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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4639/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 4639/2024 V.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 27/1/2025; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'11/08/1985 e ivi residente, in Piazza Cavour 9, elettivamente domiciliata in Lentini, Via Libertà n.
51, presso lo studio dell'avv. Fangano Rossana, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nato a [...], il [...] e ivi residente, in Parte_2 C.F._2
Via Bricinna n. 56, elettivamente domiciliato in Carlentini, Via Orsini n. 51, presso lo studio dell'avv.
Egidio Emmi, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/11/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile il giorno 1/10/2019 (Atto n. 32,
Parte 1, Anno 2019).
Esponevano in particolare i coniugi:
-di aver contratto matrimonio con rito civile in Lentini, il giorno 1/10/2019;
-che dalla loro unione non è stata generata prole;
-di essersi separati consensualmente con verbale omologato il 20/4/2023;
pagina1 di 3 - di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 26/11/2024, il Presidente fissava udienza del 27/1/2025 per la comparizione dei coniugi.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle medesime condizioni di cui alla separazione che di seguito si riportano:
“1) I separandi si riconoscono piena libertà di fissare nel territorio nazionale, ed anche all'estero, la propria personale residenza, e si impegnano sin d'ora a prestare il proprio consenso qualora necessario ad uno di loro di espatriare, cambiare residenza, o comunque per ottenere il visto per
l'espatrio o il passaporto;
2) I coniugi, reciprocamente, rinunciano, per ciascuno di loro, ad ogni assegno o contributo per il proprio mantenimento, dichiarando di essere entrambi economicamente autosufficienti, e di non necessitare di alcunché;
3) Entrambe le parti dichiarano che le predette condizioni sono state concordemente determinate tenendo conto delle condizioni economiche di entrambi, dei loro rispettivi redditi, accertatati e riconosciuti, del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, della loro rispettive capacità lavorative, nonché della durata del matrimonio;
4) Le spese della presente procedura saranno ripartite tra le parti in ragione di metà per ciascuna, mentre quelle relative ai compensi professionali dei difensori, graveranno esclusivamente sulle parti che hanno conferito il rispettivo mandato.”
pagina2 di 3 La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
, in Lentini, il giorno 01/10/2019 (Atto n. 32, Parte 1, Anno 2019), in conformità alle
[...]
condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di LENTINI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 07/02/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 4639/2024 V.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 27/1/2025; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'11/08/1985 e ivi residente, in Piazza Cavour 9, elettivamente domiciliata in Lentini, Via Libertà n.
51, presso lo studio dell'avv. Fangano Rossana, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nato a [...], il [...] e ivi residente, in Parte_2 C.F._2
Via Bricinna n. 56, elettivamente domiciliato in Carlentini, Via Orsini n. 51, presso lo studio dell'avv.
Egidio Emmi, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/11/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile il giorno 1/10/2019 (Atto n. 32,
Parte 1, Anno 2019).
Esponevano in particolare i coniugi:
-di aver contratto matrimonio con rito civile in Lentini, il giorno 1/10/2019;
-che dalla loro unione non è stata generata prole;
-di essersi separati consensualmente con verbale omologato il 20/4/2023;
pagina1 di 3 - di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 26/11/2024, il Presidente fissava udienza del 27/1/2025 per la comparizione dei coniugi.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle medesime condizioni di cui alla separazione che di seguito si riportano:
“1) I separandi si riconoscono piena libertà di fissare nel territorio nazionale, ed anche all'estero, la propria personale residenza, e si impegnano sin d'ora a prestare il proprio consenso qualora necessario ad uno di loro di espatriare, cambiare residenza, o comunque per ottenere il visto per
l'espatrio o il passaporto;
2) I coniugi, reciprocamente, rinunciano, per ciascuno di loro, ad ogni assegno o contributo per il proprio mantenimento, dichiarando di essere entrambi economicamente autosufficienti, e di non necessitare di alcunché;
3) Entrambe le parti dichiarano che le predette condizioni sono state concordemente determinate tenendo conto delle condizioni economiche di entrambi, dei loro rispettivi redditi, accertatati e riconosciuti, del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, della loro rispettive capacità lavorative, nonché della durata del matrimonio;
4) Le spese della presente procedura saranno ripartite tra le parti in ragione di metà per ciascuna, mentre quelle relative ai compensi professionali dei difensori, graveranno esclusivamente sulle parti che hanno conferito il rispettivo mandato.”
pagina2 di 3 La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
, in Lentini, il giorno 01/10/2019 (Atto n. 32, Parte 1, Anno 2019), in conformità alle
[...]
condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di LENTINI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 07/02/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3