Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 14/04/2026, n. 2970
CS
Rigetto
Sentenza 14 aprile 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Inammissibilità dell'intervento ad adiuvandum

    Il TAR ha dichiarato inammissibile l'intervento poiché la Eidon S.r.l. ha acquistato l'immobile dopo l'emanazione del provvedimento favorevole e non ha acquistato il diritto controverso (risarcimento del danno), quindi l'accoglimento o il rigetto del ricorso non avrebbe effetti sulla sua sfera giuridica.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva dell'ARTA

    Il TAR ha respinto l'eccezione, ritenendo che il Comune, competente per la bonifica, fosse obbligato a servirsi del supporto tecnico dell'ARTA, potendo quindi quest'ultima essere ritenuta responsabile a titolo di concorso.

  • Rigettato
    Colpa delle amministrazioni resistenti

    Il TAR ha ritenuto non provata l'imputabilità all'amministrazione, a titolo di dolo o colpa, della ritardata conclusione del procedimento. Il ritardo è stato in gran parte imputato al comportamento del responsabile dell'inquinamento, che ha presentato documentazione incompleta, e la società ricorrente non ha dimostrato di aver agito per sollecitare o coadiuvare il responsabile dell'inquinamento, né ha attivato i rimedi legali previsti per il ritardo.

  • Rigettato
    Nesso di causalità tra inosservanza del termine e danno

    Il TAR ha ritenuto assente la prova del nesso causale, ritenendo verosimile che l'impossibilità di 'mettere a reddito' il compendio sia derivata dalla trascuratezza del responsabile dell'inquinamento e del proprietario del sito nell'adempiere alle richieste istruttorie, la cui inutilità o pretestuosità non è stata dimostrata.

  • Rigettato
    Violazione art. 111 c.p.c. per inammissibilità dell'intervento di Eidon S.r.l.

    Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR, ritenendo che l'art. 111 c.p.c. si applichi solo quando il diritto oggetto della successione coincide con il diritto controverso (risarcimento), che è di natura obbligatoria e non reale. La clausola nell'atto notarile è considerata di stile e non produce effetti non espressamente voluti.

  • Rigettato
    Esclusione della colpevolezza dell'amministrazione

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il primo procedimento avviato da un diverso soggetto (IS) non possa essere considerato parte del procedimento successivo. Ha confermato che il ritardo è stato causato dalle richieste di integrazioni istruttorie e che la parte non ha attivato i rimedi legali previsti per il ritardo (potere sostitutivo, azione contro il silenzio), escludendo quindi il diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 30, comma 3, c.p.a. e del principio generale dell'art. 1227, comma 2, c.c.

  • Rigettato
    Prova del nesso causale tra danno e condotta dell'amministrazione

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto la prova del danno insufficiente. Ha evidenziato che la risoluzione del contratto di locazione non è causalmente ricollegabile all'amministrazione, ma a una dichiarazione non veritiera del locatore nel contratto. La perizia di parte non tiene conto delle prescrizioni del provvedimento finale e delle relative spese, e le spese di acquisto e gestione non costituiscono danno risarcibile ma costi sopportati dal proprietario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 14/04/2026, n. 2970
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2970
    Data del deposito : 14 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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