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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2901 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
XVII SEZIONE
N. R.G. 38003/2022
VERBALE DI CAUSA
Oggi 25 febbraio 2025, innanzi al Giudice Onorario, dott.ssa Paola Ragozzo, sono comparsi:
Per parte attrice in riassunzione l'avvocato Filippo SCIUTO,
Per parte convenuta in riassunzione l'avvocato Alessandro PONE,
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi rispettivamente, parte attrice in riassunzione, a quelle indicate nell'atto di citazione in riassunzione e parte a quelle riportate nella comparsa di costituzione e risposta.
Le parti illustrano i fatti rilevanti di causa, si riportano alle proprie rispettive note conclusive.
Terminata la discussione, il giudice si ritira in Camera di consiglio e all'esito emana il provvedimento che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ragozzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38003/2022
promossa da:
(Cod. Fisc.: ) (già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, con sede in Verona, Viale dell'Agricoltura, 7, Controparte_2
in persona del rappresentante legale p.t.. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filippo
Sciuto, indirizzo digitale, pec: e Lorenzo Email_1
Scofone, indirizzo digitale, pec: giusta procura Email_2 unita all'atto di citazione in riassunzione.
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
contro
C.F. , rappresentato e difeso, dall'Avv. Controparte_3 C.F._1
Alessandro Pone, indirizzo digitale, pec: , Email_3
giusta procura unita alla comparsa di costituzione.
Pag. 2 di 11 CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
Oggetto: Fideiussione
Conclusioni:
per parte attrice in riassunzione: Respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione
e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
− preso atto della nuova denominazione sociale di
assunta da CP_1 Controparte_1 Controparte_2
− in via di riassunzione della pretesa già fatta valere in via monitoria davanti
[...]
al Tribunale di Milano poi dichiaratosi incompetente, nonché delle domande e conclusioni comunque rassegnate dalla Compagnia nel successivo giudizio di opposizione davanti al Tribunale di Milano n. 33143/2021 R.G. e qui ribadite: − preso atto dell'ordinanza riservata del 17/03/2022 con la quale nel giudizio a quo 1) è stata disposta la separazione della causa tra ed Controparte_3 Controparte_2
e di controversia che ha mantenuto il n.
[...] Controparte_2
33143/2021 R.G. del Tribunale di Milano per la quale è stato disposto rinvio ex art.
281 sexies c.p.c. all'udienza del 24/3/2022, e che in seguito è stata definita con la sentenza del Tribunale di Milano n. 2646/2022 del 24/03/2022 declinatoria della competenza in favore del Tribunale di Roma quale supposto foro del consumatore in relazione all'opponente sig. , mentre 2) sono stati assegnati i termini di Controparte_3 legge ex art. 183 c. 6 c.p.c. con riserva circa l'ammissione delle prove all'esito del deposito delle memorie in relazione alla pendente causa rimanente, intercorrente tra
e e e di Pt_1 Parte_2 Controparte_2 Controparte_2
che ha assunto nuovo n. 10362/2022 R.G. del Tribunale di Milano;
quanto alla
[...]
causa già contraddistinta con il n. 33143/2021 R.G. del Tribunale di Milano contro
(C.F. , come da ordinanza in corso di causa Controparte_3 C.F._1
del 17/03/2022 1. In via pregiudiziale e di rito per i motivi esposti: − valuti quanto in suo potere ex art. 45 c.p.c. se nel caso di specie, sulla scorta di quanto già dedotto ed allegato dalla Compagnia, ritiene di essere incompetente e quindi di non condividere
Pag. 3 di 11 quanto deciso dal Giudice a quo del Tribunale di Milano nella sentenza n. 2646/2022 qui esibita, visto che il Responsabile Tecnico, ruolo nella specie ricoperto dal sig.
nell'ambito della società contraente della polizza per cui è causa, è Controparte_3 figura funzionalmente e direttamente connessa, ed indispensabile, all'attività sociale della società contraente di polizza ed obbligata principale ( e come tale è da CP_4 ritenersi all'evidenza carica sociale e/o operativa senz'altro idonea ad essere assimilata ad una partecipazione sociale e/o una carica societaria ai fini della esclusione della disciplina consumeristica, con ogni conseguenza in punto competenza
a decidere la presente controversia, e per l'effetto disponga i provvedimenti di cui al menzionato art. 45 c.p.c., accertando e dichiarando la sussistenza della competenza territoriale in capo al Tribunale di Milano adito in sede monitoria da
[...]
stante l'infondatezza , in fatto e in diritto, e il Controparte_2
difetto di prova, del rilievo di incompetenza territoriale svolto da parte opponente sig.
ex art. 33 del Codice del Consumo, non potendo il predetto nella Controparte_3
specie invocare come applicabile il c.d. foro del consumatore, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
2. in via principale ed in ogni caso per tutti i motivi esposti, previo rigetto con la miglior formula ritenuta delle eccezioni svolte dal sig. a seguito della riassunzione con la comparsa di risposta del 31/10/2022 CP_3
poiché tardive, inammissibili e/o improponibili e comunque infondate e previo rigetto del disconoscimento di firma poiché tardivo, inammissibile e comunque infondato all'occorrenza all'esito della verificazione giudiziale;
− respinga con la miglior formula ritenuta l'opposizione e tutte le domande avversarie;
− in ogni caso, dichiari tenuto e condanni il sig. (C.F. a pagare a Controparte_3 C.F._1
oggi le CP_2 Controparte_2 Controparte_1 somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto e precisamente la somma di € 59.349,80 oltre agli interessi come contrattualmente previsti al tasso di cui al D. Lgs. n. 231/2002 dal 27/10/2020 al saldo;
− con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.; − salve ed impregiudicate le conclusioni, difese e domande tutte svolte da
[...]
nei confronti dei condebitori solidali del sig. , Parte_3 Controparte_3
(C.F. ), in persona del liquidatore e legale Controparte_5 P.IVA_2
Pag. 4 di 11 rappresentante pro tempore, e (C.F. , oggetto Parte_2 C.F._2
della rimanente causa, ora contraddistinta dal n. 10362/2022 R.G. del Tribunale di
Milano.
Per parte convenuta in riassunzione: 1) In via preliminare, respingere la domanda di accertamento della competenza del diverso Tribunale di Milano per manifesta infondatezza stante la valida pronuncia già resa in favore della competenza del presente Foro di Roma, ovvero in quanto la stessa andava proposta con regolamento necessario di competenza nel limite del termine decadenziale previsto;
2) nel merito, accertate la decadenza di controparte dalla domanda proposta contro previo CP_3
accertamento della nullità parziale della fideiussione presta dal relativamente CP_3 alla clausola di rinuncia all'eccezione 1957 c.c. per le ragioni esposte;
3) altresì accertare la nullità dei titoli contrattuali posti a fondamento della domanda di controparte in ragione della mancata sottoscrizione della polizza fideiussoria da parte di che ne determina la nullità per carenza di forma scritta ad substantiam e CP_4 per l'effetto stante l'accessorietà ovvero il collegamento funzionale della fideiussione prestata da alla predetta polizza, la nullità di quest'ultima; 4) ovvero CP_3
indipendentemente della validità o meno della polizza fideiussoria prestata da accertare la nullità della fideiussione del in ragione della mancata CP_4 CP_3
prova della sottoscrizione della stessa che qui si disconosce. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Richiamati quanto al fatto e allo svolgimento del processo, tutti gli atti ed i verbali di causa, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., si osserva quanto segue.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato la società attrice
[...]
poi divenuta Parte_4 Controparte_1
evocava in giudizio il signor per la condanna dello stesso al pagamento Controparte_3
Pag. 5 di 11 della somma di € 59.349,80, in qualità di coobbligato della garanzia prestata da in favore dell' . CP_5 Controparte_6
La riassunzione veniva attivata a seguito della sentenza n. 2646/2022 del Tribunale di
Milano del 24 marzo 2022 ex art. 281 c.p.c., con la quale: …− valutava il ruolo di
“Responsabile Tecnico di assunto dal sig. idoneo a CP_4 Controparte_3
giustificare l'applicazione della disciplina del consumatore agli effetti della rilevata
incompetenza del Tribunale di Milano, così disponeva: Il Tribunale, definitivamente
pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta REVOCA Il decreto
ingiuntivo n. 10261/2021 emesso da questo tribunale nei confronti di Controparte_3
DICHIARA L'incompetenza del tribunale di Milano e la competenza del tribunale di
Roma avanti al quale la causa dovrà essere riassunta ai fini dell'art. 50 c.p.c. nel
termine di tre mesi …
Con l'atto di citazione in riassunzione la società attrice innanzi a codesto Tribunale
quale foro indicato dalla sentenza del Tribunale di Milano riproponeva azione di regresso e surroga in dipendenza della polizza fideiussoria n. 1412908 e dell'annessa appendice di coobbligazione solidale digitalmente sottoscritta dai coobbligati Pt_2
e dal convenuto
[...] Controparte_3
Si costituiva in giudizio eccependo la tardività e dunque Controparte_3
inammissibilità dell'azione di regresso proposta alla data dell'atto di citazione in riassunzione;
la nullità parziale della fideiussione e dunque la non debenza della somma richiesta dall'attrice, rassegnando le conclusioni come in epigrafe riportate.
Pag. 6 di 11 La causa veniva istruita documentalmente. All'esito veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente posta in decisione all'odierna udienza, con assegnazione alle parti di termine per note sino a dieci (10) giorni prima.
In via preliminare occorre rilevare che l'art. 50 c.p.c., in linea generale, consacra il principio della translatio iudicii secondo cui la riassunzione di un procedimento instaurato davanti ad un giudice dichiaratosi incompetente non introduce un nuovo e diverso giudizio ma la prosecuzione di quello originario: il processo “continua davanti al nuovo giudice” e ha struttura unitaria, conservandosi gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione della domanda giudiziale originaria (cfr. ex multis
Cassazione civile, sez. II, 10/07/2008, n. 19030, nonché più recentemente Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza, 22/12/2021, n. 41230).
Ciò posto, nel caso in esame, in disparte l'ammissibilità della eccezione di nullità
parziale della fideiussione di che trattasi ex art. 1957 c.c., le ulteriori eccezioni formulate in sede di atto introduttivo sono state invero non coltivate e devono ritenersi oggetto di rinuncia.
Si deve ritenere altresì ammissibile la documentazione versata in atti di causa dall'attrice proveniente dal giudizio di opposizione svolto innanzi al Tribunale di
Milano.
Ancora in via preliminare va dichiarata ammissibile la domanda di rivalsa/surroga proposta dalla parte attrice in questa sede e dunque non fondata e l'eccezione formulata dalla parte convenuta.
Pag. 7 di 11 Nel merito, rileva che parte attrice agisce in giudizio, a seguito della decisione emessa nel giudizio di opposizione innanzi citata che ha dichiarato la incompetenza nei confronti di del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Roma. Controparte_3
Devesi rilevare che il giudizio di opposizione al D.I. definito nei confronti delle altre parti, tra cui la coobbligata nella medesima posizione dell'odierno Parte_2
convenuto risulta essere stato definito in sede di Appello con sentenza n. 1509/2024 del
24/05/2024, depositata in atti dalla attrice, non impugnata, che ha affermato il diritto di rivalsa dell'attrice nei confronti della coobbligata solidale Parte_2
Dai documenti prodotti in giudizio e dalle allegazioni delle parti, risulta che tra CP_5
ed poi divenuta è stato concluso un
[...] Controparte_2 Controparte_1
contratto di assicurazione fideiussoria, in forza del quale la società di assicurazione si è
obbligata a prestare in favore del beneficiario ( la garanzia Controparte_6
necessaria, affinché la prima potesse concludere il contratto d'appalto con CP_6
(circostanza allegata dalla stessa;
che ha sottoscritto la
[...] Pt_2 Controparte_2
garanzia da lei prestata in favore di , garanzia che è stata a questa Controparte_6
presentata da ed è stata accettata dal beneficiario, atteso che il contrato d'appalto CP_4
tra e è stato concluso (doc. 1 fasc. monitorio depositato da CP_4 Controparte_6
parte attrice); che ha sottoscritto digitalmente l'appendice di Controparte_3
coobbligazione, con cui si è obbligato a corrispondere a quanto questa Controparte_2
avesse dovuto corrispondere a nel caso in cui questa avesse escusso Controparte_6
la polizza (doc. 2 fasc. monitorio depositato da parte attrice); che la è risultata CP_4
inadempiente alle obbligazioni derivanti a suo carico dal contratto d'appalto e quindi ha escusso la garanzia nei confronti di (doc. 2 Controparte_6 Controparte_2
fasc. monitorio depositato in atti dall'attrice); che ha, quindi, Controparte_2
Pag. 8 di 11 corrisposto a la somma di € 59.349,80, oggetto della garanzia Controparte_6
con disposizione di pagamento de 27/10/2020 (doc. 3 fasc. monitorio depositato in atti dalla parte attrice); che con raccomandata dell'11 febbraio 2021 veniva inviata la diffida ad adempiere per la rivalsa all'obbligato principale e ai coobbligati (doc. 4 fasc.
