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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/12/2025, n. 5301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5301 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
proc. n. 11947/25 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, riunito in collegio nelle persone di
DR NO Presidente rel. est.
VI OS CE
RA ER CE
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 11947/25 promossa da:
nato in [...] il [...] C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Massimo Stefanetti
RICORRENTE- contro
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore,
RESISTENTE
Conclusioni delle parti:
per parte ricorrente:
“ Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni istanza contraria, e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua, così giudicare: In via pregiudiziale e/o preliminare sospendere l'efficacia e/o l'esecutività del Decreto Cat. A 12. 2025 Imm. 2019041 del Questore della Provincia del Verbano Cusio , emesso dal Questore del Verbanio il CP_1 CP_1
12 maggio 2025, notificato al ricorrente in data 15 maggio 20 ogni effetto di legge;
Nel merito e i le: annullare, revocare e/o, in ogni caso dichiarare inefficace il decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo nr. 107116769, emesso dal Questore del il 12 maggio 2025, notificato al ricorrente in Controparte_1 data 15 maggio 2025, ad ogni effetto di legge, ordinando alla Questura del di provvedere senza Controparte_1 pagina 1 di 5 indugio al rilascio all'stante del permesso di soggiorno sopra indicato. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA. Il sottoscritto procuratore si dichiara sin d'ora antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c. e, in caso di condanna alle spese della Amministrazione, chiede la distrazione dell'importo di cui alla condanna a proprio favore per spese e compensi professionali”. Conclusioni parte resistente:
“Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
****
Il ricorrente indicato in epigrafe presentava domanda di aggiornamento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo a lui rilasciato dalla Questura di Vercelli in data 11.5.15; venivano comunicati al sig. dalla Questura del i motivi ostativi all'aggiornamento e, all'esito del Pt_1 Controparte_1 deposito di memorie da parte della difesa del ricorrente, con provvedimento emesso in data 12.5.25 e notificato in data 15.5.25, la Questura rigettava l'istanza e revocava il precedente permesso di soggiorno del richiedente evidenziando le numerose condanne definitive da questi riportate per gravi reati contro il patrimonio (rapine, furti, estorsioni) nonché per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale commessi dal
2016 sino al 2020 (per evasione).
Il provvedimento richiamava inoltre la frequentazione da parte del ricorrente di persone con pregiudizi penali ed il provvedimento di revoca del regime di affidamento in prova al servizio sociale pronunciato dal
Tribunale di Sorveglianza il 6.8.24; evidenziava che la presenza di familiari in Italia (non conviventi) non aveva rappresentato alcun deterrente alla commissione di plurimi reati, sottolineava l'assenza di qualsivoglia integrazione e la presenza attuale e concreta di una pericolosità sociale del ricorrente, confutando gli elementi richiamati nella memoria depositata ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90.
Il ricorrente impugnava il provvedimento di rigetto e revoca allegando: che il sig. “sta depositando al Magistrato di Sorveglianza di Novara istanza di concessione della Pt_1 detenzione domiciliare ai sensi della L. 26 novembre 2010 n. 199 presso l'abitazione della madre in Via
Giacomo Matteotti, n. 252, Serravalle Sesia, in Provincia di Vercelli”; che il sig. in passato ha commesso reati o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o al fine di Pt_1 procurarsi sostanze stupefacenti;
che tale periodo è superato;
che il Sig. sta lavorando in carcere e partecipa a tutte le attività educative e culturali all'interno della Pt_1
Casa circondariale di Verbania.
Instaurato il contraddittorio sulla istanza di sospensione avanzata, la stessa non veniva concessa. pagina 2 di 5 Si costituiva in causa la parte resistente chiedendo il rigetto della impugnazione proposta, ripercorrendo i motivi di cui al provvedimento impugnato.
All'udienza del 6.11.25 la difesa dichiarava di rinunciare alla audizione del ricorrente e di rinunciare alla audizione del suo assistito e richiamava le conclusioni agli atti. Il CE si riservava di riferire al collegio
(avendo la parte, come chiarito dal precedente giudice assegnatario, presentato, quanto meno implicitamente, domanda anche di riconoscimento della protezione speciale, invocando l'inespellibilità del ricorrente).
La domanda avanzata deve essere respinta, per i motivi, tutti, correttamente enucleati nel provvedimento di rigetto.
Il collegio si richiama, senza che vi sia necessità di elencarle nuovamente in questa sede, alle condanne definitive riportate dal ricorrente, analiticamente indicate nel provvedimento impugnato (nonché nel casellario agli atti) e non contestate dal ricorrente stesso.
Da tali documenti emerge la commissione di plurimi reati a far data dal 2016 sino al 2020 (pena complessiva anni 5 e mesi 2 di reclusione).
A dicembre 2021 il ricorrente è entrato in carcere. Come si evince dal provvedimento in atti del Tribunale di Sorveglianza del 6.8.24, a giugno 2023 il ricorrente venne affidato in prova al servizio sociale, in considerazione delle informazioni positive relative al suo percorso inframurario. A luglio 2024, però, detta misura veniva sospesa poiché si era accertato che il ricorrente aveva ripreso contatti con il mondo dello spaccio di sostanze stupefacenti;
aveva cambiato più volte domicilio e lavoro, aveva perduto il lavoro e non aveva comunicato all'ente competente tali circostanze, rendendosi irreperibile ai controlli.
Si era accertato che il ricorrente aveva di nuovo iniziato a fare uso di sostanze stupefacenti, accumulando debiti presso i fornitori di droga: per tutti questi motivi il Tribunale di Sorveglianza revocava la misura dell'affidamento in prova.
L'art. 9 comma 7 del D.Lgs 286/98 statuisce che il permesso di soggiorno di cui al comma 1 (permesso soggiornanti UE lungo periodo) è revocato quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4.
A sua volta il comma 4 di detto articolo statuisce che il permesso in esame non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Il comma in esame specifica inoltre che
“ Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore pagina 3 di 5 tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.”.
Ciò premesso, si rileva che uno degli elementi principali dai quali desumere la pericolosità sociale di un soggetto è la valutazione della sua condotta di vita, ricavabile, principalmente, dal casellario giudiziale e dalla condotta successiva alla commissione dei fatti delittuosi.
Ciò premesso, non può certamente essere condiviso quanto sottolineato dalla difesa circa un mutamento di vita del ricorrente.
Infatti, è ben vero che il ricorrente è stato ritenuto meritevole di benefici da parte del Tribunale di sorveglianza, ma è altrettanto vero che, fuori dalle mura carcerarie, ha ripreso a fare uso di sostanze stupefacenti e si è reso irreperibile ad ogni controllo.
In questa situazione, la circostanza che, da ultimo, nuovamente al ricorrente sia stato concesso il beneficio della liberazione anticipata stante il giudizio favorevole in merito al comportamento tenuto in carcere nel semestre 8.9.24/8.3.25, è, per il collegio, priva di rilevanza tenuto conto del suo comportamento pregresso.
Il ricorrente, infatti, ha dimostrato che l'avere tenuto una condotta irreprensibile all'interno del carcere non può essere considerato sintomo di una volontà di cambiare vita e di rientrare in un normale circuito di rapporti sociali.
Con facilità, infatti, il ricorrente, dopo un periodo di tempo relativamente breve dalla concessione del regime di affidamento in prova ai servizi sociali, ha ripreso contatti con il mondo della droga ed è risultato insensibile alle regole che avrebbe dovuto osservare.
Ritiene pertanto il collegio che non vi siano elementi per potere ritenere che la pericolosità sociale del ricorrente, desumibile dai plurimi e gravi reati commessi, non sia più attuale posto che, pur a fronte di periodi in cui il pare essere, all'interno del carcere, rispettoso delle regole, non appena viene a lui Pt_1 accordata una maggiore fiducia, si rende responsabile di condotte antisociali (oltre a quanto sopra riferito, si pensi al reato di evasione commesso nel 2020).
Il giudizio di bilanciamento imposto dall'art. 9, comma 4° sopra richiamato impone pertanto di dare priorità, rispetto alla permanenza del ricorrente sul territorio italiano (permanenza intervallata da lunghi periodi di detenzione), alla constatata pericolosità sociale.
La pluralità e la gravità di alcuni reati (desumibile dalle pene inflitte), infatti, portano a ritenere che il Pt_1 rappresenti un pericolo per la pubblica incolumità. E tale giudizio risulta attuale e concreto stante l'assenza di elementi oggettivi che possano orientare verso una valutazione prognostica positiva poiché il non Pt_1 sia è mai radicato, dal punto di vista lavorativo e sociale, sul territorio italiano. Anche la presenza dei suoi pagina 4 di 5 familiari in Italia, con i quali il ricorrente non convive, è risultato un elemento del tutto neutro poiché non ha mai costituito un argine alle svariate condotte delittuose.
Non si ravvisano, pertanto, nemmeno i presupposti per concedere altro eventuale permesso.
La domanda deve essere respinta.
Ritiene il Tribunale che vi siano gravi ed eccezionali motivi per procedere ad una integrale compensazione delle spese di lite, stante la natura della causa e gli elementi nuovi introdotti in giudizio dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
- respinge la domanda avanzata
Dichiara compensate le spese di lite
Così deciso in Torino, 10.11.25
Il Presidente
DR NO
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, riunito in collegio nelle persone di
DR NO Presidente rel. est.
VI OS CE
RA ER CE
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 11947/25 promossa da:
nato in [...] il [...] C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Massimo Stefanetti
RICORRENTE- contro
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore,
RESISTENTE
Conclusioni delle parti:
per parte ricorrente:
“ Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni istanza contraria, e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua, così giudicare: In via pregiudiziale e/o preliminare sospendere l'efficacia e/o l'esecutività del Decreto Cat. A 12. 2025 Imm. 2019041 del Questore della Provincia del Verbano Cusio , emesso dal Questore del Verbanio il CP_1 CP_1
12 maggio 2025, notificato al ricorrente in data 15 maggio 20 ogni effetto di legge;
Nel merito e i le: annullare, revocare e/o, in ogni caso dichiarare inefficace il decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo nr. 107116769, emesso dal Questore del il 12 maggio 2025, notificato al ricorrente in Controparte_1 data 15 maggio 2025, ad ogni effetto di legge, ordinando alla Questura del di provvedere senza Controparte_1 pagina 1 di 5 indugio al rilascio all'stante del permesso di soggiorno sopra indicato. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA. Il sottoscritto procuratore si dichiara sin d'ora antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c. e, in caso di condanna alle spese della Amministrazione, chiede la distrazione dell'importo di cui alla condanna a proprio favore per spese e compensi professionali”. Conclusioni parte resistente:
“Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
****
Il ricorrente indicato in epigrafe presentava domanda di aggiornamento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo a lui rilasciato dalla Questura di Vercelli in data 11.5.15; venivano comunicati al sig. dalla Questura del i motivi ostativi all'aggiornamento e, all'esito del Pt_1 Controparte_1 deposito di memorie da parte della difesa del ricorrente, con provvedimento emesso in data 12.5.25 e notificato in data 15.5.25, la Questura rigettava l'istanza e revocava il precedente permesso di soggiorno del richiedente evidenziando le numerose condanne definitive da questi riportate per gravi reati contro il patrimonio (rapine, furti, estorsioni) nonché per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale commessi dal
2016 sino al 2020 (per evasione).
Il provvedimento richiamava inoltre la frequentazione da parte del ricorrente di persone con pregiudizi penali ed il provvedimento di revoca del regime di affidamento in prova al servizio sociale pronunciato dal
Tribunale di Sorveglianza il 6.8.24; evidenziava che la presenza di familiari in Italia (non conviventi) non aveva rappresentato alcun deterrente alla commissione di plurimi reati, sottolineava l'assenza di qualsivoglia integrazione e la presenza attuale e concreta di una pericolosità sociale del ricorrente, confutando gli elementi richiamati nella memoria depositata ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90.
Il ricorrente impugnava il provvedimento di rigetto e revoca allegando: che il sig. “sta depositando al Magistrato di Sorveglianza di Novara istanza di concessione della Pt_1 detenzione domiciliare ai sensi della L. 26 novembre 2010 n. 199 presso l'abitazione della madre in Via
Giacomo Matteotti, n. 252, Serravalle Sesia, in Provincia di Vercelli”; che il sig. in passato ha commesso reati o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o al fine di Pt_1 procurarsi sostanze stupefacenti;
che tale periodo è superato;
che il Sig. sta lavorando in carcere e partecipa a tutte le attività educative e culturali all'interno della Pt_1
Casa circondariale di Verbania.
Instaurato il contraddittorio sulla istanza di sospensione avanzata, la stessa non veniva concessa. pagina 2 di 5 Si costituiva in causa la parte resistente chiedendo il rigetto della impugnazione proposta, ripercorrendo i motivi di cui al provvedimento impugnato.
All'udienza del 6.11.25 la difesa dichiarava di rinunciare alla audizione del ricorrente e di rinunciare alla audizione del suo assistito e richiamava le conclusioni agli atti. Il CE si riservava di riferire al collegio
(avendo la parte, come chiarito dal precedente giudice assegnatario, presentato, quanto meno implicitamente, domanda anche di riconoscimento della protezione speciale, invocando l'inespellibilità del ricorrente).
La domanda avanzata deve essere respinta, per i motivi, tutti, correttamente enucleati nel provvedimento di rigetto.
Il collegio si richiama, senza che vi sia necessità di elencarle nuovamente in questa sede, alle condanne definitive riportate dal ricorrente, analiticamente indicate nel provvedimento impugnato (nonché nel casellario agli atti) e non contestate dal ricorrente stesso.
Da tali documenti emerge la commissione di plurimi reati a far data dal 2016 sino al 2020 (pena complessiva anni 5 e mesi 2 di reclusione).
A dicembre 2021 il ricorrente è entrato in carcere. Come si evince dal provvedimento in atti del Tribunale di Sorveglianza del 6.8.24, a giugno 2023 il ricorrente venne affidato in prova al servizio sociale, in considerazione delle informazioni positive relative al suo percorso inframurario. A luglio 2024, però, detta misura veniva sospesa poiché si era accertato che il ricorrente aveva ripreso contatti con il mondo dello spaccio di sostanze stupefacenti;
aveva cambiato più volte domicilio e lavoro, aveva perduto il lavoro e non aveva comunicato all'ente competente tali circostanze, rendendosi irreperibile ai controlli.
Si era accertato che il ricorrente aveva di nuovo iniziato a fare uso di sostanze stupefacenti, accumulando debiti presso i fornitori di droga: per tutti questi motivi il Tribunale di Sorveglianza revocava la misura dell'affidamento in prova.
L'art. 9 comma 7 del D.Lgs 286/98 statuisce che il permesso di soggiorno di cui al comma 1 (permesso soggiornanti UE lungo periodo) è revocato quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4.
A sua volta il comma 4 di detto articolo statuisce che il permesso in esame non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Il comma in esame specifica inoltre che
“ Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore pagina 3 di 5 tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.”.
Ciò premesso, si rileva che uno degli elementi principali dai quali desumere la pericolosità sociale di un soggetto è la valutazione della sua condotta di vita, ricavabile, principalmente, dal casellario giudiziale e dalla condotta successiva alla commissione dei fatti delittuosi.
Ciò premesso, non può certamente essere condiviso quanto sottolineato dalla difesa circa un mutamento di vita del ricorrente.
Infatti, è ben vero che il ricorrente è stato ritenuto meritevole di benefici da parte del Tribunale di sorveglianza, ma è altrettanto vero che, fuori dalle mura carcerarie, ha ripreso a fare uso di sostanze stupefacenti e si è reso irreperibile ad ogni controllo.
In questa situazione, la circostanza che, da ultimo, nuovamente al ricorrente sia stato concesso il beneficio della liberazione anticipata stante il giudizio favorevole in merito al comportamento tenuto in carcere nel semestre 8.9.24/8.3.25, è, per il collegio, priva di rilevanza tenuto conto del suo comportamento pregresso.
Il ricorrente, infatti, ha dimostrato che l'avere tenuto una condotta irreprensibile all'interno del carcere non può essere considerato sintomo di una volontà di cambiare vita e di rientrare in un normale circuito di rapporti sociali.
Con facilità, infatti, il ricorrente, dopo un periodo di tempo relativamente breve dalla concessione del regime di affidamento in prova ai servizi sociali, ha ripreso contatti con il mondo della droga ed è risultato insensibile alle regole che avrebbe dovuto osservare.
Ritiene pertanto il collegio che non vi siano elementi per potere ritenere che la pericolosità sociale del ricorrente, desumibile dai plurimi e gravi reati commessi, non sia più attuale posto che, pur a fronte di periodi in cui il pare essere, all'interno del carcere, rispettoso delle regole, non appena viene a lui Pt_1 accordata una maggiore fiducia, si rende responsabile di condotte antisociali (oltre a quanto sopra riferito, si pensi al reato di evasione commesso nel 2020).
Il giudizio di bilanciamento imposto dall'art. 9, comma 4° sopra richiamato impone pertanto di dare priorità, rispetto alla permanenza del ricorrente sul territorio italiano (permanenza intervallata da lunghi periodi di detenzione), alla constatata pericolosità sociale.
La pluralità e la gravità di alcuni reati (desumibile dalle pene inflitte), infatti, portano a ritenere che il Pt_1 rappresenti un pericolo per la pubblica incolumità. E tale giudizio risulta attuale e concreto stante l'assenza di elementi oggettivi che possano orientare verso una valutazione prognostica positiva poiché il non Pt_1 sia è mai radicato, dal punto di vista lavorativo e sociale, sul territorio italiano. Anche la presenza dei suoi pagina 4 di 5 familiari in Italia, con i quali il ricorrente non convive, è risultato un elemento del tutto neutro poiché non ha mai costituito un argine alle svariate condotte delittuose.
Non si ravvisano, pertanto, nemmeno i presupposti per concedere altro eventuale permesso.
La domanda deve essere respinta.
Ritiene il Tribunale che vi siano gravi ed eccezionali motivi per procedere ad una integrale compensazione delle spese di lite, stante la natura della causa e gli elementi nuovi introdotti in giudizio dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
- respinge la domanda avanzata
Dichiara compensate le spese di lite
Così deciso in Torino, 10.11.25
Il Presidente
DR NO
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