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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/12/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1446/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente rel.
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per divorzio giudiziale introdotto da:
, (C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
CU NA e OL CO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Magenta (MI), Vicolo San Giacomo n. 4;
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. PICARDI CP_1 C.F._2
UA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via Imperia n.
21;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
* * * *
CONCLUSIONI CONGIUNTE SULLO STATUS
Nel corso del giudizio le Parti hanno concordemente chiesto, tra le altre domande, la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Arconate il 30.7.2011 (atto n. 13, parte II, serie A, anno 2011).
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 1 di 2 Il Collegio ritiene di accogliere la domanda relativa alla pronuncia sullo status, risultando evidente dalle dichiarazioni delle parti e dagli atti che dopo la separazione, pronunciata con sentenza n. 1373/2019 pubbl. il 30/09/2019, RG n. 3241/2018, pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio, le parti non hanno più ripreso la convivenza.
Si è verificata, dunque, la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa deve essere rimessa, con separato provvedimento, avanti al G.D. per proseguire in ordine alle ulteriori istanze.
In ordine alle spese appare opportuno rinviare ogni statuizione alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione e istanza disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e celebrato in Arconate il 30.7.2011 Parte_1 CP_1
(atto n. 13, parte II, serie A, anno 2011);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alle annotazioni di legge;
3) dispone con separata ordinanza sulla prosecuzione della causa;
4) riserva la decisione sulle spese alla sentenza definitiva.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 15.12.2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1446/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente rel.
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per divorzio giudiziale introdotto da:
, (C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
CU NA e OL CO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Magenta (MI), Vicolo San Giacomo n. 4;
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. PICARDI CP_1 C.F._2
UA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via Imperia n.
21;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
* * * *
CONCLUSIONI CONGIUNTE SULLO STATUS
Nel corso del giudizio le Parti hanno concordemente chiesto, tra le altre domande, la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Arconate il 30.7.2011 (atto n. 13, parte II, serie A, anno 2011).
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 1 di 2 Il Collegio ritiene di accogliere la domanda relativa alla pronuncia sullo status, risultando evidente dalle dichiarazioni delle parti e dagli atti che dopo la separazione, pronunciata con sentenza n. 1373/2019 pubbl. il 30/09/2019, RG n. 3241/2018, pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio, le parti non hanno più ripreso la convivenza.
Si è verificata, dunque, la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa deve essere rimessa, con separato provvedimento, avanti al G.D. per proseguire in ordine alle ulteriori istanze.
In ordine alle spese appare opportuno rinviare ogni statuizione alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione e istanza disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e celebrato in Arconate il 30.7.2011 Parte_1 CP_1
(atto n. 13, parte II, serie A, anno 2011);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alle annotazioni di legge;
3) dispone con separata ordinanza sulla prosecuzione della causa;
4) riserva la decisione sulle spese alla sentenza definitiva.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 15.12.2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2