monitorio depositato in atti dall'attrice); che si è obbligato con Controparte_3
contratto scritto (posto che l'appendice di coobbligazione è stata dalla stessa sottoscritta) a tenere indenne l'assicuratore di qualunque somma (fino al limite indicato nella polizza fideiussoria), che questi avesse pagato in esecuzione della garanzia dallo stesso prestata in favore del beneficiario, a prescindere dal fatto che tale obbligazione fosse stata validamente assunta anche dal contraente CP_4
Appare utile evidenziare che nel caso in esame il convenuto ha assunto l'impegno di coobbligato, che è un soggetto che si impegna direttamente con il debitore principale nei confronti del creditore;
ha una responsabilità congiunta e solidale rispetto al debito insieme al debitore principale. Ciò significa che il creditore può richiedere il pagamento del debito sia al debitore principale che al coobbligato senza dover perseguire una delle due parti in primo luogo. Il coobbligato è coinvolto direttamente nella garanzia tra debitore principale e creditore, assumendo gli stessi obblighi dell'obbligato principale rispetto al pagamento del debito.
La coobbligazione trova la sua fonte normativa nell'articolo 1292 c.c., caratterizzando i coobbligati come soggetti responsabili ab initio per il debito, distintamente dalla fideiussione, dove il garante si impegna a eseguire la prestazione solo se il debitore principale non adempie. Non si applicano pertanto ai coobbligati le norme relative alla fideiussione.
Pag. 9 di 11 Come detto nella specie la posizione del convenuto è di coobbligato, che si è impegnato come si legge nella integrazione della polizza fideiussoria, definita “Condizione
particolare” di polizza, per l'anticipazione lavori ex art. 35, comma 18 del D. Lgs
50/2016 (codice dei contratti pubblici medio tempore vigente) rilasciata dall'attrice in favore della Stazione appaltante, del 12 marzo 2019, Controparte_6
“a tenere indenne” la garante da ogni pagamento che essa Controparte_2
dovesse effettuare in relazione alla polizza, con efficacia della garanzia sino al completo soddisfacimento e in deroga agli artt. 1944, 1945, 1950, 1952, 1955 e 1957
c.c. (cfr. doc. 2 fasc. monitorio depositato da parte attrice). Tale documento è stato sottoscritto digitalmente.
All'esito di questo giudizio la domanda dell'attrice nei confronti del convenuto deve essere accolta e, per l'effetto, il signor è tenuto al pagamento, in qualità Controparte_3
di coobbligato in solido, della somma richiesta dall'attrice a titolo di rivalsa/surroga nella misura di € 59.349,80, oltre interessi legali dalla data della domanda, per quanto dalla stessa versato alla Beneficiaria in ottemperanza alla polizza fideiussoria n.
1412908 e dell'annessa appendice di coobbligazione solidale digitalmente sottoscritta dai coobbligati e dal convenuto del 12 marzo 2019. Parte_2 Controparte_3
Resta assorbita e comunque rigettata ogni ulteriore eccezione o domanda delle parti.
Stante la parziale soccombenza reciproca le spese sono in parte compensate e per la restante parte posta a carico del convenuto e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Pag. 10 di 11 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda dell'attrice nei termini di cui in motivazione.
Dichiara tenuto e condanna in qualità di coobbligato in solido, al Controparte_3
pagamento in favore della della somma di € 59.349,80, oltre Controparte_1
interessi legali dalla domnanda sino all'effetti soddisfo,
Compensa tra le parti parzialmente le spese di lite e per il resto pone a carico del convenuto le spese di lite che liquida in complessivi e 4.500,00, oltre rimborso CU e diritti di cancelleria, 15% di spese legali, Iva e CAP come per legge.
Conferma il d.i. opposto.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta, ora
[...]
assistita dalla medesima difesa, le spese di lite, che si liquidano CP_7
complessivi € 4.500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., allegata a verbale.
Roma, 25/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Ragozzo
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
XVII SEZIONE
N. R.G. 38003/2022
VERBALE DI CAUSA
Oggi 25 febbraio 2025, innanzi al Giudice Onorario, dott.ssa Paola Ragozzo, sono comparsi:
Per parte attrice in riassunzione l'avvocato Filippo SCIUTO,
Per parte convenuta in riassunzione l'avvocato Alessandro PONE,
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi rispettivamente, parte attrice in riassunzione, a quelle indicate nell'atto di citazione in riassunzione e parte a quelle riportate nella comparsa di costituzione e risposta.
Le parti illustrano i fatti rilevanti di causa, si riportano alle proprie rispettive note conclusive.
Terminata la discussione, il giudice si ritira in Camera di consiglio e all'esito emana il provvedimento che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ragozzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38003/2022
promossa da:
(Cod. Fisc.: ) (già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, con sede in Verona, Viale dell'Agricoltura, 7, Controparte_2
in persona del rappresentante legale p.t.. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filippo
Sciuto, indirizzo digitale, pec: e Lorenzo Email_1
Scofone, indirizzo digitale, pec: giusta procura Email_2 unita all'atto di citazione in riassunzione.
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
contro
C.F. , rappresentato e difeso, dall'Avv. Controparte_3 C.F._1
Alessandro Pone, indirizzo digitale, pec: , Email_3
giusta procura unita alla comparsa di costituzione.
Pag. 2 di 11 CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
Oggetto: Fideiussione
Conclusioni:
per parte attrice in riassunzione: Respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione
e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
− preso atto della nuova denominazione sociale di
assunta da CP_1 Controparte_1 Controparte_2
− in via di riassunzione della pretesa già fatta valere in via monitoria davanti
[...]
al Tribunale di Milano poi dichiaratosi incompetente, nonché delle domande e conclusioni comunque rassegnate dalla Compagnia nel successivo giudizio di opposizione davanti al Tribunale di Milano n. 33143/2021 R.G. e qui ribadite: − preso atto dell'ordinanza riservata del 17/03/2022 con la quale nel giudizio a quo 1) è stata disposta la separazione della causa tra ed Controparte_3 Controparte_2
e di controversia che ha mantenuto il n.
[...] Controparte_2
33143/2021 R.G. del Tribunale di Milano per la quale è stato disposto rinvio ex art.
281 sexies c.p.c. all'udienza del 24/3/2022, e che in seguito è stata definita con la sentenza del Tribunale di Milano n. 2646/2022 del 24/03/2022 declinatoria della competenza in favore del Tribunale di Roma quale supposto foro del consumatore in relazione all'opponente sig. , mentre 2) sono stati assegnati i termini di Controparte_3 legge ex art. 183 c. 6 c.p.c. con riserva circa l'ammissione delle prove all'esito del deposito delle memorie in relazione alla pendente causa rimanente, intercorrente tra
e e e di Pt_1 Parte_2 Controparte_2 Controparte_2
che ha assunto nuovo n. 10362/2022 R.G. del Tribunale di Milano;
quanto alla
[...]
causa già contraddistinta con il n. 33143/2021 R.G. del Tribunale di Milano contro
(C.F. , come da ordinanza in corso di causa Controparte_3 C.F._1
del 17/03/2022 1. In via pregiudiziale e di rito per i motivi esposti: − valuti quanto in suo potere ex art. 45 c.p.c. se nel caso di specie, sulla scorta di quanto già dedotto ed allegato dalla Compagnia, ritiene di essere incompetente e quindi di non condividere
Pag. 3 di 11 quanto deciso dal Giudice a quo del Tribunale di Milano nella sentenza n. 2646/2022 qui esibita, visto che il Responsabile Tecnico, ruolo nella specie ricoperto dal sig.
nell'ambito della società contraente della polizza per cui è causa, è Controparte_3 figura funzionalmente e direttamente connessa, ed indispensabile, all'attività sociale della società contraente di polizza ed obbligata principale ( e come tale è da CP_4 ritenersi all'evidenza carica sociale e/o operativa senz'altro idonea ad essere assimilata ad una partecipazione sociale e/o una carica societaria ai fini della esclusione della disciplina consumeristica, con ogni conseguenza in punto competenza
a decidere la presente controversia, e per l'effetto disponga i provvedimenti di cui al menzionato art. 45 c.p.c., accertando e dichiarando la sussistenza della competenza territoriale in capo al Tribunale di Milano adito in sede monitoria da
[...]
stante l'infondatezza , in fatto e in diritto, e il Controparte_2
difetto di prova, del rilievo di incompetenza territoriale svolto da parte opponente sig.
ex art. 33 del Codice del Consumo, non potendo il predetto nella Controparte_3
specie invocare come applicabile il c.d. foro del consumatore, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
2. in via principale ed in ogni caso per tutti i motivi esposti, previo rigetto con la miglior formula ritenuta delle eccezioni svolte dal sig. a seguito della riassunzione con la comparsa di risposta del 31/10/2022 CP_3
poiché tardive, inammissibili e/o improponibili e comunque infondate e previo rigetto del disconoscimento di firma poiché tardivo, inammissibile e comunque infondato all'occorrenza all'esito della verificazione giudiziale;
− respinga con la miglior formula ritenuta l'opposizione e tutte le domande avversarie;
− in ogni caso, dichiari tenuto e condanni il sig. (C.F. a pagare a Controparte_3 C.F._1
oggi le CP_2 Controparte_2 Controparte_1 somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto e precisamente la somma di € 59.349,80 oltre agli interessi come contrattualmente previsti al tasso di cui al D. Lgs. n. 231/2002 dal 27/10/2020 al saldo;
− con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.; − salve ed impregiudicate le conclusioni, difese e domande tutte svolte da
[...]
nei confronti dei condebitori solidali del sig. , Parte_3 Controparte_3
(C.F. ), in persona del liquidatore e legale Controparte_5 P.IVA_2
Pag. 4 di 11 rappresentante pro tempore, e (C.F. , oggetto Parte_2 C.F._2
della rimanente causa, ora contraddistinta dal n. 10362/2022 R.G. del Tribunale di
Milano.
Per parte convenuta in riassunzione: 1) In via preliminare, respingere la domanda di accertamento della competenza del diverso Tribunale di Milano per manifesta infondatezza stante la valida pronuncia già resa in favore della competenza del presente Foro di Roma, ovvero in quanto la stessa andava proposta con regolamento necessario di competenza nel limite del termine decadenziale previsto;
2) nel merito, accertate la decadenza di controparte dalla domanda proposta contro previo CP_3
accertamento della nullità parziale della fideiussione presta dal relativamente CP_3 alla clausola di rinuncia all'eccezione 1957 c.c. per le ragioni esposte;
3) altresì accertare la nullità dei titoli contrattuali posti a fondamento della domanda di controparte in ragione della mancata sottoscrizione della polizza fideiussoria da parte di che ne determina la nullità per carenza di forma scritta ad substantiam e CP_4 per l'effetto stante l'accessorietà ovvero il collegamento funzionale della fideiussione prestata da alla predetta polizza, la nullità di quest'ultima; 4) ovvero CP_3
indipendentemente della validità o meno della polizza fideiussoria prestata da accertare la nullità della fideiussione del in ragione della mancata CP_4 CP_3
prova della sottoscrizione della stessa che qui si disconosce. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Richiamati quanto al fatto e allo svolgimento del processo, tutti gli atti ed i verbali di causa, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., si osserva quanto segue.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato la società attrice
[...]
poi divenuta Parte_4 Controparte_1
evocava in giudizio il signor per la condanna dello stesso al pagamento Controparte_3
Pag. 5 di 11 della somma di € 59.349,80, in qualità di coobbligato della garanzia prestata da in favore dell' . CP_5 Controparte_6
La riassunzione veniva attivata a seguito della sentenza n. 2646/2022 del Tribunale di
Milano del 24 marzo 2022 ex art. 281 c.p.c., con la quale: …− valutava il ruolo di
“Responsabile Tecnico di assunto dal sig. idoneo a CP_4 Controparte_3
giustificare l'applicazione della disciplina del consumatore agli effetti della rilevata
incompetenza del Tribunale di Milano, così disponeva: Il Tribunale, definitivamente
pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta REVOCA Il decreto
ingiuntivo n. 10261/2021 emesso da questo tribunale nei confronti di Controparte_3
DICHIARA L'incompetenza del tribunale di Milano e la competenza del tribunale di
Roma avanti al quale la causa dovrà essere riassunta ai fini dell'art. 50 c.p.c. nel
termine di tre mesi …
Con l'atto di citazione in riassunzione la società attrice innanzi a codesto Tribunale
quale foro indicato dalla sentenza del Tribunale di Milano riproponeva azione di regresso e surroga in dipendenza della polizza fideiussoria n. 1412908 e dell'annessa appendice di coobbligazione solidale digitalmente sottoscritta dai coobbligati Pt_2
e dal convenuto
[...] Controparte_3
Si costituiva in giudizio eccependo la tardività e dunque Controparte_3
inammissibilità dell'azione di regresso proposta alla data dell'atto di citazione in riassunzione;
la nullità parziale della fideiussione e dunque la non debenza della somma richiesta dall'attrice, rassegnando le conclusioni come in epigrafe riportate.
Pag. 6 di 11 La causa veniva istruita documentalmente. All'esito veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente posta in decisione all'odierna udienza, con assegnazione alle parti di termine per note sino a dieci (10) giorni prima.
In via preliminare occorre rilevare che l'art. 50 c.p.c., in linea generale, consacra il principio della translatio iudicii secondo cui la riassunzione di un procedimento instaurato davanti ad un giudice dichiaratosi incompetente non introduce un nuovo e diverso giudizio ma la prosecuzione di quello originario: il processo “continua davanti al nuovo giudice” e ha struttura unitaria, conservandosi gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione della domanda giudiziale originaria (cfr. ex multis
Cassazione civile, sez. II, 10/07/2008, n. 19030, nonché più recentemente Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza, 22/12/2021, n. 41230).
Ciò posto, nel caso in esame, in disparte l'ammissibilità della eccezione di nullità
parziale della fideiussione di che trattasi ex art. 1957 c.c., le ulteriori eccezioni formulate in sede di atto introduttivo sono state invero non coltivate e devono ritenersi oggetto di rinuncia.
Si deve ritenere altresì ammissibile la documentazione versata in atti di causa dall'attrice proveniente dal giudizio di opposizione svolto innanzi al Tribunale di
Milano.
Ancora in via preliminare va dichiarata ammissibile la domanda di rivalsa/surroga proposta dalla parte attrice in questa sede e dunque non fondata e l'eccezione formulata dalla parte convenuta.
Pag. 7 di 11 Nel merito, rileva che parte attrice agisce in giudizio, a seguito della decisione emessa nel giudizio di opposizione innanzi citata che ha dichiarato la incompetenza nei confronti di del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Roma. Controparte_3
Devesi rilevare che il giudizio di opposizione al D.I. definito nei confronti delle altre parti, tra cui la coobbligata nella medesima posizione dell'odierno Parte_2
convenuto risulta essere stato definito in sede di Appello con sentenza n. 1509/2024 del
24/05/2024, depositata in atti dalla attrice, non impugnata, che ha affermato il diritto di rivalsa dell'attrice nei confronti della coobbligata solidale Parte_2
Dai documenti prodotti in giudizio e dalle allegazioni delle parti, risulta che tra CP_5
ed poi divenuta è stato concluso un
[...] Controparte_2 Controparte_1
contratto di assicurazione fideiussoria, in forza del quale la società di assicurazione si è
obbligata a prestare in favore del beneficiario ( la garanzia Controparte_6
necessaria, affinché la prima potesse concludere il contratto d'appalto con CP_6
(circostanza allegata dalla stessa;
che ha sottoscritto la
[...] Pt_2 Controparte_2
garanzia da lei prestata in favore di , garanzia che è stata a questa Controparte_6
presentata da ed è stata accettata dal beneficiario, atteso che il contrato d'appalto CP_4
tra e è stato concluso (doc. 1 fasc. monitorio depositato da CP_4 Controparte_6
parte attrice); che ha sottoscritto digitalmente l'appendice di Controparte_3
coobbligazione, con cui si è obbligato a corrispondere a quanto questa Controparte_2
avesse dovuto corrispondere a nel caso in cui questa avesse escusso Controparte_6
la polizza (doc. 2 fasc. monitorio depositato da parte attrice); che la è risultata CP_4
inadempiente alle obbligazioni derivanti a suo carico dal contratto d'appalto e quindi ha escusso la garanzia nei confronti di (doc. 2 Controparte_6 Controparte_2
fasc. monitorio depositato in atti dall'attrice); che ha, quindi, Controparte_2
Pag. 8 di 11 corrisposto a la somma di € 59.349,80, oggetto della garanzia Controparte_6
con disposizione di pagamento de 27/10/2020 (doc. 3 fasc. monitorio depositato in atti dalla parte attrice); che con raccomandata dell'11 febbraio 2021 veniva inviata la diffida ad adempiere per la rivalsa all'obbligato principale e ai coobbligati (doc. 4 fasc.
monitorio depositato in atti dall'attrice); che si è obbligato con Controparte_3
contratto scritto (posto che l'appendice di coobbligazione è stata dalla stessa sottoscritta) a tenere indenne l'assicuratore di qualunque somma (fino al limite indicato nella polizza fideiussoria), che questi avesse pagato in esecuzione della garanzia dallo stesso prestata in favore del beneficiario, a prescindere dal fatto che tale obbligazione fosse stata validamente assunta anche dal contraente CP_4
Appare utile evidenziare che nel caso in esame il convenuto ha assunto l'impegno di coobbligato, che è un soggetto che si impegna direttamente con il debitore principale nei confronti del creditore;
ha una responsabilità congiunta e solidale rispetto al debito insieme al debitore principale. Ciò significa che il creditore può richiedere il pagamento del debito sia al debitore principale che al coobbligato senza dover perseguire una delle due parti in primo luogo. Il coobbligato è coinvolto direttamente nella garanzia tra debitore principale e creditore, assumendo gli stessi obblighi dell'obbligato principale rispetto al pagamento del debito.
La coobbligazione trova la sua fonte normativa nell'articolo 1292 c.c., caratterizzando i coobbligati come soggetti responsabili ab initio per il debito, distintamente dalla fideiussione, dove il garante si impegna a eseguire la prestazione solo se il debitore principale non adempie. Non si applicano pertanto ai coobbligati le norme relative alla fideiussione.
Pag. 9 di 11 Come detto nella specie la posizione del convenuto è di coobbligato, che si è impegnato come si legge nella integrazione della polizza fideiussoria, definita “Condizione
particolare” di polizza, per l'anticipazione lavori ex art. 35, comma 18 del D. Lgs
50/2016 (codice dei contratti pubblici medio tempore vigente) rilasciata dall'attrice in favore della Stazione appaltante, del 12 marzo 2019, Controparte_6
“a tenere indenne” la garante da ogni pagamento che essa Controparte_2
dovesse effettuare in relazione alla polizza, con efficacia della garanzia sino al completo soddisfacimento e in deroga agli artt. 1944, 1945, 1950, 1952, 1955 e 1957
c.c. (cfr. doc. 2 fasc. monitorio depositato da parte attrice). Tale documento è stato sottoscritto digitalmente.
All'esito di questo giudizio la domanda dell'attrice nei confronti del convenuto deve essere accolta e, per l'effetto, il signor è tenuto al pagamento, in qualità Controparte_3
di coobbligato in solido, della somma richiesta dall'attrice a titolo di rivalsa/surroga nella misura di € 59.349,80, oltre interessi legali dalla data della domanda, per quanto dalla stessa versato alla Beneficiaria in ottemperanza alla polizza fideiussoria n.
1412908 e dell'annessa appendice di coobbligazione solidale digitalmente sottoscritta dai coobbligati e dal convenuto del 12 marzo 2019. Parte_2 Controparte_3
Resta assorbita e comunque rigettata ogni ulteriore eccezione o domanda delle parti.
Stante la parziale soccombenza reciproca le spese sono in parte compensate e per la restante parte posta a carico del convenuto e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Pag. 10 di 11 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda dell'attrice nei termini di cui in motivazione.
Dichiara tenuto e condanna in qualità di coobbligato in solido, al Controparte_3
pagamento in favore della della somma di € 59.349,80, oltre Controparte_1
interessi legali dalla domnanda sino all'effetti soddisfo,
Compensa tra le parti parzialmente le spese di lite e per il resto pone a carico del convenuto le spese di lite che liquida in complessivi e 4.500,00, oltre rimborso CU e diritti di cancelleria, 15% di spese legali, Iva e CAP come per legge.
Conferma il d.i. opposto.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta, ora
[...]
assistita dalla medesima difesa, le spese di lite, che si liquidano CP_7
complessivi € 4.500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., allegata a verbale.
Roma, 25/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Ragozzo
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