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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 4778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4778 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Quinta Sezione Civile
Nella persona della dott.ssa LA SP, nella causa iscritta al n.6445 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA la in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
AL ZZ
Attrice in opposizione
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DELLO STATO
Convenuto in opposizione oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione, revoca finanziamento conclusioni: come riportate nel testo della motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ingiunzione fiscale (adottata ex R.D. 639/1910) del 21.3.2022 con la quale le
è stato intimato il pagamento della somma di giorni di € 466.693,19 in favore dell' Parte_2
.
[...]
Ha esposto che il credito azionato dall'amministrazione scaturiva dal finanziamento concesso nell'ambito di un piano di intervento per la riorganizzazione delle cantine sociali cooperative attraverso processi di
1 aggregazione o accorpamento per fusione delle medesime, nel tentativo di diminuire i costi di produzione e di commercializzazione del prodotto, ottimizzando le attività gestionali e l'incremento del vino confezionato.
Ha esposto che con D.A. n. 1047 del 18 ottobre 2010 erano stati fissati i parametri e le modalità di erogazione degli aiuti finalizzati alla riorganizzazione delle cantine sociali cooperative;
che a detto avviso aveva partecipato la
“Cantine Trapanesi Riunite” s.r.l., quale raggruppamento di diverse cantine ivi compresa essa opponente.
Con successivi e distinti provvedimenti era stata decretata l'ammissione al finanziamento del progetto presentato con indicazione per ogni singola cantina dell'importo riconosciuto (pari a € 430.971,00) quello in favore dell'opponente), mentre l'importo complessivamente concesso alla
[...] ammontava a € 3.184.225,00. Parte_3
Così ricostruiti gli eventi antecedenti all'emissione dell'ordinanza ingiunzione fiscale, ha preliminarmente eccepito la mancanza dei presupposti per l'adozione dell'ordinanza fiscale, in quanto il credito non era certo, liquido ed esigibile, essendo stato unilateralmente determinato dall'amministrazione e senza un titolo esecutivo per domandare la ripetizione delle somme indicate.
Ha altresì eccepito il proprio difetto di legittimazione in relazione alla domanda di pagamento spiegata: destinataria del finanziamento doveva ritenersi la in quanto le somme erano state alla stessa Parte_3 versate attraverso bonifico su suo conto corrente. La stessa amministrazione, con nota del 24.7.2012, aveva chiarito che il titolare del contributo era
[...]
titolare del conto dedicato ai versamenti e dove dovevano Controparte_2 essere versate le quote di aumento del capitale sociale delle varie Cantine, pari al 10% dell'importo erogato dall'Amministrazione, come previsto all'art. 5 del bando. Le obbligazioni previste nel bando erano poi poste a carico dell'ente aggregato e non delle singole cantine.
L'amministrazione aveva inoltre acriticamente recepito le indicazioni contenute nel verbale di segnalazione della Guardia di Finanza, senza svolgere una autonoma istruttoria in relazione alla sussistenza delle cause di revoca del finanziamento. Ed invero nel verbale del 27.11.2015 il Dipartimento Regionale
2 dell'Agricoltura aveva indicato un importo non speso del contributo complessivamente erogato, pari ad € 232.793,98 corrispondente a meno dell'8%, mentre la Guardia di Finanza aveva evidenziato un importo di spesa non rendicontato pari al 68,44%.
La mancata attivazione, da parte dell'amministrazione, per la verifica della proroga della fidejussione prestata dalla a Parte_3 garanzia dell'esatta esecuzione del progetto, aveva peraltro precluso la possibilità di far valere la garanzia e determinato la necessità di agire nei confronti di essa opponente.
Ha poi rilevato come la revoca delle agevolazioni poteva essere disposta, ex art. 12 del bando, alla sola ricorrenza congiunta delle circostanza ivi previste ivi previste rappresentate da: a) “Il mancato completamento del procedimento di fusione o delle altre forme di aggregazioni di cui all'art.5; b) mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano di impresa con uno scostamento superiore al 20%; c) la mancata rendicontazione dei fondi erogati.
Il provvedimento di revoca non indicava invece le ragioni idonee a ritenere sussistenti tutti e tre i casi indicati.
In ogni caso, anche volendo ritenere fondante la revoca la sussistenza anche di una sola delle ipotesi ivi previste, ha contestato la ricorrenza di ciascuna delle stesse.
Ha poi eccepito la prescrizione/decadenza della domanda restitutoria spiegata dalla controparte. In ragione dell'astratta configurabilità del fatto illecito, con conseguente applicazione della prescrizione quinquennale, l'azione avrebbe dovuto essere esperita entro i cinque anno dall'accertamento della Guardia di
Finanza del maggio 2016.
Inoltre l'Amministrazione era decaduta dal potere emettere l'ingiunzione essendo trascorso un periodo superiore ad anni tre ai sensi dell'art. 1, c. 163, della l. 296/2006, applicabile anche all'ingiunzione fiscale stante la sostanziale parificazione di essa al titolo esecutivo, prodromico all'esecuzione forzata.
Ha infine dedotto che l'amministrazione aveva già azionato il credito ingiunto con la cartella di pagamento già impugnata in altro giudizio pendente innanzi a questo medesimo Tribunale, abusato dunque del suo diritto di credito.
3 Ha quindi concluso per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
L'amministrazione convenuta si è costituita resistendo alle difese avversarie e domandandone il rigetto.
Ha sostenuto che il decreto di ammissione al finanziamento era stato reso in favore di ciascuna cantina, così come le obbligazioni indicate nel bando, gravavano sulle singole cantine aggregate nelle diverse forme previste.
