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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 12/12/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
n.r.g. 1531 / 2023
All'udienza del 12/12/2025 davanti al Giudice Dr. Valentina Prudente viene chiamata la causa n. 1531/2023 e compaiono:
Per vv. NI FI;
Parte_1
Per , presente personalmente, avv. LEONCINI ALESSANDRA;
CP_1 per , presente personalmente, avv. CARGIOLLI DAVIDE;
Controparte_2 per , presente personalmente, avv. DEL FREO SETTIMO;
Controparte_3 per , presente personalmente, avv. SERGIAMPIETRI ANTONIO CP_4
I procuratori si riportano ai rispettivi atti.
P.Q.M.
IL GIUDICE
SENTITE le parti,
ACQUISISCE i documenti prodotti;
RIGETTA nel resto in quanto istanze superflue;
RITENUTA la causa matura per la decisione;
DICHIARA chiusa l'istruttoria e INVITA le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale.
Per avv. NI FI precisa le conclusioni come da prima Parte_1 memoria ex art. 171 ter.
PER l'avv. LEONCINI ALESSANDRA precisa le conclusioni come da prima CP_1 memoria ex art. 171 ter. per avv. CARGIOLLI DAVIDE precisa le conclusioni come da prima memoria Controparte_2 ex art. 171 ter. per avv. DEL FREO SETTIMO precisa le conclusioni come da prima memoria Controparte_3 ex art. 171 ter;
per avv. SERGIAMPIETRI ANTONIO precisa le conclusioni come da prima CP_4 memoria ex art. 171 ter.
P a g . 1 | 7 Terminata la discussione, i procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
IL GIUDICE Dr. Valentina Prudente
P a g . 2 | 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Dr. Valentina Prudente, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio n. 1531 dell'anno 2023
Pendente tra
Parte_1 avv. NI FI parte attrice contro
CP_1 avv. LEONCINI ALESSANDRA
Controparte_2 avv. CARGIOLLI DAVIDE
ON LUIGIA avv. DEL FREO SETTIMO
NI VA avv. SERGIAMPIETRI ANTONIO parte convenuta sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni parte attrice Parte_1
Come da atto di citazione
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - in tesi, accertato che il defunto ha donato ai convenuti e la Persona_1 CP_1 Controparte_2 somma di 150.000 euro, cadauno, condannare i medesimi convenuti a ricostituire l'asse ereditario, mediante collazione da parte di ciascuno della somma di € 150.000, o di quella diversa somma che risulterà donata dal de cuius a e a a seguito degli accertamenti bancari CP_1 Controparte_2 oggi richiesti e al termine dell'espletanda istruttoria, con conseguente condanna dei suddetti convenuti
P a g . 3 | 7 alla restituzione dei frutti, dal dì della percezione delle somme e fino alla data in cui le somme verranno reintegrate nella massa ereditaria, e, per l'effetto, disporre, previa valutazione dell'asse ereditario, lo scioglimento e la divisione della relativa comunione, assegnando agli eredi la quota di loro spettanza;
- sempre in tesi, accertata e dichiarata la simulazione relativa dell'atto di compravendite stipulato in data 02/08/21, tra il defunto , la convenuta ed il convenuto Persona_1 Controparte_3 CP_4
, ai rogiti del Notaio Repertorio n. 6295, Raccolta n. 4700, registrato a Massa
[...] Persona_2 Carrara il 28/08/21 al n. 5485 Serie 1 T, trascritto a Massa Carrara il 30/08/21 al Reg. Gen. 8693/8694/8695 e al Reg. Part. 6853/6854/6855, dichiararne la nullità per difetto di causa e condannare il signor a ricostituire l'asse ereditario, mediante collazione dei beni immobili CP_4 descritti in premessa, o, in subordine, mediante collazione della somma equivalente al valore effettivo dei beni alla data della compravendita, e, per l'effetto, disporre, previa valutazione dell'asse ereditario, lo scioglimento e la divisione della relativa comunione, assegnando agli eredi la quota di loro spettanza;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Come da prima memoria
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- in tesi, accertato che il defunto ha donato ai convenuti e Persona_1 CP_1 Controparte_2 la somma di 150.000 euro, cadauno, ed accertato altresì che le suddette donazioni sono lesive dei diritti di legge spettanti all'attrice, sia in qualità di erede, sia in qualità di legittimaria, condannare i medesimi convenuti a ricostituire l'asse ereditario e a reintegrare la quota riservata all'attrice, mediante collazione da parte di ciascuno della somma di € 150.000, o di quella diversa somma che risulterà donata dal de cuius a e a al termine dell'espletanda istruttoria, con CP_1 Controparte_2 conseguente condanna dei suddetti convenuti alla restituzione dei frutti, dal dì della percezione delle somme e fino alla data in cui le somme verranno reintegrate nella massa ereditaria, e, per l'effetto, disporre, previa valutazione dell'asse ereditario, lo scioglimento e la divisione della relativa comunione, assegnando agli eredi la quota di loro spettanza;
- sempre in tesi, accertata e dichiarata la simulazione relativa dell'atto di compravendite stipulato in data 02/08/21, tra il defunto , la Persona_1 convenuta ed il convenuto , ai rogiti del Notaio Controparte_3 CP_4 Persona_2 Repertorio n. 6295, Raccolta n. 4700, registrato a Massa Carrara il 28/08/21 al n. 5485 Serie 1 T, trascritto a Massa Carrara il 30/08/21 al Reg. Gen. 8693/8694/8695 e al Reg. Part. 6853/6854/6855, dichiararne la nullità per difetto di causa, e, conseguentemente, disporre, previa valutazione dell'asse ereditario, l'assegnazione agli eredi della quota di loro spettanza di proprietà del suddetto immobile;
In ogni caso, con vittoria di tutte le spese e compensi del giudizio.
