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Sentenza 30 settembre 2021
Sentenza 30 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/09/2021, n. 35880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35880 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: MA BE nato a [...] il [...] ER MO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 35880 Anno 2021 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 15/06/2021 RITENUTO IN FATTO 1.RA F'TI e TO OM ricorrono, tramite difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Brescia il 13 ottobre 2020, in parziale riforma della sentenza con cui il G.u.p. del Tribunale di Brescia, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto entrambi gli imputati responsabili del reato di detenzione a fine di cessione di hashish e di marijuana, il 14 marzo 2019, in conseguenza condannandoli alla pena di giustizia, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato, riducendola, la pena;
ha inoltre disposto il dissequestro dei cellulari in sequestro, di cui il G.u.p. aveva ordinato la confisca, e la restituzione agli imputati, previa estrazione dei dati probatori ancora di interesse. 2.1 ricorrenti si affidano a due motivi, con i quali denunziano violazione di legge (entrambi i motivi) e vizio di motivazione (il secondo). 2.1. Con il primo motivo lamentano inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 599-bis e 602 cod. proc. pen., per avere la sentenza impugnata contenuto difforme rispetto alla istanza di concordato sulla pena avanzata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., che prevede anche la restituzione dei quattro telefoni in sequestro, di proprietà degli imputati FTI e OM. L'avere disposto il sequestro degli apparecchi subordinatamente alla estrazione dei dati probatori che potrebbero essere utili nei confronti di altri imputati introdurrebbe una condizione non concordata tra le parti ed arbitrariamente ed illegittimamente apposta dai giudici, in quanto, secondo giurisprudenza costante, la richiesta concordata tra Procura Generale e Difesa vincolerebbe il decidente nella sua interezza. 2.2. Mediante il secondo motivo censurano promiscuamente mancanza ovvero illogicità della motivazione in merito alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., quanto ai "cinque episodi ricostruiti", precedenti al 13 marzo 2019, di cui alla p. 10 della sentenza impugnata, relativi ad acquisto e detenzione di stupefacente. 3.11 P.G. della S.C. di cassazione 'nelle conclusioni scritte del 29 maggio 2021 (ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni. 2 y\, 2. Quanto al primo motivo si osserva - conformemente alla requisitoria del P.G. - che la Corte di merito ha accolto la richiesta di restituzione dei telefoni cellulari formulata con la proposta di concordato in appello (mentre il G.u.p. ne aveva ordinato la confisca) e che la circostanza che la consegna debba essere proceduta dalla estrapolazione dei dati di rilevanza probatoria nei confronti degli altri imputati non comporta difformità tra la richiesta ed il contenuto della sentenza. In ogni caso, l'alternativa sequestro/dissequestro non attiene alla pena e, dunque, non è oggetto dell'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. 3. In relazione al secondo motivo - anche qui conformemente al P.G. - osserva il Collegio che, secondo tradizionale insegnamento di legittimità, costantemente ribadito e dal quale non vi è ragione per discostarsi, «In tema di c.d. patteggiamento in appello il giudice d'appello nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, in quanto a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen.» (così Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707; sostanzialmente in termini, Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa e altri, Rv. 245919; Sez. 5, n. 38530 del 03/06/2009, B. e altri, Rv. 245144; Sez. 1, n. 20967 del 26/02/2009, Anaclerio e altri, Rv. 243546; Sez. 6, n. 40573 del 30/09/2008, Gallo e altro, Rv. 241486; Sez. 1, n. 15601 del 28/03/2008, Caldarelli, Rv. 240146; Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, Grillo e altro, Rv. 238686; Sez. 2, n. 39663 del 16/06/2004, Calabrese ed altri, Rv. 231109; nello stesso senso, di recente, Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli Rv. 272969, secondo cui «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.»). 4. Consegue la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 3 *r\- Non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento di ciascuno di essi della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/06/2021.
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 35880 Anno 2021 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 15/06/2021 RITENUTO IN FATTO 1.RA F'TI e TO OM ricorrono, tramite difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Brescia il 13 ottobre 2020, in parziale riforma della sentenza con cui il G.u.p. del Tribunale di Brescia, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto entrambi gli imputati responsabili del reato di detenzione a fine di cessione di hashish e di marijuana, il 14 marzo 2019, in conseguenza condannandoli alla pena di giustizia, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato, riducendola, la pena;
ha inoltre disposto il dissequestro dei cellulari in sequestro, di cui il G.u.p. aveva ordinato la confisca, e la restituzione agli imputati, previa estrazione dei dati probatori ancora di interesse. 2.1 ricorrenti si affidano a due motivi, con i quali denunziano violazione di legge (entrambi i motivi) e vizio di motivazione (il secondo). 2.1. Con il primo motivo lamentano inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 599-bis e 602 cod. proc. pen., per avere la sentenza impugnata contenuto difforme rispetto alla istanza di concordato sulla pena avanzata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., che prevede anche la restituzione dei quattro telefoni in sequestro, di proprietà degli imputati FTI e OM. L'avere disposto il sequestro degli apparecchi subordinatamente alla estrazione dei dati probatori che potrebbero essere utili nei confronti di altri imputati introdurrebbe una condizione non concordata tra le parti ed arbitrariamente ed illegittimamente apposta dai giudici, in quanto, secondo giurisprudenza costante, la richiesta concordata tra Procura Generale e Difesa vincolerebbe il decidente nella sua interezza. 2.2. Mediante il secondo motivo censurano promiscuamente mancanza ovvero illogicità della motivazione in merito alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., quanto ai "cinque episodi ricostruiti", precedenti al 13 marzo 2019, di cui alla p. 10 della sentenza impugnata, relativi ad acquisto e detenzione di stupefacente. 3.11 P.G. della S.C. di cassazione 'nelle conclusioni scritte del 29 maggio 2021 (ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni. 2 y\, 2. Quanto al primo motivo si osserva - conformemente alla requisitoria del P.G. - che la Corte di merito ha accolto la richiesta di restituzione dei telefoni cellulari formulata con la proposta di concordato in appello (mentre il G.u.p. ne aveva ordinato la confisca) e che la circostanza che la consegna debba essere proceduta dalla estrapolazione dei dati di rilevanza probatoria nei confronti degli altri imputati non comporta difformità tra la richiesta ed il contenuto della sentenza. In ogni caso, l'alternativa sequestro/dissequestro non attiene alla pena e, dunque, non è oggetto dell'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. 3. In relazione al secondo motivo - anche qui conformemente al P.G. - osserva il Collegio che, secondo tradizionale insegnamento di legittimità, costantemente ribadito e dal quale non vi è ragione per discostarsi, «In tema di c.d. patteggiamento in appello il giudice d'appello nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, in quanto a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen.» (così Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707; sostanzialmente in termini, Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa e altri, Rv. 245919; Sez. 5, n. 38530 del 03/06/2009, B. e altri, Rv. 245144; Sez. 1, n. 20967 del 26/02/2009, Anaclerio e altri, Rv. 243546; Sez. 6, n. 40573 del 30/09/2008, Gallo e altro, Rv. 241486; Sez. 1, n. 15601 del 28/03/2008, Caldarelli, Rv. 240146; Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, Grillo e altro, Rv. 238686; Sez. 2, n. 39663 del 16/06/2004, Calabrese ed altri, Rv. 231109; nello stesso senso, di recente, Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli Rv. 272969, secondo cui «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.»). 4. Consegue la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 3 *r\- Non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento di ciascuno di essi della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/06/2021.