CASS
Sentenza 2 febbraio 2023
Sentenza 2 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2023, n. 4515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4515 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/04/2022 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA RG;
lette/sentite le conclusioni del PG PIETRO MOLINO Lc.c'-e-u, d-K-) i -3 )1 3 'i- \d") udito il difensore 13 i 7.-Y> "-D ej," 1k' j C-I:-.1 3 Penale Sent. Sez. 2 Num. 4515 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: RG GIOVANNA Data Udienza: 26/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. LO IO ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Roma che il 1/4/2022 ha confermato l'ordinanza del Gip che ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, con riguardo al delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. per essersi, unitamente ad altri soggetti avendo la disponibilità di ingenti somme di denaro contante provenienti da attività illecite gestite dal clan D'CO- MA operante in Napoli, Quartiere di San GI a Teduccio, adoperato a ripulire e ad investire in attività economiche e produttive tali risorse (capo A) e con riguardo al delitto di cui all'art. 2 D.L.vo n. 74/2000 (capo B). 2. Deduce il ricorrente: 2.1. violazione di legge e vizio della motivazione. Sostiene che la misura cautelare si fonda sul mero sillogismo secondo il quale avendo il LO, predisposti dei bonifici quale dipendente della società MA IN - peraltro nell'arco di soli 5 mesi e per una causa contrattuale afferente ad un atto negoziale intercorso tra il suo datore di lavoro e la NE SR - perciò solo avrebbe riciclato denaro di provenienza illecita con la consapevolezza -quantomeno nella forma del dolo eventuale - dell'origine delittuosa del denaro. Elemento soggettivo, peraltro, individuato sull'interpretazione di conversazioni intercettate fra l'indagato e il LL che attesterebbero la consegna di denaro desunta e mai riscontrata considerato che non vi è prova in atti di tale azione. Sottolinea anche come il presunto coinvolgimento dell'indagato è stato ricavato da sillogismi e presunzioni che riguardano fatti comunque risalenti nel tempo che non hanno avuto ulteriori sviluppi investigativi anche a seguito di attente e mirate indagini, con la conseguenza che non sussiste il concreto pericolo che l'indagato, se lasciato in libertà, possa commettere altri gravi delitti della stessa specie. Sostiene anche che non sono state considerate le deduzioni difensive che avrebbero fornito una spiegazione diversa da quella descritta con riguardo alla ragione degli incontri e delle telefonate intercorse tra l'indagato e il produttore cinematografico e tra l'indagato e il LL e comunque non hanno tenuto conto che gli importi tra le somme bonificate e quelle che avrebbero apoditticamente riconsegnato non coincidono. In sintesi, si sostiene che il LO non aveva alcuna consapevolezza dei rapporti e degli altri scopi che potevano sussistere da 1 parte del produttore. Lamenta anche che non vi è stata una corretta valutazione delle chiamate in correità di LL e LA e che non è stata fornita adeguata risposta alla memoria depositata all'udienza camerale;
2.2. violazione di legge e vizio della motivazione per avere immotivatamente ritenuto la custodia cautelare in carcere quale unica misura idonea a salvaguardare le esigenze del pericolo di reiterazione 2.3. violazione di legge e vizio della motivazione per la mancata esposizione delle ragioni per le quali non sarebbe ipotizzabile l'applicazione della sospensione condizionale della pena visto che è stata esclusa l'aggravante di cui all'articolo 416-bis.1 cod. pen.; 2.4. mancata motivazione delle ragioni per cui le esigenze cautelari non potevano essere soddisfatte con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché generico e versato in fatto. 2. Con riguardo alla gravità indiziaria deve rilevarsi che in tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure, che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto decidente . 