Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 26/01/2026, n. 1145
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atto prodromico

    La Corte ha ritenuto provata la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo prodromico n. TETM04132, come accertato da precedente sentenza passata in giudicato, che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'avviso di presa in carico dell'Agente della Riscossione, con la prova documentale della rituale notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e comunicazione a mezzo raccomandata a.r. di avviso del deposito dell'atto spedita in data anteriore e regolarmente ricevuta dal destinatario.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione della pretesa tributaria

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione. Ha richiamato la sentenza della CTP di Napoli n. 5155/14/2016, passata in giudicato, la quale ha reso applicabile il termine prescrizionale decennale ex art. 2946 c.c. decorrente dalla data di definitività della sentenza, in applicazione del principio generale secondo cui, in presenza di un giudicato, i diritti si prescrivono nel termine ordinario di dieci anni (art. 2953 c.c.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 26/01/2026, n. 1145
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1145
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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