CA
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/12/2025, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. AN RT OL Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. IU De RE Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1066/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. VOLPE ETTORE C.F._2
Appellanti nei confronti di:
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Parte_3 P.IVA_1
tempore, contumace
Appellata
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. ROSSI MARCO
Interveniente
Oggetto: contratti bancari (opposizione a decreto ingiuntivo)
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1689/2020 del 9/6/2020, il Tribunale di Palermo ha disatteso l'opposizione proposta da e (il primo quale correntista, il secondo quale Parte_1 Parte_2
garante), avverso il decreto ingiuntivo n. 2152/2017, emesso in favore di Parte_3 con cui era stato ingiunto il pagamento di € 5.927,40, oltre interessi e spese, derivante dall'esposizione debitoria del contratto di finanziamento del 16/2/2009 n. 5329001, stipulato con GO DU s.p.a. (alla quale era subentrata prima e successivamente Parte_3
Controparte_1
Avverso tale decisione hanno proposto gravame, con atto di citazione del 16/7/2020,
[...]
e , affidato a diversi motivi. Parte_1 Parte_2
L'appellata è rimasta contumace, mentre è intervenuta la cessionaria Parte_3 [...]
contestando il gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
Disattesa l'istanza ex art. 283 c.p.c. avanzata dagli appellanti, senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le seguenti parti hanno così concluso:
appellanti: “si insiste nei motivi di appello, contestando tutte le difese avversarie, e si chiede che la causa venga assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.”;
interveniente: “precisa le conclusioni come da comparsa (da intendersi qui trascritte) e chiede la concessione dei termini ex art. 190 cpc”.
Indi, giusta ordinanza del 4 luglio 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342
c.p.c., giacché l'impugnazione contiene (come suggerito dalla Suprema Corte nell'interpretazione dello stesso art. 342, sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54 Dl 83/2012: cfr. Cassaz. 8926/2004, 9244/2007, 1832/2016 e
27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali il
Tribunale avrebbe dovuto accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo) quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di riforma della sentenza di primo grado).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 Riepilogati come prima evidenziato i principali fatti di causa, il gravame risulta solo in parte fondato, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto “marginale” la differenza tra il TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato al rapporto, argomentando che “avrebbe dovuto dichiarare la nullità della clausola (…) e disporre l'applicazione del tasso sostitutivo previsto ex lege ai sensi dell'art. 1284 c.c. e/o dell'art. 117 TUB e/o dell'art. 125 bis TUB (e pertanto dell'art. 124 TUB nella versione pro tempore vigente)” (cfr. pag. 11, atto di appello).
Sul punto, in sede di legittimità è stato di recente ribadito che nelle operazioni di credito al consumo l'omessa o erronea indicazione del TAEG è “causa di nullità <incidente sulle clausole del contratto relative ai costi a carico consumatore che, contrariamente quanto previsto sensi dell'articolo 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o in modo corretto nel taeg pubblicizzato nella documentazione predisposta base all'art. 124> (v. Cass. 13/06/2024, n.16456)” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza
9/4/2025 n. 9352).
Tuttavia, ancora la Suprema Corte evidenzia che “la sanzione della nullità per la mancata
o non corretta indicazione dell'ISC/TAEG è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel
TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”. Ne consegue che, come correttamente affermato dal giudice di primo grado, l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta
Pa scorretta della banca e danno). Ciò in quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (vedi S.U. n. 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 14/2/2023 n. 4597).
Ciò premesso, il contratto di finanziamento in esame venne stipulato il 16/2/2009 (cfr. anche pag. 3 della relazione del consulente tecnico d'ufficio nominato in prime cure) e, dunque, prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 bis TUB: ne deriva la inapplicabilità della relativa disciplina al caso di specie.
Difatti, non rileva, per come prospettato dagli appellanti, il testo dell'art. 124 TUB applicabile all'epoca di sottoscrizione del contratto (cioè, antecedente alla novella di cui al
D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141), il cui testo evocava innanzitutto la nullità di cui al 1° e al 3° comma dell'art. 117 TUB, relativi al difetto di forma scritta del testo negoziale, e, al V comma, prevedeva l'applicazione del cd. tasso sostitutivo solo in ipotesi di 'assenza o nullità delle clausole contrattuali' (5° comma), dunque non assimilabile alla ipotesi in cui si abbiano dei 'costi a carico del consumatore' - quali appunto le spese di incasso rate individuate dal CTU in prime cure - non inclusi nel TAEG, come poi (e cioè dal settembre
2010) previsto dall'art. 125 bis TUB nel testo introdotto dal citato D.lgs. 141/2010.
Ne consegue che la difformità tra TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato al rapporto, indipendentemente dalla circostanza che essa sia o meno “marginale”, non comporta la nullità della relativa clausola.
Tanto considerato, la clausola relativa agli interessi pattuiti è perciò valida e gli appellanti, non avendo compiutamente allegato e provato danno derivante dalla comunque non corretta indicazione, non possono avvalersi della tutela risarcitoria.