Conseguentemente l'azione restitutoria conseguente alla revoca del finanziamento, era stata legittimamente proposta nei confronti di ogni singola cantina inadempiente, a nulla rilevando la modalità di pagamento del relativo importo. Anche la garanzia fidejussoria prevista nel bando era stata prestata in favore della opponente. Pt_1
D'altra parte le contestazione prodromiche alla revoca erano state inviate alla singole cantine che erano così state poste nella condizioni di replicare e comprovare il proprio esatto adempimento.
Ancora prima delle irregolarità rilevate dall'indagine compiuta dalla Guardia di Finanza, la verifica contabile svolta aveva fatto emergere spese non rendicontante per €. 232.884,59, oltre che spese non ammissibili.
A seguito dello scambio di informazioni con la Guardia di Finanza era altresì emerso il mancato raggiungimento dell'obiettivo di conferimento di uva da parte di ciascuna cantina in favore dell'ente aggregato.
Dopo aver effettuato le contestazioni alle singole cantine e avviato una interlocuzione per porvi rimedio, e rimaste senza esito le richieste di integrazione documentale, si era quindi giunti all'adozione dei provvedimenti di revoca nei confronti delle singole cantine.
Ha quindi rilevato che le contestazioni relative all'inammissibilità del procedimento di ingiunzione fiscale non spiegavano efficacia dirimente in quanto in ogni caso il giudizio ha ad oggetto la domanda di pagamento spiegata da essa amministrazione.
Nessuna decadenza/prescrizione era maturata in quanto l'azione di ripetizione era soggetta al solo termine di prescrizione decennale decorrente dal giorno di acquisizione della conoscenza della causa di revoca del finanziamento.
4 La costituzione in forma aggregata delle cantine, non valeva poi ad individuare la quale destinataria del beneficio, rilevando ai soli fini del raggiungimento Pt_3 dei requisiti di partecipazione al bando, rimanendo destinatarie del contributo, così come delle relative obbligazioni, le singole cantine.
Tale ricostruzione trovava conferma nelle seguenti circostanze: 1) i finanziamenti erano stati determinati nel loro importo per ciascuna cantina;
2) la quantificazione di singoli finanziamenti era stata effettuata tenendo conto dei terreni disponibili da parte di ciascuna cantina;
3) le fidejussioni a garanzia della regolare esecuzione del progetto erano state rese dalle singole cantine); 4) il decreto di concessione del finanziamento così come il decreto di liquidazione avevano come unici destinatari le singole cantine.
Il pagamento era poi stato effettuato sul conto intestato alla s.r.l. in quanto la gestione contabile era prevista per facilità di gestione, su un unico conto, ma non era inidonea ad incidere sul rapporto riferibile a ciascuna cantina finanziata.
In relazione alle contestazioni mosse a fondamento del provvedimento di revoca ha rilevato come si dovevano distinguere le somme pur ricevute e non spese e pari complessivamente a €. 232.793,98 e le somme non ammissibili pari a €. 1.944.365,22 su un totale di somme finanziate pari a €. 2.949.431,22.
L'accertamento dell'amministrazione era stato avviato prima dell'accertamento della Guardia di Finanza e proseguito in data successiva anche all'esito di un incontro con le cantine, che tuttavia non aveva consentito di giungere a diversa conclusione della revoca del finanziamento.
In ogni caso anche considerando lo scostamento tollerato dal bando, gli obiettivi prefissati non era stati raggiunti.
Ciascuna di tali evenienze costituiva quindi valido motivo di revoca del finanziamento concesso. Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione.
**
Va preliminarmente affermata la giurisdizione del giudice adito.
Le contestazioni mosse da parte attrice si inseriscono in un rapporto tra ente pubblico creditore e soggetto finanziato, nel quale sono riconoscibili posizioni sostanziali di diritto soggettivo e non di mero interesse legittimo.
5 Tale certamente deve qualificarsi la posizione di colui che, ammesso al finanziamento, si veda revocare (anche parzialmente, come nel caso di specie) il provvedimento di ammissione, per circostanze che attengo alla fase esecutiva del rapporto, e che intervengono quindi all'esito della fase discrezionale di scelta del beneficiario.
Sul puto si richiamano i concordi orientamenti della giurisprudenza civile
(Cass., Sez. un., 17 febbraio 2016, n. 3057; Cass., Sez. un., 4 aprile 2021, n.
9840; Cass., Sez. un., 11 aprile 2023, n. 9634; Cass., Sez. un., 6 luglio 2023, n.
19160) e amministrativa (Consiglio di Stato, sez. V, 28/10/2015, n. 4931) secondo i quali “In ipotesi di revoca di finanziamento, la controversia appartiene al giudice ordinario quando attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un asserito inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, non rilevando che gli atti siano formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione atteso che in tal caso il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione;
appartiene, invece, al giudice amministrativo la controversia che riguardi una fase precedente al provvedimento attributivo del beneficio o quello adottato successivamente alla erogazione del beneficio per vizi che attengono al momento genetico, per la presenza di vizi di legittimità”.
La revoca del finanziamento costituisce quindi esercizio di un potere che discende dalla violazione, da parte del soggetto finanziato, ad una delle prescrizioni su di esso gravanti, espressamente previste nel bando di partecipazione alla gara per l'assegnazione del beneficio e nel successivo decreto di ammissione.
Ricondotta la revoca/decadenza nell'alveo di una vicenda civilistica, l'atto con il quale l'amministrazione dispone la revoca (anche parziale) del finanziamento, quale esercizio di un diritto che discende dalla regola che disciplina il comportamento delle parti e previsto nel bando di gara, costituisce
6 quindi atto idoneo a determinare la risoluzione (anche parziale) del rapporto, inquadrabile nella previsione di cui all'art.1456 c.c.
Il giudizio ha quindi ad oggetto il rapporto già risolto di diritto, e non è quindi diretto ad una pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto, essendo tale effetto già (legittimamente o meno) stato determinato dall'atto dell'amministrazione.
Ne consegue che l'ambito di indagine del giudizio deve essere circoscritto alle specifiche inadempienze evidenziate nell'atto di revoca del finanziamento sottoposto allo scrutinio, restando possibile ampliare il tema ad altre e diverse circostanze di inadempimento, nella sola ipotesi in cui in cui le stesse siano allegate dall'amministrazione finanziatrice nel corso del giudizio, per formulare una domanda di risoluzione (questa giudiziale) del rapporto.
Deve poi ritenersi che l'ordinanza ingiunzione fiscale opposta costituisce strumento validamente esperito nel caso di specie. Il credito fatto valere dall'amministrazione scaturisce dal decreto del 3.10.2018 di revoca del precedente contributo concesso nel piano di riorganizzazione del sistema cooperativistico viticolo regionale pubblicato sulla GURS dell'11.6.2010 e che pertanto la quantificazione del credito risulta compiutamente svolta e oggettivamente evincibile da tale provvedimento senza ulteriore necessità di attività volta alla quantificazione del credito azionato (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 25/10/2019, n.7298 in relazione ai limiti di ammissibilità dello strumento dell'ingiunzione fiscale).
L'eccezione di inammissibilità del sistema di riscossione utilizzato dall'amministrazione va quindi respinta.
Nel merito l'opposizione è risultata infondata.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva deve ritenersi che dalla complessiva disamina del bando/invito per ottenere il finanziamento in questione e dai successivi provvedimenti di ammissione e liquidazione, il rapporto si è instaurato tra le singole cantine e l'amministrazione erogante.
La costituzione dell'ente aggregato (nella specie avvenuta attraverso la costituzione della s.r.l.), costituiva infatti al contempo condizione di partecipazione al bando e fine stesso del finanziamento.
7 Nello stato bando si evidenziava infatti proprio la frammentazione del sistema di produzione e commercializzazione da parte delle diverse cantine vinicole siciliane, quale causa dei costi di produzione eccessivi e della mancanza di competitività, e proprio allo scopo di rimuovere tali effetti, era stata ravvisata la necessità di riorganizzare le cantine sociali cooperative.
Per tale motivo, i destinatari del finanziamento in possesso dei requisiti previsti all'art. 3 del bando, erano chiamati a scegliere una delle forme di aggregazione previste dall'art. 4.
I requisiti di ammissione previsti dal paragrafo 3 del bando sono specificatamente riferiti e parametrati alle singole cantine, con la conseguenza che la forma aggregata prescritta, deve essere considerata non il destinatario del bando, ma la finalità ultima che lo stesso si prefigurava di raggiungere, attraverso specifici obblighi (di conferimento, di capitalizzazione dell'ente aggregato) posti a carico dei reali beneficiari del bando da individuarsi appunto nelle singole cantine.
La costituzione di una delle forme di aggregazione costituiva quindi oggetto dello stesso programma da presentare per l'ammissione al bando, da considerare quindi come attività di esatto adempimento dello stesso progetto.
Gli obblighi previsti nel bando hanno quindi come destinatari le singole cantine, chiamate in primo luogo alla costituzione di tale modalità aggregata di gestione, da attuare attraverso il conferimento di un importo della produzione vinicola all'ente aggregato (il 10% della produzione per l'anno 2011 ed il 15% per l'anno 2012) e all'aumento del capitale sociale nella misura pari al 10% del finanziamento concesso, da versarsi a cura delle singole cantine sul conto dedicato, così come a incrementare la quantità di vino confezionato rispetto a quello registrato nel 2009 (art. 5 del bando).
Deve quindi ritenersi che destinatari del finanziamento sono le singole cantine vinicole e non l'ente aggregato (nella specie . Parte_3
Ciò si evince anche dalla disamina dei decreti di concessione dei finanziamenti che quantificano l'importo dovuto a ciascuna cantina tenendo conto dei terreni destinati a coltivazione disponibili da ciascuna, alla quale hanno fatto seguito i singoli e autonomi decreti di liquidazione e le singole fidejussioni dalle stesse
8 prestate a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni da ciascuna di esse assunti.
D'altra parte poiché la costituzione dell'ente aggregato era oggetto dell'impegno assunto dalle stesse cantine, non può non rilevarsi come il mancato corretto adempimento di tale obbligazione, determinerebbe, per l'ipotesi di avvio della procedura di recupero nei confronti di tale soggetto,
l'impossibilità per l'amministrazione di chiedere la restituzione delle somme da parte di un soggetto neanche correttamente venuto ad esistenza (per mancanza del capitale minimo prescritto) o comunque non in possesso di mezzi finanziari per adempiere le proprie obbligazioni.
E gli stessi soggetti che si sono resi inadempienti all'obbligo di capitalizzazione e di conferimento, e che hanno dunque determinato l'impossibilità di funzionamento del soggetto “aggregato”, andrebbero esenti da responsabilità, con conseguente irrecuperabilità delle somme erogate dall'amministrazione.
Nella specie la contestazione ha peraltro avuto ad oggetto anche il mancato completamento del procedimento di aggregazione (per effetto della mancata capitalizzazione della società nei termini previsti) di cui non può che rispondere la singola cantina che tale procedimento non ha correttamente portato a compimento, versando l'importo previsto nel termine pattuito.
La circostanza che le somme del finanziamento erogato siano state in concreto versate sul conto intestato a non vale poi a Parte_3 giungere a diversa soluzione in quanto si tratta di mera modalità di versamento del contributo, dovendosi comunque il pagamento imputare ad ogni singola cantina, come si evince dai singoli decreti di liquidazione depositati in giudizio.
Va quindi respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte opponente.
Non merita miglior sorte l'eccezione di prescrizione/decadenza.
La domanda restitutoria in caso di revoca del finanziamento, quale azione che si fonda sul dedotto inadempimento all'obbligazione assunta dal beneficiario del finanziamento, è infatti esperibile nell'ordinario termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data di verificazione dell'evento dell'inadempimento, o dal suo accertamento, se successivo.
9 L'ordinanza ingiunzione, rispetto all'inadempimento accertato nel 2015, risulta quindi tempestivamente adottata.
Risulta poi inconferente il richiamo del termine di decadenza previsto dall'art. 1 co. 163 L. 296/2006 che si applica alla riscossione coattiva dei tributi locali e non quindi alle somme oggetto della presente controversia.
Risultano infine sussistenti i presupposti per la disposta revoca del finanziamento previsti nel bando.
Il provvedimento di revoca del finanziamento (con conseguente richiesta di restituzione della somma corrisposta), si fonda su: a) mancata rendicontazione delle somme ammesse come previsto all'art. 5 del bando;
b) mancato completamento dell'operazione di capitalizzazione della costituita al fine Pt_3 di partecipare al bando previsto all'art. 5 lett. a); c) mancata realizzazione degli obiettivi fissati dal bando quanto al conferimento di vino al gruppo aggregato ad hoc costituito previsto all'art. 4 co. 1 lett. c) del bando e dell'obiettivo di confezionamento del vino.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice si tratta di ipotesi di revoca previste in via autonoma e non cumulativamente con la conseguenza che ciascuna di esse legittima l'esercizio del potere di revoca/risoluzione del rapporto con consegue al finanziamento.
L'art. 12 del bando laddove stabilisce infatti i motivi di revoca delle agevolazioni ne prevede l'elencazione, alle lettere a), b) e c), senza prescrivere la concomitante sussistente di tutti i motivi indicati per procedere alla revoca del finanziamento.
In conformità poi al chiaro carattere non cumulativo dei motivi di revoca, la formulazione dell'art. 5, dopo aver elencato gli obiettivi da raggiungere, con esclusivo riferimento ad uno dei requisiti (incremento della percentuale di vino confezionato), espressamente stabilisce solo per esso “la revoca del contributo concesso e la restituzione delle eventuali somme erogate..”.
All'esito della documentazione depositata e della disposta c.t.u. è poi effettivamente emerso l'inadempimento da parte della cantina opponente delle obbligazioni assunte nei confronti dell'amministrazione finanziatrice.
10 Risulta infatti che: 1) l'aumento del capitale sociale della s.r.l. è stato versato
(versamento finale nel 2015) in ritardo rispetto al termine previsto (entro un anno dall'erogazione del contributo e quindi nella specie entro il 29.10.2013) ed in misura (pari a € 42.600,00) inferiore a quella stabilita (pari a € 43.097,00);
2) non vi è stata corretta rendicontazione dei fondi erogati registrandosi spese non ammissibili pari a 1.944.365,22 euro (sul punto va rilevato come a fronte dell'accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza, parte opponente non ha allegato, né fornito documentazione (come evidenziato dal c.t.u.) idonea a giungere a diversa soluzione da quella evidenziata nella relazione;
3) il conferimento del vino prodotto in favore dell'ente aggregato effettuato da parte opposta per l'anno 2012 si è scostato dell'88,02% in meno rispetto all'importo dovuto e per il 2013 del 90,95%; 4) non è stato raggiunto (come indicato dal c.t.u. a pag. 15 della relazione) l'obiettivo di aumento del vino confezionato prescritto nel bando sia per l'anno 2012 che per l'anno 2013 (almeno il 30% del vino conferito) non avendo parte opponente effettuato alcun confezionamento.
In ragione di quanto esposto devono quindi ritenersi sussistenti le cause di revoca/risoluzione prevista dal bando in relazione a ciascuna delle singole inadempienze contestate dall'amministrazione.
Né si rende necessario il richiesto richiamo del c.t.u. avendo parte opponente richiesto approfondimenti in relazione all'individuazione del soggetto destinatario degli obblighi previsti nel bando, questione che non appartiene all'accertamento demandato al c.t.u., in quanto implicante valutazioni giuridiche.
Va infine rilevato che l'azione proposta dall'amministrazione e volta al recupero del credito attraverso l'emissione dell'ordinanza ingiunzione impugnata, pur se esperita dopo l'emissione della cartella di pagamento indicata, non integra, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, gli estremi dell'abuso del diritto.
Ed invero il creditore può avviare diverse iniziative volte al recupero del credito fintanto che lo stesso non sia soddisfatto, incontrando l'unico limite del divieto di ottenere più di quanto dovuto.
11 In conclusione l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività espletata, in € 22.457,00 euro oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Le spese di c.t.u, come già liquidate, vanno poste a carico di parte attrice risultata soccombente.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione fiscale del 21.3.2022 emessa dall'
[...]
; Controparte_3 condanna a pagare a parte convenuta le spese Parte_1 di lite che si liquidano in 22.457,00 euro oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge;
pone le spese di c.t.u., come già liquidate, a carico di parte attrice.
