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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G .N. 663/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. RA PIa Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa UL UL Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 663/2025 V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, su istanza depositata congiuntamente da:
nato a [...] il 1° giugno 1958 C.F. Parte_1
, residente a [...] C.F._1
e nata a [...] l'[...] C.F. Parte_2
, residente in [...] C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Arnaldo Di
Domenico
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto depositato in data 18 febbraio 2025, i sig.ri Parte_1
e premettendo di aver contratto matrimonio in data 6 maggio Parte_2
1 2014 in Capena (RM) e precisando che dalla loro unione è nato il figlio (il Per_1
14 ottobre 2010) - essendo trascorsi oltre sei mesi dall'udienza presidenziale sostituita dal deposito di note di trattazione scritta nel procedimento di separazione personale (R.G. n. 1103/2023), conclusosi con decreto di omologazione del
Tribunale di Tivoli del 16 ottobre 2023 – hanno chiesto la pronuncia dell o scioglimento del matrimonio, alle condizioni da questi concordemente pattuite.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con provvedimento del 19 novembre 2025.
L'accordo prevede quanto segue:
“A. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto e con quello di comunicarsi reciprocamente ed immediatamente ogni eventuale variazione di residenza, domicilio o dimora;
B. La casa sita in Capena (RM) in Via del Larice, 1/A, intestata alla Sig.ra
[...]
, resterà assegnata alla stessa anche quale collocataria del figlio Parte_2 minore;
Persona_2
C. il figlio minore oramai quattordicenne, viene affidato ad Persona_2 entrambe i genitori, nel regime di affido condiviso, con collocamento presso la madre, assegnataria della casa familiare di cui al precedente punto;
D. entrambi i genitori assumeranno sempre di comune accordo le decisioni relative ad istruzione, educazione, religione, sport, tempo libero e salute del figlio minore tenendo conto delle sue capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni;
i genitori, nei rispettivi periodi di convivenza, eserciteranno responsabilità genitoriale anche separatamente sul figlio minore ma ciò per le sole questioni di ordinaria amministrazione;
E. Il minore, essendo collocato prevalentemente presso la madre, trascorrerà con il padre:
- due pomeriggi a settimana con possibilità di pernotto;
- due fine settimana al mese, non consecutivi, ma alternati rispetto alla successione temporale mensile degli stessi;
- ad anni alterni, le festività natalizie (dal 24 dicembre al 31 dicembre) o di
Capodanno (dal 1° gennaio al 6 gennaio) e altresì ad anni alterni il giorno di
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
2 F. il minore festeggerà il suo compleanno se possibile con entrambi i genitori o con i genitori separatamente, ad anni alterni, nelle modalità da concordare di volta in volta;
G. le altre festività religiose e civili verranno trascorse dal minore con ciascun genitore ad anni alterni;
H. il minore trascorrerà con la mamma la Festa della Mamma ed il di lei compleanno e con il papà, la Festa del Papà ed il di lui compleanno;
I. le parti potranno, in ogni caso, concordare periodi di permanenza diversi da quelli sopra indicati, avendo riguardo agli interessi preminenti del minore in quanto il calendario così formulato costituisce calendario minimo di visite/permanenze padre-figlio con conseguente possibilità per le parti, di comune accordo – compatibilmente con le loro esigenze e dei propri impegni lavorativi, degli impegni del minore e stante la sua età, della decisione presa da quest'ultimo – di provvedere ad apportare modifiche (in melius) al fine di garantire una maggiore frequentazione del minore con il padre;
J. i coniugi si impegnano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro, di eventuali spostamenti in altre località;
K. I coniugi lavorano e sono indipendenti economicamente e pertanto provvederanno al proprio sostentamento;
L. Il Sig. si impegna a versare la somma di euro 300,00 quale Parte_1 contributo al mantenimento del figlio , collocato prevalentemente presso la Per_1 madre;
M. assegni familiari saranno attribuiti a beneficio dei genitori al 50%;
N. entrambi i genitori ratificano e pongono in applicazione il Protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Tivoli in data 17/12/2014 che qui si intende integralmente trascritto per tutte le statuizioni ivi previste in particolare con riferimento alle spese straordinarie a favore del minore alle quali contribuiranno nella misura del
50% ciascuno;
O. il Sig. e la Sig.ra si rilasciano sin da ora Parte_1 Parte_2 reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei passaporti.
P. Il cane acquistato in costanza di matrimonio viene lasciato alle cure della
[...]
con l'accordo che qualora non potesse tenere il cane con sé per Parte_2 alcuni giorni (vacanze o esigenze di altro genere) il Sig. , laddove Parte_1 possibile, si prenderà cura del cane di che trattasi e che in caso di eventuali visite
3 mediche veterinarie straordinarie o eventuali interventi chirurgici le spese siano ripartite nella misura del 50% sempreché il Sig. abbia partecipato Parte_1 alla decisione e sia d'accordo;
Q. le parti ben conoscono le rispettive proprietà, dichiarazioni redditi e saldi conto correnti e pertanto non hanno effettuato e richiesto la relativa produzione in giudizio che non ritengono necessaria, anche in considerazione della totale
CONFERMA delle condizioni di separazione”.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
3. Le condizioni sono congrue, conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore della prole;
tali condizioni possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
4. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
Lo scioglimento del matrimonio contratto tra signori e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio in data 6 maggio 2014 in Capena (RM) ,
[...] trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Capena (RM), atto n° 5, parte I, ufficio 1 – anno 2014.
