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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1052/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
GALLO GIANFRANCO, AT
MARRA PAOLO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18359/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431730 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431730 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431730 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431730 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431730 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431730 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13238/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Roma, Ricorrente_1 ricorreva avverso l'avviso di accertamento in epigrafe indicato relativo a Tasi e Tefa per le annualità 2018 -2023 per l'importo di € 13.752.
Il contribuente eccepiva quanto segue:
1) Il difetto del presupposto impositivo, trattandosi di Tari applicata a un box auto sito in Indirizzo_2
e comunque in presenza di regolari pagamenti per Tari relativi alla residenza del ricorrente sita in Indirizzo_2;
2) La mancanza di prova circa lo svolgimento all'interno del box auto di attività professionale, atteso che il ricorrente fino al 2022 era stato dipendente pubblico e aveva aperto partita Iva solamente da tale anno;
3) Il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
4) L'intervenuta prescrizione in relazione all'annualità 2018 anche tenendo conto delle proroghe per la legislazione emergenziale per il Covid 19.
Nessuno si costituiva per il Comune.
All'udienza del 19.12.25 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, è appena il caso di osservare che correttamente la notifica dell'avviso relativo al garage
è regolarmente avvenuta nel luogo, (diverso rispetto al garage medesimo), di residenza del contribuente, in ossequio ai principi generali in tema di notifica.
Come è noto, il presupposto impositivo della Tari, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Soggetto passivo, quindi, è chiunque possieda o detenga i locali o le aree che costituiscono presupposto del tributo. Tra tali aree sono ovviamente da ricomprendersi anche i garage, in quanto potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti. Ciò posto, e atteso che non è contestata da parte del ricorrente la disponibilità del garage in questione, secondo i principi generali relativi all'onere della prova circa le cause estintive, modificative o impeditive del presupposto impositivo, sarebbe spettato al contribuente dare dimostrazione che tale area era non idonea a produrre rifiuti, dimostrazione che non è stata in alcun modo fornita. Inoltre, come è noto in tema di Tari, spetta al contribuente l'ulteriore onere di dare comunicazione con apposita denuncia di tali cause, comunicazione che non è stata in alcun modo effettuata dal ricorrente.
Si tratta di principi pacifici, di recente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, ( Cass 16265/24): “la società contribuente è tenuta a pagare la tassa per i parcheggi (che si tratti di aree coperte o scoperte;
cfr. Cass.
n. 8908 dell'11.4.2018 in motiv.) in quanto essi sono aree frequentate da persone e quindi produttive di rifiuti in via presuntiva, rimanendo a suo carico l'onere di provare con apposita denuncia (circostanza esclusa dai giudici d'appello nel caso di specie) ed idonea documentazione la sussistenza dei presupposti per l'esenzione
(cfr. Cass. n. 5047 del 13/03/2015), posto che, come affermato da questa Corte con la pronuncia n.
17434/2017, le aree frequentate da persone (tali essendo ovviamente i parcheggi) sono in genere da considerare produttive di rifiuti, e quindi assoggettate a tassazione, in considerazione del naturale flusso giornaliero di autovetture nei parcheggi medesimi;
…”; e ancora: “… in materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni, e dei locali e delle aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti, ma tali esclusioni non sono, tuttavia, automatiche, perché la detta norma, ponendo una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area, dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte «nella denuncia originaria» o in quella « di variazione», e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, il che esclude, quindi, che il Comune fosse tenuto a tener conto della riduzione dell'area soggetta a tassazione sulla scorta della mera denuncia di variazione presentata da quest'ultima (cfr. Cass.
31460 del 03/12/2019 in materia di TARSU, ma applicabile anche all'odierna fattispecie);"
Quanto sopra esposto vale pertanto a escludere la fondatezza delle eccezioni del contribuente sia quanto alla carenza del presupposto impositivo sia quanto alla mancata prova dell'esercizio di attività produttiva nel garage, essendo a carico del contribuente l'onere di provare la mancata produzione di rifiuti, sia infine il difetto di motivazione dell'atto, atteso che, una volta provata la disponibilità del bene in capo al contribuente, vi è una presunzione iuris tantum di idoneità alla produzione di rifiuti che esenta l'Ufficio da un particolare obbligo motivazionale oltre a quello assolto indicando la normativa di riferimento e i dati catastali dell'immobile.
Deve essere infine rigettata l'istanza del ricorrente in relazione all'annualità 2018. E invero infondata risulta l'eccezione di prescrizione (rectius: decadenza) avanzata dal contribuente: come è noto, la decadenza nei tributi locali è regolata dal comma 161 dell'articolo 1 della legge 296/2006 che così dispone: “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
Tuttavia, la decadenza per l'atto in questione, relativo a Tari per l'anno 2018, non si pone al 31.12.23, ma successivamente, atteso che bisogna tenere conto della proroga di cui al Decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18 (c.d. “Cura Italia”), che all'art. 68, ha previsto alla fine del comma 1 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 che prevede che “ I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Si tratta pertanto di un periodo di sospensione di 542 giorni che comporta che la notifica dell'avviso, avvenuta pacificamente il 17.10.24, sia tempestiva.
Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Roma 19.12.25 Il Giudice Estensore Il Presidente
dr. Gianfranco Gallo dr. Fernando Centi
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
GALLO GIANFRANCO, AT
MARRA PAOLO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18359/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431730 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431730 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431730 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431730 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431730 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431730 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13238/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Roma, Ricorrente_1 ricorreva avverso l'avviso di accertamento in epigrafe indicato relativo a Tasi e Tefa per le annualità 2018 -2023 per l'importo di € 13.752.
Il contribuente eccepiva quanto segue:
1) Il difetto del presupposto impositivo, trattandosi di Tari applicata a un box auto sito in Indirizzo_2
e comunque in presenza di regolari pagamenti per Tari relativi alla residenza del ricorrente sita in Indirizzo_2;
2) La mancanza di prova circa lo svolgimento all'interno del box auto di attività professionale, atteso che il ricorrente fino al 2022 era stato dipendente pubblico e aveva aperto partita Iva solamente da tale anno;
3) Il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
4) L'intervenuta prescrizione in relazione all'annualità 2018 anche tenendo conto delle proroghe per la legislazione emergenziale per il Covid 19.
Nessuno si costituiva per il Comune.
All'udienza del 19.12.25 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, è appena il caso di osservare che correttamente la notifica dell'avviso relativo al garage
è regolarmente avvenuta nel luogo, (diverso rispetto al garage medesimo), di residenza del contribuente, in ossequio ai principi generali in tema di notifica.
Come è noto, il presupposto impositivo della Tari, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Soggetto passivo, quindi, è chiunque possieda o detenga i locali o le aree che costituiscono presupposto del tributo. Tra tali aree sono ovviamente da ricomprendersi anche i garage, in quanto potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti. Ciò posto, e atteso che non è contestata da parte del ricorrente la disponibilità del garage in questione, secondo i principi generali relativi all'onere della prova circa le cause estintive, modificative o impeditive del presupposto impositivo, sarebbe spettato al contribuente dare dimostrazione che tale area era non idonea a produrre rifiuti, dimostrazione che non è stata in alcun modo fornita. Inoltre, come è noto in tema di Tari, spetta al contribuente l'ulteriore onere di dare comunicazione con apposita denuncia di tali cause, comunicazione che non è stata in alcun modo effettuata dal ricorrente.
Si tratta di principi pacifici, di recente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, ( Cass 16265/24): “la società contribuente è tenuta a pagare la tassa per i parcheggi (che si tratti di aree coperte o scoperte;
cfr. Cass.
n. 8908 dell'11.4.2018 in motiv.) in quanto essi sono aree frequentate da persone e quindi produttive di rifiuti in via presuntiva, rimanendo a suo carico l'onere di provare con apposita denuncia (circostanza esclusa dai giudici d'appello nel caso di specie) ed idonea documentazione la sussistenza dei presupposti per l'esenzione
(cfr. Cass. n. 5047 del 13/03/2015), posto che, come affermato da questa Corte con la pronuncia n.
17434/2017, le aree frequentate da persone (tali essendo ovviamente i parcheggi) sono in genere da considerare produttive di rifiuti, e quindi assoggettate a tassazione, in considerazione del naturale flusso giornaliero di autovetture nei parcheggi medesimi;
…”; e ancora: “… in materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni, e dei locali e delle aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti, ma tali esclusioni non sono, tuttavia, automatiche, perché la detta norma, ponendo una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area, dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte «nella denuncia originaria» o in quella « di variazione», e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, il che esclude, quindi, che il Comune fosse tenuto a tener conto della riduzione dell'area soggetta a tassazione sulla scorta della mera denuncia di variazione presentata da quest'ultima (cfr. Cass.
31460 del 03/12/2019 in materia di TARSU, ma applicabile anche all'odierna fattispecie);"
Quanto sopra esposto vale pertanto a escludere la fondatezza delle eccezioni del contribuente sia quanto alla carenza del presupposto impositivo sia quanto alla mancata prova dell'esercizio di attività produttiva nel garage, essendo a carico del contribuente l'onere di provare la mancata produzione di rifiuti, sia infine il difetto di motivazione dell'atto, atteso che, una volta provata la disponibilità del bene in capo al contribuente, vi è una presunzione iuris tantum di idoneità alla produzione di rifiuti che esenta l'Ufficio da un particolare obbligo motivazionale oltre a quello assolto indicando la normativa di riferimento e i dati catastali dell'immobile.
Deve essere infine rigettata l'istanza del ricorrente in relazione all'annualità 2018. E invero infondata risulta l'eccezione di prescrizione (rectius: decadenza) avanzata dal contribuente: come è noto, la decadenza nei tributi locali è regolata dal comma 161 dell'articolo 1 della legge 296/2006 che così dispone: “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
Tuttavia, la decadenza per l'atto in questione, relativo a Tari per l'anno 2018, non si pone al 31.12.23, ma successivamente, atteso che bisogna tenere conto della proroga di cui al Decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18 (c.d. “Cura Italia”), che all'art. 68, ha previsto alla fine del comma 1 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 che prevede che “ I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Si tratta pertanto di un periodo di sospensione di 542 giorni che comporta che la notifica dell'avviso, avvenuta pacificamente il 17.10.24, sia tempestiva.
Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Roma 19.12.25 Il Giudice Estensore Il Presidente
dr. Gianfranco Gallo dr. Fernando Centi