Articolo 65 della Legge 8 marzo 1968, n. 257
Articolo 64Articolo 66
Versione
16 aprile 1968
Art. 65.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1966 risultano stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'e-
sercizio 1966 (articolo 61).................. L. 129.821.486.871
Somme rimaste da riscuotere sui residui de-
gli esercizi precedenti (articolo 63)........ " 75.178.893.032
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Residui attivi al 31 dicembre 1966... L. 205.000.379.903
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Entrata in vigore il 16 aprile 1968