Conclusioni convenuto CP_1
Piaccia al Tribunale Ill.mo Giudice Unico designato, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, in via principale
-dichiarare l'inammissibilità e/o rigettare la domanda di collazione delle donazioni effettuate dal de cuius proposta nei confronti di per assenza di relictum al momento dell'apertura di CP_1 successione. in subordine
-rigettare la domanda di collazione delle donazioni effettuate dal de cuius così come Persona_1 proposta nei confronti di perché infondata in fatto e in diritto e non provata;
CP_1 in ogni caso
-ricostruito l'asse ereditario mediante collazione delle accertate donazioni nei limiti di quanto disposto dal de cuius ai valori attualizzati all'apertura della successione oltre interessi, disporre lo scioglimento della comunione ereditaria, assegnando agli eredi la quota di loro competenza;
-con vittoria di spese ed onorari di causa;
in ipotesi, tenuto conto del rifiuto ingiustificato dell'attrice alla proposta di mediazione formulata dai convenuti, porre a carico di parte attrice le spese di causa, con condanna a rifondere a favore del convenuto le spese sostenute per il presente giudizio.
P a g . 4 | 7 Conclusioni convenuto Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Massa, ogni contraria istanza,deduzione, eccezione disattesa:
In via preliminare dichiarare l'estinzione del presente procedimento per violazione dell'art. 165 c.p.c. e, per l'effetto, disporre la cancellazione della causa dal ruolo;
In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità/nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 5 co. 2 Dlg. 28/2010; Nel merito rigettare la domanda dell'odierna attrice perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata;
Nel merito in subordine procedere alla collazione tenuto conto per i convenuti di quanto rilevato nel presente atto, nonché della donazione di € 50.000,00 e ogni altra somma ricevuta dall'attrice e per l'effetto, sciolta la comunione ereditaria, assegnare a ciascun erede la quota di propria spettanza. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio e con condanna ex art. 96 I o III comma c.p.c.
Conclusioni convenuta Controparte_3
Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Massa, ogni contraria istanza, deduzione,eccezione disattesa: In via preliminare: dichiarare la tardiva costituzione dell'attore con ogni conseguenza di legge;
dichiarare l'improcedibilità della domanda dell'attore per il mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione;
Nel merito: in via principale, respingere la domanda attorea in quanto inammissibile/infondata in fatto ed in diritto e non provata, accertare e dichiarare che nessuna somma è tenuta a restituire alla massa ereditaria la convenuta;
in subordine, provvedere alla collazione della donazione di € 50.000,00, o altra somma ricevuta da parte attrice, ricostituire l'asse ereditario del de cuius con gli atti di liberalità di sua titolarità, disporre, previa valutazione, lo scioglimento della comunione ereditaria, assegnando agli eredi la quota di loro competenza;
Con vittoria di spese (anche generali) e competenze di giudizio e con richiesta di condanna a carico di parte attrice ex art. 96 I comma o III comma c.p.c..
Conclusioni convenuto CP_4
Voglia l'Ill.mo del Tribunale di Massa, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa: In via preliminare: dichiarare l'estinzione del procedimento ex art. 165 c.p.c. e disporre la cancellazione della causa dal ruolo;
In via preliminare, in subordine: dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria. Nel merito: rigettare le domande attoree perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e non provate. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che l'attrice ha agito chiedendo la collazione delle donazioni effettuate in vita dal CP_ padre in favore dei fratelli e e del nipote , figlio di Persona_1 CP_1 CP_2 CP_1 l'accertamento della simulazione relativa dell'atto di compravendita stipulato in data 2.8.21 tra il defunto
, (coniuge di e madre dell'attrice) e e, infine, lo Persona_1 Controparte_3 Per_1 CP_4 scioglimento della comunione ereditaria. Con la prima memoria ex art. 171 ter ha poi rinunciato alla CP_ domanda di collazione nei confronti di , non essendo egli erede di , e proposto Persona_1 azione di riduzione, lamentando lesione della legittima.
Come correttamente eccepito dai convenuti nel primo atto difensivo, la domanda di riduzione proposta in prima memoria ex art. 171 ter costituisce non emendatio, ma mutatio libelli ed è pertanto inammissibile. Tale domanda, infatti, introduce nel processo temi di indagine nuovi, fondati su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, tali da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio. Sia dalla narrativa dell'atto di citazione – ove non vi è alcun cenno alla lesione della quota di riserva – sia nelle relative conclusioni, infatti, è chiaro che l'attrice chiede unicamente procedersi a collazione e neppure allega di essere stata lesa nei suoi diritti di legittimaria.
P a g . 5 | 7 Come noto, scopo della collazione è quello di assicurare la parità di trattamento fra certi coeredi, individuati ai sensi dell'art. 737, che sarebbe alterata se non si considerassero i beni ricevuti da tali soggetti durante la vita del de cuius, sul presupposto che la volontà di quest'ultimo fosse quella di realizzare un'anticipazione dell'eredità.
D'altro canto, finalità dell'azione di riduzione è assicurare la tutela del legittimario pretermesso o che abbia ricevuto meno di quanto gli spetterebbe, nel concorso con gli altri successibili.
È poi appena il caso di precisare che l'attrice non propone alcuna domanda di nullità delle donazioni effettuate da nei confronti dei figli e Persona_1 CP_1 CP_2
Se così è, soltanto della domanda proposta con l'atto di citazione dovrà tenersi conto, con la precisazione che
1. La domanda di collazione è stata rinunciata rispetto a CP_4
2. La domanda di simulazione relativa e di divisione ereditaria sono state riproposte in modo identico sia in atto di citazione che in prima memoria. Tanto premesso, le domande non possono trovare accoglimento.
È incontroverso che non risulti alcun relictum (cfr. pag. 2 prima memoria 171 ter attrice).
Conseguentemente, non vi sono i presupposti per l'operatività della collazione nei confronti dei coeredi (cfr. Sez. 2 - , Sentenza n. 41132 del 21/12/2021; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 509 del 14/01/2021), rispetto ai quali l'attrice avrebbe potuto proporre unicamente azione di riduzione – inammissibile perché tardiva
– e, comunque, inammissibile nei confronti di – non erede – per carenza di un presupposto CP_4 dell'azione (l'accettazione beneficiata ex art. 564 c.1).
Ne discende che l'azione di accertamento della simulazione relativa risulta fine a se stessa, e, pertanto, non sostenuta da alcun interesse ad agire. In proposito, si sottolinea, infatti, che si Parte_1 limita ad allegare che il defunto padre e la madre hanno venduto al nipote la nuda proprietà di immobili come individuati in narrativa, atto che, in realtà, dissimulerebbe una donazione, chiedendo procedersi a collazione di detto bene. Come premesso, neppure si allega, nell'atto introduttivo, lesione di legittima;
d'altro canto, rispetto a difetterebbe un presupposto dell'azione di riduzione;
infine, la CP_4 domanda di collazione avanzata nei confronti di un soggetto a essa non tenuto è stata espressamente rinunciata. In definitiva, non vi è prospettazione della possibilità di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Attesa l'assenza di relictum, non risulta alcuna comunione ereditaria da sciogliere.
Le spese di lite sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri medi di cui al citato decreto, con la riduzione del 50% attesa l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto e, dunque, la non elevata difficoltà delle questioni trattate (art. 4 c. 1 ult.parte):
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00
RIDUZIONI ( per art. 4 c.1 ult. parte )
Riduzione del 50 % su € 7.616,00 € -3.808,00
Compenso al netto delle riduzioni € 3.808,00 oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti. P a g . 6 | 7 Tenuto conto della domanda dispiegata da , che ha chiesto “in ogni caso” procedersi CP_1 a collazione, rispetto a quest'ultimo, in ragione della reciproca soccombenza, le spese devono essere compensate per un terzo.
P.Q.M.
IL GIUDICE definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, azione, difesa disattesa, sulla domanda proposta da contro , Parte_1 CP_1 Controparte_2 CP_4
, , così dispone:
[...] Controparte_3
Dichiara inammissibili le domande di riduzione e di simulazione relativa;
rigetta nel resto;
condanna la parte attrice – operata rispetto a a compensazione per un terzo - alla CP_1 rifusione nei confronti di ciascun convenuto delle spese di lite, liquidate in e 3808 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
MASSA, li 12/12/2025
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
P a g . 7 | 7