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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/10/2025, n. 2342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2342 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
Il Tribunale di Verona, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Antonella Guerra Presidente dott.ssa Virginia Manfroni Giudice dott.ssa Stefania Caparello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6887 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da
, nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'avvocato BELTRAMINI ELENA C.F._1
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avvocato FASOLI LAURA C.F._2
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Verona.
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni della ricorrente:
Concedersi inibitoria al rilascio del passaporto del sig. e ciò ai sensi e per Controparte_1 gli effetti di cui all'art. 3bis della L. 1185/1967, così come modificato dal D.L. 69/2023.
Nel merito
1. L'addebito della separazione;
2. Disporre l'affidamento super esclusivo o rafforzato dei minori, ed Persona_1
, in capo alla madre sig.ra correndosi il concreto Persona_2 Parte_1 pericolo che la vicinanza al sig. causi ai figli ed CP_1 Persona_1 Persona_2
insuperabili traumi, discendenti dalla violenza fisica e psichica che il resistente pone in essere
[...] non solo nei confronti della sig.ra alla presenza dei minori, bensì anche ai danni degli stessi Pt_1 figli;
3. Collocamento presso la madre;
4. Disporre che gli incontri tra il sig. e i minori, ed CP_1 Persona_1 Persona_2
avvengano in sede protetta presso il Servizio Sociale di competenza;
[...]
5. Disporsi in capo al sig. il versamento della somma mensile di Euro 700,00 (350,00 CP_1
Euro per ciascun figlio) a titolo di mantenimento, da corrispondersi mediante bonifico bancario continuativo sul conto corrente della sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese e da aggiornarsi Pt_1 annualmente in base agli indici ISTAT.
6. Disporsi suddivisione tra i genitori delle spese straordinarie per i figli al 50%, concordando sin da ora con quanto previsto dal Protocollo sul diritto di famiglia del 18/12/2024, a cui ci si riporta integralmente;
7. Disporsi in capo al sig. il versamento della somma mensile di Euro 250,00 a favore CP_1 della ricorrente, da corrispondersi mediante bonifico bancario continuativo sul conto corrente della sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese. Pt_1
In ogni caso
Con vittoria delle spese di lite, compenso e rimborso forfettario del 15%, oltre oneri di Legge (CpA ed IVA, se dovuta).
Conclusioni del resistente: contesta la domanda di addebito in quanto nuova e chiede
1) Rigetto addebito;
2) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, disponendo, Per_2 nell'interesse degli stessi che siano stabilmente collocati presso l'abitazione della madre. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale ed assumeranno in comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute della medesima ed alla scelta della residenza abituale;
3) diritto del padre di vedere stare con i figli secondo le modalità che il Tribunale riterrà opportune che potrà essere di volta in volta determinato dai coniugi avendo a mente i turni di lavoro di ciascuno e gli impegni dei figli. In ogni caso due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola sino all'ora di cena e a fine settimana alterni dal sabato mattina sino alla domenica sera;
15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno, le vacanze di Natale e Pasqua equamente divise con alternanza del giorno di Natale e Pasqua;
4) porre a carico del sig. il versamento di un assegno mensile di € 200,00 a titolo di concorso CP_1 al mantenimento per ogni figlio minore oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore come da Protocollo del Tribunale di Verona da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.;
5) detrazioni fiscali al 50% come per legge;
6) rigetto dell'assegno di mantenimento alla ricorrente;
7) spese e competenze di causa compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla si oppone
FATTO E PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26/10/2023, ha dichiarato di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 25/08/2017; che dall'unione erano nati i figli Controparte_1 [...]
(16.06.2014) e (11.11.2017); che il rapporto coniugale era Persona_1 Persona_2 entrato in irreversibile crisi a causa della condotta aggressiva e violenta del resistente;
che
[...]
aveva sofferto di vari episodi di turbe psichiatriche per le quali era stato ricoverato Controparte_1
e sottoposto a cura farmacologica, di volta in volta sospesa dallo stesso;
che il resistente nel dicembre
2022 aveva lasciato la casa coniugale ricomparendo sporadicamente e manifestando condotte aggressive. Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto, in via preliminare, concedersi inibitoria al rilascio del passaporto del coniuge ex art. 3 bis L. 1185/1967, come modificato dal D.L. 69/23; nel merito l'affido esclusivo dei minori con la possibilità di visite padre – figli solo in presenza della madre;
svolgersi una CTU sulla capacità genitoriale del resistente;
disporsi l'obbligo a carico del padre di versare il mantenimento per i figli nella misura di euro 700,00 (euro 350 ciascuno) oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Verona;
disporsi infine l'assegno di mantenimento per la ricorrente nella misura di euro 250,00 mensili.
In particolare, la ricorrente ha dichiarato che nei primi mesi di vita del secondogenito (e quindi tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, essendo nato l'[...]) il sig. l'aveva Persona_2 CP_1 colpita in pieno volto, con una intensità tale da farla indietreggiare.
A ciò si erano aggiunti gli atteggiamenti sprezzanti e denigratori, sempre crescenti consistiti nell'ingiuriarla (“Tu non pensi, non sei in grado”, “non sai educare i nostri figli”, “non sai tenere la casa pulita”, “persino tua madre è migliore di te come madre per i nostri figli”, “non sai essere donna per il tuo uomo”), nello sporcare e disordinare la casa nei punti appena puliti, nello spendere (2019)
i risparmi della famiglia (circa euro 8.000,00) per spese voluttuarie, nel disseminare (2022) la casa di telecamere e microfoni allo scopo di scoprire la presunta relazione extraconiugale della moglie, nel mandare messaggi dal cellulare della moglie (sostituendosi alla stessa) ad un collega della donna, per far emergere la presunta infedeltà di quest'ultima.
Gli insulti si erano aggravati nel tempo (nel 2022, il si sarebbe rivolto alla moglie con gli CP_1 epiteti “sei una puttana” “tutti devono sapere che sei una puttana”), così come gli episodi di ubriachezza, giungendo infine all'episodio del 4/4/2022, in cui il resistente, verso le ore 19 di sera, aveva afferrato la moglie per la giacca, sollevandola da terra e sbattendola fuori casa con tale violenza che, solo grazie al fatto che la si era aggrappata alla ringhiera, la stessa non era precipitata dalle Pt_1 scale.
Successivamente, il resistente ha iniziato ad allontanarsi dal domicilio per la notte facendovi ritorno all'alba; si è appropriato delle chiavi di tutte le auto di famiglia, lasciando la moglie e i figli senza mezzi di trasporto e, quindi, costringendo la stessa a portare i bambini a scuola a piedi;
ha inveito contro la su Facebook (“i miei figli cresceranno con una puttana” “ho provato a nascondere Pt_1 per anni che ho una puttana in casa” “non mi fa vedere il conto corrente perché non sa giustificare dove ha fatto sparire i soldi”) e ha tolto, dal novembre 2022, l'accredito dello stipendio sul conto corrente cointestato.
Infine, in data 12.06.2023 (compleanno della sig.ra , il sig. si è recato a casa della Pt_1 CP_1 ricorrente ove i bambini erano affidati alla nonna materna e alla baby sitter, pretendendo di entrare in casa e creando una crisi di pianto isterico e terrore al più grande dei bambini;
successivamente, si era recato presso il luogo di lavoro della sig.ra l'aveva seguita fino a casa e una volta giunto sotto Pt_1
l'abitazione familiare aveva tentato di farsi raggiungere dalla moglie in macchina;
quest'ultima tuttavia era salita in casa e il sig. si era precipitato a sua volta nell'appartamento con fare CP_1 aggressivo ed intimidatorio nei confronti di tutti i presenti, tanto che era stato necessario l'intervento dei CC.
Parte ricorrente ha, altresì, dato conto dei frequenti sbalzi d'umore del marito, tanto che:
- la sera del 23.10.2017, in seguito al protrarsi di settimane di depressione ed apatia da parte del sig. , lo stesso era stato condotto presso il Pronto Soccorso di Bussolengo, dal CP_1 quale veniva dimesso la mattina seguente con diagnosi di disturbo d'ansia generalizzato con sintomi depressivi, prescrizione di una terapia farmacologica da seguire e visita di controllo con lo psichiatra di riferimento fissata al 17.11.2017;
- l'interruzione degli psicofarmaci aveva condotto ad una riemersione della depressione sopita e, in data 19.09.2019, il sig. era stato nuovamente ricoverato presso l'unità CP_1 psichiatrica dell'ospedale di Bussolengo, ove era rimasto fino al 25.09.2019, per agitazione psicomotoria caratterizzata da ansia, irrequietezza e malessere soggettivo;
- appena un anno dopo, in seguito ad una nuova interruzione volontaria nell'assunzione delle medicine, la condizione psichica del resistente era nuovamente degenerata, causando la riemersione di insonnia, stanchezza e pensieri intrusivi di tipo anacronistico e, in ragione di ciò, in data 29.05.2020 era stato effettuato un nuovo accesso presso il pronto soccorso dell'ospedale di Bussolengo;
- in data 16.06.2020 seguiva un ulteriore accesso presso il P.S. di Bussolengo e successivo urgente ricovero dal 24.06.2020 fino al 30.06.2020 per le seguenti problematiche
“riacutizzazione dei vissuti ansioso-depressivi con importanti somatizzazioni fisiche, irritabilità e labilità emotiva, anedonia, apatia e astenia marcata”;
- nell'estate del 2021 il sig. si era recato in ambulanza al P.S. di Bussolengo, CP_1 lamentando epigastralgia ed astenia, assenza di voglia di mangiare, di parlare o di fare alcunché;
- nel mentre in cui si trovava a Torino in visita al fratello il resistente era stato ricoverato dal
15.06.2021 al 30.06.2021 presso l'ospedale di Orbassano (TO), ove riceveva la diagnosi di disturbo bipolare di tipo 1;
- in data 08.07.2021 il sig. si era nuovamente recato presso il P.S. di Bussolengo CP_1 lamentando sempre le stesse problematiche e, nell'estate del 2021, il periodo di malattia e conseguente astensione lavorativa si era protratta dal 15.06.2021 fino al 24.08.2021,
- nel settembre del 2021 la famiglia si era recata in visita in Romania, ove la psichiatra del luogo gli aveva parzialmente modificato la terapia e, in virtù di ciò, la coppia aveva acquistato un quantitativo di medicine tale da coprire la terapia per un anno intero.
- nel mese di marzo 2023, precisamente dal 20.03.2023 al 07.04.2023, il sig. era stato CP_1 nuovamente ricoverato presso l'ospedale di Bussolengo, ove, in preda all'ennesima psicosi, veniva accompagnato direttamente dalla sig.ra Pt_1
Con comparsa depositata in data 11/12/23 si è costituito in giudizio Controparte_1 aderendo alla domanda di separazione, ma chiedendo l'affido condiviso con collocamento presso la madre e diritto di visita senza la presenza della stessa;
ha chiesto, altresì, che il mantenimento per i figli fosse fissato nella misura di euro 200,00 a figlio oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente ha, poi, contestato le condotte violente addebitategli e ha dichiarato che, a seguito dell'ultimo ricovero avvenuto in data 18.04.23 sino al 09.05.23, aveva ripreso a lavorare sostenendo i ritmi senza alcun problema e assumendo la terapia prescritta;
che in realtà la ricorrente avrebbe avuto una relazione extraconiugale con un collega e tale circostanza, unitamente al grave lutto sofferto per la morte del padre, avrebbe scatenato il forte stato depressivo.
All'udienza del 17/1/24 le parti comparivano personalmente avanti al giudice rendendo le dichiarazioni riportate a verbale.
All'esito dell'ascolto delle parti, con ordinanza in data 25/1/24, in via temporanea ed urgente, il giudice ha disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre;
ha regolamentato il diritto di visita del padre, prevedendo che fosse condizionato alla presenza della madre;
ha dato mandato ai SS.SS. di svolgere una relazione sulla condizione del nucleo e sulla capacità genitoriale delle parti;
ha disposto che il resistente contribuisse al mantenimento dei figli per € 400,00 (euro 200,00 a figlio).
In data 16/5/24 è pervenuta la relazione clinica sul sig. , a firma del dott. . CP_1 Per_3
Con istanza del 30/5/2024, la ricorrente ha dedotto ulteriori condotte aggressive del resistente e ha, quindi, chiesto la modifica della precedente ordinanza, nel senso che venisse disposto in favore della stessa l'affidamento super esclusivo o rafforzato, che gli incontri padre – figli avvenissero in modalità protetta e ha insistito per la previsione di un contributo di mantenimento anche per sé stessa.
All'esito dell'udienza del 13/6/24 in cui sono stati sentiti due testimoni, il giudice, con ordinanza del
14/6/2024, ha disposto che gli incontri padre – figlio avvenissero in modalità protetta e con facoltà dei SS.SS. di non avviare o sospendere tali incontri e ha, altresì, autorizzato la ricorrente ad assumere, da sola, anche le decisioni di maggiore interesse per i due figli minori. Ha, poi, chiesto alla Procura la trasmissione di eventuali atti di indagine compiuti a seguito della denuncia presentata dalla ricorrente, ove ostensibili, ex art. 473-bis.42 c.p.c..
Il 12/6/24 parte ricorrente ha depositato la denuncia querela del 10/6/24.
In data 14/6/24 è pervenuta la relazione dei SS.SS., seguita dall'aggiornamento dell'8/10/24.
In data 26/6/24, la Procura ha dato atto della sussistenza di due procedimenti, di cui il n. 6458/23 relativo al reato di cui all'art. 570 II n. 2 cp e il n. 10826/22.
Con istanza del 21/10/24, il giudice ha formulato nuova richiesta alla presso Parte_2 il Tribunale di Verona di trasmissione degli atti ostensibili ai sensi dell'art. 473 bis.42, comma 5,
c.p.c. relativi ad iscrizioni successive al 12/07/23, con riferimento alla denuncia querela presentata in data 10/06/24 dalla ricorrente nei confronti del resistente . Controparte_1
In data 23/10/24 (depositata nel fascicolo telematico il 24/10/24), la Procura ha dato atto della sussistenza di tre procedimenti, di cui il n. 6458/23 R.G.N.R. (di cui sopra) relativo al reato di cui all'art. 570 II n. 2 cp e per il quale la Procura ha allegato il decreto ex art. 415 bis cpc e il n. 10826/22 cui è stato riunito il n. 5361/24, relativamente ai quali la Procura ha dato atto dell'insussistenza di atti ostensibili.
La causa è stata istruita a mezzo delle prove documentali offerte dalle parti e mediante l'escussione di ulteriori testi.
Con nota del 31/1/25, la ricorrente ha depositato l'avviso ex art. 415 bis cpc di chiusura delle indagini per il reato di maltrattamenti, stalking e 570 bis cp (fascicolo n. 10826/22 R.G.N.R.).
In data 12/5/25 è giunta l'ultima relazione dei SS.SS.
Con sentenza non definitiva n. 1394/2025, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo ed è stata fissata l'udienza del 23/09/25 per la precisazione delle conclusioni ex art. 473 bis 22 ultimo comma c.p.c. e la discussione orale della causa.
All'udienza del 23/9/25, le parti hanno discusso la causa e precisato le rispettive conclusioni.
Il giudice ha disposto integrazioni documentali rinviando per i medesimi incombenti all'udienza del
30/9/25.
A tale data, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni nei termini di cui in epigrafe ed il
Giudice ha rimesso al Collegio la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La separazione personale dei coniugi è già stata pronunciata con sentenza non definitiva n.
1394/2025.
2. Venendo, quindi, alla domanda di addebito, occorre osservare come la stessa debba essere esaminata sia quanto alla sua ammissibilità che quanto alla sua fondatezza.
2.1 In punto ammissibilità, tenuto conto dell'eccezione di tardività sollevata dal patrocinio del resistente all'udienza del 23/9/25, basta qui osservare come tale domanda sia stata espressamente formulata dal patrocinio di parte ricorrente solo all'udienza del 23/9/25 in sede di precisazione delle conclusioni e, tuttavia, tale questione giuridica era già stata prospettata nel corpo del ricorso introduttivo, laddove era stato inserito un intero paragrafo intitolato “Sull'addebitabilità della separazione all'esclusiva responsabilità del sig. ”. CP_1
Inoltre, la parte motiva del ricorso così si esprimeva come segue: “La ragione che ha indotto la ricorrente a procedere con la richiesta di separazione, in seguito tra l'altro al volontario allontanamento del marito dall'abitazione familiare nel novembre 2022, è unicamente riconducibile alla necessità di preservare se stessa e i figli dalla violenza del sig. la quale, imputabile o CP_1 meno che sia ai problemi psichiatrici del resistente, non esclude l'addebito della presente separazione, seppur per anni la violenza sia stata per paura tollerata. …. conseguendone pertanto la necessità, ai fini di preservare l'integrità psicofisica della ricorrente e dei due minori, di concedere la presente separazione con conseguente addebito della stessa in capo al resistente” (pagina 18 ricorso). Ne discende, pertanto, che non hanno pregio le eccezioni di novità e, quindi, di tardività della domanda di addebito sollevate dal patrocinio di parte resistente, posto che al di là della sacramentale formalizzazione di tale istanza all'interno delle conclusioni svolte all'udienza del 23/9/25, la stessa emerge a più riprese dal contenuto dell'atto introduttivo.
2.2 Venendo al merito della questione, va ricordato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la dichiarazione di addebito implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverossia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. ex multis Cass. 27.6.2006 n.14840).
In particolare, le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr. Cass.
7.4.2005 n.7321).
Sulla base di questo indirizzo è stato affermato che la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (cfr. Cass. 14.1.2011 n. 817).
Tuttavia, sempre in punto di diritto, va osservato che costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, ai fini della pronuncia di addebito della separazione, occorre che il comportamento dell'altro coniuge, contrario ai doveri matrimoniali ex art. 143 cc e causa dell'irreversibilità della crisi coniugale, sia stato posto in essere “consapevolmente e volontariamente” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 40795/2021; conf., più recente, Cass. Civ. n.
10711/2023).
Come, infatti, evidenziato anche da Cass. Civ. n. 11613/2023 “…l'affezione di uno dei coniugi da una grave patologia psichica, se indubbiamente può cagionare disagi e sofferenze nella vita quotidiana della famiglia, non può rappresentare una condotta posta in essere in violazione dei doveri derivanti dal matrimonio, e ciò evidentemente perché fa difetto il carattere volontario o quantomeno colpevole dei comportamenti indotti dalla malattia.
Per la configurabilità dell'addebito manca dunque il requisito soggettivo della colpevolezza, che deve comunque sussistere, anche dopo la riforma del 1975 che ha sostituto la separazione per colpa con
l'addebito.
Una cosa è la oggettiva intollerabilità, altra è la sua addebitabilità e non può darsi addebitabilità senza colpa.”.
Grava, comunque, sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta.
Ora, scendendo ad analizzare gli aspetti oggettivi e soggettivi che fungono da presupposto per l'addebito, si evidenzia che l'attrice ha versato in atti: a) la denuncia del 1/12/22 di scomparsa del resistente;
b) la denuncia querela del 10/12/22 con integrazione del 12/7/23; c) la denuncia querela del 12/7/23: d) la denuncia querela del 10/6/2024 (depositata successivamente alle memorie 171 ter cpc in quanto sopravvenuta).
Tali denunce - querele hanno dato la stura all'avviso ex art. 415 bis cpc di chiusura delle indagini per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (per il periodo da dicembre 2022) e all'avviso ex art. 415 bis cpc di chiusura delle indagini per il reato di maltrattamenti, atti persecutori e violazione degli obblighi di assistenza familiare (quest'ultimo per il periodo da febbraio 2024).
Ora, le denunce querele (che si ricorda sono atti di provenienza unilaterale) sono state in buona parte suffragate dall'escussione testimoniale , che ha dato conferma del vissuto della ricorrente. Tes_1
In particolare, la teste (madre della ricorrente ma non per questo inattendibile), ha Tes_2 confermato la ricostruzione delle condotte del e, in particolare, quella del 4/4/22 CP_1 evidenziando che “… il resistente ha preso due valigie e ha obbligato la moglie a fare i bagagli e ad andarsene di casa;
sono arrivati quindi i Carabinieri e sono stati a parlare un bel po' sul terrazzo;
mia figlia, dopo aver lasciato la casa vi è rientrata proprio insieme ai Carabinieri;
…. mia figlia è stata strattonata dal marito quando è stata costretta a lasciare la casa;
lei è stata buttata fuori di casa” e quella relativa al 12/6/23 (giorno del compleanno della . Pt_1
Converge con la testimonianza di (in merito all'episodio aggressivo del 4/4/22), quanto Tes_2 riferito dalla teste , vicina di casa della coppia, che sul punto ha dichiarato che “… Testimone_3
Quel 04/04/22, ho sentito delle grida e sono uscita sul mio terrazzo e ho visto il resistente che parlando al cellulare gridava “mia moglie è una puttana”, “mia moglie è una puttana”, sentivo rumori, sbattere nelle scale, io e le mie figlie eravamo molto angosciate, ma non c'era nulla che potessimo fare. Addirittura, ad un certo punto uno degli ospiti della festa di mia figlia mi ha detto che giù nell'androne aveva visto delle valigie. Ricordo che poi sono arrivati i Carabinieri”.
Il teste cugino della ricorrente ha confermato il frequento stato di ebbrezza alcolica Testimone_4 in cui cadeva il resistente, che quest'ultimo, dal 4/4/22, aveva di fatto abbandonato la casa coniugale e, in ultimo, ha confermato che il resistente aveva pubblicato su Facebook dei messaggi denigratori verso la moglie e, comunque, di aver sentito anche direttamente il insultare la CP_1 Pt_1
Infine, la teste , vicina di casa che aiuta come baby sitter, ha confermato gli Testimone_5 Pt_1 episodi del 2/6/2023, aggiungendo che “è un periodo che la sig.ra va via di casa terrorizzata;
Pt_1 quando lei esce io sto con lei al telefono e lei mi dice che ha la sensazione di essere seguita;
il marito continua a entrare nel garage di casa;
io la chiamavo sempre all'uscita da lavoro e se non la chiamavo io mi chiamava lei dicendomi che aveva paura;
io le dissi quindi di provare a fare un giro diverso per appurare se il marito la seguisse;
lei è convinta tutt'ora di essere seguita;
io ho visto qualche volta la macchina di lui sotto casa;
” e che “i figli delle parti quando sono all'esterno di casa tremano dalla paura, soprattutto il più grande è ossessionato e continua a guardarsi intorno per vedere se c'è il padre nelle vicinanza;
da quello che lui mi racconta, mi dice che il padre continua a tartassarlo dicendoli che la madre è pazza, puttana e che deve fare quello che lui gli dice”.
Non vi è dubbio che a livello oggettivo, il si sia reso responsabile delle aggressioni riferite, CP_1
e che, quindi, le stesse siano da considerarsi intollerabili alla stregua di quanto richiesto per l'integrazione della fattispecie dell'addebito.
Tuttavia, dato il complesso quadro psichiatrico del resistente, non vi è prova che le condotte aggressive, sebbene gravi e altamente censurabili, siano state agite con coscienza e volontà dal
. CP_1
Sul punto, occorre infatti osservare che è presente in atti una relazione clinica del 15/5/24, a firma del dott. , a mente della quale il signore , da novembre 2017, Persona_4 Controparte_1
è seguito dal servizio psichiatrico per episodi depressivi maggiori ricorrenti in Sindrome affettiva - disturbo somatoforme, anche con ricoveri ospedalieri nelle fasi di crisi.
In particolare, dalla relazione clinica si evince che la sintomatologia sin dall'esordio era caratterizzata prevalentemente da umore depresso, labilità emotiva con crisi di pianto, marcate somatizzazioni ansiose, agitazione e irrequietezza psico- motoria, insonnia e inappetenza, dubbi ipocondriaci con ruminazioni ideative ego – distoniche.
Inoltre, la relazione clinica dà atto di 5 ricoveri a seguito di riacutizzazioni cliniche e precisamente, il primo dal 19 settembre 2019 al 25 settembre 2019, il secondo dal 24 giugno 2020 al 30 giugno
2020, il terzo dal 15 giugno 2021 al 25 giugno 2021, il quarto nell'aprile 2023 e, infine, il quinto a maggio 2023.
In particolare, dalla lettera di dimissione dell'Ospedale di San Luigi Gonzaga di Orbassano emerge come il soffra di disturbo bipolare di tipo I, episodio depressivo, grave, senza menzione di CP_1 comportamento psicotico con ansia e sintomi somatici.
D'altra parte, non è stata sufficientemente provata la tesi difensiva di parte ricorrente per cui vi sarebbero stati dei periodi di interruzione delle cure, tenuto conto che a livello documentale gli episodi di ricovero sono stati frequenti e, pertanto, in tali momenti si deve ritenere che il fosse sotto CP_1 terapia.
Inoltre, la ricorrente stessa ha dichiarato che, nel settembre 2021, si erano recati in Romania dove era stata modificata la terapia ed erano stati acquistati i farmaci per almeno un anno.
Del resto, l'unico capitolo istruttorio formulato dalla sig.ra sul punto (cap. 29 memoria 171 ter Pt_1 cpc n. 1 “Il sig. è solito interrompere l'assunzione della terapia medica con riacutizzazione CP_1 della malattia”) è risultato generico, a fronte del lungo periodo in cui si sono dipanate le violenze.
Ciò posto, la domanda di addebito, per i motivi esposti, non può essere accolta.
3. Venendo ora al tema della regolamentazione dell'affido e collocamento dei bambini, la domanda di parte ricorrente deve essere pienamente accolta.
Ed, infatti, il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice per l'affidamento dei minori è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, indipendentemente dalla richiesta o dall'eventuale accordo tra i genitori.
Di contro, l'affidamento esclusivo costituisce soluzione eccezionale, consentita esclusivamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e contrario all'interesse esclusivo del minore (Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 15/09/2014, n. 19386).
In particolare, la deroga al regime dell'affidamento condiviso presuppone che sia provata in positivo,
l'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, l'inidoneità dell'altro ad occuparsi del minore, vale a dire la manifesta carenza o inidoneità educativa del genitore o, comunque, la presenza di una condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto dannoso per il minore (così ex multis, Cass. nn. 1777 e 5108/20012, 24526/2010, 16593/2008).
Ciò richiede un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti ed attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità del genitore, all'attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché alle sue consuetudini di vita ed all'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2016, n. 14728; Cassazione civile, sez. VI,
23/09/2015, n. 18817).