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Capena (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
UL UL RA PI a
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. RA PIa Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa UL UL Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 663/2025 V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, su istanza depositata congiuntamente da:
nato a [...] il 1° giugno 1958 C.F. Parte_1
, residente a [...] C.F._1
e nata a [...] l'[...] C.F. Parte_2
, residente in [...] C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Arnaldo Di
Domenico
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto depositato in data 18 febbraio 2025, i sig.ri Parte_1
e premettendo di aver contratto matrimonio in data 6 maggio Parte_2
1 2014 in Capena (RM) e precisando che dalla loro unione è nato il figlio (il Per_1
14 ottobre 2010) - essendo trascorsi oltre sei mesi dall'udienza presidenziale sostituita dal deposito di note di trattazione scritta nel procedimento di separazione personale (R.G. n. 1103/2023), conclusosi con decreto di omologazione del
Tribunale di Tivoli del 16 ottobre 2023 – hanno chiesto la pronuncia dell o scioglimento del matrimonio, alle condizioni da questi concordemente pattuite.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con provvedimento del 19 novembre 2025.
L'accordo prevede quanto segue:
“A. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto e con quello di comunicarsi reciprocamente ed immediatamente ogni eventuale variazione di residenza, domicilio o dimora;
B. La casa sita in Capena (RM) in Via del Larice, 1/A, intestata alla Sig.ra
[...]
, resterà assegnata alla stessa anche quale collocataria del figlio Parte_2 minore;
Persona_2
C. il figlio minore oramai quattordicenne, viene affidato ad Persona_2 entrambe i genitori, nel regime di affido condiviso, con collocamento presso la madre, assegnataria della casa familiare di cui al precedente punto;
D. entrambi i genitori assumeranno sempre di comune accordo le decisioni relative ad istruzione, educazione, religione, sport, tempo libero e salute del figlio minore tenendo conto delle sue capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni;
i genitori, nei rispettivi periodi di convivenza, eserciteranno responsabilità genitoriale anche separatamente sul figlio minore ma ciò per le sole questioni di ordinaria amministrazione;
E. Il minore, essendo collocato prevalentemente presso la madre, trascorrerà con il padre:
- due pomeriggi a settimana con possibilità di pernotto;
- due fine settimana al mese, non consecutivi, ma alternati rispetto alla successione temporale mensile degli stessi;
- ad anni alterni, le festività natalizie (dal 24 dicembre al 31 dicembre) o di
Capodanno (dal 1° gennaio al 6 gennaio) e altresì ad anni alterni il giorno di
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
2 F. il minore festeggerà il suo compleanno se possibile con entrambi i genitori o con i genitori separatamente, ad anni alterni, nelle modalità da concordare di volta in volta;
G. le altre festività religiose e civili verranno trascorse dal minore con ciascun genitore ad anni alterni;
H. il minore trascorrerà con la mamma la Festa della Mamma ed il di lei compleanno e con il papà, la Festa del Papà ed il di lui compleanno;
I. le parti potranno, in ogni caso, concordare periodi di permanenza diversi da quelli sopra indicati, avendo riguardo agli interessi preminenti del minore in quanto il calendario così formulato costituisce calendario minimo di visite/permanenze padre-figlio con conseguente possibilità per le parti, di comune accordo – compatibilmente con le loro esigenze e dei propri impegni lavorativi, degli impegni del minore e stante la sua età, della decisione presa da quest'ultimo – di provvedere ad apportare modifiche (in melius) al fine di garantire una maggiore frequentazione del minore con il padre;
J. i coniugi si impegnano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro, di eventuali spostamenti in altre località;
K. I coniugi lavorano e sono indipendenti economicamente e pertanto provvederanno al proprio sostentamento;
L. Il Sig. si impegna a versare la somma di euro 300,00 quale Parte_1 contributo al mantenimento del figlio , collocato prevalentemente presso la Per_1 madre;
M. assegni familiari saranno attribuiti a beneficio dei genitori al 50%;
N. entrambi i genitori ratificano e pongono in applicazione il Protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Tivoli in data 17/12/2014 che qui si intende integralmente trascritto per tutte le statuizioni ivi previste in particolare con riferimento alle spese straordinarie a favore del minore alle quali contribuiranno nella misura del
50% ciascuno;
O. il Sig. e la Sig.ra si rilasciano sin da ora Parte_1 Parte_2 reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei passaporti.
P. Il cane acquistato in costanza di matrimonio viene lasciato alle cure della
[...]
con l'accordo che qualora non potesse tenere il cane con sé per Parte_2 alcuni giorni (vacanze o esigenze di altro genere) il Sig. , laddove Parte_1 possibile, si prenderà cura del cane di che trattasi e che in caso di eventuali visite
3 mediche veterinarie straordinarie o eventuali interventi chirurgici le spese siano ripartite nella misura del 50% sempreché il Sig. abbia partecipato Parte_1 alla decisione e sia d'accordo;
Q. le parti ben conoscono le rispettive proprietà, dichiarazioni redditi e saldi conto correnti e pertanto non hanno effettuato e richiesto la relativa produzione in giudizio che non ritengono necessaria, anche in considerazione della totale
CONFERMA delle condizioni di separazione”.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
3. Le condizioni sono congrue, conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore della prole;
tali condizioni possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
4. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
Lo scioglimento del matrimonio contratto tra signori e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio in data 6 maggio 2014 in Capena (RM) ,
[...] trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Capena (RM), atto n° 5, parte I, ufficio 1 – anno 2014.
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Capena (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
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