Palermo,26.11.2025 Il Giudice
LA SP
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Quinta Sezione Civile
Nella persona della dott.ssa LA SP, nella causa iscritta al n.6445 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA la in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
AL ZZ
Attrice in opposizione
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DELLO STATO
Convenuto in opposizione oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione, revoca finanziamento conclusioni: come riportate nel testo della motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ingiunzione fiscale (adottata ex R.D. 639/1910) del 21.3.2022 con la quale le
è stato intimato il pagamento della somma di giorni di € 466.693,19 in favore dell' Parte_2
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Ha esposto che il credito azionato dall'amministrazione scaturiva dal finanziamento concesso nell'ambito di un piano di intervento per la riorganizzazione delle cantine sociali cooperative attraverso processi di
1 aggregazione o accorpamento per fusione delle medesime, nel tentativo di diminuire i costi di produzione e di commercializzazione del prodotto, ottimizzando le attività gestionali e l'incremento del vino confezionato.
Ha esposto che con D.A. n. 1047 del 18 ottobre 2010 erano stati fissati i parametri e le modalità di erogazione degli aiuti finalizzati alla riorganizzazione delle cantine sociali cooperative;
che a detto avviso aveva partecipato la
“Cantine Trapanesi Riunite” s.r.l., quale raggruppamento di diverse cantine ivi compresa essa opponente.
Con successivi e distinti provvedimenti era stata decretata l'ammissione al finanziamento del progetto presentato con indicazione per ogni singola cantina dell'importo riconosciuto (pari a € 430.971,00) quello in favore dell'opponente), mentre l'importo complessivamente concesso alla
[...] ammontava a € 3.184.225,00. Parte_3
Così ricostruiti gli eventi antecedenti all'emissione dell'ordinanza ingiunzione fiscale, ha preliminarmente eccepito la mancanza dei presupposti per l'adozione dell'ordinanza fiscale, in quanto il credito non era certo, liquido ed esigibile, essendo stato unilateralmente determinato dall'amministrazione e senza un titolo esecutivo per domandare la ripetizione delle somme indicate.
Ha altresì eccepito il proprio difetto di legittimazione in relazione alla domanda di pagamento spiegata: destinataria del finanziamento doveva ritenersi la in quanto le somme erano state alla stessa Parte_3 versate attraverso bonifico su suo conto corrente. La stessa amministrazione, con nota del 24.7.2012, aveva chiarito che il titolare del contributo era
[...]
titolare del conto dedicato ai versamenti e dove dovevano Controparte_2 essere versate le quote di aumento del capitale sociale delle varie Cantine, pari al 10% dell'importo erogato dall'Amministrazione, come previsto all'art. 5 del bando. Le obbligazioni previste nel bando erano poi poste a carico dell'ente aggregato e non delle singole cantine.
L'amministrazione aveva inoltre acriticamente recepito le indicazioni contenute nel verbale di segnalazione della Guardia di Finanza, senza svolgere una autonoma istruttoria in relazione alla sussistenza delle cause di revoca del finanziamento. Ed invero nel verbale del 27.11.2015 il Dipartimento Regionale
2 dell'Agricoltura aveva indicato un importo non speso del contributo complessivamente erogato, pari ad € 232.793,98 corrispondente a meno dell'8%, mentre la Guardia di Finanza aveva evidenziato un importo di spesa non rendicontato pari al 68,44%.
La mancata attivazione, da parte dell'amministrazione, per la verifica della proroga della fidejussione prestata dalla a Parte_3 garanzia dell'esatta esecuzione del progetto, aveva peraltro precluso la possibilità di far valere la garanzia e determinato la necessità di agire nei confronti di essa opponente.
Ha poi rilevato come la revoca delle agevolazioni poteva essere disposta, ex art. 12 del bando, alla sola ricorrenza congiunta delle circostanza ivi previste ivi previste rappresentate da: a) “Il mancato completamento del procedimento di fusione o delle altre forme di aggregazioni di cui all'art.5; b) mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano di impresa con uno scostamento superiore al 20%; c) la mancata rendicontazione dei fondi erogati.
Il provvedimento di revoca non indicava invece le ragioni idonee a ritenere sussistenti tutti e tre i casi indicati.
In ogni caso, anche volendo ritenere fondante la revoca la sussistenza anche di una sola delle ipotesi ivi previste, ha contestato la ricorrenza di ciascuna delle stesse.
Ha poi eccepito la prescrizione/decadenza della domanda restitutoria spiegata dalla controparte. In ragione dell'astratta configurabilità del fatto illecito, con conseguente applicazione della prescrizione quinquennale, l'azione avrebbe dovuto essere esperita entro i cinque anno dall'accertamento della Guardia di
Finanza del maggio 2016.
Inoltre l'Amministrazione era decaduta dal potere emettere l'ingiunzione essendo trascorso un periodo superiore ad anni tre ai sensi dell'art. 1, c. 163, della l. 296/2006, applicabile anche all'ingiunzione fiscale stante la sostanziale parificazione di essa al titolo esecutivo, prodromico all'esecuzione forzata.
Ha infine dedotto che l'amministrazione aveva già azionato il credito ingiunto con la cartella di pagamento già impugnata in altro giudizio pendente innanzi a questo medesimo Tribunale, abusato dunque del suo diritto di credito.
3 Ha quindi concluso per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
L'amministrazione convenuta si è costituita resistendo alle difese avversarie e domandandone il rigetto.
Ha sostenuto che il decreto di ammissione al finanziamento era stato reso in favore di ciascuna cantina, così come le obbligazioni indicate nel bando, gravavano sulle singole cantine aggregate nelle diverse forme previste.