3. Nel caso in esame .il Tribunale del Riesame ha dato conto che le emergenze investigative permettevano di attribuire a LL la veste di raccoglitore di ingenti somme di denaro da riciclare per conto del clan di camorra D'CO-MA. Il modus operandi era quello di ritirare il denaro in contanti da SE VA e SA GI attraverso viaggi, spesso svolti dallo stesso LL, e di consegnare il denaro prelevato alla società EM IN SR nelle mani di LO IO, anche in ora notturna, che provvedeva personalmente al trasferimento del denaro alla società NE UC SR che a sua volta trasferiva la provvista 2 a società operanti nel napoletano controllate dal clan tra cui IO film SR ed Egorà sas. L'attività di intercettazione trovava riscontro negli accertamenti finanziari svolti dalla Guardia di finanza che appurava l'iniziale sottoscrizione in data 16 giugno 2020 di un contratto di product placement del film lungometraggio dal titolo "L'amore rende belli" tra la EM IN SR e la NE UC SR in cui era pattuito il pagamento da parte della prima in favore della seconda di un milione di euro da corrispondersi nell'anno 2020, nonché la successiva sottoscrizione tra le stesse parti in data 21/07/2020 di altro contratto, a rettifica di quello prima indicato, relativo al medesimo fine in cui si prevedeva di aumentare il corrispettivo da versare alla NE ad euro 1.250.000, di cui 250.000 già versati, e di posticipare il pagamento dell'importo residuo nel corso dell'anno 2021. L'opera da realizzare era già stata oggetto di rappresentazione nel 2018. Il 28/07/2020 le due società sottoscrivevano un ulteriore contratto avente ad oggetto altro film dal titolo "All'alba perderò" per un importo di euro un milione da corrispondersi nel corso del 2020. L'opera risultava oggetto di rappresentazione nel 2017. A fronte di tali contratti di sponsorizzazione la RN IN annotava in contabilità le fatture emesse dalla NE UC. I pagamenti connessi alle fatture risultavano tutti effettuati a mezzo di bonifici bancari dalla EM IN alla NE UC. Secondo gli accertamenti svolti dalla Guardia di finanza il volume di tale operazione non appariva conferente con la situazione fiscale reddituale della NE UC, società che non disponeva di una realtà aziendale cioè di strutture, risorse umane professionali e strumentali adeguate rispetto alle operazioni fatturate, oltre a non essere in regola con le dichiarazioni in materia di imposte dirette. Veniva infatti accertata l'assenza di una struttura logistica operativa riconducibile a tale società che era priva di utenze telefoniche e energia elettrica idrica gas e dotazioni strumentali. Lo stesso LL ammetteva la sovrafatturazione in relazione ai contratti intercorsi tra NE UC e la EM IN. Così come attraverso l'analisi dei flussi finanziari delle società si riscontrava che immediatamente dopo ogni pagamento disposto dalla EM la NE eseguiva pagamenti verso presunti fornitori che svolgevano attività che non si conciliavano con la produzione di opere audiovisive ed esercitavano l'attività in evasione di imposta. 3 Il quadro probatorio si completava con le dichiarazioni del collaboratore di giustizia D'CO RT che ha confermato che il denaro investito dal LL proveniva da Napoli ed era fornito dal clan D'CO-MA. Si trattava di denaro proveniente dallo spaccio di droga che costituiva la principale attività svolta dal gruppo. Riteneva il tribunale inconsistenti le deduzioni difensive relative al fatto che il LO si era limitato a predisporre bonifici solo in favore della NE UC e non anche in favore della IO SR e la ulteriore circostanza che tali bonifici erano stati effettuati dopo l'emissione di regolare fattura da parte di LL AN in favore della EM IN quale corrispettivo di un reale contratto di sponsorizzazione per la realizzazione dell'opera filmica "All'alba perderò" perché il contratto di sponsorizzazione per la realizzazione del film era proprio lo schermo attraverso il quale giustificare l'emissione delle fatture da parte di NE UC verso la EM e i bonifici della EM a favore dell'NE. In sintesi, secondo il tribunale il tracciamento di tale operazione, lungi da rappresentare, come vorrebbe la difesa del LO, un elemento dal quale ricavare la legittimità delle operazioni realizzate, rappresenta proprio la modalità della ripulitura del denaro proveniente dall'attività illecita gestita dal clan. Con riguardo alla consapevolezza del LO della provenienza delittuosa di tali somme vengono indicate non solo le conversazioni intercettate tra l'indagato ed il LL ma anche le modalità di presentazione delle somme e di consegna del denaro. Viene altresì indicato che in alcune circostanze, specificamente richiamate, la consegna del denaro contante al LO, denaro prelevato nel napoletano, precede il bonifico. 