Nel caso di specie, si ritiene di accogliere la richiesta di parte ricorrente circa l'affidamento esclusivo ex art. 337 quater III comma c.c. ed in particolare, il cd. affido esclusivo rafforzato poiché tale regime risulta il più idoneo al preminente interesse dei minori. Come risulta dalle relazioni dei Servizi Sociali in atti, la sig.ra è infatti attenta ai bisogni Pt_1 educativi, affettivi e di protezione dei figli, avendo cercato peraltro di sopperire alle diverse difficoltà venutesi a creare a cagione della condizione di salute in cui versa il marito e che si è riversata in misura pregiudizievole sull'equilibrio e serenità della famiglia.
Al contrario, non vi è prova che quest'ultimo abbia raggiunto un equilibrio stabile, come dimostra il fatto che l'ultima certificazione medica attestante la condizione dello stesso risale al 2/10/24 e che essendosi egli trasferito in Romania, non vi sono ulteriori notizie al riguardo.
Anzi, all'udienza del 5/6/25, la parte ricorrente (presente personalmente) ha dichiarato che “nelle more del presente rinvio, sono stata contattata direttamente per telefono dal resistente, che sta in
Romania, il quale mi ha detto, in lacrime, di essere stato cacciato di casa da sua madre e che attualmente sta vivendo in macchina. Mi ha chiesto di chiedere io personalmente a sua madre di riprenderlo in casa. Mi ha detto lui personalmente di essere stato sottoposto due volte a TSO. L'ho sentito l'ultima volta lo scorso 2 giugno al telefono, mi sembrava equilibrato e tranquillo, lo ho fatto parlare con i bambini, ha chiacchierato con loro che gli hanno raccontato della scuola”.
La stessa relazione dei SS.SS. depositata il 12/5/25 rimarca la fragilità psicologica del sig. , CP_1 che è stata percepita finanche dal figlio “come limitata nella capacità di sostegno emotivo e Per_1 di assunzione di una funzione contenitiva e strutturante”.
Pertanto, tenuto conto della situazione psichiatrica in cui versa il e del fatto che questi si CP_1 trova in Romania e che non risulta vi siano contatti continuativi con la famiglia, appare maggiormente tutelante per i minori che sia disposto l'affido esclusivo rafforzato a favore della madre, con facoltà per quest'ultima di decidere in via autonoma anche sulle questioni di istruzione, educazione e salute ed alla scelta della residenza abituale.
Al residua il potere di vigilanza sulle decisioni della madre affidataria. Pt_3
Presso la madre, i minori avranno altresì la collocazione prevalente e la residenza.
4. La frequentazione con il padre dovrà avvenire – come espresso dagli stessi SS.SS. nella relazione del 12/5/25 – in modalità protetta e su richiesta (con congruo anticipo) del padre (che allo stato si trova appunto all'estero), con facoltà per i SS.SS. di valutare le congrue modalità per tutelare al meglio i minori.
5. Venendo ora agli aspetti patrimoniali e, quindi, all'assegno di mantenimento per i figli, si osserva quanto segue.
Il , al momento attuale disoccupato, percepiva nel 2020 uno stipendio annuo di euro CP_1
20.491,95 (reddito lordo pari a euro – imposta netta pari a euro 2809,07); nel 2021 e 2022 (secondo gli estratti conto) egli aveva un reddito medio di circa euro 1800 mensili.
Nel 2023, ha invece avuto un reddito mensile medio di circa euro 1.471,25 netti (media dei redditi rinvenienti dalle buste paga del 2023 per il periodo gennaio - ottobre).
A fronti di tali entrate, il ha enunciato di avere acceso dei finanziamenti (per circa 350 CP_1 mensili) e, tuttavia, risulta, poi, che questi abbia alienato l'auto Ford per il valore di euro 38.500,00
(importo accreditato sul conto corrente il 12/6/23) e abbia estinto i vari indebitamenti (con versamenti del 21/6/23 per euro 21.800,00, euro 5.426,41 e euro 2.114,81).
Risulta, altresì, che nel corso del 2023, questi abbia dissipato non marginali sostanze presso sale da gioco (si vedano gli addebiti di euro 700,00 del 13/7/26 e di euro 600,00 del 14/7/23 verso AB
Club Villafranca nonché gli addebiti di euro 1.000,00 del 12/9/23 e di euro 400 del 13/9/23 verso
New Slot di Viale Postumia).
Di contro, la sig.ra ha prodotto le proprie dichiarazioni dei redditi, dalle quali emerge che la Pt_1 stessa abbia avuto un reddito annuo (differenza tra reddito complessivo e imposta lorda) pari ad euro
10644,00 nel 2021, ad euro 10.102,00 nel 2022, ad euro 18.591,00 nel 2023, ad euro 23.238,00 nel
2024 (doc. 23 e allegati alla nota del 27/9/25).
La ricorrente versa un canone di euro 600,00 mensili ed è beneficiaria dell'assegno unico.
La stessa vive con la madre, sulla quale ovviamente non possono ricadere gli obblighi di mantenimento dei nipoti e, pertanto, l'esame dei redditi della stessa si appalesano in questo frangente irrilevanti.
La sig.ra ha, inoltre, allegato la dichiarazione del terzo pignorato, dalla quale si evince che il Pt_1
ha un conto corrente sul quale, dal febbraio 2025 viene accreditata la Naspi per un valore CP_1 complessivo al maggio 2025 di euro 5.405,56.
Da quanto sopra evidenziato, si deve concludere che appare congruo fissare l'assegno di mantenimento nella misura di euro 250 mensili a figlio, importo comprensivo delle spese straordinarie forfettizzate, con esclusione delle “spese mediche straordinarie e imprevedibili”, da ripartire queste ultime nella misura del 50% in capo a ciascun genitore.
La somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
6. Venendo, poi, alla domanda di assegno di mantenimento svolta dalla si osserva che il diritto Pt_1 all'assegno di mantenimento a vantaggio del coniuge economicamente svantaggiato ha come presupposto l'assenza di titolarità di redditi adeguati che consentano alla parte di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché la sussistenza di una disparità economica tra le parti (ex multis Cass. Civ., Sez. I, 15.01.2018, n. 770).
Ora, da quanto sopra si può concludere nel senso che la ricorrente non abbia tale diritto, posto che ha trovato un lavoro a tempo indeterminato che le consente di avere determinate entrate e che, del resto, il si trova in stato di disoccupazione, anche a causa dei propri disturbi psichiatrici. CP_1
7. Infine, va disaminata la domanda di inibitoria di rilascio del passaporto ex art. 3bis della L. 1185/1967, così come modificato dal D.L. 69/2023.
La normativa in questione prevede che “Il giudice, nel rispetto del principio di proporzionalità e avuto riguardo alla ((normativa dell'Unione europea)) e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori, può inibire il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi è concreto
e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. Il giudice stabilisce la durata dell'inibitoria, che non può superare due anni.”.
E, tuttavia, si tratta di normativa che presuppone che il passaporto sia rilasciato dall'Autorità italiana, elemento che nel caso di specie va escluso, tenuto conto che i risulta cittadino rumeno (cfr. CP_1 carta identità allegata da parte resistente sub doc. 14).
Ad ogni modo, non risultano allegati in atti elementi utili a ritenere che sussistano i presupposti per concedere l'inibitoria richiesta, tenuto conto dei limiti che la stessa andrebbe ad imporre alla libertà di circolazione del destinatario del provvedimento a fronte del pregiudizio lamentato dalla ricorrente
(che non sarebbe maggiormente tutelato nel caso di specie dall'accoglimento della domanda).
8. In considerazione del carattere neutro della pronuncia sul vincolo e della soccombenza di parte ricorrente rispetto alla domanda di addebito e di mantenimento, si ritiene ricorrano i presupposti per compensare le spese di lite in ragione della metà; la restante metà di dette spese, liquidate come da dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 e succ. mod., relativi alle cause di valore indeterminabile (complessità bassa), va posta a carico del resistente, soccombente rispetto alla domanda di affido, di regime delle visite e del mantenimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria domanda, istanze ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA la domanda di addebito;
DISPONE l'affido esclusivo rafforzato dei minori alla madre con conseguente possibilità per la stessa di adottare ogni decisione inerente ai figli, anche quelle più rilevanti e il rilascio della documentazione valida per l'espatrio, in autonomia con il solo obbligo di comunicarle a posteriori al padre;
DISPONE il collocamento dei minori presso la madre;
DISPONE che gli incontri tra il padre e i minori avvengano in sede protetta presso il Servizio Sociale di competenza, su eventuale richiesta del da svolgersi con congruo anticipo;
Controparte_1
PONE in capo al sig. il contributo al mantenimento per i minori nella misura Controparte_1 di euro 250 mensili a figlio, oltre rivalutazione ISTAT, importo comprensivo delle spese straordinarie forfettizzate, con esclusione delle “spese mediche straordinarie e imprevedibili” da ripartire queste ultime nella misura del 50% tra i genitori;
RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento a favore della ricorrente;
COMPENSA tra le parti le spese di lite in ragione della metà, ponendo il residuo a carico del sig. in virtù della soccombenza prevalente, liquidandole nel complessivo Controparte_1 importo (già operata la compensazione parziale) di euro 3.808,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA e spese esenti per euro 125.
Così deciso in Verona il 14/10/25.
