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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 26/01/2026, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1145/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4808/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE 0
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22422/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna l'intimazione di pagamento n.07120249050064022000 relativamente all'avviso di accertamento esecutivo n. TETM04132, eccependo l'omessa notifica dell'atto prodromico e l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituisce l'Ufficio che deposita copia della Sentenza della CTP di Napoli n. 5155/14/2016 dep. il
17/03/2016, passata in giudicato, che dichiarava inammissibile il ricorso avverso l'avviso di presa in carico dell'Agente della Riscossione contenente le somme a ruolo a titolo definitivo dell'avviso di accertamento esecutivo n. TETM04132 "stante la prova documentale della rituale notifica ai sensi dell'ad. 140 c.p.c. dell'avviso di accertamento de quo con comunicazione a mezzo raccomandata a.r. di avviso del deposito dell'atto spedita il 15.7.2014 e regolarmente ricevuta dal destinatario come da avviso di ricevimento sottoscritto da quest'ultimo". Inoltre, in disparte la violazione del ne bis in idem, l''Ufficio rappresenta che nessun termine decadenziale/prescrizionale risulta decorso.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Come provato in atti, non risulta in dubbio che il contribuente abbia avuto piena conoscenza dell'avviso di accertamento esecutivo prodromico n. TETM04132, come accertato dalla Sentenza della CTP di Napoli n.
5155/14/2016 dep. il 17/03/2016, passata in giudicato, che dichiarava inammissibile il ricorso avverso l'avviso di presa in carico dell'Agente della Riscossione contenente le somme a ruolo a titolo definitivo dell'avviso di accertamento esecutivo n. TETM04132, "stante la prova documentale della rituale notifica ai sensi dell'ad. 140 c.p.c. dell'avviso di accertamento de quo con comunicazione a mezzo raccomandata a.r. di avviso del deposito dell'atto spedita il 15.7.2014 e regolarmente ricevuta dal destinatario come da avviso di ricevimento sottoscritto da quest'ultimo". Pertanto, in via preliminare, relativamente all'avviso di accertamento n. TETM04132, la Corte ritiene di non potersi pronunciare sulla stessa materia del contendere e nei confronti delle stesse parti, per lo stesso atto sotteso, senza incorrere nel principio del ne bis in idem.
In ogni caso, le eccezioni di parte avversa risultano illegittime ed infondate.
In primo luogo, come noto, per la riscossione delle somme contenute negli atti di accertamento esecutivi ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Dl 78/2010, a tali atti è stata attribuita efficacia di titolo esecutivo, prevedendo che gli stessi contengano l'intimazione a pagare, entro il termine di presentazione del ricorso
(60 giorni dalla notifica), gli importi indicati, ovvero, in caso di proposizione del ricorso, gli importi dovuti a titolo provvisorio (un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati).
Pertanto non viene più notificata la cartella di pagamento e nessun termine decadenziale risulta decorso.
Secondariamente, nemmeno può ritenersi decorso il termine prescrizionale decennale il quale, per effetto della Sentenza n. 5155/14/2016, dep. il 17/03/2016, resasi definitiva, il termine prescrizionale decennale inizia a decorrere dalla data di definitività della sentenza, alla luce del principio di diritto fissato dai Supremi
Giudici e consolidatosi nel tempo, in base al quale in presenza di giudicato non sono applicabili i termini di decadenza e/o prescrizione che scandiscono i tempi dell'azione amministrativa/tributaria ma soltanto il termine di prescrizione generale previsto dall'art.2946 cod.civ. (Cass. SS.UU. n. 25790/2009). Il Supremo
Collegio, peraltro, ha precisato nella sentenza del 13 luglio 2012, n. 11941, che il passaggio in giudicato della sentenza rende applicabile la disciplina generale che individua il termine ordinario di dieci anni in quanto scaturente dall'actio iudicati, anche se per l'entrata in riscossione sia stabilito specificamente un termine più breve, perché, determinando il giudicato una sorta di novazione giudiziaria generale del rapporto in contestazione, trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 2953 cc. Ne consegue che va affermato, anche in materia tributaria, "il principio generale secondo il quale in tutti i casi in cui la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, una volta formatosi il giudicato, proprio perché non ha più giuridico rilievo il titolo originario del credito riconosciuto, i relativi diritti si prescrivono con il decorso di dieci anni" (cfr. Cass. Sent. n. 8380/2013).