4. Deve rilevarsi che nell'ambito della peculiare natura del giudizio di legittimità e con i limiti che ad esso ineriscono, occorre tenere presente la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, rispetto a quella di merito, poiché la pronuncia cautelare non è fondata su prove, ma su indizi tendente non all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato, bensì alla formulazione di un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di tale colpevolezza, e il giudizio di legittimità deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, senza possibilità di "rilettura" degli elementi probatori (Sez. 4 )\/ U, n. 11 del 2000, cit.; Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598). Ciò premesso deve osservarsi che lo sviluppo argomentativo della motivazione appare fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati correttamente reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, all'affermazione della responsabilità del LO in ordine alla partecipazione nella complessiva operazione (fasi preparatorie ed esecutive) di ripulitura del denaro di provenienza illecita, attraverso la creazione di un meccanismo fraudolento che ha consentito all'amministratore della società, sottoscrittore della dichiarazione fraudolenta, di avvalersi della documentazione fiscale fittizia. Di talché, considerato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull'attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può che arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall'art. 273 c.p.p. per l'emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. 5. Deve aggiungersi che non vi è un obbligo motivazionale esteso a tutte le deduzioni che compongono il gravame. Per adempiere compiutamente l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a prendere in esame espressamente ed analiticamente tutte le circostanze e le argomentazioni dedotte dall'imputato e dal suo difensore. È, invece, sufficiente - e necessario - che il giudice medesimo enunci con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del suo convincimento, in modo che risulti l'iter logico seguito per addivenire alla decisione adottata;
questa non deve lasciare spazio per una valida alternativa a quelle deduzioni difensive, che pur non essendo state espressamente valutate, siano con essa incompatibili e devono, pertanto, ritenersi implicitamente disattese. 5 4 n Nel caso in esame il Tribunale del Riesame con motivazione logica e coerente ha dato conto delle ragioni poste a fondamento delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova. A fronte di tale argomentare il ricorrente si è limitato a rinnovare una linea difensiva che si fonda su una diversa valutazione delle emergenze in ordine alle quali il Tribunale si è espresso, come già indicato, con argomentazioni immuni da vizi logici. 6. Così come il Tribunale ha dato atto con motivazione coerente e logica dell'alto rischio di recidiva sottolineando la spregiudicatezza palesata dall'indagato che ha posto in essere le condotte contestate mentre era in atto una verifica fiscale della società FE IN da parte della Guardia di finanza, così come ha dato atto dell'impossibilità di fronteggiare tale esigenze con la detenzione domiciliare sottolineando come regimi meno afflittivi di quello in atto apparivano del tutto inidonei ed insufficienti a costituire una adeguato ed efficace controllo del LO e ad arginare l'articolata azione illecita che è stata reiteratamente realizzata in termini professionali con rilevante apporto del ricorrente, grazie all'evidente esistenza dei contatti con più ampi ambiti delinquenziali di settore. 7. Con riferimento alle censura concernente la concedibilità della sospensione condizionale della pena deve ribadirsi che, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, una volta che il giudice abbia ritenuto sussistente l'esigenza cautelare di prevenire la reiterazione del reato, non vi è obbligo di motivazione sul divieto di disporre la custodia cautelare nel caso di prognosi favorevole alla futura concessione della sospensione condizionale della pena, in quanto la concessione della sospensione medesima è indefettibilmente correlata ad una previsione favorevole in ordine alla condotta futura del condannato (Sez. U. n. 1235 del 2011 Rv. 248866, Sez. 2, n. 38615 del 24/09/2008, Di Mariano, Rv. 241465; Sez. 5, n. 17691 del 08/01/2010, Cerretti, Rv. 247219). 8. Il ricorso, pertanto, è inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende 6