La Giudice relatrice
Dott.ssa Stefania Caparello
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
Il Tribunale di Verona, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Antonella Guerra Presidente dott.ssa Virginia Manfroni Giudice dott.ssa Stefania Caparello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6887 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da
, nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'avvocato BELTRAMINI ELENA C.F._1
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avvocato FASOLI LAURA C.F._2
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Verona.
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni della ricorrente:
Concedersi inibitoria al rilascio del passaporto del sig. e ciò ai sensi e per Controparte_1 gli effetti di cui all'art. 3bis della L. 1185/1967, così come modificato dal D.L. 69/2023.
Nel merito
1. L'addebito della separazione;
2. Disporre l'affidamento super esclusivo o rafforzato dei minori, ed Persona_1
, in capo alla madre sig.ra correndosi il concreto Persona_2 Parte_1 pericolo che la vicinanza al sig. causi ai figli ed CP_1 Persona_1 Persona_2
insuperabili traumi, discendenti dalla violenza fisica e psichica che il resistente pone in essere
[...] non solo nei confronti della sig.ra alla presenza dei minori, bensì anche ai danni degli stessi Pt_1 figli;
3. Collocamento presso la madre;
4. Disporre che gli incontri tra il sig. e i minori, ed CP_1 Persona_1 Persona_2
avvengano in sede protetta presso il Servizio Sociale di competenza;
[...]
5. Disporsi in capo al sig. il versamento della somma mensile di Euro 700,00 (350,00 CP_1
Euro per ciascun figlio) a titolo di mantenimento, da corrispondersi mediante bonifico bancario continuativo sul conto corrente della sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese e da aggiornarsi Pt_1 annualmente in base agli indici ISTAT.
6. Disporsi suddivisione tra i genitori delle spese straordinarie per i figli al 50%, concordando sin da ora con quanto previsto dal Protocollo sul diritto di famiglia del 18/12/2024, a cui ci si riporta integralmente;
7. Disporsi in capo al sig. il versamento della somma mensile di Euro 250,00 a favore CP_1 della ricorrente, da corrispondersi mediante bonifico bancario continuativo sul conto corrente della sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese. Pt_1
In ogni caso
Con vittoria delle spese di lite, compenso e rimborso forfettario del 15%, oltre oneri di Legge (CpA ed IVA, se dovuta).
Conclusioni del resistente: contesta la domanda di addebito in quanto nuova e chiede
1) Rigetto addebito;
2) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, disponendo, Per_2 nell'interesse degli stessi che siano stabilmente collocati presso l'abitazione della madre. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale ed assumeranno in comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute della medesima ed alla scelta della residenza abituale;
3) diritto del padre di vedere stare con i figli secondo le modalità che il Tribunale riterrà opportune che potrà essere di volta in volta determinato dai coniugi avendo a mente i turni di lavoro di ciascuno e gli impegni dei figli. In ogni caso due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola sino all'ora di cena e a fine settimana alterni dal sabato mattina sino alla domenica sera;
15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno, le vacanze di Natale e Pasqua equamente divise con alternanza del giorno di Natale e Pasqua;
4) porre a carico del sig. il versamento di un assegno mensile di € 200,00 a titolo di concorso CP_1 al mantenimento per ogni figlio minore oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore come da Protocollo del Tribunale di Verona da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.;
5) detrazioni fiscali al 50% come per legge;
6) rigetto dell'assegno di mantenimento alla ricorrente;
7) spese e competenze di causa compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla si oppone
FATTO E PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26/10/2023, ha dichiarato di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 25/08/2017; che dall'unione erano nati i figli Controparte_1 [...]
(16.06.2014) e (11.11.2017); che il rapporto coniugale era Persona_1 Persona_2 entrato in irreversibile crisi a causa della condotta aggressiva e violenta del resistente;
che
[...]
aveva sofferto di vari episodi di turbe psichiatriche per le quali era stato ricoverato Controparte_1
e sottoposto a cura farmacologica, di volta in volta sospesa dallo stesso;
che il resistente nel dicembre
2022 aveva lasciato la casa coniugale ricomparendo sporadicamente e manifestando condotte aggressive. Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto, in via preliminare, concedersi inibitoria al rilascio del passaporto del coniuge ex art. 3 bis L. 1185/1967, come modificato dal D.L. 69/23; nel merito l'affido esclusivo dei minori con la possibilità di visite padre – figli solo in presenza della madre;
svolgersi una CTU sulla capacità genitoriale del resistente;
disporsi l'obbligo a carico del padre di versare il mantenimento per i figli nella misura di euro 700,00 (euro 350 ciascuno) oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Verona;
disporsi infine l'assegno di mantenimento per la ricorrente nella misura di euro 250,00 mensili.
In particolare, la ricorrente ha dichiarato che nei primi mesi di vita del secondogenito (e quindi tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, essendo nato l'[...]) il sig. l'aveva Persona_2 CP_1 colpita in pieno volto, con una intensità tale da farla indietreggiare.
A ciò si erano aggiunti gli atteggiamenti sprezzanti e denigratori, sempre crescenti consistiti nell'ingiuriarla (“Tu non pensi, non sei in grado”, “non sai educare i nostri figli”, “non sai tenere la casa pulita”, “persino tua madre è migliore di te come madre per i nostri figli”, “non sai essere donna per il tuo uomo”), nello sporcare e disordinare la casa nei punti appena puliti, nello spendere (2019)
i risparmi della famiglia (circa euro 8.000,00) per spese voluttuarie, nel disseminare (2022) la casa di telecamere e microfoni allo scopo di scoprire la presunta relazione extraconiugale della moglie, nel mandare messaggi dal cellulare della moglie (sostituendosi alla stessa) ad un collega della donna, per far emergere la presunta infedeltà di quest'ultima.
Gli insulti si erano aggravati nel tempo (nel 2022, il si sarebbe rivolto alla moglie con gli CP_1 epiteti “sei una puttana” “tutti devono sapere che sei una puttana”), così come gli episodi di ubriachezza, giungendo infine all'episodio del 4/4/2022, in cui il resistente, verso le ore 19 di sera, aveva afferrato la moglie per la giacca, sollevandola da terra e sbattendola fuori casa con tale violenza che, solo grazie al fatto che la si era aggrappata alla ringhiera, la stessa non era precipitata dalle Pt_1 scale.
Successivamente, il resistente ha iniziato ad allontanarsi dal domicilio per la notte facendovi ritorno all'alba; si è appropriato delle chiavi di tutte le auto di famiglia, lasciando la moglie e i figli senza mezzi di trasporto e, quindi, costringendo la stessa a portare i bambini a scuola a piedi;
ha inveito contro la su Facebook (“i miei figli cresceranno con una puttana” “ho provato a nascondere Pt_1 per anni che ho una puttana in casa” “non mi fa vedere il conto corrente perché non sa giustificare dove ha fatto sparire i soldi”) e ha tolto, dal novembre 2022, l'accredito dello stipendio sul conto corrente cointestato.
Infine, in data 12.06.2023 (compleanno della sig.ra , il sig. si è recato a casa della Pt_1 CP_1 ricorrente ove i bambini erano affidati alla nonna materna e alla baby sitter, pretendendo di entrare in casa e creando una crisi di pianto isterico e terrore al più grande dei bambini;
successivamente, si era recato presso il luogo di lavoro della sig.ra l'aveva seguita fino a casa e una volta giunto sotto Pt_1
l'abitazione familiare aveva tentato di farsi raggiungere dalla moglie in macchina;
quest'ultima tuttavia era salita in casa e il sig. si era precipitato a sua volta nell'appartamento con fare CP_1 aggressivo ed intimidatorio nei confronti di tutti i presenti, tanto che era stato necessario l'intervento dei CC.
Parte ricorrente ha, altresì, dato conto dei frequenti sbalzi d'umore del marito, tanto che:
- la sera del 23.10.2017, in seguito al protrarsi di settimane di depressione ed apatia da parte del sig. , lo stesso era stato condotto presso il Pronto Soccorso di Bussolengo, dal CP_1 quale veniva dimesso la mattina seguente con diagnosi di disturbo d'ansia generalizzato con sintomi depressivi, prescrizione di una terapia farmacologica da seguire e visita di controllo con lo psichiatra di riferimento fissata al 17.11.2017;
- l'interruzione degli psicofarmaci aveva condotto ad una riemersione della depressione sopita e, in data 19.09.2019, il sig. era stato nuovamente ricoverato presso l'unità CP_1 psichiatrica dell'ospedale di Bussolengo, ove era rimasto fino al 25.09.2019, per agitazione psicomotoria caratterizzata da ansia, irrequietezza e malessere soggettivo;
- appena un anno dopo, in seguito ad una nuova interruzione volontaria nell'assunzione delle medicine, la condizione psichica del resistente era nuovamente degenerata, causando la riemersione di insonnia, stanchezza e pensieri intrusivi di tipo anacronistico e, in ragione di ciò, in data 29.05.2020 era stato effettuato un nuovo accesso presso il pronto soccorso dell'ospedale di Bussolengo;
- in data 16.06.2020 seguiva un ulteriore accesso presso il P.S. di Bussolengo e successivo urgente ricovero dal 24.06.2020 fino al 30.06.2020 per le seguenti problematiche
“riacutizzazione dei vissuti ansioso-depressivi con importanti somatizzazioni fisiche, irritabilità e labilità emotiva, anedonia, apatia e astenia marcata”;
- nell'estate del 2021 il sig. si era recato in ambulanza al P.S. di Bussolengo, CP_1 lamentando epigastralgia ed astenia, assenza di voglia di mangiare, di parlare o di fare alcunché;
- nel mentre in cui si trovava a Torino in visita al fratello il resistente era stato ricoverato dal
15.06.2021 al 30.06.2021 presso l'ospedale di Orbassano (TO), ove riceveva la diagnosi di disturbo bipolare di tipo 1;
- in data 08.07.2021 il sig. si era nuovamente recato presso il P.S. di Bussolengo CP_1 lamentando sempre le stesse problematiche e, nell'estate del 2021, il periodo di malattia e conseguente astensione lavorativa si era protratta dal 15.06.2021 fino al 24.08.2021,
- nel settembre del 2021 la famiglia si era recata in visita in Romania, ove la psichiatra del luogo gli aveva parzialmente modificato la terapia e, in virtù di ciò, la coppia aveva acquistato un quantitativo di medicine tale da coprire la terapia per un anno intero.
- nel mese di marzo 2023, precisamente dal 20.03.2023 al 07.04.2023, il sig. era stato CP_1 nuovamente ricoverato presso l'ospedale di Bussolengo, ove, in preda all'ennesima psicosi, veniva accompagnato direttamente dalla sig.ra Pt_1
Con comparsa depositata in data 11/12/23 si è costituito in giudizio Controparte_1 aderendo alla domanda di separazione, ma chiedendo l'affido condiviso con collocamento presso la madre e diritto di visita senza la presenza della stessa;
ha chiesto, altresì, che il mantenimento per i figli fosse fissato nella misura di euro 200,00 a figlio oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente ha, poi, contestato le condotte violente addebitategli e ha dichiarato che, a seguito dell'ultimo ricovero avvenuto in data 18.04.23 sino al 09.05.23, aveva ripreso a lavorare sostenendo i ritmi senza alcun problema e assumendo la terapia prescritta;
che in realtà la ricorrente avrebbe avuto una relazione extraconiugale con un collega e tale circostanza, unitamente al grave lutto sofferto per la morte del padre, avrebbe scatenato il forte stato depressivo.
All'udienza del 17/1/24 le parti comparivano personalmente avanti al giudice rendendo le dichiarazioni riportate a verbale.
All'esito dell'ascolto delle parti, con ordinanza in data 25/1/24, in via temporanea ed urgente, il giudice ha disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre;
ha regolamentato il diritto di visita del padre, prevedendo che fosse condizionato alla presenza della madre;
ha dato mandato ai SS.SS. di svolgere una relazione sulla condizione del nucleo e sulla capacità genitoriale delle parti;
ha disposto che il resistente contribuisse al mantenimento dei figli per € 400,00 (euro 200,00 a figlio).
In data 16/5/24 è pervenuta la relazione clinica sul sig. , a firma del dott. . CP_1 Per_3
Con istanza del 30/5/2024, la ricorrente ha dedotto ulteriori condotte aggressive del resistente e ha, quindi, chiesto la modifica della precedente ordinanza, nel senso che venisse disposto in favore della stessa l'affidamento super esclusivo o rafforzato, che gli incontri padre – figli avvenissero in modalità protetta e ha insistito per la previsione di un contributo di mantenimento anche per sé stessa.
All'esito dell'udienza del 13/6/24 in cui sono stati sentiti due testimoni, il giudice, con ordinanza del
14/6/2024, ha disposto che gli incontri padre – figlio avvenissero in modalità protetta e con facoltà dei SS.SS. di non avviare o sospendere tali incontri e ha, altresì, autorizzato la ricorrente ad assumere, da sola, anche le decisioni di maggiore interesse per i due figli minori. Ha, poi, chiesto alla Procura la trasmissione di eventuali atti di indagine compiuti a seguito della denuncia presentata dalla ricorrente, ove ostensibili, ex art. 473-bis.42 c.p.c..
Il 12/6/24 parte ricorrente ha depositato la denuncia querela del 10/6/24.
In data 14/6/24 è pervenuta la relazione dei SS.SS., seguita dall'aggiornamento dell'8/10/24.
In data 26/6/24, la Procura ha dato atto della sussistenza di due procedimenti, di cui il n. 6458/23 relativo al reato di cui all'art. 570 II n. 2 cp e il n. 10826/22.
Con istanza del 21/10/24, il giudice ha formulato nuova richiesta alla presso Parte_2 il Tribunale di Verona di trasmissione degli atti ostensibili ai sensi dell'art. 473 bis.42, comma 5,
c.p.c. relativi ad iscrizioni successive al 12/07/23, con riferimento alla denuncia querela presentata in data 10/06/24 dalla ricorrente nei confronti del resistente . Controparte_1
In data 23/10/24 (depositata nel fascicolo telematico il 24/10/24), la Procura ha dato atto della sussistenza di tre procedimenti, di cui il n. 6458/23 R.G.N.R. (di cui sopra) relativo al reato di cui all'art. 570 II n. 2 cp e per il quale la Procura ha allegato il decreto ex art. 415 bis cpc e il n. 10826/22 cui è stato riunito il n. 5361/24, relativamente ai quali la Procura ha dato atto dell'insussistenza di atti ostensibili.
La causa è stata istruita a mezzo delle prove documentali offerte dalle parti e mediante l'escussione di ulteriori testi.
Con nota del 31/1/25, la ricorrente ha depositato l'avviso ex art. 415 bis cpc di chiusura delle indagini per il reato di maltrattamenti, stalking e 570 bis cp (fascicolo n. 10826/22 R.G.N.R.).
In data 12/5/25 è giunta l'ultima relazione dei SS.SS.
Con sentenza non definitiva n. 1394/2025, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo ed è stata fissata l'udienza del 23/09/25 per la precisazione delle conclusioni ex art. 473 bis 22 ultimo comma c.p.c. e la discussione orale della causa.
All'udienza del 23/9/25, le parti hanno discusso la causa e precisato le rispettive conclusioni.
Il giudice ha disposto integrazioni documentali rinviando per i medesimi incombenti all'udienza del
30/9/25.
A tale data, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni nei termini di cui in epigrafe ed il
Giudice ha rimesso al Collegio la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La separazione personale dei coniugi è già stata pronunciata con sentenza non definitiva n.
1394/2025.
2. Venendo, quindi, alla domanda di addebito, occorre osservare come la stessa debba essere esaminata sia quanto alla sua ammissibilità che quanto alla sua fondatezza.
2.1 In punto ammissibilità, tenuto conto dell'eccezione di tardività sollevata dal patrocinio del resistente all'udienza del 23/9/25, basta qui osservare come tale domanda sia stata espressamente formulata dal patrocinio di parte ricorrente solo all'udienza del 23/9/25 in sede di precisazione delle conclusioni e, tuttavia, tale questione giuridica era già stata prospettata nel corpo del ricorso introduttivo, laddove era stato inserito un intero paragrafo intitolato “Sull'addebitabilità della separazione all'esclusiva responsabilità del sig. ”. CP_1
Inoltre, la parte motiva del ricorso così si esprimeva come segue: “La ragione che ha indotto la ricorrente a procedere con la richiesta di separazione, in seguito tra l'altro al volontario allontanamento del marito dall'abitazione familiare nel novembre 2022, è unicamente riconducibile alla necessità di preservare se stessa e i figli dalla violenza del sig. la quale, imputabile o CP_1 meno che sia ai problemi psichiatrici del resistente, non esclude l'addebito della presente separazione, seppur per anni la violenza sia stata per paura tollerata. …. conseguendone pertanto la necessità, ai fini di preservare l'integrità psicofisica della ricorrente e dei due minori, di concedere la presente separazione con conseguente addebito della stessa in capo al resistente” (pagina 18 ricorso). Ne discende, pertanto, che non hanno pregio le eccezioni di novità e, quindi, di tardività della domanda di addebito sollevate dal patrocinio di parte resistente, posto che al di là della sacramentale formalizzazione di tale istanza all'interno delle conclusioni svolte all'udienza del 23/9/25, la stessa emerge a più riprese dal contenuto dell'atto introduttivo.
2.2 Venendo al merito della questione, va ricordato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la dichiarazione di addebito implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverossia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. ex multis Cass. 27.6.2006 n.14840).
In particolare, le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr. Cass.
7.4.2005 n.7321).
Sulla base di questo indirizzo è stato affermato che la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (cfr. Cass. 14.1.2011 n. 817).
Tuttavia, sempre in punto di diritto, va osservato che costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, ai fini della pronuncia di addebito della separazione, occorre che il comportamento dell'altro coniuge, contrario ai doveri matrimoniali ex art. 143 cc e causa dell'irreversibilità della crisi coniugale, sia stato posto in essere “consapevolmente e volontariamente” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 40795/2021; conf., più recente, Cass. Civ. n.
