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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 09/12/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1555/2024 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza del giudice di pace e promossa
DA Parte_1 in persona del proprio legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Canelli
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Parte _2
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
Controparte_2 Controparte_3 , Controparte_4 ,
Controparte_5
APPELLATI CONTUMACI
All'udienza del 9.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come da verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
La causa ha ad oggetto l'appello proposto da Parte_1 avverso la
sentenza n. 565/2024, emessa dal Giudice di Pace di Brindisi nella causa n. 5316/2023 e pubblicata in data 24/04/2024, con cui è stata accolta l'impugnazione proposta da Controparte_1 avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02480202300000327 000.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata per avere il Giudice a quo omesso di pronunciarsi sulle eccezioni di incompetenza per territorio dell'Autorità Giudiziaria adita e di tardività dell'opposizione e per aver egli ritenuto che spettasse all'opposta fornire la prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti, nonché per aver il Giudice di prime cure ritenuto il preavviso di fermo amministrativo impugnato affetto da vizi di forma.
Per i motivi innanzi esposti, Parte_1 ha domandato, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto dell'avversa opposizione.
Costituitasi in giudizio, la CP_1 ha domandato che venga dichiarata l'improcedibilità
dell'appello per omessa notifica dell'atto introduttivo nel termine all'uopo assegnato.
L'eccezione è fondata.
Invero, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel rito del lavoro,
l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e, per un verso, non è consentita al giudice l'assegnazione all'appellante di un altro termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione (Cass. n. 3145/2024), e, per altro verso,
essendo la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza inesistente giuridicamente e di fatto, in quanto mai avvenuta, tale inesistenza non è sanata ex tunc per effetto dell'eventuale costituzione in giudizio dell'appellato, considerato che il procedimento di notifica dell'appello in tali controversie adempie altresì la funzione di mettere la controparte a tempestiva conoscenza della pendenza dell'impugnazione, in ragione della legittima aspettativa al consolidamento della sentenza di primo grado (Cass. n. 2408/2024).
Parte_1 ha chiesto eNel caso di specie, all'udienza del 25.10.2024
ottenuto nuovo termine per procedere alla notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, senza precisare se l'atto introduttivo del presente giudizio fosse stato notificato entro il termine di cui all'art. 435 co. 2 c.p.c. e la notifica non fosse andata a buon fine,
ovvero se quest'ultima fosse stata del tutto omessa.
Nel fascicolo dell'appellante risultano depositate unicamente le relate delle notifiche dalla stessa eseguite in data 28.10.2025, circostanza dalla quale deve desumersi che non vi sia stata alcuna precedente notifica del ricorso nel termine di dieci giorni dalla data del deposito del decreto di fissazione della suddetta udienza, avvenuto il 27.7.2024.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosene antistatario.
Va, infine, dato atto dell'applicabilità, alla fattispecie in esame, del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, a norma del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis della medesima disposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio
Rubino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1555/2024, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello; Parte_1 alla rifusione delle spese di lite sostenute da [...] condanna che liquida in € 2.552,00 per compensi, oltre accessori come per legge, con distrazione CP_1
in favore del difensore, dichiaratosene antistatario;
- dichiara sussistente l'obbligo, per l'appellante, a norma dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, in Brindisi, in data 15 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1555/2024 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza del giudice di pace e promossa
DA Parte_1 in persona del proprio legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Canelli
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Parte _2
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
Controparte_2 Controparte_3 , Controparte_4 ,
Controparte_5
APPELLATI CONTUMACI
All'udienza del 9.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come da verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
La causa ha ad oggetto l'appello proposto da Parte_1 avverso la
sentenza n. 565/2024, emessa dal Giudice di Pace di Brindisi nella causa n. 5316/2023 e pubblicata in data 24/04/2024, con cui è stata accolta l'impugnazione proposta da Controparte_1 avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02480202300000327 000.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata per avere il Giudice a quo omesso di pronunciarsi sulle eccezioni di incompetenza per territorio dell'Autorità Giudiziaria adita e di tardività dell'opposizione e per aver egli ritenuto che spettasse all'opposta fornire la prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti, nonché per aver il Giudice di prime cure ritenuto il preavviso di fermo amministrativo impugnato affetto da vizi di forma.
Per i motivi innanzi esposti, Parte_1 ha domandato, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto dell'avversa opposizione.
Costituitasi in giudizio, la CP_1 ha domandato che venga dichiarata l'improcedibilità
dell'appello per omessa notifica dell'atto introduttivo nel termine all'uopo assegnato.
L'eccezione è fondata.
Invero, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel rito del lavoro,
l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e, per un verso, non è consentita al giudice l'assegnazione all'appellante di un altro termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione (Cass. n. 3145/2024), e, per altro verso,
essendo la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza inesistente giuridicamente e di fatto, in quanto mai avvenuta, tale inesistenza non è sanata ex tunc per effetto dell'eventuale costituzione in giudizio dell'appellato, considerato che il procedimento di notifica dell'appello in tali controversie adempie altresì la funzione di mettere la controparte a tempestiva conoscenza della pendenza dell'impugnazione, in ragione della legittima aspettativa al consolidamento della sentenza di primo grado (Cass. n. 2408/2024).
Parte_1 ha chiesto eNel caso di specie, all'udienza del 25.10.2024
ottenuto nuovo termine per procedere alla notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, senza precisare se l'atto introduttivo del presente giudizio fosse stato notificato entro il termine di cui all'art. 435 co. 2 c.p.c. e la notifica non fosse andata a buon fine,
ovvero se quest'ultima fosse stata del tutto omessa.
Nel fascicolo dell'appellante risultano depositate unicamente le relate delle notifiche dalla stessa eseguite in data 28.10.2025, circostanza dalla quale deve desumersi che non vi sia stata alcuna precedente notifica del ricorso nel termine di dieci giorni dalla data del deposito del decreto di fissazione della suddetta udienza, avvenuto il 27.7.2024.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosene antistatario.
Va, infine, dato atto dell'applicabilità, alla fattispecie in esame, del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, a norma del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis della medesima disposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio
Rubino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1555/2024, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello; Parte_1 alla rifusione delle spese di lite sostenute da [...] condanna che liquida in € 2.552,00 per compensi, oltre accessori come per legge, con distrazione CP_1
in favore del difensore, dichiaratosene antistatario;
- dichiara sussistente l'obbligo, per l'appellante, a norma dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, in Brindisi, in data 15 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino