Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/01/2024, n. 4342
CASS
Sentenza 9 gennaio 2024

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Massime1

In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa.

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    Se l'imputato è detenuto per il procedimento nel quale viene proposta l'impugnazione non si applica la disciplina dell'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen.; se l'imputato è detenuto per altra causa e tale condizione è nota al giudice che procede, ugualmente non si applica la disciplina dettata dall'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen.; se l'imputato è detenuto per altra causa e tale condizione non è nota al giudice che procede trova invece applicazione la disciplina sull'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di elezione di domicilio ex art. 581 comma 1 ter. Corte di Cassazione sez. II, ud. 17 maggio 2024 (dep. 24 giugno 2024), n. 24902 Presidente Beltrani – Relatore Pardo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/01/2024, n. 4342
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4342
Data del deposito : 9 gennaio 2024

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