TRIB
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/07/2025, n. 10436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10436 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 3065/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di: dott. Francesco Crisafulli Presidente dott. Francesco Frettoni Giudice dott.ssa Damiana Colla Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nel procedimento iscritto al n. r.g. 3065/2024 promosso da
, nato in [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Russo, Parte_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via della Giuliana, n. 32
- ricorrente -
contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
- resistente - OGGETTO: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale da parte del Questore.
Con ricorso depositato il 18.01.2024, , cittadino del Gambia, ha impugnato il provvedimento Parte_1 del 22.05.2023, notificato il 12.01.2024, con il quale il Questore di Roma ha rigettato la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, avanzata in data 23.05.2022. La Questura ha assunto tale decisione sulla base del parere negativo del 04.05.2023 della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, la quale ha ritenuto non sussistenti nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 19 del d.lgs. 286/1998. L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 12.12.2024, sostenendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato. Il Giudice delegato ha fissato udienza per il giorno 18.09.2024, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. La trattazione della causa è stata successivamente rinviata alle udienze cartolari del 18.12.2024 e del 25.6.2025. All'esito, la causa deve intendersi rimessa in decisione al Collegio.
*** Deve precisarsi preliminarmente che, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. d) del d.l. 13/2017, convertito con modificazioni con legge 46/2017, la presente domanda rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione, la quale deve applicare il rito semplificato di cognizione collegiale previsto dall'art. 19 ter del d.lgs. 150/2011. Tale norma prevede, a pena di inammissibilità, che la domanda sia presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, termine che nella specie appare rispettato (il ricorso è stato infatti depositato il 18.01.2024, a fronte di una notifica del provvedimento di diniego impugnato effettuata in data 14.01.2024). Ciò posto, nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate. Quanto al quadro normativo, deve premettersi che trova applicazione nel caso di specie il d.l. 130/2020, convertito dalla legge 173/2020, il quale ha ampliato, tipizzato e definito il perimetro delle forme di protezione complementare, apportando modifiche al Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e in particolare, per quanto rileva in questa sede, da un lato all'art. 5, c. 6 e, dall'altro lato, all'art. 19 del citato decreto (quest'ultimo nuovamente e recentemente modificato con decreto-legge n. 20 del 10.3.2023, convertito dalla legge n. 50/23, nel senso dell'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, c.
1.1 del d.lgs. 286/1998, modifica tuttavia non applicabile al procedimento in esame – avviato con domanda del 23.05.2022 – secondo quanto previsto dall'art. 7, c. 2 del citato decreto, secondo il quale: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”). Quanto al contenuto della normativa di riferimento, in sede di conversione del d.l. 130/2020, il legislatore ha specificato che, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, c. 6, all'istante spetta, ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del Testo unico sull'immigrazione, il permesso per protezione speciale di cui all' art. 32, c. 3, del d.lgs. 25/2008. L'art. 19 TUI nella versione applicabile prevede infatti, nel primo periodo del comma 1.1, che “[n]on sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, e cioè gli obblighi costituzionali o internazionali. Il secondo periodo prevede poi che “[n]on sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”, precisando che “[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Viene dunque data espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto al livello costituzionale (dall'art. 2 Cost.) e delle fonti sovranazionali, quali CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (all'art. 7). Nello specifico, l'art. 8 CEDU dispone che: “