P. Q. M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94, comma 1-ter Disp. att. cod. proc. pen. Roma 26.10.2022 Il Consigliere estensore VA RG Gio i i 110 ALLEVI 2 -9 '-~"<"]<-- idente
lette/sentite le conclusioni del PG PIETRO MOLINO Lc.c'-e-u, d-K-) i -3 )1 3 'i- \d") udito il difensore 13 i 7.-Y> "-D ej," 1k' j C-I:-.1 3 Penale Sent. Sez. 2 Num. 4515 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: RG GIOVANNA Data Udienza: 26/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. LO IO ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Roma che il 1/4/2022 ha confermato l'ordinanza del Gip che ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, con riguardo al delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. per essersi, unitamente ad altri soggetti avendo la disponibilità di ingenti somme di denaro contante provenienti da attività illecite gestite dal clan D'CO- MA operante in Napoli, Quartiere di San GI a Teduccio, adoperato a ripulire e ad investire in attività economiche e produttive tali risorse (capo A) e con riguardo al delitto di cui all'art. 2 D.L.vo n. 74/2000 (capo B). 2. Deduce il ricorrente: 2.1. violazione di legge e vizio della motivazione. Sostiene che la misura cautelare si fonda sul mero sillogismo secondo il quale avendo il LO, predisposti dei bonifici quale dipendente della società MA IN - peraltro nell'arco di soli 5 mesi e per una causa contrattuale afferente ad un atto negoziale intercorso tra il suo datore di lavoro e la NE SR - perciò solo avrebbe riciclato denaro di provenienza illecita con la consapevolezza -quantomeno nella forma del dolo eventuale - dell'origine delittuosa del denaro. Elemento soggettivo, peraltro, individuato sull'interpretazione di conversazioni intercettate fra l'indagato e il LL che attesterebbero la consegna di denaro desunta e mai riscontrata considerato che non vi è prova in atti di tale azione. Sottolinea anche come il presunto coinvolgimento dell'indagato è stato ricavato da sillogismi e presunzioni che riguardano fatti comunque risalenti nel tempo che non hanno avuto ulteriori sviluppi investigativi anche a seguito di attente e mirate indagini, con la conseguenza che non sussiste il concreto pericolo che l'indagato, se lasciato in libertà, possa commettere altri gravi delitti della stessa specie. Sostiene anche che non sono state considerate le deduzioni difensive che avrebbero fornito una spiegazione diversa da quella descritta con riguardo alla ragione degli incontri e delle telefonate intercorse tra l'indagato e il produttore cinematografico e tra l'indagato e il LL e comunque non hanno tenuto conto che gli importi tra le somme bonificate e quelle che avrebbero apoditticamente riconsegnato non coincidono. In sintesi, si sostiene che il LO non aveva alcuna consapevolezza dei rapporti e degli altri scopi che potevano sussistere da 1 parte del produttore. Lamenta anche che non vi è stata una corretta valutazione delle chiamate in correità di LL e LA e che non è stata fornita adeguata risposta alla memoria depositata all'udienza camerale;
2.2. violazione di legge e vizio della motivazione per avere immotivatamente ritenuto la custodia cautelare in carcere quale unica misura idonea a salvaguardare le esigenze del pericolo di reiterazione 2.3. violazione di legge e vizio della motivazione per la mancata esposizione delle ragioni per le quali non sarebbe ipotizzabile l'applicazione della sospensione condizionale della pena visto che è stata esclusa l'aggravante di cui all'articolo 416-bis.1 cod. pen.; 2.4. mancata motivazione delle ragioni per cui le esigenze cautelari non potevano essere soddisfatte con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché generico e versato in fatto. 2. Con riguardo alla gravità indiziaria deve rilevarsi che in tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure, che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto decidente . 