CA
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/12/2025, n. 7842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7842 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente Dott. Elena Gelato Consigliere Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in in sede di reclamo iscritta al numero 3552 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO reclamante
E
(c.f. CP_1 P.IVA_2 reclamata
E
(c.f. ) Controparte_2 C.F._1
reclamata
OGGETTO: reclamo avverso decreto del Tribunale civile di Roma (7 maggio 2025) di omologa del concordato preventivo di . CP_1
r.g. n. 1 FATTO E DIRITTO
§1. ha presentato reclamo ex art. 183, comma 1, legge fallimentare, Parte_1 contro il decreto del Tribunale civile di Roma (7 maggio 2025) di omologa del concordato Contr preventivo di CP_1
Parte reclamante deduce quanto segue: a) holding nel settore trasporti, ha CP_1 chiesto l'omologazione di un concordato preventivo con proposta di trattamento dei crediti fiscali (art. 182-ter l. fall.); b) Il gruppo comprende e Controparte_3 Controparte_4
c) La crisi era sostanzialmente ascrivibile, inter alia, alla pendenza di Controparte_5 procedimento penale, ad ingenti debiti tributari (oltre € 52 milioni), a sequestri preventivi e operazioni societarie straordinarie.
Il Piano concordatario prevedeva che l'Attivo stimato, di € 7.636.384, provenisse da finanza esterna, continuità aziendale indiretta (affitti, crediti, dividendi , liquidazione CP_4 residua, e che, per i debiti fiscali, si operasse un pagamento del 10,10% dei crediti erariali in
48 rate oltre alla compensazione somme sequestrate.
Il Tribunale aveva positivamente valutato la proposta, ritenendo il piano più conveniente rispetto al fallimento (per il quale l'attivo stimato in caso di fallimento sarebbe stato nella minor somma di € 2,4 milioni), e omologato il concordato nonostante il voto contrario dell' e altri enti (INPS, INAIL), applicando il cram-down erariale. Parte_1
I Motivi di reclamo si compendiavano sostanzialmente nel difetto di convenienza, nell'erronea stima del valore delle partecipazioni della società reclamata in concordato;
nel rischio di prosecuzione delle condotte evasive e ulteriore pregiudizio per l'erario.
Concludeva chiedendo la riforma del decreto con rigetto del concordato ed apertura della liquidazione giudiziale.
ed il Commissario giudiziale della procedura ( Avv. non si CP_1 CP_2 costituivano.
La causa veniva trattata all'udienza del 12.12.2025, nessuno compariva.
§2. Il reclamo va dichiarato improcedibile.
La causa va decisa in rito.
Preliminarmente, si osserva che parte reclamante, onerata di procedere alla notifica del reclamo e del decreto di fissazione di udienza, come previsto dal novellato art. 51 ccii e disposto nel suddetto decreto, non si è presentata alla prima udienza di trattazione della causa e ha omesso di produrre prova della regolare notifica e citazione in causa delle controparti, anch'esse assenti all'udienza di trattazione.
r.g. n. 2 Sul punto va, pertanto, richiamato il principio -applicabile, comunque, anche al caso di specie - secondo cui Nel procedimento di reclamo avverso il decreto del Tribunale di omologazione del concordato preventivo, di cui all'art. 183 l.fall., qualora il ricorrente non depositi le notificazioni del ricorso
e del decreto di fissazione ai reclamati, da effettuarsi nel termine di trenta giorni ex art. 18 l.fall. - applicabile in assenza di contrarie disposizioni -, la Corte d'appello, rilevata la mancata comparizione delle parti in udienza e impossibilitata a controllare l'avvenuta corretta instaurazione del contraddittorio, deve definire in rito il procedimento, che ha natura camerale, non potendo accordarsi un nuovo termine per la notificazione, da momento che non è consentito rinnovare un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente.
Ne consegue, alla luce dell'evidenziata carenza probatoria sul punto processuale decisivo concernente la corretta instaurazione del contraddittorio, che il procedimento deve essere dichiarato improcedibile.
Nulla sulle spese di lite attesa la mancata costituzione delle parti.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, a carico di parte reclamante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
- Dichiara il reclamo improcedibile.
- Nulla sulle spese di lite.
- Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a carico di parte reclamante.
Roma il giorno 22/12/2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Maria Aversano Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 3