Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/02/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 17 febbraio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 6299/2022
Promossa da
(c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, signor , rappresentato e Parte_2
difeso dagli avvocati ANTONIO DOMENICO SPITALERI e GIANLUCA FLORIDDIA,
elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Catania, via Passo di Aci, 77
-ricorrente-
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_2
dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar di Roma Persona_1
(c.f. ) Controparte_2 C.F._1
-resistenti-
MOTIVI DELLA DECISIONE
OI-000112884, n. OI-000115035 e n. OI-000324722 notificate il 16/6/2022, con le quali l' CP_1
aveva richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 72.019,80 a titolo di sanzioni amministrative di cui all'art. 2, co. 1-bis, del decreto-legge 12/9/1983 n. 463, per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative, rispettivamente, agli anni 2014, 2015 e
2016. Esponeva che, durante i riferiti anni, il fosse stato amministrato dall'avv. Parte_1 [...]
e che, avendo la stessa assunto delle condotte pregiudizievoli per il CP_2 Parte_1
stesso e per i condomini, fosse stata revocata dall'incarico nel 2018, omettendo di restituire tutta la documentazione in suo possesso. Deduceva che il ricorrente fosse stato costretto ad Parte_1
esercitare azioni penali e civili nei confronti del suddetto amministratore il quale, fra le varie condotte di mala gestio, si fosse reso responsabile del mancato versamento delle ritenute previdenziali con riferimento agli anni in questione. Puntualizzava, pertanto, che le ordinanze ingiunzioni fossero state notificate, in via principale, all'autrice delle violazioni, avv.
[...]
, e, in via solidale, ai sensi dell'art. 6, co. 3, della legge 24/11/1981 n. 689, al CP_2
condominio ricorrente.
Eccepiva l'illegittimità degli atti impugnati in quanto non preceduti dalla notifica ovvero dalla regolare notifica degli atti presupposti rappresentati dagli atti di accertamento sottesi alle ordinanze ingiunzioni. Lamentava ciò deducendo che, in tal modo, fosse stato violato il principio di diritto secondo cui l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisse vizio procedurale implicante la nullità dell'atto consequenziale notificato, consentendo al contribuente di impugnare detto ultimo atto. Rilevava pertanto l'irregolarità, sul piano formale, del procedimento di formazione della pretesa amministrativa che avrebbe richiesto una sequenza di atti con le relative notificazioni, destinata a far conoscere al destinatario la pretesa creditoria e da consentirgli un efficace esercizio del diritto di difesa. Eccepiva altresì l'illegittimità delle sanzioni amministrative irrogate per violazione del principio di proporzionalità che avrebbe dovuto sussistere fra l'importo delle violazioni contestate e le sanzioni stesse, quale risposta dell'ordinamento alle prime.
Chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze ingiunzioni,
attesa la sussistenza nella specie di gravi e circostanziate ragioni, e, in via principale,
l'annullamento delle stesse siccome illegittime in quanto emesse in difetto degli atti prodromici;
chiedeva inoltre la declaratoria di illegittimità delle sanzioni perché sproporzionate, con la conseguenza che dovessero dichiararsi non dovute le sanzioni stesse;
in via subordinata, infine,
chiedeva la riduzione delle sanzioni secondo equità.
Con decreto del 24/7/2022, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione, ordinando all' di depositare, CP_1
dieci giorni prima dell'udienza, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, alla contestazione e notificazione della violazione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio solo l' . L'ente deduceva che le ordinanze CP_1
ingiunzioni fossero state precedute dalla regolare notifica degli atti di accertamento e che il ricorrente fosse stato assoggettato alle sanzioni amministrative per non aver provveduto al versamento delle ritenute omesse entro il termine di tre mesi allo stesso assegnato. Rilevava,
pertanto, che fosse stato avviato il procedimento di emissione delle ordinanze stesse e che le somme contestate risultassero parzialmente pagate oltre i termini indicati nelle rispettive diffide.
Evidenziava la natura del giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, definendolo un giudizio chiuso, strutturato in conformità al modello del giudizio civile ordinario, con la conseguenza che il giudice dovesse decidere esclusivamente sui motivi di opposizione e che dovessero ritenersi inammissibili le eccezioni relative a vizi formali e di notifica degli atti presupposti. Evidenziava, in ogni caso, che l'iter amministrativo seguito dall' nell'adozione CP_1
dei provvedimenti fosse stato corretto ed immune da vizi. Chiedeva, in via preliminare, che fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso ove fosse accertato il suo deposito oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 22 della legge n. 689/1981. Nel merito osservava che i modelli DM10 presentati dal datore di lavoro e attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l' avessero natura ricognitiva della situazione debitoria e che la loro Controparte_3
presentazione equivalesse all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali fosse stato omesso il versamento dei contributi. Puntualizzava che, nella specie, le omissioni contributive fossero scaturite dalla presentazione dei suddetti modelli, cui non fosse seguito alcun versamento rispetto all'importo autodenunciato;
osservava pertanto che dai modelli DM10/M
Uniemens si ricavasse il debito, quale importo specifico dichiarato come dovuto all' , sicchè CP_3
detto ente si fosse attivato per il recupero del credito, nell'importo specifico che fosse stato oggetto di autodenuncia. Evidenziava inoltre che, nella specie, non fosse stato contestato il mancato versamento delle ritenute previdenziali e chiedeva che tale circostanza dovesse ritenersi ammessa in giudizio ex art. 115 c.p.c., con conseguente fondatezza delle sanzioni amministrative applicate.
Evidenziava ancora la corretta quantificazione delle sanzioni, rapportata agli importi omessi, e chiedeva che, previa revoca del provvedimento di sospensione, fosse rigettata l'opposizione e fossero confermate le ordinanze ingiunzioni opposte e tutti gli atti ad esse presupposti;
in subordine,
chiedeva un rinvio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale e al fine di consentire l'instaurazione del contraddittorio sull'avvenuta rideterminazione delle sanzioni, come da provvedimenti di rettifica che allegava.
Con provvedimento del 28/2/2023 veniva confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e, alla luce dell'intervenuta rettifica delle ordinanze ingiunzioni, veniva rinviata la trattazione della causa affinchè il ricorrente prendesse posizione sulla suddetta rideterminazione.
Nel corso del giudizio l'opponente depositava note di trattazione e note difensive, con le quali chiedeva la declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere sulla scorta dell'intervenuta riduzione da parte dell' degli importi intimati, divenuti complessivamente pari CP_1
ad euro 30.000. Chiedeva tuttavia che fosse riconosciuta la soccombenza virtuale dell'ente, il quale aveva rinunciato parzialmente alle proprie pretese solo dopo l'introduzione del giudizio. Insisteva in ogni caso nella non dovutezza delle sanzioni rideterminate, considerato che l' non avesse dato CP_1
prova della notifica degli atti di accertamento prodromici alle ordinanze ingiunzioni. Reiterava
pertanto i motivi di ricorso e insisteva nell'illegittimità delle ordinanze ingiunzioni, chiedendone l'annullamento. Insisteva altresì nell'illegittimità delle sanzioni irrogate, per violazione del principio di proporzionalità (anche nella misura rideterminata) e per mancanza dell'elemento soggettivo, essendo la condotta omissiva in questione unicamente imputabile all'ex amministratore del . Chiedeva pertanto che fosse accertato e dichiarato che nulla fosse dovuto da parte Parte_1
di detto ultimo.
Con provvedimento del 13/6/2023, le parti venivano invitate ad interloquire in merito alla portata e alla rilevanza nella controversia della previsione dell'art. 23 del D.L. 4 maggio 2023 n. 48 e, con successiva ordinanza del 9/5/2024, veniva delegata la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudice onorario. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 17 febbraio 2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di
note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Le parti hanno depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato,
insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
*****
In via preliminare, si rileva l'ammissibilità dell'opposizione in quanto tempestivamente proposta,
nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione dei provvedimenti per come previsto dall'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011: il ricorso in opposizione è stato depositato in data
18/7/2022, entro il termine di 30 giorni dalla notifica delle ordinanze ingiunzioni eseguita in data
16/6/2022, tenuto conto che i giorni del 16 e 17 luglio 2022 cadevano rispettivamente di sabato e di domenica. Al riguardo si osserva che l' ha versato in atti gli avvisi di ricevimento relativi alla CP_1
notifica per posta di ciascun provvedimento, dai quali si evince che detta notifica sia stata eseguita mediante consegna a “portiere” con contestuale spedizione di “comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata” (CAN). Tanto premesso, si osserva che oggetto di opposizione sono le ordinanze ingiunzioni emessa dall' con le quali è stato intimato al condominio ricorrente, quale obbligato in solido ai sensi CP_1
dell'art. 6 della legge n. 689/1981 con l'amministratore e legale rappresentante, GN CP_2
il pagamento delle sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute
[...]
previdenziali e assistenziali relativamente agli anni 2014, 2015 e 2016.
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il decreto legislativo 15 gennaio
2016 n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2,
della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria,
prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quella di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
In particolare, il citato art. 2 del decreto-legge n. 463/1983, nel testo aggiornato e attualmente in vigore, al comma 1, prevede che “Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di
lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi
degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e
non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di
legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali e assistenziali, e
regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi
contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del
datore di lavoro”.
Il suddetto art. 2, al comma 1-bis, come novellato dall'art. 3 del d.lgs. n. 8/2016, ha altresì stabilito che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla
sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla
contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Gli effetti che derivano dall'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano pertanto collegati al relativo importo e, conseguentemente: la prima ipotesi, punita con la reclusione e con la multa nei casi in cui l'importo non versato sia superiore ad euro 10.000 annui, configura una fattispecie di reato;
mentre la seconda ipotesi, di omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000, configura la fattispecie dequalificata in illecito amministrativo, ricorrente nella specie.
Ed infatti, con le ordinanze ingiunzioni opposte, l' ha intimato il pagamento delle sanzioni CP_1
amministrative in relazione all'omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000,
fattispecie integrante l'illecito amministrativo di cui si è detto.
Ciò posto, si osserva che, con riferimento alle ordinanze ingiunzioni n. OI-000112884 e n. OI-
000115035, relative rispettivamente agli anni 2014 e 2015, le domande del ricorrente sono fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
Si procede, pertanto, all'esame del principale motivo di ricorso che consente di pervenire alla definizione della causa, prendendo le mosse dalla ricostruzione della natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e dal relativo riparto dell'onere probatorio.
L'oggetto di siffatto giudizio consiste non solo nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato ma anche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento, sulla base degli stessi principi consolidatisi nella giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato,
quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio,
fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che sull'amministrazione resistente, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di ricorrente (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di parte resistente-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità
relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione resistente (Cfr., ex pluribus, Cass. n. 3837/2001; Cass. n.
2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n.
20930/2009; Cass. n. 5122/2011; Cass. n. 4898/2015).
In proposito è opportuno ribadire che mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente, il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto, per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.
Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto perché, nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni, spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio. Pertanto, alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.: del resto il D.lgs. n.
150 del 2011, art. 6, comma 11, e l'art. 7, comma 10 - così come prima la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11 - recitano: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi siano prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio,
incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto del provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria
(Cass. sez. IV, Ord. n. 1921 del 24.01.2019).
Or, nella specie, sulla scorta del predetto insegnamento giurisprudenziale, deve ritenersi che, con riferimento alle ordinanze ingiunzioni suindicate, non vi siano prove in ordine alla responsabilità
dell'opponente ai sensi dell'art. 6, comma 11, del D.Lgs. 150/2011, in quanto l' non ha dato CP_1
prova della legittimità del procedimento sanzionatorio.
Si osserva, più precisamente, che l'opponente ha lamentato la mancata notifica degli atti di accertamento (prot. n. 2100.26/05/2017.0229091 dell'8/6/2017 e prot. n. CP_1 CP_1
2100.26/05/2017.0229090 del 19/6/2017, per quanto attiene all'OI-000112884; prot. n.
.2100.25/05/2017.0226847 del 9/6/2017 e prot. n. 2100.25/05/2017.0226846 del CP_1 CP_1
13/12/2017, per quanto attiene all'OI-000115035) con i quali l' avrebbe richiesto il CP_1
pagamento di somme a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali relative agli anni 2014 e 2015, l'omesso versamento delle quali fonderebbe le sanzioni irrogate con le ordinanze ingiunzioni indicate.
Orbene, l' ha prodotto gli atti di accertamento sottesi agli atti impugnati;
tuttavia non ha CP_1
fornito prova della avvenuta notifica degli atti presupposti suindicati.
Ne discende che, in assenza di prova della conoscenza legale degli atti prodromici, nessun fondamento può riconoscersi alla pretesa sanzionatoria inerente le ordinanze ingiunzioni in esame,
fondate su accertamenti della conoscenza dei quali, da parte del ricorrente, non vi è prova in atti.
Ne consegue altresì che l' non ha dato prova neanche della tempestività della suddetta notifica. CP_1
Sul punto si osserva che l'art. 14 della L. 689/1981 impone alla P.A., pena l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione ai sensi dell'ultimo comma della norma citata, di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni agli interessati ove residenti nel territorio dello Stato Italiano.
Or, l'applicazione delle norme di cui alla legge n. 689/1981 deriva dall'espressa previsione dell'art. 6 del D.Lgs. 8/2016, che recita quanto segue: “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le diposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
In definitiva, nella specie, manca la prova della notifica e della tempestiva notifica degli atti di accertamento posti a fondamento delle ordinanze ingiunzioni suindicate, n. OI-000112884 e n. OI-
000115035, la quale peraltro ha la duplice valenza interruttiva sia del termine di decadenza di cui al citato art. 14 L. 689/1981 sia del termine prescrizionale di cui all'art. 28 L. 689/1981.
Con riferimento ai suddetti atti impugnati, l'opposizione deve pertanto essere accolta, con la conseguenza che vanno dichiarate non dovute le somme intimate con le ordinanze ingiunzioni suindicate.