Col secondo motivo di gravame, gli appellanti contestano la condanna alle spese,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 aggiungendo che “nonostante il decreto ingiuntivo opposto sia stato revocato in quanto la somma in esso indicata non è risultata corretta per un errore di parte opposta, i sigg.
[...]
, sono stati ugualmente condannati a rifondere le spese liquidate in Decreto Pt_1
Ingiuntivo” e che “non risulta al vero che gli opponenti non si siano prodigati al fine di raggiungere un accordo conciliativo” (cfr. pag. 12, atto di appello).
La censura sul punto è fondata: vale ricordare che in materia di spese di lite la regola generale è prevista dall'art. 91 c.p.c., ai sensi del quale “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte”. In sede di legittimità, è stato precisato che il principio di causazione
“unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 7/3/2024 n. 6144). In particolare, “il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite è quello della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario l'accertamento giudiziale” (Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 24/03/2015 n. 5842).
Ancora, sempre il Supremo Collegio, con sentenza n. 8522 del 28/3/2024, ha affermato che
“la compensazione, totale o parziale, delle spese di giudizio costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nel concorso di giusti motivi”. Tuttavia, “l'accoglimento parziale di una singola domanda non genera reciproca soccombenza, che si verifica solo con pluralità di domande contrapposte o accoglimento parziale di una domanda con più capi” (Cassazione civile sez. III 3/9/2024 n.
23641).
Nella fattispecie in esame, andava e va distinta la fase monitoria da quella a cognizione piena: per quest'ultima, non si ravvisano motivi che possano supportare anche solo una parziale compensazione delle spese di lite, atteso che comunque all'esito del giudizio la pretesa è della banca è stata accolta, seppur per importo solo di poco inferiore a quello originariamente richiesto. La revoca del decreto ingiuntivo, però, imponeva che le spese del
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 procedimento monitorio rimanessero a carico della banca: e in questi termini la statuizione deve essere riformata.
Stante il solo parziale accoglimento dell'appello, e quindi la pur limitata soccombenza reciproca, sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello proposto, con atto di citazione del 16/7/2020, da
[...]
e , avverso la sentenza n. 1689/2020 resa dal Tribunale di Parte_1 Parte_2
Palermo il 9/6/2020, e in parziale riforma di detta statuizione: lascia a carico di le spese sostenute nella fase monitoria, liquidate come da Parte_3
d.i.; conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, l'11 dicembre
2025.
Il Cons. est. Il Presidente
IU De RE AN RT OL
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. AN RT OL Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. IU De RE Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1066/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. VOLPE ETTORE C.F._2
Appellanti nei confronti di:
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Parte_3 P.IVA_1
tempore, contumace
Appellata
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. ROSSI MARCO
Interveniente
Oggetto: contratti bancari (opposizione a decreto ingiuntivo)
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1689/2020 del 9/6/2020, il Tribunale di Palermo ha disatteso l'opposizione proposta da e (il primo quale correntista, il secondo quale Parte_1 Parte_2
garante), avverso il decreto ingiuntivo n. 2152/2017, emesso in favore di Parte_3 con cui era stato ingiunto il pagamento di € 5.927,40, oltre interessi e spese, derivante dall'esposizione debitoria del contratto di finanziamento del 16/2/2009 n. 5329001, stipulato con GO DU s.p.a. (alla quale era subentrata prima e successivamente Parte_3
Controparte_1
Avverso tale decisione hanno proposto gravame, con atto di citazione del 16/7/2020,
[...]
e , affidato a diversi motivi. Parte_1 Parte_2
L'appellata è rimasta contumace, mentre è intervenuta la cessionaria Parte_3 [...]
contestando il gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
Disattesa l'istanza ex art. 283 c.p.c. avanzata dagli appellanti, senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le seguenti parti hanno così concluso:
appellanti: “si insiste nei motivi di appello, contestando tutte le difese avversarie, e si chiede che la causa venga assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.”;
interveniente: “precisa le conclusioni come da comparsa (da intendersi qui trascritte) e chiede la concessione dei termini ex art. 190 cpc”.
Indi, giusta ordinanza del 4 luglio 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342
c.p.c., giacché l'impugnazione contiene (come suggerito dalla Suprema Corte nell'interpretazione dello stesso art. 342, sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54 Dl 83/2012: cfr. Cassaz. 8926/2004, 9244/2007, 1832/2016 e
27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali il
Tribunale avrebbe dovuto accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo) quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di riforma della sentenza di primo grado).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 Riepilogati come prima evidenziato i principali fatti di causa, il gravame risulta solo in parte fondato, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto “marginale” la differenza tra il TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato al rapporto, argomentando che “avrebbe dovuto dichiarare la nullità della clausola (…) e disporre l'applicazione del tasso sostitutivo previsto ex lege ai sensi dell'art. 1284 c.c. e/o dell'art. 117 TUB e/o dell'art. 125 bis TUB (e pertanto dell'art. 124 TUB nella versione pro tempore vigente)” (cfr. pag. 11, atto di appello).
Sul punto, in sede di legittimità è stato di recente ribadito che nelle operazioni di credito al consumo l'omessa o erronea indicazione del TAEG è “causa di nullità <incidente sulle clausole del contratto relative ai costi a carico consumatore che, contrariamente quanto previsto sensi dell'articolo 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o in modo corretto nel taeg pubblicizzato nella documentazione predisposta base all'art. 124> (v. Cass. 13/06/2024, n.16456)” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza
9/4/2025 n. 9352).
Tuttavia, ancora la Suprema Corte evidenzia che “la sanzione della nullità per la mancata
o non corretta indicazione dell'ISC/TAEG è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel
TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”. Ne consegue che, come correttamente affermato dal giudice di primo grado, l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta
Pa scorretta della banca e danno). Ciò in quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (vedi S.U. n. 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 14/2/2023 n. 4597).
Ciò premesso, il contratto di finanziamento in esame venne stipulato il 16/2/2009 (cfr. anche pag. 3 della relazione del consulente tecnico d'ufficio nominato in prime cure) e, dunque, prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 bis TUB: ne deriva la inapplicabilità della relativa disciplina al caso di specie.
Difatti, non rileva, per come prospettato dagli appellanti, il testo dell'art. 124 TUB applicabile all'epoca di sottoscrizione del contratto (cioè, antecedente alla novella di cui al
D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141), il cui testo evocava innanzitutto la nullità di cui al 1° e al 3° comma dell'art. 117 TUB, relativi al difetto di forma scritta del testo negoziale, e, al V comma, prevedeva l'applicazione del cd. tasso sostitutivo solo in ipotesi di 'assenza o nullità delle clausole contrattuali' (5° comma), dunque non assimilabile alla ipotesi in cui si abbiano dei 'costi a carico del consumatore' - quali appunto le spese di incasso rate individuate dal CTU in prime cure - non inclusi nel TAEG, come poi (e cioè dal settembre
2010) previsto dall'art. 125 bis TUB nel testo introdotto dal citato D.lgs. 141/2010.
Ne consegue che la difformità tra TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato al rapporto, indipendentemente dalla circostanza che essa sia o meno “marginale”, non comporta la nullità della relativa clausola.
Tanto considerato, la clausola relativa agli interessi pattuiti è perciò valida e gli appellanti, non avendo compiutamente allegato e provato danno derivante dalla comunque non corretta indicazione, non possono avvalersi della tutela risarcitoria.
Col secondo motivo di gravame, gli appellanti contestano la condanna alle spese,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 aggiungendo che “nonostante il decreto ingiuntivo opposto sia stato revocato in quanto la somma in esso indicata non è risultata corretta per un errore di parte opposta, i sigg.
[...]
, sono stati ugualmente condannati a rifondere le spese liquidate in Decreto Pt_1
Ingiuntivo” e che “non risulta al vero che gli opponenti non si siano prodigati al fine di raggiungere un accordo conciliativo” (cfr. pag. 12, atto di appello).
La censura sul punto è fondata: vale ricordare che in materia di spese di lite la regola generale è prevista dall'art. 91 c.p.c., ai sensi del quale “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte”. In sede di legittimità, è stato precisato che il principio di causazione
“unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 7/3/2024 n. 6144). In particolare, “il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite è quello della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario l'accertamento giudiziale” (Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 24/03/2015 n. 5842).
Ancora, sempre il Supremo Collegio, con sentenza n. 8522 del 28/3/2024, ha affermato che
“la compensazione, totale o parziale, delle spese di giudizio costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nel concorso di giusti motivi”. Tuttavia, “l'accoglimento parziale di una singola domanda non genera reciproca soccombenza, che si verifica solo con pluralità di domande contrapposte o accoglimento parziale di una domanda con più capi” (Cassazione civile sez. III 3/9/2024 n.
23641).
Nella fattispecie in esame, andava e va distinta la fase monitoria da quella a cognizione piena: per quest'ultima, non si ravvisano motivi che possano supportare anche solo una parziale compensazione delle spese di lite, atteso che comunque all'esito del giudizio la pretesa è della banca è stata accolta, seppur per importo solo di poco inferiore a quello originariamente richiesto. La revoca del decreto ingiuntivo, però, imponeva che le spese del
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 procedimento monitorio rimanessero a carico della banca: e in questi termini la statuizione deve essere riformata.
Stante il solo parziale accoglimento dell'appello, e quindi la pur limitata soccombenza reciproca, sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello proposto, con atto di citazione del 16/7/2020, da
[...]
e , avverso la sentenza n. 1689/2020 resa dal Tribunale di Parte_1 Parte_2
Palermo il 9/6/2020, e in parziale riforma di detta statuizione: lascia a carico di le spese sostenute nella fase monitoria, liquidate come da Parte_3
d.i.; conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, l'11 dicembre
2025.
Il Cons. est. Il Presidente
IU De RE AN RT OL
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6