10711/2023).
Come, infatti, evidenziato anche da Cass. Civ. n. 11613/2023 “…l'affezione di uno dei coniugi da una grave patologia psichica, se indubbiamente può cagionare disagi e sofferenze nella vita quotidiana della famiglia, non può rappresentare una condotta posta in essere in violazione dei doveri derivanti dal matrimonio, e ciò evidentemente perché fa difetto il carattere volontario o quantomeno colpevole dei comportamenti indotti dalla malattia.
Per la configurabilità dell'addebito manca dunque il requisito soggettivo della colpevolezza, che deve comunque sussistere, anche dopo la riforma del 1975 che ha sostituto la separazione per colpa con
l'addebito.
Una cosa è la oggettiva intollerabilità, altra è la sua addebitabilità e non può darsi addebitabilità senza colpa.”.
Grava, comunque, sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta.
Ora, scendendo ad analizzare gli aspetti oggettivi e soggettivi che fungono da presupposto per l'addebito, si evidenzia che l'attrice ha versato in atti: a) la denuncia del 1/12/22 di scomparsa del resistente;
b) la denuncia querela del 10/12/22 con integrazione del 12/7/23; c) la denuncia querela del 12/7/23: d) la denuncia querela del 10/6/2024 (depositata successivamente alle memorie 171 ter cpc in quanto sopravvenuta).
Tali denunce - querele hanno dato la stura all'avviso ex art. 415 bis cpc di chiusura delle indagini per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (per il periodo da dicembre 2022) e all'avviso ex art. 415 bis cpc di chiusura delle indagini per il reato di maltrattamenti, atti persecutori e violazione degli obblighi di assistenza familiare (quest'ultimo per il periodo da febbraio 2024).
Ora, le denunce querele (che si ricorda sono atti di provenienza unilaterale) sono state in buona parte suffragate dall'escussione testimoniale , che ha dato conferma del vissuto della ricorrente. Tes_1
In particolare, la teste (madre della ricorrente ma non per questo inattendibile), ha Tes_2 confermato la ricostruzione delle condotte del e, in particolare, quella del 4/4/22 CP_1 evidenziando che “… il resistente ha preso due valigie e ha obbligato la moglie a fare i bagagli e ad andarsene di casa;
sono arrivati quindi i Carabinieri e sono stati a parlare un bel po' sul terrazzo;
mia figlia, dopo aver lasciato la casa vi è rientrata proprio insieme ai Carabinieri;
…. mia figlia è stata strattonata dal marito quando è stata costretta a lasciare la casa;
lei è stata buttata fuori di casa” e quella relativa al 12/6/23 (giorno del compleanno della . Pt_1
Converge con la testimonianza di (in merito all'episodio aggressivo del 4/4/22), quanto Tes_2 riferito dalla teste , vicina di casa della coppia, che sul punto ha dichiarato che “… Testimone_3
Quel 04/04/22, ho sentito delle grida e sono uscita sul mio terrazzo e ho visto il resistente che parlando al cellulare gridava “mia moglie è una puttana”, “mia moglie è una puttana”, sentivo rumori, sbattere nelle scale, io e le mie figlie eravamo molto angosciate, ma non c'era nulla che potessimo fare. Addirittura, ad un certo punto uno degli ospiti della festa di mia figlia mi ha detto che giù nell'androne aveva visto delle valigie. Ricordo che poi sono arrivati i Carabinieri”.
Il teste cugino della ricorrente ha confermato il frequento stato di ebbrezza alcolica Testimone_4 in cui cadeva il resistente, che quest'ultimo, dal 4/4/22, aveva di fatto abbandonato la casa coniugale e, in ultimo, ha confermato che il resistente aveva pubblicato su Facebook dei messaggi denigratori verso la moglie e, comunque, di aver sentito anche direttamente il insultare la CP_1 Pt_1
Infine, la teste , vicina di casa che aiuta come baby sitter, ha confermato gli Testimone_5 Pt_1 episodi del 2/6/2023, aggiungendo che “è un periodo che la sig.ra va via di casa terrorizzata;
Pt_1 quando lei esce io sto con lei al telefono e lei mi dice che ha la sensazione di essere seguita;
il marito continua a entrare nel garage di casa;
io la chiamavo sempre all'uscita da lavoro e se non la chiamavo io mi chiamava lei dicendomi che aveva paura;
io le dissi quindi di provare a fare un giro diverso per appurare se il marito la seguisse;
lei è convinta tutt'ora di essere seguita;
io ho visto qualche volta la macchina di lui sotto casa;
” e che “i figli delle parti quando sono all'esterno di casa tremano dalla paura, soprattutto il più grande è ossessionato e continua a guardarsi intorno per vedere se c'è il padre nelle vicinanza;
da quello che lui mi racconta, mi dice che il padre continua a tartassarlo dicendoli che la madre è pazza, puttana e che deve fare quello che lui gli dice”.
Non vi è dubbio che a livello oggettivo, il si sia reso responsabile delle aggressioni riferite, CP_1
e che, quindi, le stesse siano da considerarsi intollerabili alla stregua di quanto richiesto per l'integrazione della fattispecie dell'addebito.
Tuttavia, dato il complesso quadro psichiatrico del resistente, non vi è prova che le condotte aggressive, sebbene gravi e altamente censurabili, siano state agite con coscienza e volontà dal
. CP_1
Sul punto, occorre infatti osservare che è presente in atti una relazione clinica del 15/5/24, a firma del dott. , a mente della quale il signore , da novembre 2017, Persona_4 Controparte_1
è seguito dal servizio psichiatrico per episodi depressivi maggiori ricorrenti in Sindrome affettiva - disturbo somatoforme, anche con ricoveri ospedalieri nelle fasi di crisi.
In particolare, dalla relazione clinica si evince che la sintomatologia sin dall'esordio era caratterizzata prevalentemente da umore depresso, labilità emotiva con crisi di pianto, marcate somatizzazioni ansiose, agitazione e irrequietezza psico- motoria, insonnia e inappetenza, dubbi ipocondriaci con ruminazioni ideative ego – distoniche.
Inoltre, la relazione clinica dà atto di 5 ricoveri a seguito di riacutizzazioni cliniche e precisamente, il primo dal 19 settembre 2019 al 25 settembre 2019, il secondo dal 24 giugno 2020 al 30 giugno
2020, il terzo dal 15 giugno 2021 al 25 giugno 2021, il quarto nell'aprile 2023 e, infine, il quinto a maggio 2023.
In particolare, dalla lettera di dimissione dell'Ospedale di San Luigi Gonzaga di Orbassano emerge come il soffra di disturbo bipolare di tipo I, episodio depressivo, grave, senza menzione di CP_1 comportamento psicotico con ansia e sintomi somatici.
D'altra parte, non è stata sufficientemente provata la tesi difensiva di parte ricorrente per cui vi sarebbero stati dei periodi di interruzione delle cure, tenuto conto che a livello documentale gli episodi di ricovero sono stati frequenti e, pertanto, in tali momenti si deve ritenere che il fosse sotto CP_1 terapia.
Inoltre, la ricorrente stessa ha dichiarato che, nel settembre 2021, si erano recati in Romania dove era stata modificata la terapia ed erano stati acquistati i farmaci per almeno un anno.
Del resto, l'unico capitolo istruttorio formulato dalla sig.ra sul punto (cap. 29 memoria 171 ter Pt_1 cpc n. 1 “Il sig. è solito interrompere l'assunzione della terapia medica con riacutizzazione CP_1 della malattia”) è risultato generico, a fronte del lungo periodo in cui si sono dipanate le violenze.
Ciò posto, la domanda di addebito, per i motivi esposti, non può essere accolta.
3. Venendo ora al tema della regolamentazione dell'affido e collocamento dei bambini, la domanda di parte ricorrente deve essere pienamente accolta.
Ed, infatti, il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice per l'affidamento dei minori è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, indipendentemente dalla richiesta o dall'eventuale accordo tra i genitori.
Di contro, l'affidamento esclusivo costituisce soluzione eccezionale, consentita esclusivamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e contrario all'interesse esclusivo del minore (Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 15/09/2014, n. 19386).
In particolare, la deroga al regime dell'affidamento condiviso presuppone che sia provata in positivo,
l'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, l'inidoneità dell'altro ad occuparsi del minore, vale a dire la manifesta carenza o inidoneità educativa del genitore o, comunque, la presenza di una condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto dannoso per il minore (così ex multis, Cass. nn. 1777 e 5108/20012, 24526/2010, 16593/2008).
Ciò richiede un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti ed attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità del genitore, all'attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché alle sue consuetudini di vita ed all'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2016, n. 14728; Cassazione civile, sez. VI,
23/09/2015, n. 18817).
Nel caso di specie, si ritiene di accogliere la richiesta di parte ricorrente circa l'affidamento esclusivo ex art. 337 quater III comma c.c. ed in particolare, il cd. affido esclusivo rafforzato poiché tale regime risulta il più idoneo al preminente interesse dei minori. Come risulta dalle relazioni dei Servizi Sociali in atti, la sig.ra è infatti attenta ai bisogni Pt_1 educativi, affettivi e di protezione dei figli, avendo cercato peraltro di sopperire alle diverse difficoltà venutesi a creare a cagione della condizione di salute in cui versa il marito e che si è riversata in misura pregiudizievole sull'equilibrio e serenità della famiglia.
Al contrario, non vi è prova che quest'ultimo abbia raggiunto un equilibrio stabile, come dimostra il fatto che l'ultima certificazione medica attestante la condizione dello stesso risale al 2/10/24 e che essendosi egli trasferito in Romania, non vi sono ulteriori notizie al riguardo.
Anzi, all'udienza del 5/6/25, la parte ricorrente (presente personalmente) ha dichiarato che “nelle more del presente rinvio, sono stata contattata direttamente per telefono dal resistente, che sta in
Romania, il quale mi ha detto, in lacrime, di essere stato cacciato di casa da sua madre e che attualmente sta vivendo in macchina. Mi ha chiesto di chiedere io personalmente a sua madre di riprenderlo in casa. Mi ha detto lui personalmente di essere stato sottoposto due volte a TSO. L'ho sentito l'ultima volta lo scorso 2 giugno al telefono, mi sembrava equilibrato e tranquillo, lo ho fatto parlare con i bambini, ha chiacchierato con loro che gli hanno raccontato della scuola”.
La stessa relazione dei SS.SS. depositata il 12/5/25 rimarca la fragilità psicologica del sig. , CP_1 che è stata percepita finanche dal figlio “come limitata nella capacità di sostegno emotivo e Per_1 di assunzione di una funzione contenitiva e strutturante”.
Pertanto, tenuto conto della situazione psichiatrica in cui versa il e del fatto che questi si CP_1 trova in Romania e che non risulta vi siano contatti continuativi con la famiglia, appare maggiormente tutelante per i minori che sia disposto l'affido esclusivo rafforzato a favore della madre, con facoltà per quest'ultima di decidere in via autonoma anche sulle questioni di istruzione, educazione e salute ed alla scelta della residenza abituale.
Al residua il potere di vigilanza sulle decisioni della madre affidataria. Pt_3
Presso la madre, i minori avranno altresì la collocazione prevalente e la residenza.
4. La frequentazione con il padre dovrà avvenire – come espresso dagli stessi SS.SS. nella relazione del 12/5/25 – in modalità protetta e su richiesta (con congruo anticipo) del padre (che allo stato si trova appunto all'estero), con facoltà per i SS.SS. di valutare le congrue modalità per tutelare al meglio i minori.
5. Venendo ora agli aspetti patrimoniali e, quindi, all'assegno di mantenimento per i figli, si osserva quanto segue.
Il , al momento attuale disoccupato, percepiva nel 2020 uno stipendio annuo di euro CP_1
20.491,95 (reddito lordo pari a euro – imposta netta pari a euro 2809,07); nel 2021 e 2022 (secondo gli estratti conto) egli aveva un reddito medio di circa euro 1800 mensili.
Nel 2023, ha invece avuto un reddito mensile medio di circa euro 1.471,25 netti (media dei redditi rinvenienti dalle buste paga del 2023 per il periodo gennaio - ottobre).
A fronti di tali entrate, il ha enunciato di avere acceso dei finanziamenti (per circa 350 CP_1 mensili) e, tuttavia, risulta, poi, che questi abbia alienato l'auto Ford per il valore di euro 38.500,00
(importo accreditato sul conto corrente il 12/6/23) e abbia estinto i vari indebitamenti (con versamenti del 21/6/23 per euro 21.800,00, euro 5.426,41 e euro 2.114,81).
Risulta, altresì, che nel corso del 2023, questi abbia dissipato non marginali sostanze presso sale da gioco (si vedano gli addebiti di euro 700,00 del 13/7/26 e di euro 600,00 del 14/7/23 verso AB
Club Villafranca nonché gli addebiti di euro 1.000,00 del 12/9/23 e di euro 400 del 13/9/23 verso
New Slot di Viale Postumia).
Di contro, la sig.ra ha prodotto le proprie dichiarazioni dei redditi, dalle quali emerge che la Pt_1 stessa abbia avuto un reddito annuo (differenza tra reddito complessivo e imposta lorda) pari ad euro
10644,00 nel 2021, ad euro 10.102,00 nel 2022, ad euro 18.591,00 nel 2023, ad euro 23.238,00 nel
2024 (doc. 23 e allegati alla nota del 27/9/25).
La ricorrente versa un canone di euro 600,00 mensili ed è beneficiaria dell'assegno unico.
La stessa vive con la madre, sulla quale ovviamente non possono ricadere gli obblighi di mantenimento dei nipoti e, pertanto, l'esame dei redditi della stessa si appalesano in questo frangente irrilevanti.
La sig.ra ha, inoltre, allegato la dichiarazione del terzo pignorato, dalla quale si evince che il Pt_1
ha un conto corrente sul quale, dal febbraio 2025 viene accreditata la Naspi per un valore CP_1 complessivo al maggio 2025 di euro 5.405,56.
Da quanto sopra evidenziato, si deve concludere che appare congruo fissare l'assegno di mantenimento nella misura di euro 250 mensili a figlio, importo comprensivo delle spese straordinarie forfettizzate, con esclusione delle “spese mediche straordinarie e imprevedibili”, da ripartire queste ultime nella misura del 50% in capo a ciascun genitore.
La somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
6. Venendo, poi, alla domanda di assegno di mantenimento svolta dalla si osserva che il diritto Pt_1 all'assegno di mantenimento a vantaggio del coniuge economicamente svantaggiato ha come presupposto l'assenza di titolarità di redditi adeguati che consentano alla parte di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché la sussistenza di una disparità economica tra le parti (ex multis Cass. Civ., Sez. I, 15.01.2018, n. 770).
Ora, da quanto sopra si può concludere nel senso che la ricorrente non abbia tale diritto, posto che ha trovato un lavoro a tempo indeterminato che le consente di avere determinate entrate e che, del resto, il si trova in stato di disoccupazione, anche a causa dei propri disturbi psichiatrici. CP_1
7. Infine, va disaminata la domanda di inibitoria di rilascio del passaporto ex art. 3bis della L. 1185/1967, così come modificato dal D.L. 69/2023.
La normativa in questione prevede che “Il giudice, nel rispetto del principio di proporzionalità e avuto riguardo alla ((normativa dell'Unione europea)) e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori, può inibire il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi è concreto
e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. Il giudice stabilisce la durata dell'inibitoria, che non può superare due anni.”.
E, tuttavia, si tratta di normativa che presuppone che il passaporto sia rilasciato dall'Autorità italiana, elemento che nel caso di specie va escluso, tenuto conto che i risulta cittadino rumeno (cfr. CP_1 carta identità allegata da parte resistente sub doc. 14).
Ad ogni modo, non risultano allegati in atti elementi utili a ritenere che sussistano i presupposti per concedere l'inibitoria richiesta, tenuto conto dei limiti che la stessa andrebbe ad imporre alla libertà di circolazione del destinatario del provvedimento a fronte del pregiudizio lamentato dalla ricorrente
(che non sarebbe maggiormente tutelato nel caso di specie dall'accoglimento della domanda).
8. In considerazione del carattere neutro della pronuncia sul vincolo e della soccombenza di parte ricorrente rispetto alla domanda di addebito e di mantenimento, si ritiene ricorrano i presupposti per compensare le spese di lite in ragione della metà; la restante metà di dette spese, liquidate come da dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 e succ. mod., relativi alle cause di valore indeterminabile (complessità bassa), va posta a carico del resistente, soccombente rispetto alla domanda di affido, di regime delle visite e del mantenimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria domanda, istanze ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA la domanda di addebito;
DISPONE l'affido esclusivo rafforzato dei minori alla madre con conseguente possibilità per la stessa di adottare ogni decisione inerente ai figli, anche quelle più rilevanti e il rilascio della documentazione valida per l'espatrio, in autonomia con il solo obbligo di comunicarle a posteriori al padre;
DISPONE il collocamento dei minori presso la madre;
DISPONE che gli incontri tra il padre e i minori avvengano in sede protetta presso il Servizio Sociale di competenza, su eventuale richiesta del da svolgersi con congruo anticipo;
Controparte_1
PONE in capo al sig. il contributo al mantenimento per i minori nella misura Controparte_1 di euro 250 mensili a figlio, oltre rivalutazione ISTAT, importo comprensivo delle spese straordinarie forfettizzate, con esclusione delle “spese mediche straordinarie e imprevedibili” da ripartire queste ultime nella misura del 50% tra i genitori;
RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento a favore della ricorrente;
COMPENSA tra le parti le spese di lite in ragione della metà, ponendo il residuo a carico del sig. in virtù della soccombenza prevalente, liquidandole nel complessivo Controparte_1 importo (già operata la compensazione parziale) di euro 3.808,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA e spese esenti per euro 125.
Così deciso in Verona il 14/10/25.
La Giudice relatrice
Dott.ssa Stefania Caparello
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra