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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/03/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
all'udienza del 4 marzo 2025, ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 6871/2024 R.G., vertente
TRA
C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele
Savoca, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
ON
[...]
C.F.
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal dott. P.IVA_1
Giovanni Dell'Acqua, giusta delega del Dirigente Generale pro tempore del
[...]
in atti. RESISTENTE ON
OGGETTO: indennità professionale operai forestali a tempo determinato.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 20.12.2024 , premettendo di lavorare a decorrere Parte_1 dal 1993 alle dipendenze dell' ON
in qualità di operaio a tempo determinato, oggi con mansioni di bracciante
[...] agricolo qualificato, deduceva che, nonostante avesse maturato un'anzianità di servizio di anni
31, non gli erano mai stati erogati gli scatti di anzianità, riconosciuti, al contrario, sia in favore del personale operaio a tempo indeterminato sia agli impiegati assunti con contratto a tempo determinato.
Assumeva che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, i lavoratori a tempo determinato non potevano essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, se non per ragioni oggettive, insussistenti, a suo dire, nella fattispecie.
Concludeva chiedendo di accertare il proprio diritto a percepire gli scatti di anzianità, da calcolarsi sulla retribuzione, nei limiti del quinquennio antecedente la presentazione della domanda, con conseguente condanna dell'
[...]
al pagamento in suo favore ON delle relative differenze economiche maturate, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al soddisfo, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre ex art. 93
c.p.c. in favore del rpoprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2. - Con memoria depositata in data 14.2.2025 si costituiva in giudizio l'
[...]
, contestando il ricorso ON perché infondato in fatto e in diritto.
Deduceva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 dell'Accordo Quadro trasfuso nella
Direttiva 1999/70/CE atteso che, a suo dire, la differenza di trattamento in materia di indennità professionale era giustificata da motivazioni oggettive, stante le differenti mansioni espletate dai lavoratori a tempo determinato (LTD) rispetto a quelle svolte dai lavoratori a tempo indeterminato (LTI) ed in considerazione del carattere stagionale e discontinuo dell'attività lavorativa eseguita dal ricorrente.
Richiamava la clausola n. 2 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 70/1999, la quale consente agli Stati membri, “previa consultazione delle parti sociali” e alle parti sociali stesse di non applicare l'Accordo Quadro ai rapporti di lavoro che si inseriscono nel quadro di un programma di inserimento e riqualificazione professionale, per sottolineare l'inapplicabilità al
2 caso di specie sia della Direttiva che dell'Accordo Quadro, posto che il rapporto di lavoro oggetto di causa, a suo dire, era compreso nel quadro di un programma di inserimento e riqualificazione professionale per via del carattere temporaneo e precario dell'attività lavorativa espletata dal ricorrente.
Assumeva che la natura stagionale ed agricola, la finalità tipicamente assistenziale del rapporto di lavoro in questione e la diversità delle mansioni volta per volta svolte costituivano fattori ostativi alla richiesta di corresponsione dell'indennità professionale e/o degli scatti di anzianità
e/o di qualsiasi equivalente emolumento legato all'anzianità di servizio, al contrario, riconosciuto solo in favore dei lavoratori a tempo indeterminato, poiché assunti per soddisfare esigenze stabili e permanenti della pubblica amministrazione.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda proposta ex adverso in quanto infondata in fatto e in diritto. Spese vinte.
3. - All'udienza del 4.3.2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4. – Ai fini della decisione della controversia, preliminarmente occorre richiamare le disposizioni che disciplinano la materia, tra cui viene, anzitutto, in rilievo la l.r. n. 66/1981
(“Disposizioni per l'assunzione dei lavoratori da parte degli Ispettorati Ripartimentali delle
Foreste e dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione”) secondo cui la Regione Sicilia, per il triennio 1981-1983, anche in relazione al programma di interventi straordinari di difesa e conservazione del suolo di cui all'art. 10 della l.r. n. 84/1980 (“a) opere di difesa e conservazione del suolo a presidio di grandi invasi;
b) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo esistente e demanializzazione terreni;
c) organici interventi sistematori nei bacini idrografici che presentano accentuati fenomeni di dissesto;
d) interventi per la formazione ed il miglioramento di prati e pascoli su terreni appartenenti al demanio della
Regione e dei comuni, o su terreni di proprietà privata da espropriare, sempre che la loro demanializzazione risulti finalizzata all' affrancazione di boschi d' interesse naturalistico dal pascolo;
e) interventi per la difesa dei boschi dagli incendi;
f) interventi volti ad assicurare la gestione e lo sviluppo dei vivai forestali”), nonché per le esigenze di carattere permanente relative all'esecuzione dei lavori da parte degli ispettori ripartimentali delle foreste e dell'azienda forestale demaniale della regione, doveva provvedere ad assumere, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, gli operai forestali che nell'ultimo triennio antecedente all'entrata in vigore della legge avessero prestato la propria opera alle dipendenze dell'Amministrazione con una prestazione complessivamente non inferiore alle 500 giornate
3 lavorative, nonché ad assicurare agli operai assunti a tempo determinato le seguenti garanzie occupazionali: “- giornate 51 annue, agli operai che nel triennio 1978- 80 abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 25 giornate ai fini previdenziali;
- giornate
101 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 100 giornate ai fini previdenziali;
- giornate 151 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a
150 giornate ai fini previdenziali”.
La possibilità di costituire rapporti di lavoro a tempo determinato era stata dunque espressamente prevista per le medesime esigenze, anche di carattere straordinario, normativamente individuate ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato.
Ciò trova conferma nel disposto dell'art. 15 della l.r. n. 52/1984, a norma del quale “per le esigenze di carattere permanente connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, l' e gli Controparte_2
Ispettorati Ripartimentali delle Foreste continuano ad avvalersi degli operai assunti con rapporti di lavoro a tempo determinato, ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge regionale 18 aprile 1981
n. 66, a condizione che gli stessi non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità”.
L'art. 56 della l.r. n. 16/1996 dispone che “
1. Per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.
2. Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno (…) 6. Il reclutamento degli addetti alle squadre antincendio di pronto intervento è effettuato presso gli Uffici di collocamento dei comuni i cui territori boscati ricadono nel distretto forestale”.
Quanto allo stato giuridico degli operai forestali, l'art. 8 della l.r. n. 66/1981 dispone che ad essi si applichi “il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale 3 maggio 1979 per gli operai avventizi addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale ed idraulico-agrario eseguiti in amministrazione diretta dai consorzi di bonifica” al cui recepimento provvede l'Assessore Regionale per l'Agricoltura con proprio decreto entro trenta giorni dalla sottoscrizione, “nonché dal relativo contratto integrativo regionale stipulato in
Palermo l'11 gennaio 1980 e successive modificazioni”.
4 Ebbene, sulla base della natura privatistica di tali contratti, nonché delle modalità di assunzione e della stagionalità dell'impiego, la giurisprudenza, con consolidato orientamento condiviso da questo Tribunale in precedenti pronunce relative a fattispecie di identico tenore, ha escluso per lungo tempo la qualificazione degli operai forestali come dipendenti pubblici, ritenendo tali rapporti assimilabili al lavoro agricolo, nel quale l'assunzione a tempo determinato rappresenta la regola, con espressa esenzione dall'applicazione del d.lgs n. 368/2001.
Tale orientamento va tuttavia rivisto alla luce dei più recenti arresti della Corte di Cassazione
(v., da ultimo, Cass. n. 21007/2023. Cfr., nello stesso senso, Cass. n. 9786/2020; id., n.
3805/2019) secondo cui i rapporti di lavoro degli operai forestali devono essere invece inquadrati nello schema del lavoro pubblico, in considerazione della natura di ente pubblico non economico del datore di lavoro e dell'inerenza del rapporto ai fini istituzionali dell'ente, senza che assumano rilievo a tali fini elementi estrinseci o formali, quali l'assunzione dei lavoratori in qualità di “operai agricoli”.
Nella fattispecie, il rapporto di lavoro intercorso tra l'istante e l'Assessorato resistente rientra nell'ambito del pubblico impiego e soggiace, dunque, alla disciplina di cui all'art. 36 d.lgs n.
165/2001, cui non è di ostacolo la natura della Sicilia di regione ad autonomia differenziata (ai sensi dell'art. 116 Cost., comma 1, come sostituito dalla L. Cost. n. 3/2001, art. 2).
Costituisce, infatti, indirizzo costante della Corte Costituzionale quello secondo cui “per effetto dell'intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che interessa, altresì, il personale delle Regioni, la materia è riconducibile all'ordinamento civile che l'art. 117 Cost., comma 2, lett. l), riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Il legislatore nazionale, quindi, ben può intervenire a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità, anche in relazione ai rapporti di impiego dei dipendenti delle
Regioni” (v. Corte Cost. nn. 19/2013, 286/2013, 211/2014); alla stregua di tali considerazioni, la disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato vincola anche i rapporti alle dipendenze degli enti regionali ad autonomia differenziata, sicché il legislatore può intervenire per conformarne gli istituti, imponendosi all'autonomia privata con carattere di inderogabilità.
Ad ogni modo, la disciplina nazionale del contratto a termine va letta alla luce della Direttiva
1999/70/CE, relativa all'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, la cui clausola 4 disponendo che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato
5 comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” introduce un principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, vietando l'applicazione di trattamenti deteriori per i lavoratori a termine, determinati dal “solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro
a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Inoltre, il comma 4 della clausola in esame stabilisce che “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Sul versante nazionale, già l'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 – “principio di non discriminazione”
– aveva stabilito che “al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva (…) sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”.
Orbene, alla luce della clausola 4 del citato Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE si esclude, in generale ed in termini non equivoci, qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C - 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C -
307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana). Persona_1
Peraltro, come ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate agli assunti a tempo indeterminato "comparabili" può essere giustificata solo da precisi e concreti elementi di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate. Ed invero, la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea ha, a tal proposito, messo in luce che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato;
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta
6 nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”; c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4; d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (cfr. per tale ricostruzione Cass. civ., sez. lav., ord. 22 maggio 2020, n. 9491).
Orbene, il principio di non discriminazione contenuto nell'Accordo Quadro - principio di diritto sociale comunitario – non può essere interpretato restrittivamente. Ed invero, la norma non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato.
In questo quadro il concetto di “condizioni di impiego” di cui alla citata clausola 4 va interpretato nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella che mira all'attribuzione, ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato.
Esaminando, a questo punto, la nozione di “ragioni oggettive” di cui alla clausola 4, come peraltro sostenuto dalla Corte di Giustizia Europea, giova rilevare che tale clausola è di ostacolo all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato se giustificata dalla mera circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare da uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e del datore di lavoro interessato. Orbene, nelle disposizioni legislative o collettive nazionali non è possibile ravvisare ragione sufficiente per derogare al divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e assunti a mezzo di contratto a tempo indeterminato.
7 La questione è allora quella di stabilire se, nel caso in esame, la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e dipendenti a tempo indeterminato, sia giustificata da “ragioni oggettive”.
Sul punto, non risultano convincenti le argomentazioni spiegate dall' resistente. CP
Innanzitutto, privi di pregio si appalesano i rilievi atti a differenziare la posizione degli OTD da quella degli OTI. Ed invero, essi si impuntano essenzialmente sulle diversità delle modalità di assunzione, posto che l'Amministrazione resistente fa presente che gli operai forestali chiamati in servizio sulla base della legge regionale in materia (categoria cui appartiene il ricorrente), sono assunti con contratto di natura privatistica e nell'ambito di una speciale procedura di reclutamento stagionale e delle finalità perseguite, (al fine di far fronte ad esigenze contingenti e temporalmente limitate, per l'appunto stagionali) dell'Amministrazione, peraltro con finalità prettamente assistenziale, di mantenere i livelli occupazionali (tanto che l'individuazione avviene mediante chiamata numerica di soggetti iscritti nelle liste di collocamento e dunque in stato di disoccupazione).
Inoltre, dalla unicità della disciplina normativa afferente alle due categorie di operai (L.R. n. 16 del 1996, titolo III (prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi), rispettivamente agli artt. 46 e 47 la prima (contingente operai a tempo indeterminato) e all'art. 56 la seconda (lavoratori impegnati nei servizi antincendio); e la successiva L.R. 14 aprile 2006, n. 14, di integrazione e modifica della L. n. 16 del 1996), si inferisce la tendenziale omogeneità e sovrapponibilità delle mansioni e delle incombenze affidate agli operai avviati al lavoro, siano essi a tempo indeterminato o determinato, risolvendosi in una mera affermazione non supportata da riscontri e dunque priva di rilievo quella per cui le mansioni svolte dagli OTD sarebbero ontologicamente distinte e comunque non comparabili con quelle del operai a tempo indeterminato.
Si osserva, in proposito, come la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate agli assunti a tempo indeterminato “comparabili”, potrebbe essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione volti a contraddistinguere le modalità di lavoro e attinenti alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate;
al contrario, l' resistente ha per lo più fatto leva su circostanze che prescindono dalle CP caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, avendo insistito sulla stagionalità dei rapporti, nonché sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato (e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell'Accordo quadro), da
8 non confondere, però, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione (cfr. Cass.
n. 23869/2016 in tema di personale scolastico).
Orbene, non possono costituire “ragioni oggettive” le modalità di assunzione e una non precisa corrispondenza tra il profilo di appartenenza e uno dei profili stabiliti per i dipendenti a tempo indeterminato. La legislazione regionale recante la disciplina della materia non prevede infatti alcuna peculiarità nel rapporto dei lavoratori a tempo determinato (se non la mera temporaneità del rapporto) né, tantomeno, impone a questi ultimi di rendere la prestazione lavorativa con modalità differenti da quelle dei lavoratori a tempo indeterminato. La prestazione richiesta ed esigibile dal personale forestale assunto a tempo determinato è assolutamente identica a quella prestata dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, con l'unica differenza che i primi non svolgono la prestazione come i secondi per tutti i giorni dell'anno, circostanza che, tuttavia, per giurisprudenza costante europea ed interna non costituisce di per sé ragione oggettiva che legittimerebbe una differenziazione.
Da quanto testè rilevato, discende che la lamentata disparità di trattamento economico, pur poggiando sulla riserva, in favore dei lavoratori a tempo indeterminato, della disciplina contrattuale sugli scatti di anzianità, appare illegittima, non essendo riscontrabile, né tantomeno prospettata, alcuna differenza qualitativa tra le prestazioni rese dalle categorie in esame, OTI e
OTD.
5. – Orbene, posto che il dal 1993 al 2024 ha lavorato alle dipendenze dell' Pt_1 CP
, non si ravvisano ostacoli ON razionali alla possibilità riconoscere al ricorrente gli scatti di anzianità, sub specie di indennità professionale, allo stesso modo di quanto avviene per il personale a tempo indeterminato nei limiti del quinquennio antecedente la proposizione del ricorso (stante la maturata prescrizione in relazione al periodo antecedente), secondo la quantificazione effettuata dall'Amministrazione resistente, poiché conforme alla misura riconosciuta dal CIRL applicabile nella fattispecie.
6. – Alla luce delle superiori argomentazioni, l' resistente va condannato al CP pagamento in favore del ricorrente di euro 1.792,00 (determinati nella misura di 4,00 euro mensili per ogni anno di permanenza nelle graduatorie di appartenenza in relazione ai periodi di lavoro effettuati nel quinquennio antecedente la proposizione del ricorso), oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione
9 dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 applicabile anche ai crediti risarcitori (v. Cass. n.
13624/2020).
7. - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente, ponendosi a carico dell' ON
come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto
[...] conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della semplicità delle questioni trattate e della serialità del contenzioso. Di esse va concessa la chiesta distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv.
Gabriele Savoca, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 20.12.2024 nei confronti di
[...]
ON
, in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria
[...] istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento delle domande, dichiara il diritto di alla corresponsione Parte_1 dell'indennità professionale mensile legata all'anzianità maturata in relazione al periodo compreso tra il 2020 e il 2024 e, per l'effetto, condanna l
[...]
ON
al pagamento in suo favore dell'importo di euro 1.792,00, oltre interessi
[...] legali e rivalutazione monetaria senza cumulo dal dovuto al soddisfo;
- condanna altresì l' ON
al pagamento in favore del
[...] ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 1.313,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario avv. Gabriele SAVOCA.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
10
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
all'udienza del 4 marzo 2025, ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 6871/2024 R.G., vertente
TRA
C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele
Savoca, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
ON
[...]
C.F.
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal dott. P.IVA_1
Giovanni Dell'Acqua, giusta delega del Dirigente Generale pro tempore del
[...]
in atti. RESISTENTE ON
OGGETTO: indennità professionale operai forestali a tempo determinato.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 20.12.2024 , premettendo di lavorare a decorrere Parte_1 dal 1993 alle dipendenze dell' ON
in qualità di operaio a tempo determinato, oggi con mansioni di bracciante
[...] agricolo qualificato, deduceva che, nonostante avesse maturato un'anzianità di servizio di anni
31, non gli erano mai stati erogati gli scatti di anzianità, riconosciuti, al contrario, sia in favore del personale operaio a tempo indeterminato sia agli impiegati assunti con contratto a tempo determinato.
Assumeva che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, i lavoratori a tempo determinato non potevano essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, se non per ragioni oggettive, insussistenti, a suo dire, nella fattispecie.
Concludeva chiedendo di accertare il proprio diritto a percepire gli scatti di anzianità, da calcolarsi sulla retribuzione, nei limiti del quinquennio antecedente la presentazione della domanda, con conseguente condanna dell'
[...]
al pagamento in suo favore ON delle relative differenze economiche maturate, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al soddisfo, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre ex art. 93
c.p.c. in favore del rpoprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2. - Con memoria depositata in data 14.2.2025 si costituiva in giudizio l'
[...]
, contestando il ricorso ON perché infondato in fatto e in diritto.
Deduceva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 dell'Accordo Quadro trasfuso nella
Direttiva 1999/70/CE atteso che, a suo dire, la differenza di trattamento in materia di indennità professionale era giustificata da motivazioni oggettive, stante le differenti mansioni espletate dai lavoratori a tempo determinato (LTD) rispetto a quelle svolte dai lavoratori a tempo indeterminato (LTI) ed in considerazione del carattere stagionale e discontinuo dell'attività lavorativa eseguita dal ricorrente.
Richiamava la clausola n. 2 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 70/1999, la quale consente agli Stati membri, “previa consultazione delle parti sociali” e alle parti sociali stesse di non applicare l'Accordo Quadro ai rapporti di lavoro che si inseriscono nel quadro di un programma di inserimento e riqualificazione professionale, per sottolineare l'inapplicabilità al
2 caso di specie sia della Direttiva che dell'Accordo Quadro, posto che il rapporto di lavoro oggetto di causa, a suo dire, era compreso nel quadro di un programma di inserimento e riqualificazione professionale per via del carattere temporaneo e precario dell'attività lavorativa espletata dal ricorrente.
Assumeva che la natura stagionale ed agricola, la finalità tipicamente assistenziale del rapporto di lavoro in questione e la diversità delle mansioni volta per volta svolte costituivano fattori ostativi alla richiesta di corresponsione dell'indennità professionale e/o degli scatti di anzianità
e/o di qualsiasi equivalente emolumento legato all'anzianità di servizio, al contrario, riconosciuto solo in favore dei lavoratori a tempo indeterminato, poiché assunti per soddisfare esigenze stabili e permanenti della pubblica amministrazione.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda proposta ex adverso in quanto infondata in fatto e in diritto. Spese vinte.
3. - All'udienza del 4.3.2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4. – Ai fini della decisione della controversia, preliminarmente occorre richiamare le disposizioni che disciplinano la materia, tra cui viene, anzitutto, in rilievo la l.r. n. 66/1981
(“Disposizioni per l'assunzione dei lavoratori da parte degli Ispettorati Ripartimentali delle
Foreste e dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione”) secondo cui la Regione Sicilia, per il triennio 1981-1983, anche in relazione al programma di interventi straordinari di difesa e conservazione del suolo di cui all'art. 10 della l.r. n. 84/1980 (“a) opere di difesa e conservazione del suolo a presidio di grandi invasi;
b) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo esistente e demanializzazione terreni;
c) organici interventi sistematori nei bacini idrografici che presentano accentuati fenomeni di dissesto;
d) interventi per la formazione ed il miglioramento di prati e pascoli su terreni appartenenti al demanio della
Regione e dei comuni, o su terreni di proprietà privata da espropriare, sempre che la loro demanializzazione risulti finalizzata all' affrancazione di boschi d' interesse naturalistico dal pascolo;
e) interventi per la difesa dei boschi dagli incendi;
f) interventi volti ad assicurare la gestione e lo sviluppo dei vivai forestali”), nonché per le esigenze di carattere permanente relative all'esecuzione dei lavori da parte degli ispettori ripartimentali delle foreste e dell'azienda forestale demaniale della regione, doveva provvedere ad assumere, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, gli operai forestali che nell'ultimo triennio antecedente all'entrata in vigore della legge avessero prestato la propria opera alle dipendenze dell'Amministrazione con una prestazione complessivamente non inferiore alle 500 giornate
3 lavorative, nonché ad assicurare agli operai assunti a tempo determinato le seguenti garanzie occupazionali: “- giornate 51 annue, agli operai che nel triennio 1978- 80 abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 25 giornate ai fini previdenziali;
- giornate
101 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 100 giornate ai fini previdenziali;
- giornate 151 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a
150 giornate ai fini previdenziali”.
La possibilità di costituire rapporti di lavoro a tempo determinato era stata dunque espressamente prevista per le medesime esigenze, anche di carattere straordinario, normativamente individuate ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato.
Ciò trova conferma nel disposto dell'art. 15 della l.r. n. 52/1984, a norma del quale “per le esigenze di carattere permanente connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, l' e gli Controparte_2
Ispettorati Ripartimentali delle Foreste continuano ad avvalersi degli operai assunti con rapporti di lavoro a tempo determinato, ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge regionale 18 aprile 1981
n. 66, a condizione che gli stessi non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità”.
L'art. 56 della l.r. n. 16/1996 dispone che “
1. Per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.
2. Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno (…) 6. Il reclutamento degli addetti alle squadre antincendio di pronto intervento è effettuato presso gli Uffici di collocamento dei comuni i cui territori boscati ricadono nel distretto forestale”.
Quanto allo stato giuridico degli operai forestali, l'art. 8 della l.r. n. 66/1981 dispone che ad essi si applichi “il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale 3 maggio 1979 per gli operai avventizi addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale ed idraulico-agrario eseguiti in amministrazione diretta dai consorzi di bonifica” al cui recepimento provvede l'Assessore Regionale per l'Agricoltura con proprio decreto entro trenta giorni dalla sottoscrizione, “nonché dal relativo contratto integrativo regionale stipulato in
Palermo l'11 gennaio 1980 e successive modificazioni”.
4 Ebbene, sulla base della natura privatistica di tali contratti, nonché delle modalità di assunzione e della stagionalità dell'impiego, la giurisprudenza, con consolidato orientamento condiviso da questo Tribunale in precedenti pronunce relative a fattispecie di identico tenore, ha escluso per lungo tempo la qualificazione degli operai forestali come dipendenti pubblici, ritenendo tali rapporti assimilabili al lavoro agricolo, nel quale l'assunzione a tempo determinato rappresenta la regola, con espressa esenzione dall'applicazione del d.lgs n. 368/2001.
Tale orientamento va tuttavia rivisto alla luce dei più recenti arresti della Corte di Cassazione
(v., da ultimo, Cass. n. 21007/2023. Cfr., nello stesso senso, Cass. n. 9786/2020; id., n.
3805/2019) secondo cui i rapporti di lavoro degli operai forestali devono essere invece inquadrati nello schema del lavoro pubblico, in considerazione della natura di ente pubblico non economico del datore di lavoro e dell'inerenza del rapporto ai fini istituzionali dell'ente, senza che assumano rilievo a tali fini elementi estrinseci o formali, quali l'assunzione dei lavoratori in qualità di “operai agricoli”.
Nella fattispecie, il rapporto di lavoro intercorso tra l'istante e l'Assessorato resistente rientra nell'ambito del pubblico impiego e soggiace, dunque, alla disciplina di cui all'art. 36 d.lgs n.
165/2001, cui non è di ostacolo la natura della Sicilia di regione ad autonomia differenziata (ai sensi dell'art. 116 Cost., comma 1, come sostituito dalla L. Cost. n. 3/2001, art. 2).
Costituisce, infatti, indirizzo costante della Corte Costituzionale quello secondo cui “per effetto dell'intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che interessa, altresì, il personale delle Regioni, la materia è riconducibile all'ordinamento civile che l'art. 117 Cost., comma 2, lett. l), riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Il legislatore nazionale, quindi, ben può intervenire a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità, anche in relazione ai rapporti di impiego dei dipendenti delle
Regioni” (v. Corte Cost. nn. 19/2013, 286/2013, 211/2014); alla stregua di tali considerazioni, la disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato vincola anche i rapporti alle dipendenze degli enti regionali ad autonomia differenziata, sicché il legislatore può intervenire per conformarne gli istituti, imponendosi all'autonomia privata con carattere di inderogabilità.
Ad ogni modo, la disciplina nazionale del contratto a termine va letta alla luce della Direttiva
1999/70/CE, relativa all'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, la cui clausola 4 disponendo che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato
5 comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” introduce un principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, vietando l'applicazione di trattamenti deteriori per i lavoratori a termine, determinati dal “solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro
a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Inoltre, il comma 4 della clausola in esame stabilisce che “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Sul versante nazionale, già l'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 – “principio di non discriminazione”
– aveva stabilito che “al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva (…) sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”.
Orbene, alla luce della clausola 4 del citato Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE si esclude, in generale ed in termini non equivoci, qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C - 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C -
307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana). Persona_1
Peraltro, come ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate agli assunti a tempo indeterminato "comparabili" può essere giustificata solo da precisi e concreti elementi di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate. Ed invero, la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea ha, a tal proposito, messo in luce che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato;
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta
6 nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”; c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4; d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (cfr. per tale ricostruzione Cass. civ., sez. lav., ord. 22 maggio 2020, n. 9491).
Orbene, il principio di non discriminazione contenuto nell'Accordo Quadro - principio di diritto sociale comunitario – non può essere interpretato restrittivamente. Ed invero, la norma non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato.
In questo quadro il concetto di “condizioni di impiego” di cui alla citata clausola 4 va interpretato nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella che mira all'attribuzione, ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato.
Esaminando, a questo punto, la nozione di “ragioni oggettive” di cui alla clausola 4, come peraltro sostenuto dalla Corte di Giustizia Europea, giova rilevare che tale clausola è di ostacolo all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato se giustificata dalla mera circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare da uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e del datore di lavoro interessato. Orbene, nelle disposizioni legislative o collettive nazionali non è possibile ravvisare ragione sufficiente per derogare al divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e assunti a mezzo di contratto a tempo indeterminato.
7 La questione è allora quella di stabilire se, nel caso in esame, la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e dipendenti a tempo indeterminato, sia giustificata da “ragioni oggettive”.
Sul punto, non risultano convincenti le argomentazioni spiegate dall' resistente. CP
Innanzitutto, privi di pregio si appalesano i rilievi atti a differenziare la posizione degli OTD da quella degli OTI. Ed invero, essi si impuntano essenzialmente sulle diversità delle modalità di assunzione, posto che l'Amministrazione resistente fa presente che gli operai forestali chiamati in servizio sulla base della legge regionale in materia (categoria cui appartiene il ricorrente), sono assunti con contratto di natura privatistica e nell'ambito di una speciale procedura di reclutamento stagionale e delle finalità perseguite, (al fine di far fronte ad esigenze contingenti e temporalmente limitate, per l'appunto stagionali) dell'Amministrazione, peraltro con finalità prettamente assistenziale, di mantenere i livelli occupazionali (tanto che l'individuazione avviene mediante chiamata numerica di soggetti iscritti nelle liste di collocamento e dunque in stato di disoccupazione).
Inoltre, dalla unicità della disciplina normativa afferente alle due categorie di operai (L.R. n. 16 del 1996, titolo III (prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi), rispettivamente agli artt. 46 e 47 la prima (contingente operai a tempo indeterminato) e all'art. 56 la seconda (lavoratori impegnati nei servizi antincendio); e la successiva L.R. 14 aprile 2006, n. 14, di integrazione e modifica della L. n. 16 del 1996), si inferisce la tendenziale omogeneità e sovrapponibilità delle mansioni e delle incombenze affidate agli operai avviati al lavoro, siano essi a tempo indeterminato o determinato, risolvendosi in una mera affermazione non supportata da riscontri e dunque priva di rilievo quella per cui le mansioni svolte dagli OTD sarebbero ontologicamente distinte e comunque non comparabili con quelle del operai a tempo indeterminato.
Si osserva, in proposito, come la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate agli assunti a tempo indeterminato “comparabili”, potrebbe essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione volti a contraddistinguere le modalità di lavoro e attinenti alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate;
al contrario, l' resistente ha per lo più fatto leva su circostanze che prescindono dalle CP caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, avendo insistito sulla stagionalità dei rapporti, nonché sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato (e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell'Accordo quadro), da
8 non confondere, però, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione (cfr. Cass.
n. 23869/2016 in tema di personale scolastico).
Orbene, non possono costituire “ragioni oggettive” le modalità di assunzione e una non precisa corrispondenza tra il profilo di appartenenza e uno dei profili stabiliti per i dipendenti a tempo indeterminato. La legislazione regionale recante la disciplina della materia non prevede infatti alcuna peculiarità nel rapporto dei lavoratori a tempo determinato (se non la mera temporaneità del rapporto) né, tantomeno, impone a questi ultimi di rendere la prestazione lavorativa con modalità differenti da quelle dei lavoratori a tempo indeterminato. La prestazione richiesta ed esigibile dal personale forestale assunto a tempo determinato è assolutamente identica a quella prestata dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, con l'unica differenza che i primi non svolgono la prestazione come i secondi per tutti i giorni dell'anno, circostanza che, tuttavia, per giurisprudenza costante europea ed interna non costituisce di per sé ragione oggettiva che legittimerebbe una differenziazione.
Da quanto testè rilevato, discende che la lamentata disparità di trattamento economico, pur poggiando sulla riserva, in favore dei lavoratori a tempo indeterminato, della disciplina contrattuale sugli scatti di anzianità, appare illegittima, non essendo riscontrabile, né tantomeno prospettata, alcuna differenza qualitativa tra le prestazioni rese dalle categorie in esame, OTI e
OTD.
5. – Orbene, posto che il dal 1993 al 2024 ha lavorato alle dipendenze dell' Pt_1 CP
, non si ravvisano ostacoli ON razionali alla possibilità riconoscere al ricorrente gli scatti di anzianità, sub specie di indennità professionale, allo stesso modo di quanto avviene per il personale a tempo indeterminato nei limiti del quinquennio antecedente la proposizione del ricorso (stante la maturata prescrizione in relazione al periodo antecedente), secondo la quantificazione effettuata dall'Amministrazione resistente, poiché conforme alla misura riconosciuta dal CIRL applicabile nella fattispecie.
6. – Alla luce delle superiori argomentazioni, l' resistente va condannato al CP pagamento in favore del ricorrente di euro 1.792,00 (determinati nella misura di 4,00 euro mensili per ogni anno di permanenza nelle graduatorie di appartenenza in relazione ai periodi di lavoro effettuati nel quinquennio antecedente la proposizione del ricorso), oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione
9 dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 applicabile anche ai crediti risarcitori (v. Cass. n.
13624/2020).
7. - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente, ponendosi a carico dell' ON
come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto
[...] conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della semplicità delle questioni trattate e della serialità del contenzioso. Di esse va concessa la chiesta distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv.
Gabriele Savoca, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 20.12.2024 nei confronti di
[...]
ON
, in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria
[...] istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento delle domande, dichiara il diritto di alla corresponsione Parte_1 dell'indennità professionale mensile legata all'anzianità maturata in relazione al periodo compreso tra il 2020 e il 2024 e, per l'effetto, condanna l
[...]
ON
al pagamento in suo favore dell'importo di euro 1.792,00, oltre interessi
[...] legali e rivalutazione monetaria senza cumulo dal dovuto al soddisfo;
- condanna altresì l' ON
al pagamento in favore del
[...] ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 1.313,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario avv. Gabriele SAVOCA.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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