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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 18/08/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Gabriella Lupoli,
designato alla trattazione - giusta provvedimento di sostituzione del Presidente f.f. del 6.3.2025 - della causa iscritta al R.G 599\2023, avente ad oggetto opposizione avverso il provvedimento di rigetto di liquidazione dei compensi spettanti al perito trascrittore tra
( rappresentato e difeso dall'avv Alberto Parte_1 C.F._1
Marrara – giusta procura in atti contro
in persona del Ministro pro tempore + altri;
Controparte_1
sciogliendo la riserva assunta dal 18.6.2025 a seguito di trattazione sostituiva non opposta dalle parti;
letti gli atti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso ex art 15 dlvo 150\ 2011 dep. in data 3.5.2023 indi successivamente alle modifiche apportate alla citata norma dalla c.d. Riforma Cartabia a decorrere dal
28.2.2023
rilevata preliminarmente la regolarità della notifica a parte convenuta che va pertanto dichiarata contumace ( all. 6.9.2023)
premesso che il ricorrente ha proposto tempestivamente (3.5.2023) opposizione avverso il decreto ( dep. il 6.4.2023 ) - con il quale il Tribunale di Vibo Valentia sezione penale, ha rigettato l'istanza di liquidazione dei compensi spettanti al perito trascrittore incaricato nel processo penale RGT 1152\16 sul presupposto che “l'istanza
Pag. 1 a 3 di liquidazione allegata è priva di attestazione di avvenuto deposito, posto che non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l'attestazione di avvenuto deposito all'udienza del 19 febbraio
2018 a firma del cancelliere, in quanto tale attestazione, in assenza di elementi oggettivi, concerne il solo deposito delle note di perizia e non può estendersi anche all'istanza di liquidazione riprodotta sul retro del documento;
tale istanza è priva, in sé, di attestazione di avvenuto deposito nelle forme di rito, né risulta efficiente a tali fini il foglio allegato con intestazione «Trascrizione integrale di conversazioni telefoniche ed ambientali... incarico peritale 20 febbraio 2017» con l'attestazione dell'avvenuto deposito all'udienza del 19 febbraio
2018 a firma del cancelliere di udienza in quanto tale attestazione deve ritenersi relativa al solo deposito delle note di perizia”
ritenuto
che così delimitato l'oggetto del presente giudizio - occorre rilevare la presenza in atti della pertinente istanza di liquidazione a far data dal 19.2.2018 per come risulta dall'attestazione di deposito in tale data da parte del cancelliere di quella udienza del plico recante, nel frontespizio, in primis e in tutta evidenza, la chiara intestazione
“richiesta di liquidazione” indicata e rinveniente altresì fra gli allegati;
che non è condivisibile il decreto impugnato laddove ritiene che l'istanza di liquidazione allegata sia priva di attestazione di avvenuto deposito poiché il timbro di deposito concernerebbe le sole note di perizia”… e ciò in quanto, così ragionando si perverrebbe ad un risultato paradossale per il quale anche tali note di perizia (altrettanto allegate al ridetto unico frontespizio) dovrebbero ritenersi non depositate poiché anch'esse - peraltro atto processuale- al pari della specifica istanza di liquidazione, non recanti autonomo timbro di deposito, eppure ritenute ritualmente depositate;
che, conclusivamente, l'atto depositato dal perito deve ritenersi unico, comprensivo sia delle note di perizia sia dell'istanza di liquidazione sia di tutti i relativi allegati informativi ed esplicativi valendo per tutti (come avvenuto per la mera indicazione delle note di perizia sul frontespizio) l'unica data di deposito evincibile ovvero quella del 19.2.2018 apposta sul frontespizio 'riepilogativo' e valevole per tutti gli allegati compresa la specifica istanza di liquidazione (e suoi allegati) degli onorari per l'espletamento dell'incarico trascrittivo nell'ambito del processo RGT 1152\16 nella misura ivi indicata
In assenza di sostanziale contestazione, nulla va disposto per le spese che rimangono a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Pag. 2 a 3 Il Tribunale di Vibo Valentia- sezione civile - in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulla controversia con dinanzi proposta, così provvede
1. Accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto, liquida Parte_1 all'istante la somma complessiva di € 47.093,86 a titolo di onorario per l'espletamento dell'incarico trascrittivo conferitogli nell'ambito del processo
RGT 1152\16 dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia sezione penale - oltre accessori come per legge;
2. Nulla per le spese
Alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Vibo Valentia il 1.8.2025
La Giudice
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 3 a 3
IN NOME del POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Gabriella Lupoli,
designato alla trattazione - giusta provvedimento di sostituzione del Presidente f.f. del 6.3.2025 - della causa iscritta al R.G 599\2023, avente ad oggetto opposizione avverso il provvedimento di rigetto di liquidazione dei compensi spettanti al perito trascrittore tra
( rappresentato e difeso dall'avv Alberto Parte_1 C.F._1
Marrara – giusta procura in atti contro
in persona del Ministro pro tempore + altri;
Controparte_1
sciogliendo la riserva assunta dal 18.6.2025 a seguito di trattazione sostituiva non opposta dalle parti;
letti gli atti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso ex art 15 dlvo 150\ 2011 dep. in data 3.5.2023 indi successivamente alle modifiche apportate alla citata norma dalla c.d. Riforma Cartabia a decorrere dal
28.2.2023
rilevata preliminarmente la regolarità della notifica a parte convenuta che va pertanto dichiarata contumace ( all. 6.9.2023)
premesso che il ricorrente ha proposto tempestivamente (3.5.2023) opposizione avverso il decreto ( dep. il 6.4.2023 ) - con il quale il Tribunale di Vibo Valentia sezione penale, ha rigettato l'istanza di liquidazione dei compensi spettanti al perito trascrittore incaricato nel processo penale RGT 1152\16 sul presupposto che “l'istanza
Pag. 1 a 3 di liquidazione allegata è priva di attestazione di avvenuto deposito, posto che non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l'attestazione di avvenuto deposito all'udienza del 19 febbraio
2018 a firma del cancelliere, in quanto tale attestazione, in assenza di elementi oggettivi, concerne il solo deposito delle note di perizia e non può estendersi anche all'istanza di liquidazione riprodotta sul retro del documento;
tale istanza è priva, in sé, di attestazione di avvenuto deposito nelle forme di rito, né risulta efficiente a tali fini il foglio allegato con intestazione «Trascrizione integrale di conversazioni telefoniche ed ambientali... incarico peritale 20 febbraio 2017» con l'attestazione dell'avvenuto deposito all'udienza del 19 febbraio
2018 a firma del cancelliere di udienza in quanto tale attestazione deve ritenersi relativa al solo deposito delle note di perizia”
ritenuto
che così delimitato l'oggetto del presente giudizio - occorre rilevare la presenza in atti della pertinente istanza di liquidazione a far data dal 19.2.2018 per come risulta dall'attestazione di deposito in tale data da parte del cancelliere di quella udienza del plico recante, nel frontespizio, in primis e in tutta evidenza, la chiara intestazione
“richiesta di liquidazione” indicata e rinveniente altresì fra gli allegati;
che non è condivisibile il decreto impugnato laddove ritiene che l'istanza di liquidazione allegata sia priva di attestazione di avvenuto deposito poiché il timbro di deposito concernerebbe le sole note di perizia”… e ciò in quanto, così ragionando si perverrebbe ad un risultato paradossale per il quale anche tali note di perizia (altrettanto allegate al ridetto unico frontespizio) dovrebbero ritenersi non depositate poiché anch'esse - peraltro atto processuale- al pari della specifica istanza di liquidazione, non recanti autonomo timbro di deposito, eppure ritenute ritualmente depositate;
che, conclusivamente, l'atto depositato dal perito deve ritenersi unico, comprensivo sia delle note di perizia sia dell'istanza di liquidazione sia di tutti i relativi allegati informativi ed esplicativi valendo per tutti (come avvenuto per la mera indicazione delle note di perizia sul frontespizio) l'unica data di deposito evincibile ovvero quella del 19.2.2018 apposta sul frontespizio 'riepilogativo' e valevole per tutti gli allegati compresa la specifica istanza di liquidazione (e suoi allegati) degli onorari per l'espletamento dell'incarico trascrittivo nell'ambito del processo RGT 1152\16 nella misura ivi indicata
In assenza di sostanziale contestazione, nulla va disposto per le spese che rimangono a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Pag. 2 a 3 Il Tribunale di Vibo Valentia- sezione civile - in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulla controversia con dinanzi proposta, così provvede
1. Accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto, liquida Parte_1 all'istante la somma complessiva di € 47.093,86 a titolo di onorario per l'espletamento dell'incarico trascrittivo conferitogli nell'ambito del processo
RGT 1152\16 dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia sezione penale - oltre accessori come per legge;
2. Nulla per le spese
Alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Vibo Valentia il 1.8.2025
La Giudice
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 3 a 3