L'opposizione va, invece, rigettata con riguardo alle somme intimate con l'ordinanza ingiunzione n.
OI-000324722, essendo stata provata da parte dell' la regolare notifica di uno degli atti di CP_1 accertamento sottesi alla stessa e non potendo, altresì, trovare accoglimento l'altro motivo di ricorso inerente alla quantificazione delle sanzioni.
Risultano infatti versati in atti l'avviso di accertamento prot. n. .2100.27/09/2017.0406344, CP_1
riguardante l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative al periodo “dal
12/2015 al 10/2016” (come da prospetto inadempienze Uniemens) nonché copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stato notificato detto atto. Dall'avviso di ricevimento si evince che l'atto di accertamento è stato notificato in data 12/10/2017 al condominio, quale obbligato in solido con la GN , mediante consegna al portiere dello stabile Controparte_2
(in assenza del destinatario e delle persone abilitate), con contestuale spedizione di “comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata” (CAN). Nel medesimo avviso di ricevimento è indicato il numero dell'atto di accertamento in questione (No.RG: 27/09/2017.0406344), sicchè risulta provato il collegamento fra i due documenti.
La notifica dell'atto di accertamento in oggetto è stata pertanto regolarmente eseguita, con la conseguenza che debba ritenersi legittimo il procedimento sanzionatorio posto in essere dall'ente previdenziale.
Con riferimento alla stessa ordinanza ingiunzione, non può trovare accoglimento neanche l'eccezione di violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni comminate alle violazioni riscontrate e, dunque, di erronea quantificazione delle sanzioni stesse come indicate nelle ordinanze ingiunzioni.
Al riguardo si osserva che la graduazione della sanzione amministrativa rientra nella piena discrezionalità del Legislatore, che ha valutato a priori la gravità del comportamento del datore di lavoro che non versa all' le ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, già CP_1
denunciate all'ente, trattenendo per sé le somme prelevate ai lavoratori.
Or, dall'esame delle ordinanze ingiunzioni impugnate emerge che l' ha determinato ai sensi CP_1
dell'art. 11 della legge n. 689/1981 gli importi dovuti, avendo riguardo alla gravità delle violazioni,
tenuto conto del disvalore del comportamento tenuto (inosservanza dell'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi dovuti, destinati a finanziare le prestazioni previdenziali dei lavoratori),
nonché alla personalità e alle condizioni economiche del trasgressore.
Si rileva, inoltre, che l' ha dedotto e dimostrato (cfr. provvedimenti di rettifica in atti) di aver CP_1
rideterminato gli importi delle sanzioni richieste con le ordinanze opposte, in applicazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha fissato la sanzione amministrativa da un minimo di euro
10,000 ad un massimo di euro 50.000.
Occorre pertanto dare atto della modifica da parte dell' delle ordinanze ingiunzioni opposte, CP_1
con determinazione della sanzione amministrativa in euro 10.000,00 per ciascuna di esse.
Occorre, inoltre, procedere ad ulteriore rideterminazione dell'importo della sanzione richiesta con l'ordinanza ingiunzione n. OI-000324722, in applicazione dell'art. 23 del decreto-legge 4 maggio
2023, n. 48 che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Alla luce del disposto dal suddetto articolo, detta sanzione viene rideterminata nella somma di euro 2.779,74, pari ad una volta e mezza l'importo delle quote non versate (euro 1.853,16).
In definitiva, per le ragioni indicate, il ricorso va accolto con riferimento alle sanzioni richieste con le ordinanze ingiunzioni n. OI-000112884 e n. OI-000115035, mentre al contrario va rigettato con riguardo a quelle di cui all'ordinanza ingiunzione n. OI-000324722.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese di lite vanno poste a carico dell' nella misura dei CP_1
due terzi e compensate per la restante parte, considerata anche la riconducibilità delle contestate violazioni alla mala gestio dell'ex amministratore, come dimostrato dalle azioni legali proposte nei suoi confronti.
Dette spese si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014,
come modificati e integrati dal DM n. 147/2022, e tenuto conto del valore della causa avuto riguardo al citato art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
Dichiara non dovute, da parte del ricorrente, le somme ingiunte con le ordinanze ingiunzioni n. OI-
000112884 e n. OI-000115035;
Dichiara, al contrario, dovuta la sanzione amministrativa irrogata con l'ordinanza ingiunzione n.
OI-000324722 che, in applicazione dell'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, viene rideterminata nella somma di euro 2.779,74;
Condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente e in ragione dei due terzi, delle spese CP_1
processuali, che vengono liquidate nell'intero nella complessiva somma di euro 1.800,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari;
compensa le restanti spese fra le parti.
Così deciso in Catania il 17 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Letizia Formaggio