Conseguentemente l'azione restitutoria conseguente alla revoca del finanziamento, era stata legittimamente proposta nei confronti di ogni singola cantina inadempiente, a nulla rilevando la modalità di pagamento del relativo importo. Anche la garanzia fidejussoria prevista nel bando era stata prestata in favore della opponente. Pt_1
D'altra parte le contestazione prodromiche alla revoca erano state inviate alla singole cantine che erano così state poste nella condizioni di replicare e comprovare il proprio esatto adempimento.
Ancora prima delle irregolarità rilevate dall'indagine compiuta dalla Guardia di Finanza, la verifica contabile svolta aveva fatto emergere spese non rendicontante per €. 232.884,59, oltre che spese non ammissibili.
A seguito dello scambio di informazioni con la Guardia di Finanza era altresì emerso il mancato raggiungimento dell'obiettivo di conferimento di uva da parte di ciascuna cantina in favore dell'ente aggregato.
Dopo aver effettuato le contestazioni alle singole cantine e avviato una interlocuzione per porvi rimedio, e rimaste senza esito le richieste di integrazione documentale, si era quindi giunti all'adozione dei provvedimenti di revoca nei confronti delle singole cantine.
Ha quindi rilevato che le contestazioni relative all'inammissibilità del procedimento di ingiunzione fiscale non spiegavano efficacia dirimente in quanto in ogni caso il giudizio ha ad oggetto la domanda di pagamento spiegata da essa amministrazione.
Nessuna decadenza/prescrizione era maturata in quanto l'azione di ripetizione era soggetta al solo termine di prescrizione decennale decorrente dal giorno di acquisizione della conoscenza della causa di revoca del finanziamento.
4 La costituzione in forma aggregata delle cantine, non valeva poi ad individuare la quale destinataria del beneficio, rilevando ai soli fini del raggiungimento Pt_3 dei requisiti di partecipazione al bando, rimanendo destinatarie del contributo, così come delle relative obbligazioni, le singole cantine.
Tale ricostruzione trovava conferma nelle seguenti circostanze: 1) i finanziamenti erano stati determinati nel loro importo per ciascuna cantina;
2) la quantificazione di singoli finanziamenti era stata effettuata tenendo conto dei terreni disponibili da parte di ciascuna cantina;
3) le fidejussioni a garanzia della regolare esecuzione del progetto erano state rese dalle singole cantine); 4) il decreto di concessione del finanziamento così come il decreto di liquidazione avevano come unici destinatari le singole cantine.
Il pagamento era poi stato effettuato sul conto intestato alla s.r.l. in quanto la gestione contabile era prevista per facilità di gestione, su un unico conto, ma non era inidonea ad incidere sul rapporto riferibile a ciascuna cantina finanziata.
In relazione alle contestazioni mosse a fondamento del provvedimento di revoca ha rilevato come si dovevano distinguere le somme pur ricevute e non spese e pari complessivamente a €. 232.793,98 e le somme non ammissibili pari a €. 1.944.365,22 su un totale di somme finanziate pari a €. 2.949.431,22.
L'accertamento dell'amministrazione era stato avviato prima dell'accertamento della Guardia di Finanza e proseguito in data successiva anche all'esito di un incontro con le cantine, che tuttavia non aveva consentito di giungere a diversa conclusione della revoca del finanziamento.
In ogni caso anche considerando lo scostamento tollerato dal bando, gli obiettivi prefissati non era stati raggiunti.
Ciascuna di tali evenienze costituiva quindi valido motivo di revoca del finanziamento concesso. Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione.
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Va preliminarmente affermata la giurisdizione del giudice adito.
Le contestazioni mosse da parte attrice si inseriscono in un rapporto tra ente pubblico creditore e soggetto finanziato, nel quale sono riconoscibili posizioni sostanziali di diritto soggettivo e non di mero interesse legittimo.
5 Tale certamente deve qualificarsi la posizione di colui che, ammesso al finanziamento, si veda revocare (anche parzialmente, come nel caso di specie) il provvedimento di ammissione, per circostanze che attengo alla fase esecutiva del rapporto, e che intervengono quindi all'esito della fase discrezionale di scelta del beneficiario.
Sul puto si richiamano i concordi orientamenti della giurisprudenza civile
(Cass., Sez. un., 17 febbraio 2016, n. 3057; Cass., Sez. un., 4 aprile 2021, n.
9840; Cass., Sez. un., 11 aprile 2023, n. 9634; Cass., Sez. un., 6 luglio 2023, n.
19160) e amministrativa (Consiglio di Stato, sez. V, 28/10/2015, n. 4931) secondo i quali “In ipotesi di revoca di finanziamento, la controversia appartiene al giudice ordinario quando attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un asserito inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, non rilevando che gli atti siano formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione atteso che in tal caso il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione;
appartiene, invece, al giudice amministrativo la controversia che riguardi una fase precedente al provvedimento attributivo del beneficio o quello adottato successivamente alla erogazione del beneficio per vizi che attengono al momento genetico, per la presenza di vizi di legittimità”.
La revoca del finanziamento costituisce quindi esercizio di un potere che discende dalla violazione, da parte del soggetto finanziato, ad una delle prescrizioni su di esso gravanti, espressamente previste nel bando di partecipazione alla gara per l'assegnazione del beneficio e nel successivo decreto di ammissione.
Ricondotta la revoca/decadenza nell'alveo di una vicenda civilistica, l'atto con il quale l'amministrazione dispone la revoca (anche parziale) del finanziamento, quale esercizio di un diritto che discende dalla regola che disciplina il comportamento delle parti e previsto nel bando di gara, costituisce
6 quindi atto idoneo a determinare la risoluzione (anche parziale) del rapporto, inquadrabile nella previsione di cui all'art.1456 c.c.
Il giudizio ha quindi ad oggetto il rapporto già risolto di diritto, e non è quindi diretto ad una pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto, essendo tale effetto già (legittimamente o meno) stato determinato dall'atto dell'amministrazione.
Ne consegue che l'ambito di indagine del giudizio deve essere circoscritto alle specifiche inadempienze evidenziate nell'atto di revoca del finanziamento sottoposto allo scrutinio, restando possibile ampliare il tema ad altre e diverse circostanze di inadempimento, nella sola ipotesi in cui in cui le stesse siano allegate dall'amministrazione finanziatrice nel corso del giudizio, per formulare una domanda di risoluzione (questa giudiziale) del rapporto.
Deve poi ritenersi che l'ordinanza ingiunzione fiscale opposta costituisce strumento validamente esperito nel caso di specie. Il credito fatto valere dall'amministrazione scaturisce dal decreto del 3.10.2018 di revoca del precedente contributo concesso nel piano di riorganizzazione del sistema cooperativistico viticolo regionale pubblicato sulla GURS dell'11.6.2010 e che pertanto la quantificazione del credito risulta compiutamente svolta e oggettivamente evincibile da tale provvedimento senza ulteriore necessità di attività volta alla quantificazione del credito azionato (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 25/10/2019, n.7298 in relazione ai limiti di ammissibilità dello strumento dell'ingiunzione fiscale).
L'eccezione di inammissibilità del sistema di riscossione utilizzato dall'amministrazione va quindi respinta.
Nel merito l'opposizione è risultata infondata.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva deve ritenersi che dalla complessiva disamina del bando/invito per ottenere il finanziamento in questione e dai successivi provvedimenti di ammissione e liquidazione, il rapporto si è instaurato tra le singole cantine e l'amministrazione erogante.
La costituzione dell'ente aggregato (nella specie avvenuta attraverso la costituzione della s.r.l.), costituiva infatti al contempo condizione di partecipazione al bando e fine stesso del finanziamento.
7 Nello stato bando si evidenziava infatti proprio la frammentazione del sistema di produzione e commercializzazione da parte delle diverse cantine vinicole siciliane, quale causa dei costi di produzione eccessivi e della mancanza di competitività, e proprio allo scopo di rimuovere tali effetti, era stata ravvisata la necessità di riorganizzare le cantine sociali cooperative.
Per tale motivo, i destinatari del finanziamento in possesso dei requisiti previsti all'art. 3 del bando, erano chiamati a scegliere una delle forme di aggregazione previste dall'art. 4.
I requisiti di ammissione previsti dal paragrafo 3 del bando sono specificatamente riferiti e parametrati alle singole cantine, con la conseguenza che la forma aggregata prescritta, deve essere considerata non il destinatario del bando, ma la finalità ultima che lo stesso si prefigurava di raggiungere, attraverso specifici obblighi (di conferimento, di capitalizzazione dell'ente aggregato) posti a carico dei reali beneficiari del bando da individuarsi appunto nelle singole cantine.
La costituzione di una delle forme di aggregazione costituiva quindi oggetto dello stesso programma da presentare per l'ammissione al bando, da considerare quindi come attività di esatto adempimento dello stesso progetto.
Gli obblighi previsti nel bando hanno quindi come destinatari le singole cantine, chiamate in primo luogo alla costituzione di tale modalità aggregata di gestione, da attuare attraverso il conferimento di un importo della produzione vinicola all'ente aggregato (il 10% della produzione per l'anno 2011 ed il 15% per l'anno 2012) e all'aumento del capitale sociale nella misura pari al 10% del finanziamento concesso, da versarsi a cura delle singole cantine sul conto dedicato, così come a incrementare la quantità di vino confezionato rispetto a quello registrato nel 2009 (art. 5 del bando).
Deve quindi ritenersi che destinatari del finanziamento sono le singole cantine vinicole e non l'ente aggregato (nella specie . Parte_3
Ciò si evince anche dalla disamina dei decreti di concessione dei finanziamenti che quantificano l'importo dovuto a ciascuna cantina tenendo conto dei terreni destinati a coltivazione disponibili da ciascuna, alla quale hanno fatto seguito i singoli e autonomi decreti di liquidazione e le singole fidejussioni dalle stesse
8 prestate a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni da ciascuna di esse assunti.
D'altra parte poiché la costituzione dell'ente aggregato era oggetto dell'impegno assunto dalle stesse cantine, non può non rilevarsi come il mancato corretto adempimento di tale obbligazione, determinerebbe, per l'ipotesi di avvio della procedura di recupero nei confronti di tale soggetto,
l'impossibilità per l'amministrazione di chiedere la restituzione delle somme da parte di un soggetto neanche correttamente venuto ad esistenza (per mancanza del capitale minimo prescritto) o comunque non in possesso di mezzi finanziari per adempiere le proprie obbligazioni.
E gli stessi soggetti che si sono resi inadempienti all'obbligo di capitalizzazione e di conferimento, e che hanno dunque determinato l'impossibilità di funzionamento del soggetto “aggregato”, andrebbero esenti da responsabilità, con conseguente irrecuperabilità delle somme erogate dall'amministrazione.
Nella specie la contestazione ha peraltro avuto ad oggetto anche il mancato completamento del procedimento di aggregazione (per effetto della mancata capitalizzazione della società nei termini previsti) di cui non può che rispondere la singola cantina che tale procedimento non ha correttamente portato a compimento, versando l'importo previsto nel termine pattuito.