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. La nozione di “vita privata” elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo è ampia, non suscettibile di definizione esaustiva, e implica, in sostanza, che ciascuno possa stabilire la propria identità. Altrettanto ampia è la nozione elaborata dalla Corte di “vita familiare”, attribuendo agli Stati parte la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela. Tutti i rapporti sociali tra il cittadino straniero stabilmente insediato e la comunità nella quale vive fanno parte integrante della nozione di “vita privata” come intesa ai sensi dell'articolo 8 CEDU (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., ud. 22/01/2019, 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In tale prospettiva, si tratta dunque, tra l'altro, di valorizzare i percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. Elemento cardine è, a tal fine, l'integrazione lavorativa, la quale, valutata unitamente alla presenza di significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo tra il cittadino straniero stesso e il territorio del Paese di accoglienza. Ebbene, a dimostrazione del proprio percorso di inserimento socio-lavorativo in Italia, il ricorrente ha depositato numerosi documenti, e in particolare: attestato di frequenza di un corso di italiano L2 del 02.09.2016; relazione psicologica del 28.06.2017 attestante, oltre la presenza del ricorrente nel Cas Pomezia a partire dal maggio 2016, la necessità di un supporto psichiatrico e psicologico che lo aiuti ad elaborare i suoi vissuti di sofferenza;
certificato del S.A.M.I.F.O. del 05.12.2017; referto visita psichiatrica del 10.10.2018 attestante la diagnosi di disturbo dell'adattamento con insonnia grave e umore depresso;
referto visita psichiatrica presso l'Ambulatorio di Salute Mentale del 09.01.2019; contratto di lavoro a tempo determinato come facchino, originariamente decorrente dal 30.03.2023 al 31.10.2023 e successivamente prorogato sino al 31.12.2023; relative buste paga per i mesi di marzo e aprile, nonché per il periodo da giugno a dicembre;
contratto di lavoro a tempo determinato come facchino, decorrente dal 15.03.2024 al 31.10.2024; relative buste paga per i mesi da marzo a maggio e da luglio ad ottobre;
certificazione unica 2025; lettera di assunzione a tempo determinato decorrente dal 2.4.2025 al 31.12.2025; relative buste paga per i mesi di aprile e maggio. Parte resistente, invece, ha depositato, oltre al provvedimento impugnato, il parere della Commissione Territoriale ex art. 19 comma 1.2 del d.lgs. 286 del 1998. Il complesso della documentazione in atti dimostra che, giunto in Italia nel 2015, ad appena venti anni, l'odierno ricorrente vi ha vissuto ininterrottamente per un periodo di ormai quasi dieci anni, impegnandosi per ricostruire la sua vita e per inserirsi nel tessuto sociale del Paese di accoglienza. Nonostante la sua evidente condizione di vulnerabilità derivante dall'aver vissuto esperienze traumatiche ad una tanto giovane età, il ricorrente si è sin da subito attivato per ricostruire la propria vita sul territorio italiano, ove egli ha altresì intrapreso un percorso psico-terapeutico al fine di trattare il proprio disturbo dell'adattamento con insonnia grave ed umore depresso (cfr. certificati e relazioni psicologiche in atti). Il ricorrente si è dedicato, in particolar modo, alla ricerca di un'occupazione regolare, in grado di garantirgli autonomia di vita, e all'apprendimento della lingua italiana, come dimostrato dall'attestato di frequenza di un corso di italiano L2 in atti. La documentazione versata in atti dimostra che già nel 2019 il ricorrente ha ottenuto di essere assunto con regolare contratto a tempo determinato, in virtù del quale ha poi lavorato anche nel corso del 2020 (cfr. parere della Commissione Territoriale in atti, attestante la produzione di documentazione quale: copia lettera di assunzione con contratto a tempo determinato del 7.9.2019; copia di buste paga da luglio ad ottobre 2019, dicembre 2019, tredicesima 2019 e da gennaio a giugno 2020). A decorrere dal 30.3.2023 e sino al giorno d'oggi, inoltre, il ricorrente ha lavorato con sostanziale continuità, ottenendo di essere assunto con regolare contratto a tempo determinato, sino al 31.12.2023 (cfr. contratto di lavoro in atti). Lo svolgimento di tale attività lavorativa è poi proseguito anche nel corso del 2024, in virtù di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato, ottenuto dal ricorrente presso la medesima società (cfr. contratto di lavoro in atti). Da ultimo, in data 2.4.2025 il ricorrente ha ottenuto di essere assunto come facchino, con regolare contratto a tempo determinato, sino al 31.12.2025 (cfr. lettera di assunzione in atti). Da tale attività lavorativa deriva una retribuzione che consente al ricorrente di provvedere autonomamente a tutte le proprie esigenze (cfr. buste paga in atti). A tal proposito, si precisa che la circostanza che l'attuale rapporto di lavoro documentato sia a tempo determinato non deve portare ad una valutazione negativa circa l'integrazione, atteso che le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che deve essere dato valore anche a ipotesi di “contratto a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro” (Cass. Sezioni Unite, 09/09/2021, n. 24413). Tutto ciò premesso, risulta evidente come il ricorrente abbia intrapreso sul territorio nazionale un percorso di inserimento socio-professionale molto positivo e come svolga, ormai da tempo, in via stabile ed esclusiva la propria intera vita privata in Italia e, in particolare, nella provincia di Roma, ove egli lavora. L'impegno che egli ha speso nel lavoro gli ha consentito di conquistarsi del tutto autonomamente le proprie opportunità e di migliorare la propria vita, sino al raggiungimento di una prima indipendenza economica e lavorativa, che mostra la sicura prospettiva di mantenersi nel tempo e, anzi, di migliorare ulteriormente, anche in considerazione della sua ancora giovane età. Diversamente dall'Amministrazione resistente, il Collegio ritiene necessario tutelare la vita privata del ricorrente, alla luce del diritto costituzionale e internazionale con particolare riferimento all'art. 8 CEDU, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (cfr. Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, c. Austria, n. 1638/03), riconoscendogli il diritto a restare Per_1 nel luogo in cui egli l'ha ormai stabilita. Ciò lo preserva da uno scadimento estremamente significativo delle proprie condizioni di vita che si verificherebbe in caso di rimpatrio in un Paese d'origine, il Gambia, che egli ha stabilmente abbandonato da lungo tempo – ben oltre dieci anni – e in cui non disporrebbe di alcun mezzo di sostentamento. La permanenza in Italia evita invece al ricorrente la perdita di tutte le opportunità che egli si è conquistato con le proprie forze nel nuovo Paese e gli consente di continuare a provvedere alle proprie esigenze, nonchè di perfezionare il felice percorso di radicamento intrapreso, dotato già di ottime prospettive. Il ricorso merita pertanto di essere accolto, con annullamento dell'impugnato provvedimento di diniego del Questore di Roma e ordine di rilascio in favore del ricorrente del permesso per protezione speciale di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, nella forma introdotta dal d.l. 130/2020 convertito dalla legge 173/2020, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ovvero di protezione della salute. Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili, stante l'ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- annulla il provvedimento della Questura di Roma del 22.05.2023, notificato il 12.01.2024, di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
- riconosce la protezione speciale a , nato in [...] l'[...], e Parte_1 dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore della stessa del permesso di soggiorno per protezione speciale, di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, secondo le modifiche introdotte con d.l. 130/2020, convertito dalla legge 173/2020;
- dichiara le spese di lite irripetibili. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.6.2025. Il Presidente
Dott. Francesco Crisafulli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di: dott. Francesco Crisafulli Presidente dott. Francesco Frettoni Giudice dott.ssa Damiana Colla Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nel procedimento iscritto al n. r.g. 3065/2024 promosso da
, nato in [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Russo, Parte_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via della Giuliana, n. 32
- ricorrente -
contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
- resistente - OGGETTO: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale da parte del Questore.
Con ricorso depositato il 18.01.2024, , cittadino del Gambia, ha impugnato il provvedimento Parte_1 del 22.05.2023, notificato il 12.01.2024, con il quale il Questore di Roma ha rigettato la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, avanzata in data 23.05.2022. La Questura ha assunto tale decisione sulla base del parere negativo del 04.05.2023 della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, la quale ha ritenuto non sussistenti nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 19 del d.lgs. 286/1998. L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 12.12.2024, sostenendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato. Il Giudice delegato ha fissato udienza per il giorno 18.09.2024, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. La trattazione della causa è stata successivamente rinviata alle udienze cartolari del 18.12.2024 e del 25.6.2025. All'esito, la causa deve intendersi rimessa in decisione al Collegio.
*** Deve precisarsi preliminarmente che, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. d) del d.l. 13/2017, convertito con modificazioni con legge 46/2017, la presente domanda rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione, la quale deve applicare il rito semplificato di cognizione collegiale previsto dall'art. 19 ter del d.lgs. 150/2011. Tale norma prevede, a pena di inammissibilità, che la domanda sia presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, termine che nella specie appare rispettato (il ricorso è stato infatti depositato il 18.01.2024, a fronte di una notifica del provvedimento di diniego impugnato effettuata in data 14.01.2024). Ciò posto, nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate. Quanto al quadro normativo, deve premettersi che trova applicazione nel caso di specie il d.l. 130/2020, convertito dalla legge 173/2020, il quale ha ampliato, tipizzato e definito il perimetro delle forme di protezione complementare, apportando modifiche al Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e in particolare, per quanto rileva in questa sede, da un lato all'art. 5, c. 6 e, dall'altro lato, all'art. 19 del citato decreto (quest'ultimo nuovamente e recentemente modificato con decreto-legge n. 20 del 10.3.2023, convertito dalla legge n. 50/23, nel senso dell'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, c.
1.1 del d.lgs. 286/1998, modifica tuttavia non applicabile al procedimento in esame – avviato con domanda del 23.05.2022 – secondo quanto previsto dall'art. 7, c. 2 del citato decreto, secondo il quale: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”). Quanto al contenuto della normativa di riferimento, in sede di conversione del d.l. 130/2020, il legislatore ha specificato che, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, c. 6, all'istante spetta, ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del Testo unico sull'immigrazione, il permesso per protezione speciale di cui all' art. 32, c. 3, del d.lgs. 25/2008. L'art. 19 TUI nella versione applicabile prevede infatti, nel primo periodo del comma 1.1, che “[n]on sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, e cioè gli obblighi costituzionali o internazionali. Il secondo periodo prevede poi che “[n]on sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”, precisando che “[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Viene dunque data espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto al livello costituzionale (dall'art. 2 Cost.) e delle fonti sovranazionali, quali CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (all'art. 7). Nello specifico, l'art. 8 CEDU dispone che: “
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. La nozione di “vita privata” elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo è ampia, non suscettibile di definizione esaustiva, e implica, in sostanza, che ciascuno possa stabilire la propria identità. Altrettanto ampia è la nozione elaborata dalla Corte di “vita familiare”, attribuendo agli Stati parte la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela. Tutti i rapporti sociali tra il cittadino straniero stabilmente insediato e la comunità nella quale vive fanno parte integrante della nozione di “vita privata” come intesa ai sensi dell'articolo 8 CEDU (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., ud. 22/01/2019, 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In tale prospettiva, si tratta dunque, tra l'altro, di valorizzare i percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. Elemento cardine è, a tal fine, l'integrazione lavorativa, la quale, valutata unitamente alla presenza di significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo tra il cittadino straniero stesso e il territorio del Paese di accoglienza. Ebbene, a dimostrazione del proprio percorso di inserimento socio-lavorativo in Italia, il ricorrente ha depositato numerosi documenti, e in particolare: attestato di frequenza di un corso di italiano L2 del 02.09.2016; relazione psicologica del 28.06.2017 attestante, oltre la presenza del ricorrente nel Cas Pomezia a partire dal maggio 2016, la necessità di un supporto psichiatrico e psicologico che lo aiuti ad elaborare i suoi vissuti di sofferenza;
certificato del S.A.M.I.F.O. del 05.12.2017; referto visita psichiatrica del 10.10.2018 attestante la diagnosi di disturbo dell'adattamento con insonnia grave e umore depresso;
referto visita psichiatrica presso l'Ambulatorio di Salute Mentale del 09.01.2019; contratto di lavoro a tempo determinato come facchino, originariamente decorrente dal 30.03.2023 al 31.10.2023 e successivamente prorogato sino al 31.12.2023; relative buste paga per i mesi di marzo e aprile, nonché per il periodo da giugno a dicembre;
contratto di lavoro a tempo determinato come facchino, decorrente dal 15.03.2024 al 31.10.2024; relative buste paga per i mesi da marzo a maggio e da luglio ad ottobre;
certificazione unica 2025; lettera di assunzione a tempo determinato decorrente dal 2.4.2025 al 31.12.2025; relative buste paga per i mesi di aprile e maggio. Parte resistente, invece, ha depositato, oltre al provvedimento impugnato, il parere della Commissione Territoriale ex art. 19 comma 1.2 del d.lgs. 286 del 1998. Il complesso della documentazione in atti dimostra che, giunto in Italia nel 2015, ad appena venti anni, l'odierno ricorrente vi ha vissuto ininterrottamente per un periodo di ormai quasi dieci anni, impegnandosi per ricostruire la sua vita e per inserirsi nel tessuto sociale del Paese di accoglienza. Nonostante la sua evidente condizione di vulnerabilità derivante dall'aver vissuto esperienze traumatiche ad una tanto giovane età, il ricorrente si è sin da subito attivato per ricostruire la propria vita sul territorio italiano, ove egli ha altresì intrapreso un percorso psico-terapeutico al fine di trattare il proprio disturbo dell'adattamento con insonnia grave ed umore depresso (cfr. certificati e relazioni psicologiche in atti). Il ricorrente si è dedicato, in particolar modo, alla ricerca di un'occupazione regolare, in grado di garantirgli autonomia di vita, e all'apprendimento della lingua italiana, come dimostrato dall'attestato di frequenza di un corso di italiano L2 in atti. La documentazione versata in atti dimostra che già nel 2019 il ricorrente ha ottenuto di essere assunto con regolare contratto a tempo determinato, in virtù del quale ha poi lavorato anche nel corso del 2020 (cfr. parere della Commissione Territoriale in atti, attestante la produzione di documentazione quale: copia lettera di assunzione con contratto a tempo determinato del 7.9.2019; copia di buste paga da luglio ad ottobre 2019, dicembre 2019, tredicesima 2019 e da gennaio a giugno 2020). A decorrere dal 30.3.2023 e sino al giorno d'oggi, inoltre, il ricorrente ha lavorato con sostanziale continuità, ottenendo di essere assunto con regolare contratto a tempo determinato, sino al 31.12.2023 (cfr. contratto di lavoro in atti). Lo svolgimento di tale attività lavorativa è poi proseguito anche nel corso del 2024, in virtù di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato, ottenuto dal ricorrente presso la medesima società (cfr. contratto di lavoro in atti). Da ultimo, in data 2.4.2025 il ricorrente ha ottenuto di essere assunto come facchino, con regolare contratto a tempo determinato, sino al 31.12.2025 (cfr. lettera di assunzione in atti). Da tale attività lavorativa deriva una retribuzione che consente al ricorrente di provvedere autonomamente a tutte le proprie esigenze (cfr. buste paga in atti). A tal proposito, si precisa che la circostanza che l'attuale rapporto di lavoro documentato sia a tempo determinato non deve portare ad una valutazione negativa circa l'integrazione, atteso che le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che deve essere dato valore anche a ipotesi di “contratto a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro” (Cass. Sezioni Unite, 09/09/2021, n. 24413). Tutto ciò premesso, risulta evidente come il ricorrente abbia intrapreso sul territorio nazionale un percorso di inserimento socio-professionale molto positivo e come svolga, ormai da tempo, in via stabile ed esclusiva la propria intera vita privata in Italia e, in particolare, nella provincia di Roma, ove egli lavora. L'impegno che egli ha speso nel lavoro gli ha consentito di conquistarsi del tutto autonomamente le proprie opportunità e di migliorare la propria vita, sino al raggiungimento di una prima indipendenza economica e lavorativa, che mostra la sicura prospettiva di mantenersi nel tempo e, anzi, di migliorare ulteriormente, anche in considerazione della sua ancora giovane età. Diversamente dall'Amministrazione resistente, il Collegio ritiene necessario tutelare la vita privata del ricorrente, alla luce del diritto costituzionale e internazionale con particolare riferimento all'art. 8 CEDU, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (cfr. Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, c. Austria, n. 1638/03), riconoscendogli il diritto a restare Per_1 nel luogo in cui egli l'ha ormai stabilita. Ciò lo preserva da uno scadimento estremamente significativo delle proprie condizioni di vita che si verificherebbe in caso di rimpatrio in un Paese d'origine, il Gambia, che egli ha stabilmente abbandonato da lungo tempo – ben oltre dieci anni – e in cui non disporrebbe di alcun mezzo di sostentamento. La permanenza in Italia evita invece al ricorrente la perdita di tutte le opportunità che egli si è conquistato con le proprie forze nel nuovo Paese e gli consente di continuare a provvedere alle proprie esigenze, nonchè di perfezionare il felice percorso di radicamento intrapreso, dotato già di ottime prospettive. Il ricorso merita pertanto di essere accolto, con annullamento dell'impugnato provvedimento di diniego del Questore di Roma e ordine di rilascio in favore del ricorrente del permesso per protezione speciale di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, nella forma introdotta dal d.l. 130/2020 convertito dalla legge 173/2020, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ovvero di protezione della salute. Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili, stante l'ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- annulla il provvedimento della Questura di Roma del 22.05.2023, notificato il 12.01.2024, di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
- riconosce la protezione speciale a , nato in [...] l'[...], e Parte_1 dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore della stessa del permesso di soggiorno per protezione speciale, di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, secondo le modifiche introdotte con d.l. 130/2020, convertito dalla legge 173/2020;
- dichiara le spese di lite irripetibili. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.6.2025. Il Presidente
Dott. Francesco Crisafulli