessa parte ricorrente, l'art. 13 comma 6 bis D.P.R. n. 115 del 2002 prevede espressamente il rimborso del contributo unificato in favore della parte vittoriosa anche in ipotesi di compensazione delle spese di lite e senza necessità di alcuna specifica statuizione in merito, trattandosi di obbligazione ex lege .
Talchè nessuna espressa statuizione –invocata da parte ricorrente con la domanda in esame- è nella fattispecie necessaria, essendo il pagamento del contributo unificato pacificamente dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, rappresentando una obbligazione ex lege espressamente prevista dall'art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sulla domanda, come in epigrafe proposta, la respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
NT LL, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
OC MP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OC MP | NT LL |
IL SEGRETARIO