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta il ricorso, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4808/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE 0
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22422/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna l'intimazione di pagamento n.07120249050064022000 relativamente all'avviso di accertamento esecutivo n. TETM04132, eccependo l'omessa notifica dell'atto prodromico e l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituisce l'Ufficio che deposita copia della Sentenza della CTP di Napoli n. 5155/14/2016 dep. il
17/03/2016, passata in giudicato, che dichiarava inammissibile il ricorso avverso l'avviso di presa in carico dell'Agente della Riscossione contenente le somme a ruolo a titolo definitivo dell'avviso di accertamento esecutivo n. TETM04132 "stante la prova documentale della rituale notifica ai sensi dell'ad. 140 c.p.c. dell'avviso di accertamento de quo con comunicazione a mezzo raccomandata a.r. di avviso del deposito dell'atto spedita il 15.7.2014 e regolarmente ricevuta dal destinatario come da avviso di ricevimento sottoscritto da quest'ultimo". Inoltre, in disparte la violazione del ne bis in idem, l''Ufficio rappresenta che nessun termine decadenziale/prescrizionale risulta decorso.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Come provato in atti, non risulta in dubbio che il contribuente abbia avuto piena conoscenza dell'avviso di accertamento esecutivo prodromico n. TETM04132, come accertato dalla Sentenza della CTP di Napoli n.
5155/14/2016 dep. il 17/03/2016, passata in giudicato, che dichiarava inammissibile il ricorso avverso l'avviso di presa in carico dell'Agente della Riscossione contenente le somme a ruolo a titolo definitivo dell'avviso di accertamento esecutivo n. TETM04132, "stante la prova documentale della rituale notifica ai sensi dell'ad. 140 c.p.c. dell'avviso di accertamento de quo con comunicazione a mezzo raccomandata a.r. di avviso del deposito dell'atto spedita il 15.7.2014 e regolarmente ricevuta dal destinatario come da avviso di ricevimento sottoscritto da quest'ultimo". Pertanto, in via preliminare, relativamente all'avviso di accertamento n. TETM04132, la Corte ritiene di non potersi pronunciare sulla stessa materia del contendere e nei confronti delle stesse parti, per lo stesso atto sotteso, senza incorrere nel principio del ne bis in idem.
In ogni caso, le eccezioni di parte avversa risultano illegittime ed infondate.
In primo luogo, come noto, per la riscossione delle somme contenute negli atti di accertamento esecutivi ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Dl 78/2010, a tali atti è stata attribuita efficacia di titolo esecutivo, prevedendo che gli stessi contengano l'intimazione a pagare, entro il termine di presentazione del ricorso
(60 giorni dalla notifica), gli importi indicati, ovvero, in caso di proposizione del ricorso, gli importi dovuti a titolo provvisorio (un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati).
Pertanto non viene più notificata la cartella di pagamento e nessun termine decadenziale risulta decorso.
Secondariamente, nemmeno può ritenersi decorso il termine prescrizionale decennale il quale, per effetto della Sentenza n. 5155/14/2016, dep. il 17/03/2016, resasi definitiva, il termine prescrizionale decennale inizia a decorrere dalla data di definitività della sentenza, alla luce del principio di diritto fissato dai Supremi
Giudici e consolidatosi nel tempo, in base al quale in presenza di giudicato non sono applicabili i termini di decadenza e/o prescrizione che scandiscono i tempi dell'azione amministrativa/tributaria ma soltanto il termine di prescrizione generale previsto dall'art.2946 cod.civ. (Cass. SS.UU. n. 25790/2009). Il Supremo
Collegio, peraltro, ha precisato nella sentenza del 13 luglio 2012, n. 11941, che il passaggio in giudicato della sentenza rende applicabile la disciplina generale che individua il termine ordinario di dieci anni in quanto scaturente dall'actio iudicati, anche se per l'entrata in riscossione sia stabilito specificamente un termine più breve, perché, determinando il giudicato una sorta di novazione giudiziaria generale del rapporto in contestazione, trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 2953 cc. Ne consegue che va affermato, anche in materia tributaria, "il principio generale secondo il quale in tutti i casi in cui la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, una volta formatosi il giudicato, proprio perché non ha più giuridico rilievo il titolo originario del credito riconosciuto, i relativi diritti si prescrivono con il decorso di dieci anni" (cfr. Cass. Sent. n. 8380/2013).
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta il ricorso, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.