Decreto cautelare 4 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 29 gennaio 2025
Sentenza breve 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 30/12/2025, n. 8533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8533 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08533/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06165/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6165 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, quale genitore del minore, rappresentata e difesa dall'avvocato Annunziata Perrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Istituto Comprensivo Pascoli 2 Caro Berlingieri di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
U.A.T. Caserta, I.C. G. Pascoli, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- Della comunicazione 29/11/24 dalla quale si evince che al minore sono state assegnate 18 ore, nonché del Pei, nonché dei verbali GLO e GLI comunicati in data 28.11.2024;
- nonché il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell’orario scolastico;
- Di tutti gli atti presupposti e consequenziali comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Istituto Comprensivo Pascoli 2 Caro Berlingieri di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 il dott. SO GR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, genitore della minore per cui è causa, espone che la medesima, iscritto alla scuola secondaria di primo grado indicata in epigrafe, è portatrice di handicap, ai sensi dell’art. 3, comma 3 L. 104/92, così come accertato dall’INPS di Napoli con il verbale allegato in atti.
La Commissione Medica dell’ASL a mezzo del neuropsichiatra infantile, ha confermato la diagnosi di gravità e la necessità di un insegnante di sostegno in deroga al rapporto fissato dalla L. 104/92.
L’istituto scolastico frequentato dalla minore, tuttavia, nonostante la sussistenza della grave patologia, a fronte di un orario di frequenza pari 30 a settimanali, le ha riconosciuto un sostegno di sole ore 18 ore, da ritenersi, secondo la deducente, assolutamente inadeguate, non solo rispetto all’orario effettivo di frequenza, ma soprattutto rispetto alla gravità della patologia di cui è affetta la minore.
La ricorrente impugna, quindi, la comunicazione del 29/11/24 dalla quale si evince che alòa minore sono state assegnate 18 ore, nonché il Pei e i verbali GLO e GLI comunicati in data 28.11.2024.
Il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, con ordinanza n. 210 del 2025 ordinando all’ Amministrazione intimata di rideterminarsi e assegnare alla minore le ore di sostegno necessarie alla sua compiuta integrazione scolastica, in misura, auspicabilmente, pari all’intero tempo – scuola (30 ore) e rinviando la a causa, per la verifica dell’ottemperanza della citata ordinanza, alla camera di consiglio del 23 luglio 2025, anche ai fini del regolamento delle spese di fase.
Con note di udienza prodotte in data 18 luglio 2025 il difensore della ricorrente ha rappresentato al Collegio che l’istituto scolastico resistente ha integrato l’orario di sostegno nella misura corrispondente all’orario scolastico, fino alla data del 08.06.2025, insistendo per la condanna alle spese dell’Amministrazione.
Alla Camera di consiglio del 23 luglio 2025 la causa è passata in decisione previo avviso dato alle parti presenti, come da verbale, della possibile definizione del ricorso con sentenza ex art. 60, c.p.a.
Alla luce della sopra riportata nota della difesa di parte ricorrente, in ordine alla completa soddisfazione, nel corso del giudizio, dell’interesse azionato, il Collegio ritiene doversi dichiarare la cessazione della materia del contendere, la quale si produce allorché, ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a., “risult[i] pienamente soddisfatta” nel corso del giudizio la pretesa della parte ricorrente.
Considerato inoltre che, avendo la difesa attorea espressamente domandato la condanna dell’Amministrazione scolastica alle spese di lite, deve il Collegio procedere all’accertamento della fondatezza del ricorso nel merito, sub specie di “soccombenza virtuale” della parte pubblica resistente;
Orbene, nel merito dell’azione, ai fini della richiesta pronuncia di condanna alle spese di lite sub specie di “soccombenza virtuale”, denota il Collegio che il provvedimento impugnato (all. 3 del ricorso) di assegnazione alla minore per cui è controversia, di un numero inadeguato di ore di sostegno, risulta carente di motivazione rapportata alla peculiarità della patologia sofferta dalla minore - particolarmente grave ai sensi dell’art. 3, co.3, L. n. 104/1992 - e alla necessità del correlato idoneo numero di ore di sostegno scolastico necessario a garantire alla medesima il diritto all’integrazione e alla congrua fruizione del servizio pubblico di istruzione, apparendo il citato provvedimento, ancorato alla sola considerazione dell’organico dei docenti.
Ne consegue che deve opinarsi che il ricorso, notificato e depositato il 3 dicembre 2023, abbia avuto efficienza causale sulla nuova determinazione dell’Amministrazione, di assegnazione alla minore per cui è causa, di un insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza settimanale, come preteso dalla parte ricorrente con il ricorso in epigrafe; ragion per cui può acclararsi e pronunciarsi la condanna alle spese di lite dell’amministrazione resistente, sub specie di c.d. soccombenza virtuale, nella misura liquidata in dispositivo, con attribuzione al procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’amministrazione scolastica intimata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 1.000 (mille) oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore dela ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL IN, Presidente
SO GR, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SO GR | OL IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.