La circostanza che le somme del finanziamento erogato siano state in concreto versate sul conto intestato a non vale poi a Parte_3 giungere a diversa soluzione in quanto si tratta di mera modalità di versamento del contributo, dovendosi comunque il pagamento imputare ad ogni singola cantina, come si evince dai singoli decreti di liquidazione depositati in giudizio.
Va quindi respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte opponente.
Non merita miglior sorte l'eccezione di prescrizione/decadenza.
La domanda restitutoria in caso di revoca del finanziamento, quale azione che si fonda sul dedotto inadempimento all'obbligazione assunta dal beneficiario del finanziamento, è infatti esperibile nell'ordinario termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data di verificazione dell'evento dell'inadempimento, o dal suo accertamento, se successivo.
9 L'ordinanza ingiunzione, rispetto all'inadempimento accertato nel 2015, risulta quindi tempestivamente adottata.
Risulta poi inconferente il richiamo del termine di decadenza previsto dall'art. 1 co. 163 L. 296/2006 che si applica alla riscossione coattiva dei tributi locali e non quindi alle somme oggetto della presente controversia.
Risultano infine sussistenti i presupposti per la disposta revoca del finanziamento previsti nel bando.
Il provvedimento di revoca del finanziamento (con conseguente richiesta di restituzione della somma corrisposta), si fonda su: a) mancata rendicontazione delle somme ammesse come previsto all'art. 5 del bando;
b) mancato completamento dell'operazione di capitalizzazione della costituita al fine Pt_3 di partecipare al bando previsto all'art. 5 lett. a); c) mancata realizzazione degli obiettivi fissati dal bando quanto al conferimento di vino al gruppo aggregato ad hoc costituito previsto all'art. 4 co. 1 lett. c) del bando e dell'obiettivo di confezionamento del vino.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice si tratta di ipotesi di revoca previste in via autonoma e non cumulativamente con la conseguenza che ciascuna di esse legittima l'esercizio del potere di revoca/risoluzione del rapporto con consegue al finanziamento.
L'art. 12 del bando laddove stabilisce infatti i motivi di revoca delle agevolazioni ne prevede l'elencazione, alle lettere a), b) e c), senza prescrivere la concomitante sussistente di tutti i motivi indicati per procedere alla revoca del finanziamento.
In conformità poi al chiaro carattere non cumulativo dei motivi di revoca, la formulazione dell'art. 5, dopo aver elencato gli obiettivi da raggiungere, con esclusivo riferimento ad uno dei requisiti (incremento della percentuale di vino confezionato), espressamente stabilisce solo per esso “la revoca del contributo concesso e la restituzione delle eventuali somme erogate..”.
All'esito della documentazione depositata e della disposta c.t.u. è poi effettivamente emerso l'inadempimento da parte della cantina opponente delle obbligazioni assunte nei confronti dell'amministrazione finanziatrice.
10 Risulta infatti che: 1) l'aumento del capitale sociale della s.r.l. è stato versato
(versamento finale nel 2015) in ritardo rispetto al termine previsto (entro un anno dall'erogazione del contributo e quindi nella specie entro il 29.10.2013) ed in misura (pari a € 42.600,00) inferiore a quella stabilita (pari a € 43.097,00);
2) non vi è stata corretta rendicontazione dei fondi erogati registrandosi spese non ammissibili pari a 1.944.365,22 euro (sul punto va rilevato come a fronte dell'accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza, parte opponente non ha allegato, né fornito documentazione (come evidenziato dal c.t.u.) idonea a giungere a diversa soluzione da quella evidenziata nella relazione;
3) il conferimento del vino prodotto in favore dell'ente aggregato effettuato da parte opposta per l'anno 2012 si è scostato dell'88,02% in meno rispetto all'importo dovuto e per il 2013 del 90,95%; 4) non è stato raggiunto (come indicato dal c.t.u. a pag. 15 della relazione) l'obiettivo di aumento del vino confezionato prescritto nel bando sia per l'anno 2012 che per l'anno 2013 (almeno il 30% del vino conferito) non avendo parte opponente effettuato alcun confezionamento.
In ragione di quanto esposto devono quindi ritenersi sussistenti le cause di revoca/risoluzione prevista dal bando in relazione a ciascuna delle singole inadempienze contestate dall'amministrazione.
Né si rende necessario il richiesto richiamo del c.t.u. avendo parte opponente richiesto approfondimenti in relazione all'individuazione del soggetto destinatario degli obblighi previsti nel bando, questione che non appartiene all'accertamento demandato al c.t.u., in quanto implicante valutazioni giuridiche.
Va infine rilevato che l'azione proposta dall'amministrazione e volta al recupero del credito attraverso l'emissione dell'ordinanza ingiunzione impugnata, pur se esperita dopo l'emissione della cartella di pagamento indicata, non integra, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, gli estremi dell'abuso del diritto.
Ed invero il creditore può avviare diverse iniziative volte al recupero del credito fintanto che lo stesso non sia soddisfatto, incontrando l'unico limite del divieto di ottenere più di quanto dovuto.
11 In conclusione l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività espletata, in € 22.457,00 euro oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Le spese di c.t.u, come già liquidate, vanno poste a carico di parte attrice risultata soccombente.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione fiscale del 21.3.2022 emessa dall'
[...]
; Controparte_3 condanna a pagare a parte convenuta le spese Parte_1 di lite che si liquidano in 22.457,00 euro oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge;
pone le spese di c.t.u., come già liquidate, a carico di parte attrice.
Palermo,26.11.2025 Il Giudice
LA SP
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