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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 18/12/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1894/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI EG IL
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
IA DAZZI Presidente
NO RAGO Giudice rel.
ZO MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 1894/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Georgia) il 13 novembre 1978; rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Campani come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Alberto Pansa n. 55/i
- attrice - contro
, C.F. nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Emilia il 7 marzo 1972; rappresentato e difeso, inizialmente dall'avv. Maria Palomba come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, e da ultimo dall'avv. Monia Zannoni come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Roma n. 29
- convenuto -
1 di 8 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
• PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , in atti meglio generalizzati e già
[...] Controparte_1 autorizzati a vivere separati, ordinando al Comune di Reggio Emilia
l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• Dichiarare compensate le spese legali tra le parti;
• Omologare le seguenti condizioni della separazione:
1) ASSEGNARE la casa coniugale - sita in Reggio Emilia, Via
Gobellino n. 7/01 – di proprietà di terzi, al marito con i relativi arredi;
2) DISPORRE l'affido condiviso dei tre figli minori a entrambi i genitori, con collocazione preferenziale di questi ultimi presso la residenza materna e con permanenza degli stessi minori presso ciascun genitore in misura pressochè paritaria, secondo la formula di calendario 2+2+3, ovvero:
1° settimana: lunedì e martedì con la madre, mercoledì e giovedì con il padre, venerdì, sabato e domenica con la madre,
2° settimana: lunedì e martedì con il padre, mercoledì e giovedì con la madre, venerdì, sabato e domenica con il padre,
3° settimana: lunedì e martedì con la madre, mercoledì e giovedì con il padre, venerdì, sabato e domenica con la madre,
4° settimana: lunedì e martedì con il padre, mercoledì e giovedì con la madre, venerdì, sabato e domenica con il padre.
Con specifica che tutti i sabati di pertinenza della madre, attesi gli impegni lavorativi di quest'ultima, i bambini rimangano con il padre (salvo differenti impegni del Guerrieri da comunicarsi alla moglie con almeno una settimana di anticipo) dalla mattina alle
2 di 8 8,00 e fino alla conclusione del turno di lavoro materno
(15:00/15:30).
Sarà cura della madre portarli a casa del padre il sabato mattina e ritirarli poi, sempre presso la casa paterna, terminato il proprio turno di lavoro.
E' facoltà per i genitori, nei giorni in cui i figli non sono con loro, di sentirli e contattarli telefonicamente.
Le parti si impegnano, in caso di impossibilità, a preferire l'altro genitore nella gestione ed accudimento dei figli.
Durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno con ciascun genitore una settimana, alternando di anno in anno, il periodo che va dal 25/12 al 31/12 con quello che va dal 1/1 al 06/1.
Per il corrente anno (2025), il papà trascorrerà con i figli il periodo che va dal 25/12/2025 al 31/12/2025, mentre la mamma starà con i figli dal 1/1/26 al 6/1/26.
La sera della Vigilia i bambini staranno con la madre dall'uscita dal lavoro di quest'ultima e fino alla mattina dopo. La madre avrà poi cura di accompagnarli a casa del padre la mattina del 25/12 alle ore 10,00.
Durante le vacanze pasquali, i genitori alterneranno con i figli, il giorno di Pasqua e di Pasquetta. Per il 2026, Pasqua con mamma
e Pasquetta con papà.
Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, con onere dei genitori di comunicarsi il periodo prescelto entro il 30/05 di ciascun anno.
DICHIARARE tenuto il marito a versare alla moglie, entro il giorno 15 di ciascun mese, la somma mensile di € 450,00 a titolo di contributo di mantenimento per i tre figli minori , e Per_1 Persona_2
, prevedendo il versamento mediante accredito Persona_3 bancario sul conto corrente intestato alla moglie – somma indicizzabile ogni anno secondo gli indici ISTAT relativi al costo della
3 di 8 vita – oltre alla refusione del 50% delle spese straordinarie, scolastiche, parascolastiche, sanitarie, sportive sostenute e da sostenersi per i figli come da Protocollo in vigore presso l'intestato
Tribunale, previa esibizione della relativa certificazione dimostrativa.
L'importo del contributo al mantenimento, fissato in €uro 450,00, è stato determinato sulla base dei redditi percepiti dal Signor nell'anno 2023 (730/2024) e di quelli percepiti dalla CP_1
Signora nello stesso periodo. Parte_2
Per quanto riguarda le rette della scuola materna e della mensa per i figli (presenti e future), la moglie farà domanda affinchè vengano intestate a lei ed in accordo tra i genitori, dette spese per i figli, saranno suddivise al 50% tra di loro.
E' inteso che chi anticiperà la spesa straordinaria sostenuta per i figli, qualunque essa sia, avrà diritto ad ottenere il rimborso del 50% dall'altro genitore entro il mese di esborso, previa esibizione della certificazione attestante l'avvenuto pagamento.
Le detrazioni per i figli spetteranno ai genitori in ragione del 50% ciascuno.
I coniugi si impegnano a far continuare ai figli le attività sportive -e non- da questi già iniziate (musica e pattinaggio per , calcio Per_1 per ) nonché a condurli nei relativi luoghi di svolgimento. I Per_3 coniugi si impegnano, altresì, ad iscrivere ZO alla scuola calcio.
Le relative spese per dette attività saranno sostenute dalle parti in ragione del 50%. E' previsto che nei sabati di pertinenza della
Signora verrà accompagnato alle partite di Parte_1 Per_3 calcio (o a catechismo) e a catechismo dal Signor Per_1
La madre si occuperà, quindi, di “ritirare”' dai luoghi CP_1 Per_3 sportivi e dalla Parrocchia di Gavassa. Per_1
I coniugi si impegnano a far iniziare a un percorso Per_1 psicologico, suddividendone in ragione del 50% i relativi oneri.
I coniugi, dietro indicazione della pediatra, Dott.ssa Persona_4
si impegnano altresì a far iniziare a un percorso
[...] Per_1
4 di 8 presso un nutrizionista/alimentarista, suddividendone, in ragione del
50% ciascuno, le relative spese.
PREVEDERE la suddivisione al 50% dell'assegno unico tra i genitori, chiesto interamente dalla moglie avendo lei un ISEE più basso. Sarà cura della signora una volta incassato l'assegno, Parte_1 rimborsare -entro il giorno 10 di ogni mese- al marito l'importo del
50% a lui spettante.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 15 giugno 2024, Parte_1 chiedeva la separazione personale da ,
[...] Controparte_1
l'affidamento condiviso dei loro tre figli (nata il 30 luglio Per_1
2014), (nato il [...]) e Persona_3 Persona_2
(nato il [...]), la collocazione preferenziale degli stessi presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita del padre, un contributo al mantenimento della prole in misura pari ad € 750,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché un assegno per il mantenimento del coniuge in misura pari ad € 200,00 al mese.
2. si costituiva con comparsa depositata in Controparte_1 data 30 settembre 2024, e, pur aderendo alla domanda di separazione, chiedeva l'addebito alla moglie e l'affidamento esclusivo a sé dei minori nella casa coniugale.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 21 giugno 2024 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., sentite le parti personalmente alla prima udienza del 31 ottobre 2024 ed espletata una C.T.U. genitoriale, affidata al dott. , all'udienza Persona_5 del 18 dicembre 2025 i procuratori delle parti, dando atto del raggiungimento di un accordo sulle condizioni della separazione, autorizzati dal giudice, precisavano congiuntamente le conclusioni,
5 di 8 come in epigrafe trascritte, chiedendo la pronuncia immediata di sentenza, con rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di separazione merita accoglimento.
Le parti contraevano matrimonio a Reggio Emilia in data 12 agosto 2012.
È noto che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole».
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015).
Nel caso in esame, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c.: è emersa, infatti, l'esistenza di una crisi del rapporto tra le parti di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio, come ricavabile dal tenore dei rispettivi atti difensivi, dalle accuse reciproche avanzate dai coniugi, dall'insistere nelle domande da parte di entrambi i coniugi, dal comportamento tenuto da entrambi nel corso del processo e, infine, dal fallimento del tentativo di conciliazione.
6 di 8 Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2. Le parti hanno tre figli: , e Per_1 Persona_3 Per_2
che oggi hanno, rispettivamente, 11, 7 e 5 anni.
[...]
Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Pertanto, le domande delle parti possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sui loro rapporti patrimoniali e sulle ulteriori questioni.
L'ascolto della prole non è necessario (art. 473 bis.4, comma 3,
c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo dei genitori.
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
Al pari, anche le spese della C.T.U., già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste per metà a carico di ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia la separazione personale fra i coniugi CP_1
, nato a [...] il [...], e
[...] Parte_1
nata a [...] il [...], unitisi in
[...] matrimonio a Reggio Emilia in data 12 agosto 2012 con atto trascritto
7 di 8 nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 2012 parte 1 numero 187;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, così come trascritte in epigrafe;
4. prende atto degli ulteriori accordi anche patrimoniali intercorsi tra le parti;
5. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
6. pone definitivamente le spese della C.T.U., liquidate come da separato decreto, per metà a carico di e per metà a Controparte_1 carico di . Parte_1
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST.
NO RA
IL PRESIDENTE
IA DA
8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI EG IL
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
IA DAZZI Presidente
NO RAGO Giudice rel.
ZO MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 1894/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Georgia) il 13 novembre 1978; rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Campani come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Alberto Pansa n. 55/i
- attrice - contro
, C.F. nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Emilia il 7 marzo 1972; rappresentato e difeso, inizialmente dall'avv. Maria Palomba come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, e da ultimo dall'avv. Monia Zannoni come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Roma n. 29
- convenuto -
1 di 8 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
• PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , in atti meglio generalizzati e già
[...] Controparte_1 autorizzati a vivere separati, ordinando al Comune di Reggio Emilia
l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• Dichiarare compensate le spese legali tra le parti;
• Omologare le seguenti condizioni della separazione:
1) ASSEGNARE la casa coniugale - sita in Reggio Emilia, Via
Gobellino n. 7/01 – di proprietà di terzi, al marito con i relativi arredi;
2) DISPORRE l'affido condiviso dei tre figli minori a entrambi i genitori, con collocazione preferenziale di questi ultimi presso la residenza materna e con permanenza degli stessi minori presso ciascun genitore in misura pressochè paritaria, secondo la formula di calendario 2+2+3, ovvero:
1° settimana: lunedì e martedì con la madre, mercoledì e giovedì con il padre, venerdì, sabato e domenica con la madre,
2° settimana: lunedì e martedì con il padre, mercoledì e giovedì con la madre, venerdì, sabato e domenica con il padre,
3° settimana: lunedì e martedì con la madre, mercoledì e giovedì con il padre, venerdì, sabato e domenica con la madre,
4° settimana: lunedì e martedì con il padre, mercoledì e giovedì con la madre, venerdì, sabato e domenica con il padre.
Con specifica che tutti i sabati di pertinenza della madre, attesi gli impegni lavorativi di quest'ultima, i bambini rimangano con il padre (salvo differenti impegni del Guerrieri da comunicarsi alla moglie con almeno una settimana di anticipo) dalla mattina alle
2 di 8 8,00 e fino alla conclusione del turno di lavoro materno
(15:00/15:30).
Sarà cura della madre portarli a casa del padre il sabato mattina e ritirarli poi, sempre presso la casa paterna, terminato il proprio turno di lavoro.
E' facoltà per i genitori, nei giorni in cui i figli non sono con loro, di sentirli e contattarli telefonicamente.
Le parti si impegnano, in caso di impossibilità, a preferire l'altro genitore nella gestione ed accudimento dei figli.
Durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno con ciascun genitore una settimana, alternando di anno in anno, il periodo che va dal 25/12 al 31/12 con quello che va dal 1/1 al 06/1.
Per il corrente anno (2025), il papà trascorrerà con i figli il periodo che va dal 25/12/2025 al 31/12/2025, mentre la mamma starà con i figli dal 1/1/26 al 6/1/26.
La sera della Vigilia i bambini staranno con la madre dall'uscita dal lavoro di quest'ultima e fino alla mattina dopo. La madre avrà poi cura di accompagnarli a casa del padre la mattina del 25/12 alle ore 10,00.
Durante le vacanze pasquali, i genitori alterneranno con i figli, il giorno di Pasqua e di Pasquetta. Per il 2026, Pasqua con mamma
e Pasquetta con papà.
Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, con onere dei genitori di comunicarsi il periodo prescelto entro il 30/05 di ciascun anno.
DICHIARARE tenuto il marito a versare alla moglie, entro il giorno 15 di ciascun mese, la somma mensile di € 450,00 a titolo di contributo di mantenimento per i tre figli minori , e Per_1 Persona_2
, prevedendo il versamento mediante accredito Persona_3 bancario sul conto corrente intestato alla moglie – somma indicizzabile ogni anno secondo gli indici ISTAT relativi al costo della
3 di 8 vita – oltre alla refusione del 50% delle spese straordinarie, scolastiche, parascolastiche, sanitarie, sportive sostenute e da sostenersi per i figli come da Protocollo in vigore presso l'intestato
Tribunale, previa esibizione della relativa certificazione dimostrativa.
L'importo del contributo al mantenimento, fissato in €uro 450,00, è stato determinato sulla base dei redditi percepiti dal Signor nell'anno 2023 (730/2024) e di quelli percepiti dalla CP_1
Signora nello stesso periodo. Parte_2
Per quanto riguarda le rette della scuola materna e della mensa per i figli (presenti e future), la moglie farà domanda affinchè vengano intestate a lei ed in accordo tra i genitori, dette spese per i figli, saranno suddivise al 50% tra di loro.
E' inteso che chi anticiperà la spesa straordinaria sostenuta per i figli, qualunque essa sia, avrà diritto ad ottenere il rimborso del 50% dall'altro genitore entro il mese di esborso, previa esibizione della certificazione attestante l'avvenuto pagamento.
Le detrazioni per i figli spetteranno ai genitori in ragione del 50% ciascuno.
I coniugi si impegnano a far continuare ai figli le attività sportive -e non- da questi già iniziate (musica e pattinaggio per , calcio Per_1 per ) nonché a condurli nei relativi luoghi di svolgimento. I Per_3 coniugi si impegnano, altresì, ad iscrivere ZO alla scuola calcio.
Le relative spese per dette attività saranno sostenute dalle parti in ragione del 50%. E' previsto che nei sabati di pertinenza della
Signora verrà accompagnato alle partite di Parte_1 Per_3 calcio (o a catechismo) e a catechismo dal Signor Per_1
La madre si occuperà, quindi, di “ritirare”' dai luoghi CP_1 Per_3 sportivi e dalla Parrocchia di Gavassa. Per_1
I coniugi si impegnano a far iniziare a un percorso Per_1 psicologico, suddividendone in ragione del 50% i relativi oneri.
I coniugi, dietro indicazione della pediatra, Dott.ssa Persona_4
si impegnano altresì a far iniziare a un percorso
[...] Per_1
4 di 8 presso un nutrizionista/alimentarista, suddividendone, in ragione del
50% ciascuno, le relative spese.
PREVEDERE la suddivisione al 50% dell'assegno unico tra i genitori, chiesto interamente dalla moglie avendo lei un ISEE più basso. Sarà cura della signora una volta incassato l'assegno, Parte_1 rimborsare -entro il giorno 10 di ogni mese- al marito l'importo del
50% a lui spettante.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 15 giugno 2024, Parte_1 chiedeva la separazione personale da ,
[...] Controparte_1
l'affidamento condiviso dei loro tre figli (nata il 30 luglio Per_1
2014), (nato il [...]) e Persona_3 Persona_2
(nato il [...]), la collocazione preferenziale degli stessi presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita del padre, un contributo al mantenimento della prole in misura pari ad € 750,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché un assegno per il mantenimento del coniuge in misura pari ad € 200,00 al mese.
2. si costituiva con comparsa depositata in Controparte_1 data 30 settembre 2024, e, pur aderendo alla domanda di separazione, chiedeva l'addebito alla moglie e l'affidamento esclusivo a sé dei minori nella casa coniugale.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 21 giugno 2024 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., sentite le parti personalmente alla prima udienza del 31 ottobre 2024 ed espletata una C.T.U. genitoriale, affidata al dott. , all'udienza Persona_5 del 18 dicembre 2025 i procuratori delle parti, dando atto del raggiungimento di un accordo sulle condizioni della separazione, autorizzati dal giudice, precisavano congiuntamente le conclusioni,
5 di 8 come in epigrafe trascritte, chiedendo la pronuncia immediata di sentenza, con rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di separazione merita accoglimento.
Le parti contraevano matrimonio a Reggio Emilia in data 12 agosto 2012.
È noto che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole».
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015).
Nel caso in esame, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c.: è emersa, infatti, l'esistenza di una crisi del rapporto tra le parti di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio, come ricavabile dal tenore dei rispettivi atti difensivi, dalle accuse reciproche avanzate dai coniugi, dall'insistere nelle domande da parte di entrambi i coniugi, dal comportamento tenuto da entrambi nel corso del processo e, infine, dal fallimento del tentativo di conciliazione.
6 di 8 Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2. Le parti hanno tre figli: , e Per_1 Persona_3 Per_2
che oggi hanno, rispettivamente, 11, 7 e 5 anni.
[...]
Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Pertanto, le domande delle parti possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sui loro rapporti patrimoniali e sulle ulteriori questioni.
L'ascolto della prole non è necessario (art. 473 bis.4, comma 3,
c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo dei genitori.
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
Al pari, anche le spese della C.T.U., già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste per metà a carico di ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia la separazione personale fra i coniugi CP_1
, nato a [...] il [...], e
[...] Parte_1
nata a [...] il [...], unitisi in
[...] matrimonio a Reggio Emilia in data 12 agosto 2012 con atto trascritto
7 di 8 nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 2012 parte 1 numero 187;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, così come trascritte in epigrafe;
4. prende atto degli ulteriori accordi anche patrimoniali intercorsi tra le parti;
5. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
6. pone definitivamente le spese della C.T.U., liquidate come da separato decreto, per metà a carico di e per metà a Controparte_1 carico di . Parte_1
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST.
NO RA
IL PRESIDENTE
IA DA
8 di 8