3. Nel caso in esame .il Tribunale del Riesame ha dato conto che le emergenze investigative permettevano di attribuire a LL la veste di raccoglitore di ingenti somme di denaro da riciclare per conto del clan di camorra D'CO-MA. Il modus operandi era quello di ritirare il denaro in contanti da SE VA e SA GI attraverso viaggi, spesso svolti dallo stesso LL, e di consegnare il denaro prelevato alla società EM IN SR nelle mani di LO IO, anche in ora notturna, che provvedeva personalmente al trasferimento del denaro alla società NE UC SR che a sua volta trasferiva la provvista 2 a società operanti nel napoletano controllate dal clan tra cui IO film SR ed Egorà sas. L'attività di intercettazione trovava riscontro negli accertamenti finanziari svolti dalla Guardia di finanza che appurava l'iniziale sottoscrizione in data 16 giugno 2020 di un contratto di product placement del film lungometraggio dal titolo "L'amore rende belli" tra la EM IN SR e la NE UC SR in cui era pattuito il pagamento da parte della prima in favore della seconda di un milione di euro da corrispondersi nell'anno 2020, nonché la successiva sottoscrizione tra le stesse parti in data 21/07/2020 di altro contratto, a rettifica di quello prima indicato, relativo al medesimo fine in cui si prevedeva di aumentare il corrispettivo da versare alla NE ad euro 1.250.000, di cui 250.000 già versati, e di posticipare il pagamento dell'importo residuo nel corso dell'anno 2021. L'opera da realizzare era già stata oggetto di rappresentazione nel 2018. Il 28/07/2020 le due società sottoscrivevano un ulteriore contratto avente ad oggetto altro film dal titolo "All'alba perderò" per un importo di euro un milione da corrispondersi nel corso del 2020. L'opera risultava oggetto di rappresentazione nel 2017. A fronte di tali contratti di sponsorizzazione la RN IN annotava in contabilità le fatture emesse dalla NE UC. I pagamenti connessi alle fatture risultavano tutti effettuati a mezzo di bonifici bancari dalla EM IN alla NE UC. Secondo gli accertamenti svolti dalla Guardia di finanza il volume di tale operazione non appariva conferente con la situazione fiscale reddituale della NE UC, società che non disponeva di una realtà aziendale cioè di strutture, risorse umane professionali e strumentali adeguate rispetto alle operazioni fatturate, oltre a non essere in regola con le dichiarazioni in materia di imposte dirette. Veniva infatti accertata l'assenza di una struttura logistica operativa riconducibile a tale società che era priva di utenze telefoniche e energia elettrica idrica gas e dotazioni strumentali. Lo stesso LL ammetteva la sovrafatturazione in relazione ai contratti intercorsi tra NE UC e la EM IN. Così come attraverso l'analisi dei flussi finanziari delle società si riscontrava che immediatamente dopo ogni pagamento disposto dalla EM la NE eseguiva pagamenti verso presunti fornitori che svolgevano attività che non si conciliavano con la produzione di opere audiovisive ed esercitavano l'attività in evasione di imposta. 3 Il quadro probatorio si completava con le dichiarazioni del collaboratore di giustizia D'CO RT che ha confermato che il denaro investito dal LL proveniva da Napoli ed era fornito dal clan D'CO-MA. Si trattava di denaro proveniente dallo spaccio di droga che costituiva la principale attività svolta dal gruppo. Riteneva il tribunale inconsistenti le deduzioni difensive relative al fatto che il LO si era limitato a predisporre bonifici solo in favore della NE UC e non anche in favore della IO SR e la ulteriore circostanza che tali bonifici erano stati effettuati dopo l'emissione di regolare fattura da parte di LL AN in favore della EM IN quale corrispettivo di un reale contratto di sponsorizzazione per la realizzazione dell'opera filmica "All'alba perderò" perché il contratto di sponsorizzazione per la realizzazione del film era proprio lo schermo attraverso il quale giustificare l'emissione delle fatture da parte di NE UC verso la EM e i bonifici della EM a favore dell'NE. In sintesi, secondo il tribunale il tracciamento di tale operazione, lungi da rappresentare, come vorrebbe la difesa del LO, un elemento dal quale ricavare la legittimità delle operazioni realizzate, rappresenta proprio la modalità della ripulitura del denaro proveniente dall'attività illecita gestita dal clan. Con riguardo alla consapevolezza del LO della provenienza delittuosa di tali somme vengono indicate non solo le conversazioni intercettate tra l'indagato ed il LL ma anche le modalità di presentazione delle somme e di consegna del denaro. Viene altresì indicato che in alcune circostanze, specificamente richiamate, la consegna del denaro contante al LO, denaro prelevato nel napoletano, precede il bonifico. 4. Deve rilevarsi che nell'ambito della peculiare natura del giudizio di legittimità e con i limiti che ad esso ineriscono, occorre tenere presente la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, rispetto a quella di merito, poiché la pronuncia cautelare non è fondata su prove, ma su indizi tendente non all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato, bensì alla formulazione di un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di tale colpevolezza, e il giudizio di legittimità deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, senza possibilità di "rilettura" degli elementi probatori (Sez. 4 )\/ U, n. 11 del 2000, cit.; Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598). Ciò premesso deve osservarsi che lo sviluppo argomentativo della motivazione appare fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati correttamente reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, all'affermazione della responsabilità del LO in ordine alla partecipazione nella complessiva operazione (fasi preparatorie ed esecutive) di ripulitura del denaro di provenienza illecita, attraverso la creazione di un meccanismo fraudolento che ha consentito all'amministratore della società, sottoscrittore della dichiarazione fraudolenta, di avvalersi della documentazione fiscale fittizia. Di talché, considerato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull'attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può che arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall'art. 273 c.p.p. per l'emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. 5. Deve aggiungersi che non vi è un obbligo motivazionale esteso a tutte le deduzioni che compongono il gravame. Per adempiere compiutamente l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a prendere in esame espressamente ed analiticamente tutte le circostanze e le argomentazioni dedotte dall'imputato e dal suo difensore. È, invece, sufficiente - e necessario - che il giudice medesimo enunci con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del suo convincimento, in modo che risulti l'iter logico seguito per addivenire alla decisione adottata;
questa non deve lasciare spazio per una valida alternativa a quelle deduzioni difensive, che pur non essendo state espressamente valutate, siano con essa incompatibili e devono, pertanto, ritenersi implicitamente disattese. 5 4 n Nel caso in esame il Tribunale del Riesame con motivazione logica e coerente ha dato conto delle ragioni poste a fondamento delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova. A fronte di tale argomentare il ricorrente si è limitato a rinnovare una linea difensiva che si fonda su una diversa valutazione delle emergenze in ordine alle quali il Tribunale si è espresso, come già indicato, con argomentazioni immuni da vizi logici. 6. Così come il Tribunale ha dato atto con motivazione coerente e logica dell'alto rischio di recidiva sottolineando la spregiudicatezza palesata dall'indagato che ha posto in essere le condotte contestate mentre era in atto una verifica fiscale della società FE IN da parte della Guardia di finanza, così come ha dato atto dell'impossibilità di fronteggiare tale esigenze con la detenzione domiciliare sottolineando come regimi meno afflittivi di quello in atto apparivano del tutto inidonei ed insufficienti a costituire una adeguato ed efficace controllo del LO e ad arginare l'articolata azione illecita che è stata reiteratamente realizzata in termini professionali con rilevante apporto del ricorrente, grazie all'evidente esistenza dei contatti con più ampi ambiti delinquenziali di settore. 7. Con riferimento alle censura concernente la concedibilità della sospensione condizionale della pena deve ribadirsi che, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, una volta che il giudice abbia ritenuto sussistente l'esigenza cautelare di prevenire la reiterazione del reato, non vi è obbligo di motivazione sul divieto di disporre la custodia cautelare nel caso di prognosi favorevole alla futura concessione della sospensione condizionale della pena, in quanto la concessione della sospensione medesima è indefettibilmente correlata ad una previsione favorevole in ordine alla condotta futura del condannato (Sez. U. n. 1235 del 2011 Rv. 248866, Sez. 2, n. 38615 del 24/09/2008, Di Mariano, Rv. 241465; Sez. 5, n. 17691 del 08/01/2010, Cerretti, Rv. 247219). 8. Il ricorso, pertanto, è inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende 6
P. Q. M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94, comma 1-ter Disp. att. cod. proc. pen. Roma 26.10.2022 Il Consigliere estensore VA RG Gio i i 110 ALLEVI 2 -9 '-~"<"]<-- idente