Art. 3.
Negli Uffici in cui il maneggio del pubblico denaro o di qualunque altro valore o materia e' affidato ad impiegati della carriera esecutiva, e' assegnata ai detti impiegati, con decreto dei Ministro per le finanze, una indennita' annua di:
lire 19.000 per gli Uffici di 1ª categoria;
lire 12.000 per gli Uffici di 2ª categoria;
lire 7.500 per gli Uffici di 3ª categoria.
Negli Uffici in cui il maneggio del pubblico denaro o di qualunque altro valore o materia e' affidato ad impiegati della carriera esecutiva, e' assegnata ai detti impiegati, con decreto dei Ministro per le finanze, una indennita' annua di:
lire 19.000 per gli Uffici di 1ª categoria;
lire 12.000 per gli Uffici di 2ª categoria;
lire 7.500 per gli Uffici di 3ª categoria.