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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 2118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2118 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2118/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ZI RI CRISTINA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13915/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lettere - Sede 80050 Lettere NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 284824.2025 TARI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1709/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso il fermo amministrativo atto n. 284824/2025, comunicato “agli eredi di Nominativo_1” (dante causa del ricorrente), recante trascrizione al PRA del 09/05/2025, con notifica indicata al 27/05/2025; il fermo è stato adottato ai sensi dell'art. 86 D.P.R.
602/1973 per un importo complessivo di € 1.011,72 correlato ai carichi TARI/TARES anni 2013–2014. Nel corpo dell'atto si menziona il preavviso di fermo n. 566306/2024 notificato 14/12/2024.
A sostegno del ricorso l'istante pone i seguenti motivi:
1.omessa (o irregolare) notifica degli atti prodromici (preavviso di fermo e ingiunzione) e decadenza della pretesa;
2.prescrizione quinquennale del credito TARI/TARES anni 2013–2014, in assenza di validi atti interruttivi;
3.carenza di prova dell'accettazione dell'eredità, rivestendo esso istante la qualifica di “chiamato all'eredità”.
SO.G.E.T. S.p.A. si è costituita eccependo: -l'inammissibilità per tardività dell'opposizione;-la rituale notifica del prodromico preavviso di fermo (18/09/2024, deposito in casa comunale l'11/12/2024) e del fermo
(consegna personale 27/05/2025), nonché della pregressa ingiunzione 2018 notificata 04/01/2019 e di un avviso/accertamento TARES 2013 notificato 25/01/2015;-la responsabilità solidale degli eredi ex art. 65, commi 1 e 4, D.P.R. 600/1973, disposizione che consentiva la notifica “agli eredi, collettivamente e impersonalmente” presso l'ultimo domicilio del de cuius, in difetto della comunicazione di cui al comma 2; - la validità della notifica diretta a mezzo posta degli atti della riscossione ex art. 26 d.p.r. 602/73 e art. 14 l.
890/1982, senza necessitàò di relata e perfezionamento della notifica anche per compiuta giacenza;
- mancato decorso della prescrizione in applicazione anche della disciplina emergenziale covd-19.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assorbe ogni questione preliminare il rigetto nel merito del ricorso.
1.Ai sensi dell'art. 65, comma 1, D.P.R. 600/1973, gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del de cuius. Il comma 2 pone un onere di comunicazione (generalità e domicilio fiscale) a carico degli eredi;
il comma 4 consente, in difetto di tale comunicazione, la notifica degli atti intestati al dante causa “agli eredi, collettivamente e impersonalmente” presso l'ultimo domicilio del defunto, con efficacia verso gli eredi che almeno 30 giorni prima non abbiano adempiuto all'onere di comunicazione.
Quanto alle modalità di notifica, l'art. 26 D.P.R. 602/1973 consente la notifica diretta a mezzo posta degli atti di riscossione, senza relata, con sottoscrizione per ricezione e anche con perfezionamento per compiuta giacenza, secondo disciplina semplificata;
Nel caso di specie, l'atto di fermo n. 284824/2025 risulta intestato agli eredi del de cuius ed è indirizzato all'ultimo domicilio;
la resistente ha allegato la successione degli atti (preavviso 566306/2024; ingiunzione
2018/2019; accertamento 2014/2015) ed ha invocato la validità della notifica ai sensi delle norme citate. Il ricorrente non ha documentato l'intervenuta comunicazione ex art. 65, comma 2, né ha articolato specifiche censure sulla impersonalità/collettività della notifica agli eredi che possano superare il quadro normativo sopra esposto. Pertanto, l'eccezione di omessa o invalida notifica agli eredi non può essere accolta.
2.La difesa del ricorrente insiste sulla sua qualifica di “chiamato all'eredità”, contestando la richiesta di pagamento in difetto di prova dell'accettazione dell'eredità.
Va chiarito che la disciplina tributaria consente la notifica e l'emersione della pretesa anche prima dell'accettazione (cfr. l'assetto degli artt. 65 D.P.R. 600/1973 e 49 D.P.R. 602/1973 sulla possibilità di azioni cautelari/conservative), fermo restando che la responsabilità patrimoniale piena ricade sull'erede solo in caso di accettazione (espressa o tacita, desumibile, inter alia, dal possesso e dalla fruizione dei beni ereditari).
SO.G.E.T. ritiene che l'accettazione tacita dell'eredità possa essere desunta dal godimento dell'immobile
(TARES/TARI insiste su un rapporto di utenza/beneficio). Sul punto, le allegazioni del ricorrente non superano le contrarie deduzioni della resistente.
In materia tributaria, la disciplina degli artt. 65 D.P.R. 600/1973 (obbligazioni del de cuius e notifiche agli eredi) e 49 D.P.R. 602/1973 (facoltà di azioni cautelari/conservative in riscossione) consente la notifica e l'emersione della pretesa anche prima dell'accettazione espressa, fermo restando che la responsabilità patrimoniale piena verso il Fisco si consolida in capo all'erede all'esito dell'accettazione (espressa o tacita).
In linea generale, nel sistema civilistico l'accettazione tacita dell'eredità si desume da comportamenti incompatibili con la volontà di rinunciare, tipicamente atti di disposizione/gestione dei beni ereditari o difese che presuppongano la spendita della qualità di erede. Nel caso tributario in esame, la proposizione di contestazioni “nel merito” della debenza del credito (ad es. eccezione di prescrizione del tributo TARI/TARES, contestazione della validità di accertamenti/ingiunzioni riferiti all'immobile del de cuius, ecc.), unitamente agli elementi documentali sul godimento/utenza dell'immobile (servizio rifiuti), integra indizi rilevanti di accettazione tacita;
ciò anche alla luce delle deduzioni della resistente circa la fruizione del bene e l'utenza connessa (TARES/TARI insistono su rapporti di erogazione periodica riferiti all'unità immobiliare).
In coerenza con il quadro normativo specifico della riscossione, si ritiene che la difesa nel merito dell'obbligazione tributaria del de cuius, svolta dal ricorrente senza spendere una formale estraneità (rinuncia all'eredità) né allegare/produrre la comunicazione ex art. 65, comma 2, valga a manifestare la spendita della qualità di erede e, nella specie, contribuisca a integrare accettazione tacita: la qualità di erede deve ritenersi acquisita ai fini del presente giudizio. Ne consegue che il ricorrente risponde delle obbligazioni del de cuius nei limiti e secondo la disciplina dell'art. 65 D.P.R. 600/1973.
3. Sono in atti documentate regolari notifiche degli atti prodromici, peraltro interruttivi della prescrizione di anni cinque: -accertamento TARES 2013 notificato 25/01/2015 (validamente interruttivo);-ingiunzione notificata 04/01/2019 (nuova interruzione, con decorso di un ulteriore quinquennio dal giorno successivo); preavviso di fermo notificato 14/12/2024 (ulteriore atto in prossimità della trascrizione); fermo trascritto
09/05/2025, notificato 27/05/2025.
La pretesa è, dunque, irretrattabile e questioni di prescrizione del tributo e di decadenza dalla pretesa impositiva non possono più essere sollevate.
4.Può essere indagata solo la prescrizione successiva di anni cinque che non è decorsa dalla notifica dell'ultimo atto interruttivo (preavviso del 14.12.2024) alla notifica del fermo oggi impugnato (14.12.2024)
Il ricorso va, dunque, rigettato.
5.Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, nei confronti della sola parte resistente costituita.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ZI RI CRISTINA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13915/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lettere - Sede 80050 Lettere NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 284824.2025 TARI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1709/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso il fermo amministrativo atto n. 284824/2025, comunicato “agli eredi di Nominativo_1” (dante causa del ricorrente), recante trascrizione al PRA del 09/05/2025, con notifica indicata al 27/05/2025; il fermo è stato adottato ai sensi dell'art. 86 D.P.R.
602/1973 per un importo complessivo di € 1.011,72 correlato ai carichi TARI/TARES anni 2013–2014. Nel corpo dell'atto si menziona il preavviso di fermo n. 566306/2024 notificato 14/12/2024.
A sostegno del ricorso l'istante pone i seguenti motivi:
1.omessa (o irregolare) notifica degli atti prodromici (preavviso di fermo e ingiunzione) e decadenza della pretesa;
2.prescrizione quinquennale del credito TARI/TARES anni 2013–2014, in assenza di validi atti interruttivi;
3.carenza di prova dell'accettazione dell'eredità, rivestendo esso istante la qualifica di “chiamato all'eredità”.
SO.G.E.T. S.p.A. si è costituita eccependo: -l'inammissibilità per tardività dell'opposizione;-la rituale notifica del prodromico preavviso di fermo (18/09/2024, deposito in casa comunale l'11/12/2024) e del fermo
(consegna personale 27/05/2025), nonché della pregressa ingiunzione 2018 notificata 04/01/2019 e di un avviso/accertamento TARES 2013 notificato 25/01/2015;-la responsabilità solidale degli eredi ex art. 65, commi 1 e 4, D.P.R. 600/1973, disposizione che consentiva la notifica “agli eredi, collettivamente e impersonalmente” presso l'ultimo domicilio del de cuius, in difetto della comunicazione di cui al comma 2; - la validità della notifica diretta a mezzo posta degli atti della riscossione ex art. 26 d.p.r. 602/73 e art. 14 l.
890/1982, senza necessitàò di relata e perfezionamento della notifica anche per compiuta giacenza;
- mancato decorso della prescrizione in applicazione anche della disciplina emergenziale covd-19.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assorbe ogni questione preliminare il rigetto nel merito del ricorso.
1.Ai sensi dell'art. 65, comma 1, D.P.R. 600/1973, gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del de cuius. Il comma 2 pone un onere di comunicazione (generalità e domicilio fiscale) a carico degli eredi;
il comma 4 consente, in difetto di tale comunicazione, la notifica degli atti intestati al dante causa “agli eredi, collettivamente e impersonalmente” presso l'ultimo domicilio del defunto, con efficacia verso gli eredi che almeno 30 giorni prima non abbiano adempiuto all'onere di comunicazione.
Quanto alle modalità di notifica, l'art. 26 D.P.R. 602/1973 consente la notifica diretta a mezzo posta degli atti di riscossione, senza relata, con sottoscrizione per ricezione e anche con perfezionamento per compiuta giacenza, secondo disciplina semplificata;
Nel caso di specie, l'atto di fermo n. 284824/2025 risulta intestato agli eredi del de cuius ed è indirizzato all'ultimo domicilio;
la resistente ha allegato la successione degli atti (preavviso 566306/2024; ingiunzione
2018/2019; accertamento 2014/2015) ed ha invocato la validità della notifica ai sensi delle norme citate. Il ricorrente non ha documentato l'intervenuta comunicazione ex art. 65, comma 2, né ha articolato specifiche censure sulla impersonalità/collettività della notifica agli eredi che possano superare il quadro normativo sopra esposto. Pertanto, l'eccezione di omessa o invalida notifica agli eredi non può essere accolta.
2.La difesa del ricorrente insiste sulla sua qualifica di “chiamato all'eredità”, contestando la richiesta di pagamento in difetto di prova dell'accettazione dell'eredità.
Va chiarito che la disciplina tributaria consente la notifica e l'emersione della pretesa anche prima dell'accettazione (cfr. l'assetto degli artt. 65 D.P.R. 600/1973 e 49 D.P.R. 602/1973 sulla possibilità di azioni cautelari/conservative), fermo restando che la responsabilità patrimoniale piena ricade sull'erede solo in caso di accettazione (espressa o tacita, desumibile, inter alia, dal possesso e dalla fruizione dei beni ereditari).
SO.G.E.T. ritiene che l'accettazione tacita dell'eredità possa essere desunta dal godimento dell'immobile
(TARES/TARI insiste su un rapporto di utenza/beneficio). Sul punto, le allegazioni del ricorrente non superano le contrarie deduzioni della resistente.
In materia tributaria, la disciplina degli artt. 65 D.P.R. 600/1973 (obbligazioni del de cuius e notifiche agli eredi) e 49 D.P.R. 602/1973 (facoltà di azioni cautelari/conservative in riscossione) consente la notifica e l'emersione della pretesa anche prima dell'accettazione espressa, fermo restando che la responsabilità patrimoniale piena verso il Fisco si consolida in capo all'erede all'esito dell'accettazione (espressa o tacita).
In linea generale, nel sistema civilistico l'accettazione tacita dell'eredità si desume da comportamenti incompatibili con la volontà di rinunciare, tipicamente atti di disposizione/gestione dei beni ereditari o difese che presuppongano la spendita della qualità di erede. Nel caso tributario in esame, la proposizione di contestazioni “nel merito” della debenza del credito (ad es. eccezione di prescrizione del tributo TARI/TARES, contestazione della validità di accertamenti/ingiunzioni riferiti all'immobile del de cuius, ecc.), unitamente agli elementi documentali sul godimento/utenza dell'immobile (servizio rifiuti), integra indizi rilevanti di accettazione tacita;
ciò anche alla luce delle deduzioni della resistente circa la fruizione del bene e l'utenza connessa (TARES/TARI insistono su rapporti di erogazione periodica riferiti all'unità immobiliare).
In coerenza con il quadro normativo specifico della riscossione, si ritiene che la difesa nel merito dell'obbligazione tributaria del de cuius, svolta dal ricorrente senza spendere una formale estraneità (rinuncia all'eredità) né allegare/produrre la comunicazione ex art. 65, comma 2, valga a manifestare la spendita della qualità di erede e, nella specie, contribuisca a integrare accettazione tacita: la qualità di erede deve ritenersi acquisita ai fini del presente giudizio. Ne consegue che il ricorrente risponde delle obbligazioni del de cuius nei limiti e secondo la disciplina dell'art. 65 D.P.R. 600/1973.
3. Sono in atti documentate regolari notifiche degli atti prodromici, peraltro interruttivi della prescrizione di anni cinque: -accertamento TARES 2013 notificato 25/01/2015 (validamente interruttivo);-ingiunzione notificata 04/01/2019 (nuova interruzione, con decorso di un ulteriore quinquennio dal giorno successivo); preavviso di fermo notificato 14/12/2024 (ulteriore atto in prossimità della trascrizione); fermo trascritto
09/05/2025, notificato 27/05/2025.
La pretesa è, dunque, irretrattabile e questioni di prescrizione del tributo e di decadenza dalla pretesa impositiva non possono più essere sollevate.
4.Può essere indagata solo la prescrizione successiva di anni cinque che non è decorsa dalla notifica dell'ultimo atto interruttivo (preavviso del 14.12.2024) alla notifica del fermo oggi impugnato (14.12.2024)
Il ricorso va, dunque, rigettato.
5.Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, nei confronti della sola parte resistente costituita.