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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/12/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2405/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Michele DELLI PAOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado 2405/2024 promossa da:
, codice fiscale , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08.061973, rappresentata e difesa dagli avv.ti DANIELE DAVID e LAURA CASASCHI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente contro
, codice fiscale nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. CLAUDIA PIPITONE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato. resistente
oggetto: separazione giudiziale con l'intervento del Pubblico Ministero in data 26/11/2024.
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato le seguenti conclusioni congiunte
Pronunciare sentenza parziale in punto status (cfr. p.v. del 09/12/2025)
Svolgimento del processo Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio civile con il sig. il 28/05/2011, optando per il regime della separazione dei beni. CP_1
Dall'unione coniugale è nata il [...], oggi dodicenne;
non vi sono altri figli Persona_1
legittimati o adottivi, ad eccezione di un figlio della ricorrente avuto da una precedente relazione ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Parte ricorrente esponeva che a seguito di episodi di minacce Parte_1
psico fisiche e condotte lesive della sua persona attuate dal coniuge , addiveniva CP_1
alla decisione di separarsi e si trasferiva con la figlia AU in un appartamento di sua esclusiva proprietà in ON.
Rappresentava altresì di avere difficoltà nel comunicare con il resistente circa la gestione della figlia e che il sig. , se da un lato si rifiutava di comunicare verbalmente con la ricorrente, dall'altro CP_1
utilizzava la figlia o il cellulare di quest'ultima per scriverle messaggi, molti dei quali non adeguati alla lettura da parte della minore.
All'udienza di comparizione personale delle parti, la ricorrente informava che nel frattempo erano intervenuti i Servizi Sociali al fine di trovare una soluzione relativa all'affido e per migliorare il rapporto padre-figlia ed i procuratori concordavano sulla necessità di attendere l'esito del monitoraggio per definire le modalità di affidamento e frequentazione tra la minore e il genitore non collocatario.
Il Giudice invitava le parti a trovare un accordo sulle condizioni per i provvedimenti temporanei ed assegnava termine per il deposito di note.
All'udienza del 01/04/2025 il Giudice, dato atto del deposito di note, tratteneva la causa a riserva per l'adozione dei provvedimenti urgenti e la fissazione dell'udienza per la discussione del merito.
Con ordinanza 02/04/2025 il Giudice affidava la minore AU in modo congiunto ai genitori;
disponeva la collocazione e la residenza presso l'abitazione materna;
le modalità di frequentazione tra la minore e il padre, genitore non collocatario;
un contributo mensile al mantenimento dell'importo di euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nello stesso provvedimento disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali del C.I.S.A. di ON e di AU da parte del servizio di neuropsichiatria infantile dell'ASL di
ON.
All'udienza del 25/06/2025 il Giudice Designato, letta la relazione dei servizi da cui emergeva una fortissima conflittualità tra i genitori nominava il Curatore Speciale del minore e disponeva la prosecuzione dei percorsi già attivati dai Servizi Sociali di ON e dal servizio di Neuropsichiatria infantile, prevedendo altresì incontri tra la minore e il padre presso i locali del . Pt_2
Con istanza in data 03/10/2025 il Curatore Speciale del minore rappresentava che i Servizi Sociali, stante i comportamenti di forte disagio psicologico ed emotivo manifestati dalla minore nonché le condotte impulsive poste in essere da AU, ritenevano necessario e urgente l'inserimento della minore in una comunità educativa specializzata al fine di sottrarla alle sollecitazioni e alle influenze negative esercitate dalla conflittualità genitoriale.
Il Giudice, sentite le parti all'udienza del 09/10/2025, autorizzava l'inserimento della minore nella comunità educativa individuata dai Servizi Sociali, delegava gli stessi ad individuare i tempi e i modi di frequentazione dei genitori, predisponendo a tal fine un calendario di incontri.
All'udienza del 09/12/2025, su istanza di parte resistente e stante la permanenza di AU presso la comunità educativa, il Giudice riduceva il contributo al mantenimento a favore della figlia AU alla somma di euro 150.00.
I procuratori delle parti chiedevano che venisse pronunciata sentenza sullo status e il Giudice designato riservava la decisione al collegio.
Motivi della decisione
La sentenza parziale sullo status è fondata e deve essere accolta;
la documentazione prodotta documentazione e la manifestata volontà dei coniugi consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Deve pertanto ritenersi, alla luce della documentazione prodotta e delle richieste di parte ricorrente, che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non può essere ricostituita.
La causa va rimessa sul ruolo per la necessaria istruttoria sulle ulteriori domande delle parti e per la verifica del percorso intrapreso dalla minore presso la comunità educativa.
Si riserva alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite.
La cancelleria provvederà alla trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile competente per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi , codice fiscale Parte_1 , nata a [...] il 08.061973, e , codice fiscale C.F._1 CP_1
nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio con C.F._2
rito con rito civile in ON (AL) il 28/05/2011, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 15, parte 1, serie /, anno 2011.
Ordina
All'Ufficiale di Stato Civile di ON (AL) di annotare in calce all'atto di matrimonio (n. 15, parte 1, serie /, anno 2011) la presente sentenza.
Riserva alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese di causa.
Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Alessandria, Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Michele DELLI PAOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado 2405/2024 promossa da:
, codice fiscale , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08.061973, rappresentata e difesa dagli avv.ti DANIELE DAVID e LAURA CASASCHI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente contro
, codice fiscale nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. CLAUDIA PIPITONE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato. resistente
oggetto: separazione giudiziale con l'intervento del Pubblico Ministero in data 26/11/2024.
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato le seguenti conclusioni congiunte
Pronunciare sentenza parziale in punto status (cfr. p.v. del 09/12/2025)
Svolgimento del processo Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio civile con il sig. il 28/05/2011, optando per il regime della separazione dei beni. CP_1
Dall'unione coniugale è nata il [...], oggi dodicenne;
non vi sono altri figli Persona_1
legittimati o adottivi, ad eccezione di un figlio della ricorrente avuto da una precedente relazione ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Parte ricorrente esponeva che a seguito di episodi di minacce Parte_1
psico fisiche e condotte lesive della sua persona attuate dal coniuge , addiveniva CP_1
alla decisione di separarsi e si trasferiva con la figlia AU in un appartamento di sua esclusiva proprietà in ON.
Rappresentava altresì di avere difficoltà nel comunicare con il resistente circa la gestione della figlia e che il sig. , se da un lato si rifiutava di comunicare verbalmente con la ricorrente, dall'altro CP_1
utilizzava la figlia o il cellulare di quest'ultima per scriverle messaggi, molti dei quali non adeguati alla lettura da parte della minore.
All'udienza di comparizione personale delle parti, la ricorrente informava che nel frattempo erano intervenuti i Servizi Sociali al fine di trovare una soluzione relativa all'affido e per migliorare il rapporto padre-figlia ed i procuratori concordavano sulla necessità di attendere l'esito del monitoraggio per definire le modalità di affidamento e frequentazione tra la minore e il genitore non collocatario.
Il Giudice invitava le parti a trovare un accordo sulle condizioni per i provvedimenti temporanei ed assegnava termine per il deposito di note.
All'udienza del 01/04/2025 il Giudice, dato atto del deposito di note, tratteneva la causa a riserva per l'adozione dei provvedimenti urgenti e la fissazione dell'udienza per la discussione del merito.
Con ordinanza 02/04/2025 il Giudice affidava la minore AU in modo congiunto ai genitori;
disponeva la collocazione e la residenza presso l'abitazione materna;
le modalità di frequentazione tra la minore e il padre, genitore non collocatario;
un contributo mensile al mantenimento dell'importo di euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nello stesso provvedimento disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali del C.I.S.A. di ON e di AU da parte del servizio di neuropsichiatria infantile dell'ASL di
ON.
All'udienza del 25/06/2025 il Giudice Designato, letta la relazione dei servizi da cui emergeva una fortissima conflittualità tra i genitori nominava il Curatore Speciale del minore e disponeva la prosecuzione dei percorsi già attivati dai Servizi Sociali di ON e dal servizio di Neuropsichiatria infantile, prevedendo altresì incontri tra la minore e il padre presso i locali del . Pt_2
Con istanza in data 03/10/2025 il Curatore Speciale del minore rappresentava che i Servizi Sociali, stante i comportamenti di forte disagio psicologico ed emotivo manifestati dalla minore nonché le condotte impulsive poste in essere da AU, ritenevano necessario e urgente l'inserimento della minore in una comunità educativa specializzata al fine di sottrarla alle sollecitazioni e alle influenze negative esercitate dalla conflittualità genitoriale.
Il Giudice, sentite le parti all'udienza del 09/10/2025, autorizzava l'inserimento della minore nella comunità educativa individuata dai Servizi Sociali, delegava gli stessi ad individuare i tempi e i modi di frequentazione dei genitori, predisponendo a tal fine un calendario di incontri.
All'udienza del 09/12/2025, su istanza di parte resistente e stante la permanenza di AU presso la comunità educativa, il Giudice riduceva il contributo al mantenimento a favore della figlia AU alla somma di euro 150.00.
I procuratori delle parti chiedevano che venisse pronunciata sentenza sullo status e il Giudice designato riservava la decisione al collegio.
Motivi della decisione
La sentenza parziale sullo status è fondata e deve essere accolta;
la documentazione prodotta documentazione e la manifestata volontà dei coniugi consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Deve pertanto ritenersi, alla luce della documentazione prodotta e delle richieste di parte ricorrente, che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non può essere ricostituita.
La causa va rimessa sul ruolo per la necessaria istruttoria sulle ulteriori domande delle parti e per la verifica del percorso intrapreso dalla minore presso la comunità educativa.
Si riserva alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite.
La cancelleria provvederà alla trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile competente per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi , codice fiscale Parte_1 , nata a [...] il 08.061973, e , codice fiscale C.F._1 CP_1
nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio con C.F._2
rito con rito civile in ON (AL) il 28/05/2011, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 15, parte 1, serie /, anno 2011.
Ordina
All'Ufficiale di Stato Civile di ON (AL) di annotare in calce all'atto di matrimonio (n. 15, parte 1, serie /, anno 2011) la presente sentenza.
Riserva alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese di causa.
Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Alessandria, Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI