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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/12/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. EP EN TO Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna CL SA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1650 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
DA
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
presso lo studio dell'avv. Guido Gueli, che lo rappresenta e difende, giusta pro- cura allegata al ricorso congiunto
E
nata ad [...], il [...] elettivamente do- Controparte_1
miciliata presso lo studio dell'avv. Domenico Testasecca, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto ricorrenti
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 471- bis. 51 c.p.c. del 25 novembre 2025.
DEL P.M: cfr. visto del 13 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 Parte_1 Controparte_1
bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 5 novembre 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condi- zioni concordate.
In particolare, i coniugi hanno dedotto che dal matrimonio sono nati tre figli, tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Sostituita l'udienza di comparizione dei coniugi del 25 novembre 2025 dal de- posito di note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di non volersi ri- conciliare, insistendo nella volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 25 no- vembre 2025 innanzi il Giudice relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine
- 2 - dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al
Presidente del Tribunale e dalla pubblicazione della sentenza di separazione n.
35/2024 resa da questo Tribunale e passata in giudicato.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale, considerato che i figli nati dal matrimonio sono maggiorenni ed economicamente indipendenti e ritenuto che le condizioni accessorie non sono in contrasto con norme di rango superiore, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giu- dizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Raffadali, in data 15 gen- naio 1996, da e ,trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1
degli atti di matrimonio del Comune di Raffadali al n. 4, parte I, dell'anno 1996 alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 5 novembre 2025, da intendersi integralmente trascritte;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente Ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, 2 dicembre 2025.
- 3 - Il Giudice est.
G. CL SA
Il Presidente
EP EN TO
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. EP EN TO Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna CL SA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1650 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
DA
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
presso lo studio dell'avv. Guido Gueli, che lo rappresenta e difende, giusta pro- cura allegata al ricorso congiunto
E
nata ad [...], il [...] elettivamente do- Controparte_1
miciliata presso lo studio dell'avv. Domenico Testasecca, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto ricorrenti
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 471- bis. 51 c.p.c. del 25 novembre 2025.
DEL P.M: cfr. visto del 13 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 Parte_1 Controparte_1
bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 5 novembre 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condi- zioni concordate.
In particolare, i coniugi hanno dedotto che dal matrimonio sono nati tre figli, tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Sostituita l'udienza di comparizione dei coniugi del 25 novembre 2025 dal de- posito di note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di non volersi ri- conciliare, insistendo nella volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 25 no- vembre 2025 innanzi il Giudice relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine
- 2 - dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al
Presidente del Tribunale e dalla pubblicazione della sentenza di separazione n.
35/2024 resa da questo Tribunale e passata in giudicato.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale, considerato che i figli nati dal matrimonio sono maggiorenni ed economicamente indipendenti e ritenuto che le condizioni accessorie non sono in contrasto con norme di rango superiore, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giu- dizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Raffadali, in data 15 gen- naio 1996, da e ,trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1
degli atti di matrimonio del Comune di Raffadali al n. 4, parte I, dell'anno 1996 alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 5 novembre 2025, da intendersi integralmente trascritte;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente Ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, 2 dicembre 2025.
- 3 - Il Giudice est.
G. CL SA
Il Presidente
EP EN TO
- 4 -